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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/05/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5541 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(cod. fisc. e p. iva , con sede in NA, via Don Blasco n. 2, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mariateresa Mezzasalma, presso il cui studio in
NA, viale Giostra n. 25 is. 487 ha eletto domicilio attore opponente
E
in liquidazione, in persona del liquidatore legale ON
rappresentante pro tempore (p. iva , con sede in Palermo, Calata Marinai P.IVA_2
d'Italia, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gitto convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1524/2019 emesso in
[...]
pagina 1 di 12 data 01.10.2019 e notificato in data 02.10.2019, con cui il Tribunale di NA ingiungeva alla società il pagamento della somma di € 128.001,81, oltre interessi e spese legali, in favore della ON
Premetteva che in data 30.07.2012 aveva emesso la fattura fiscale n. 76/2012 di importo pari ad € 128.001,81, nei confronti della società SI, in amministrazione straordinaria, per i lavori di fornitura di un motore MTU 16 V 396 TB83 da installare SUCA , in forza del contratto stipulato con la stessa in data CP_2
19.07.2012.
Riferiva che la SI, in amministrazione straordinaria, con nota del 23.10.2012 si era rifiutata di pagare la suddetta fattura, in quanto i lavori venivano eseguiti in data
Parte successiva alla vendita del complesso aziendale e, per tale ragione, la emetteva la nuova fattura fiscale, la n. 11/2013 del 06.02.2013, di pari importo alla precedente, nei confronti della società cessionaria.
Deduceva che anche la si era rifiutata di effettuare il ON
pagamento della fattura, in quanto riferita ad una obbligazione sorta in epoca antecedente al trasferimento del complesso aziendale e, quindi, estranea alla propria competenza.
Dal momento che entrambe le società non corrispondevano l'importo fatturato, la Parte
, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 04.07.2013, aveva richiesto al Tribunale di
NA una statuizione di mero accertamento relativamente al pagamento della fattura, al fine di verificare quale fosse la società tenuta all'obbligazione contrattuale per cui è causa.
Con ordinanza n. 12/2014 del 17.01.2014 il Tribunale di NA dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti della SI, in amministrazione straordinaria, per incompetenza del giudice adito e rigettava la domanda proposta nei Parte confronti della “per mancanza di prova”. La ON
impugnava, quindi, tale provvedimento dinnanzi la Corte d'Appello di NA, la quale rigettava integralmente l'appello, confermando l'ordinanza gravata.
pagina 2 di 12 Con l'opposizione introduttiva del presente giudizio, parte attrice rilevava che, ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'alienante non si libera nei confronti dei creditori, salvo loro consenso e che l'acquirente risponde dei debiti che risultino dai libri contabili obbligatori, sicché tanto la SI quanto la erano debitrici, ON
in solido, della somma di cui alle suddette fatture. Parte Rilevava, ancora, che la aveva diritto alla restituzione del motore installato SUCA , a titolo di ripetizione di indebito. CP_2
Eccepiva, poi, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il credito richiesto dall'opposta doveva essere azionato nei confronti della SI, in amministrazione straordinaria.
Infine, faceva presente che la somma pagata dalla in favore ON
Parte della corrispondeva ad € 83.000,00 circa, in luogo della somma superiore erroneamente indicata nel decreto opposto.
Per tali ragioni chiedeva di accogliere l'opposizione dichiarando che nulla è dovuto Parte alla società opposta da parte della e revocando il decreto ingiuntivo.
In subordine, nel caso in cui si ritenga la DEA debitrice della somma ingiunta, spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo di condannare la ON
alla restituzione, a titolo di ripetizione di indebito, del motore installato
[...] SUCA . Ancora in via riconvenzionale, chiedeva di condannare la CP_2
Parte società convenuta al risarcimento dei danni procurati alla dalla restituzione del motore ormai obsoleto e consumato, da liquidarsi anche in via equitativa.
In estremo subordine, nel caso in cui si rigettino le superiori richieste, chiedeva di dichiarare che l'importo dovuto dalla DEA era pari ad € 83.000,00, riducendo il quantum ingiunto.
Con vittoria di spese e compensi, ivi comprese le spese ai sensi dell'art. 96, co. 3
c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la ON
, la quale premetteva di avere provveduto a saldare, in data 29.05.2014, la fattura
[...]
pagina 3 di 12 n. 11/2013 al solo fine cautelativo e che tale somma continuava ad essere trattenuta
Parte indebitamente dalla anche dopo la pubblicazione della sentenza della Corte
d'Appello, che aveva confermato la non debenza della somma di € 128.001,81 da parte della società opposta.
Eccepiva l'inammissibilità della opposizione, invocando l'applicazione del principio del ne bis in idem, dal momento che la medesima domanda – relativa alla debenza o meno delle somme fatturate a seguito della cessione del ramo d'azienda dalla SI alla – era già stata oggetto di un giudizio tra le stesse parti, ON
divenuto definitivo.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della opposizione in quanto le somme ingiunte si riferivano a lavori commissionati in data 19.07.2012 dalla SI e che la era immessa nel possesso del ramo d'azienda SI soltanto ON
successivamente, giusta convenzione con il Ministero competente datata 01.08.2012.
Rilevava infatti che, ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 270/1999, nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute anteriori al trasferimento non potevano essere imputati all'acquirente.
Ancora, contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale di restituzione del
Parte motore MTU 16 V 396 TB 83 spiegata dalla , osservando che l'art. 2033 c.c. non può trovare applicazione, riferendosi alle sola ipotesi – differente dal caso di specie – di restituzione di somme pagate sulla base di titolo inesistente.
Contestava anche il presunto difetto di legittimazione passiva e la rideterminazione delle somme ingiunte allegati dall'opponente. Parte Deduceva, infine, che la aveva agito in giudizio con mala fede ai fini della valutazione della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.
Pertanto, chiedeva di rigettare le pretese di parte opponente e di confermare il decreto ingiuntivo;
di condannare l'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e compensi.
pagina 4 di 12 Il giudizio non veniva ulteriormente istruito e all'udienza del 12.02.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Procedendo per gradi, occorre in prima battuta richiamare brevemente i fatti che davano luogo alla vicenda processuale, così come ricostruiti sulla scorta delle allegazioni delle parti in causa.
È pacifico – in quanto su tale circostanza concordano sia la società attrice che quella convenuta – che la SI incaricava la DEA, mediante stipula di apposito contratto, di installare un motore SUCA Masaccio MTU 16 V 396 TB83 e che, per tali lavori, veniva emessa dalla DEA la fattura n. 76/2012 di importo pari ad €
128.001,81.
È, altresì, pacifico che con decreto del 17.09.2010 la SI veniva posta in amministrazione straordinaria e che con nota del 23.10.2012 il Commissario
Straordinario della SI si rifiutava di pagare la suddetta fattura, ritenendo che le somme fatturate dovessero essere corrisposte dalla società cessionaria
[...]
, a cui era stato trasferito il complesso aziendale SI. CP_1
Parte È circostanza provata che, a fronte di tale rifiuto, la emetteva fattura n. 11/2013 nei confronti della per pari importo e che anche la società ON
cessionaria non effettuava il pagamento, in quanto la fattura si riferiva ad una obbligazione sorta in epoca antecedente al trasferimento del complesso aziendale.
A fronte del rifiuto di entrambe le società di corrispondere le somme fatturate, al fine di comprendere quale società fosse tenuta al pagamento dell'importo Parte contrattualizzato, la proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinnanzi al
Tribunale di NA.
Il Giudice adito, con statuizione successivamente confermata dalla Corte d'Appello di NA, dichiarava inammissibile per incompetenza la domanda proposta nei pagina 5 di 12 confronti della e rigettava la domanda Controparte_3
proposta nei confronti della , in quanto la società attrice non ON
riusciva a dimostrare che il contratto da cui scaturiva la fattura contestata rientrasse tra quelli per i quali la società cessionaria si era assunta a proprio esclusivo carico il pagamento di quanto dovuto in forza di prestazione ordinate dalla cedente, prima del trasferimento del ramo di azienda.
Infine, è documentalmente provato che la , con bonifico del ON
Parte 29.05.2014, corrispondeva alla , tra le altre, la somma di € 128.001,81 a titolo di saldo della fattura n. 11/2013.
Proprio sulla scorta della sentenza della Corte d'Appello di NA summenzionata, la agiva in sede monitoria, per ottenere la restituzione delle ON
somme corrisposte, dal momento che le stesse venivano indebitamente percepite e Parte trattenute dalla .
Ciò posto, e prima di esaminare il merito della controversia, si ricorda che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che si sovrappone allo speciale e sommario procedimento monitorio e si svolge nel contraddittorio delle parti, in seno al quale il Giudice è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. La posizione processuale delle parti risulta essere invertita, in quanto l'opponente, che è attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, convenuto in senso formale, è attore in senso sostanziale. Incombe, pertanto, SUopposto l'onere di provare la fondatezza della domanda spiegata nelle forme del procedimento monitorio (cfr. Cass. civ. n. 6091/2020, Cass. civ. n. 27564/2011).
Tutto ciò premesso, va rigettato il primo motivo di opposizione con cui l'attrice lamentava l'erroneità del decreto ingiuntivo ritenendo lo stesso fondato su richieste pretestuose della società convenuta.
In particolare, secondo parte attrice, la non vantava alcun ON
Parte credito nei confronti della , poiché la somma di € 128.001,81 di cui al decreto pagina 6 di 12 monitorio doveva ritenersi debitamente corrisposta dalla in ON
forza del disposto dell'art. 2560 c.c., il quale obbliga l'acquirente a rispondere dei debiti, relativi all'azienda o al ramo d'azienda trasferiti, che siano sorti prima della cessione e siano stati iscritti nei libri contabili obbligatori. Parte Orbene, le deduzioni della non possono essere prese in considerazione in questa sede, in quanto le stesse sono già state oggetto di valutazione da parte del Tribunale di NA (procedimento n. 3980/2013 r.g.) e della Corte d'Appello di NA
(procedimento n. 86/2014), sicché sulle stesse si è ormai formato il giudicato sia formale che sostanziale.
Ed infatti, sulla scorta del principio del ne bis in idem è preclusa a questo Giudice la possibilità di verificare la debenza o meno delle somme oggetto della fattura contestata da parte della , posto che con sentenza n. 265/2019, ON
la Corte d'Appello di NA si pronunciava nel senso che “i lavori effettuati dalla Parte non sono ricompresi tra i pagamenti, oneri gravanti sul cessionario al momento della cessione” (all. 3 ricorso monitorio).
In ogni caso, ad abundantiam si osserva che l'art. 63, co. 5 del d.lgs. n. 270/1999, in tema di vendita di aziende nel contesto di imprese poste in amministrazione straordinaria, esclude che l'acquirente-cessionario risponda dei debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute anteriori al trasferimento, a meno che non intervenga diversa convenzione.
Sul punto, a specificazione di quanto già sopra rilevato, giova ricordare che nel giudizio di ordinaria cognizione celebrato dinnanzi alla Corte d'Appello i Giudici aditi avevano accertato, con statuizione divenuta definitiva, che i lavori venivano commissionati dalla SI alla DEA in data 19.07.2012 e che gli stessi venivano portati a termine in data 29.07.2012; che la fattura n. 76/2012 veniva emessa in data
30.07.2012; che in data 01.08.2012 vi era stata l'immissione in possesso del ramo aziendale SI alla . Dal momento che il debito in questione ON sorgeva in epoca anteriore al trasferimento dell'azienda, la sentenza d'appello pagina 7 di 12 riteneva applicabile la disciplina di cui all'art. 63, co. 5 del d.lgs. n. 270/1999, in Parte quanto accertava che la – società ceduta – non aveva fornito alcuna prova del fatto che il debito de quo rientrasse tra quelli per i quali la SI – società cedente –
e la – società cessionaria – derogavano alla disciplina legale, ON
convenendo per la responsabilità esclusiva dell'acquirente in relazione a prestazioni ordinate dall'alienante prima del trasferimento.
Pertanto, stante la formazione del giudicato su tali statuizioni, ogni altra valutazione è preclusa a questo Giudice, dovendosi ritenere che sulla scorta delle pronunce richiamate la non fosse tenuta al pagamento della somma di € ON
128.001,81 di cui alla fattura n. 11/2013.
Correttamente, quindi, la società opposta agiva per la ripetizione delle somme Parte indebitamente percepite dalla , trattandosi di importi che il solvens corrispondeva in via meramente cautelativa, in assenza di qualsivoglia titolo giustificativo e che l'accipiens indebitamente tratteneva.
Correttamente, poi, veniva emesso l'impugnato decreto ingiuntivo, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti per la ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.; ed infatti, in sede monitoria la ricorrente assolveva l'onere su di essa gravante (Cass. civ. ord. n. 24948/2017, Cass. civ. ord. n. 21969/2019), fornendo prova sia del pagamento eseguito (all. 4 ricorso monitorio) sia della assenza di una causa debendi, in forza della sentenza d'appello che aveva escluso la debenza delle somme di cui alla fattura n. 11/2013 da parte (all. 5 ricorso ON
monitorio).
Il decreto ingiuntivo va, quindi, confermato.
Va poi rigettato il secondo motivo di opposizione con cui l'attrice spiegava domanda riconvenzionale, in subordine alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo di condannare la alla restituzione, a titolo di ON
ripetizione di indebito, del motore installato SUCA . CP_2
pagina 8 di 12 Tale domanda, da inquadrarsi nel paradigma dell'art. 2037 c.c., è da ritenersi del tutto generica, posto che parte attrice ometteva di allegare l'assenza di causa debendi fondativa dell'indebita acquisizione, da parte della , del motore CP_1 CP_1
installato SUCA . CP_2
Al contrario, dalla documentazione in atti emerge chiaramente come il motore Parte installato dalla veniva ricevuto dalla non indebitamente, CP_1 CP_1 bensì nell'ambito di un regolare trasferimento d'azienda, giustificato dalla circostanza che la SI, la quale aveva ordinato i lavori SUCA , era nelle more CP_2
stata posta in amministrazione straordinaria.
Nessun indebito, soggettivo o oggettivo, può, quindi, essere imputato alla convenuta.
Parte Va, poi, ritenuto infondato il terzo motivo di opposizione, con cui la eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo che la convenuta avrebbe dovuto agire nei confronti della SI.
A tal riguardo, si ricorda in primo luogo che la legitimatio ad causam (attiva e passiva), quale condizione dell'azione, la cui assenza impedisce la trattazione del merito della causa, si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, bensì sulla scorta della prospettazione data dall'attore e consiste nella corrispondenza tra il soggetto nei cui confronti è chiesta la tutela e il soggetto in capo al quale l'attore affermi esistere il dovere asseritamente violato.
Sulla scorta di tale premessa, non vi è dubbio che l'eccezione sollevata dalla opponente attenga non tanto alla legittimazione passiva, che nel caso di specie deve Parte ritenersi sussistente – posto che la agiva in giudizio nei confronti della opponendosi al decreto ingiuntivo da questa ottenuto in sede ON
monitoria – quanto, piuttosto, all'effettiva titolarità passiva, e, quindi al merito della causa.
Ciò premesso, il motivo di opposizione va, in ogni caso, rigettato in quanto,
Parte contrariamente a quanto affermato dalla , non risulta accertato che la SI, in pagina 9 di 12 amministrazione straordinaria, sia il soggetto “tenuto al pagamento della fornitura ed installazione del motore de quo” (cfr. pag. 11 atto di citazione).
Ed infatti, la circostanza che la Corte d'Appello di NA abbia escluso la riconducibilità dei debiti di cui alla fattura n. 11/2013 alla , non ON determina l'automatico accertamento della debenza di tali somme da parte della
SI. Né un tale accertamento può essere demandato, anche solo in via incidentale, a questo Giudice in quanto trattasi di valutazione in grado di incidere sul patrimonio di una società posta in amministrazione straordinaria e, pertanto, da rimettere alla cognizione del Giudice che ha dichiarato lo stato di insolvenza dell'impresa, unico organo competente a verificarne la fondatezza. Parte Del tutto infondato è, infine, il quarto motivo di opposizione, con cui la chiedeva di ridurre il quantum dell'ingiunzione a fronte del pagamento da parte della di un importo inferiore rispetto a quello accertato in sede ON
monitoria.
Ed infatti, dalla documentazione allegata al ricorso monitorio è possibile verificare che la corrispondeva alla DEA l'intero importo azionato con ON
ricorso per decreto ingiuntivo, effettuando il pagamento della somma complessiva di
€ 200.000,00 per “saldo fatture scadute”, tra le quali rientrava per tabulas anche la fattura n. 11/2013, in contestazione (cfr. all. 4 ricorso monitorio).
Infine, si osserva che parte attrice proponeva domanda di risarcimento “per il danno conseguente alla restituzione del motore in oggetto ormai obsoleto e consumato”.
Tale domanda, del tutto generica e indicata soltanto in sede di conclusioni, non può in ogni caso trovare accoglimento in quanto assorbita dal rigetto del secondo motivo di opposizione ut supra.
Per tutto quanto sin qui esposto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Deve, infine, ritenersi infondata la domanda di condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto carente dei presupposti di legge. Sul
pagina 10 di 12 punto si ricorda che, come chiarito dalla Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. civ. n. 21798/2015), elementi che, nel presente giudizio, non sono stati neanche allegati da parte convenuta.
Le spese di lite relative alla presente fase seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte attrice e in favore della convenuta.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.00,00 valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva e valori minimi per la fase decisoria e trattazione), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 9.142,00,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 2.552,00 per la fase studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, €
2.835,00 per la fase istruttoria e trattazione, € 2.127,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5541/2019 R.G. così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la al pagamento, in favore della , delle Parte_2 ON
spese di lite, liquidate in € 9.142,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in NA, il 30 maggio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
pagina 11 di 12 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di NA
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5541 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(cod. fisc. e p. iva , con sede in NA, via Don Blasco n. 2, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mariateresa Mezzasalma, presso il cui studio in
NA, viale Giostra n. 25 is. 487 ha eletto domicilio attore opponente
E
in liquidazione, in persona del liquidatore legale ON
rappresentante pro tempore (p. iva , con sede in Palermo, Calata Marinai P.IVA_2
d'Italia, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gitto convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1524/2019 emesso in
[...]
pagina 1 di 12 data 01.10.2019 e notificato in data 02.10.2019, con cui il Tribunale di NA ingiungeva alla società il pagamento della somma di € 128.001,81, oltre interessi e spese legali, in favore della ON
Premetteva che in data 30.07.2012 aveva emesso la fattura fiscale n. 76/2012 di importo pari ad € 128.001,81, nei confronti della società SI, in amministrazione straordinaria, per i lavori di fornitura di un motore MTU 16 V 396 TB83 da installare SUCA , in forza del contratto stipulato con la stessa in data CP_2
19.07.2012.
Riferiva che la SI, in amministrazione straordinaria, con nota del 23.10.2012 si era rifiutata di pagare la suddetta fattura, in quanto i lavori venivano eseguiti in data
Parte successiva alla vendita del complesso aziendale e, per tale ragione, la emetteva la nuova fattura fiscale, la n. 11/2013 del 06.02.2013, di pari importo alla precedente, nei confronti della società cessionaria.
Deduceva che anche la si era rifiutata di effettuare il ON
pagamento della fattura, in quanto riferita ad una obbligazione sorta in epoca antecedente al trasferimento del complesso aziendale e, quindi, estranea alla propria competenza.
Dal momento che entrambe le società non corrispondevano l'importo fatturato, la Parte
, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 04.07.2013, aveva richiesto al Tribunale di
NA una statuizione di mero accertamento relativamente al pagamento della fattura, al fine di verificare quale fosse la società tenuta all'obbligazione contrattuale per cui è causa.
Con ordinanza n. 12/2014 del 17.01.2014 il Tribunale di NA dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti della SI, in amministrazione straordinaria, per incompetenza del giudice adito e rigettava la domanda proposta nei Parte confronti della “per mancanza di prova”. La ON
impugnava, quindi, tale provvedimento dinnanzi la Corte d'Appello di NA, la quale rigettava integralmente l'appello, confermando l'ordinanza gravata.
pagina 2 di 12 Con l'opposizione introduttiva del presente giudizio, parte attrice rilevava che, ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'alienante non si libera nei confronti dei creditori, salvo loro consenso e che l'acquirente risponde dei debiti che risultino dai libri contabili obbligatori, sicché tanto la SI quanto la erano debitrici, ON
in solido, della somma di cui alle suddette fatture. Parte Rilevava, ancora, che la aveva diritto alla restituzione del motore installato SUCA , a titolo di ripetizione di indebito. CP_2
Eccepiva, poi, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il credito richiesto dall'opposta doveva essere azionato nei confronti della SI, in amministrazione straordinaria.
Infine, faceva presente che la somma pagata dalla in favore ON
Parte della corrispondeva ad € 83.000,00 circa, in luogo della somma superiore erroneamente indicata nel decreto opposto.
Per tali ragioni chiedeva di accogliere l'opposizione dichiarando che nulla è dovuto Parte alla società opposta da parte della e revocando il decreto ingiuntivo.
In subordine, nel caso in cui si ritenga la DEA debitrice della somma ingiunta, spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo di condannare la ON
alla restituzione, a titolo di ripetizione di indebito, del motore installato
[...] SUCA . Ancora in via riconvenzionale, chiedeva di condannare la CP_2
Parte società convenuta al risarcimento dei danni procurati alla dalla restituzione del motore ormai obsoleto e consumato, da liquidarsi anche in via equitativa.
In estremo subordine, nel caso in cui si rigettino le superiori richieste, chiedeva di dichiarare che l'importo dovuto dalla DEA era pari ad € 83.000,00, riducendo il quantum ingiunto.
Con vittoria di spese e compensi, ivi comprese le spese ai sensi dell'art. 96, co. 3
c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la ON
, la quale premetteva di avere provveduto a saldare, in data 29.05.2014, la fattura
[...]
pagina 3 di 12 n. 11/2013 al solo fine cautelativo e che tale somma continuava ad essere trattenuta
Parte indebitamente dalla anche dopo la pubblicazione della sentenza della Corte
d'Appello, che aveva confermato la non debenza della somma di € 128.001,81 da parte della società opposta.
Eccepiva l'inammissibilità della opposizione, invocando l'applicazione del principio del ne bis in idem, dal momento che la medesima domanda – relativa alla debenza o meno delle somme fatturate a seguito della cessione del ramo d'azienda dalla SI alla – era già stata oggetto di un giudizio tra le stesse parti, ON
divenuto definitivo.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della opposizione in quanto le somme ingiunte si riferivano a lavori commissionati in data 19.07.2012 dalla SI e che la era immessa nel possesso del ramo d'azienda SI soltanto ON
successivamente, giusta convenzione con il Ministero competente datata 01.08.2012.
Rilevava infatti che, ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 270/1999, nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute anteriori al trasferimento non potevano essere imputati all'acquirente.
Ancora, contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale di restituzione del
Parte motore MTU 16 V 396 TB 83 spiegata dalla , osservando che l'art. 2033 c.c. non può trovare applicazione, riferendosi alle sola ipotesi – differente dal caso di specie – di restituzione di somme pagate sulla base di titolo inesistente.
Contestava anche il presunto difetto di legittimazione passiva e la rideterminazione delle somme ingiunte allegati dall'opponente. Parte Deduceva, infine, che la aveva agito in giudizio con mala fede ai fini della valutazione della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.
Pertanto, chiedeva di rigettare le pretese di parte opponente e di confermare il decreto ingiuntivo;
di condannare l'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e compensi.
pagina 4 di 12 Il giudizio non veniva ulteriormente istruito e all'udienza del 12.02.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Procedendo per gradi, occorre in prima battuta richiamare brevemente i fatti che davano luogo alla vicenda processuale, così come ricostruiti sulla scorta delle allegazioni delle parti in causa.
È pacifico – in quanto su tale circostanza concordano sia la società attrice che quella convenuta – che la SI incaricava la DEA, mediante stipula di apposito contratto, di installare un motore SUCA Masaccio MTU 16 V 396 TB83 e che, per tali lavori, veniva emessa dalla DEA la fattura n. 76/2012 di importo pari ad €
128.001,81.
È, altresì, pacifico che con decreto del 17.09.2010 la SI veniva posta in amministrazione straordinaria e che con nota del 23.10.2012 il Commissario
Straordinario della SI si rifiutava di pagare la suddetta fattura, ritenendo che le somme fatturate dovessero essere corrisposte dalla società cessionaria
[...]
, a cui era stato trasferito il complesso aziendale SI. CP_1
Parte È circostanza provata che, a fronte di tale rifiuto, la emetteva fattura n. 11/2013 nei confronti della per pari importo e che anche la società ON
cessionaria non effettuava il pagamento, in quanto la fattura si riferiva ad una obbligazione sorta in epoca antecedente al trasferimento del complesso aziendale.
A fronte del rifiuto di entrambe le società di corrispondere le somme fatturate, al fine di comprendere quale società fosse tenuta al pagamento dell'importo Parte contrattualizzato, la proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinnanzi al
Tribunale di NA.
Il Giudice adito, con statuizione successivamente confermata dalla Corte d'Appello di NA, dichiarava inammissibile per incompetenza la domanda proposta nei pagina 5 di 12 confronti della e rigettava la domanda Controparte_3
proposta nei confronti della , in quanto la società attrice non ON
riusciva a dimostrare che il contratto da cui scaturiva la fattura contestata rientrasse tra quelli per i quali la società cessionaria si era assunta a proprio esclusivo carico il pagamento di quanto dovuto in forza di prestazione ordinate dalla cedente, prima del trasferimento del ramo di azienda.
Infine, è documentalmente provato che la , con bonifico del ON
Parte 29.05.2014, corrispondeva alla , tra le altre, la somma di € 128.001,81 a titolo di saldo della fattura n. 11/2013.
Proprio sulla scorta della sentenza della Corte d'Appello di NA summenzionata, la agiva in sede monitoria, per ottenere la restituzione delle ON
somme corrisposte, dal momento che le stesse venivano indebitamente percepite e Parte trattenute dalla .
Ciò posto, e prima di esaminare il merito della controversia, si ricorda che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che si sovrappone allo speciale e sommario procedimento monitorio e si svolge nel contraddittorio delle parti, in seno al quale il Giudice è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. La posizione processuale delle parti risulta essere invertita, in quanto l'opponente, che è attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, convenuto in senso formale, è attore in senso sostanziale. Incombe, pertanto, SUopposto l'onere di provare la fondatezza della domanda spiegata nelle forme del procedimento monitorio (cfr. Cass. civ. n. 6091/2020, Cass. civ. n. 27564/2011).
Tutto ciò premesso, va rigettato il primo motivo di opposizione con cui l'attrice lamentava l'erroneità del decreto ingiuntivo ritenendo lo stesso fondato su richieste pretestuose della società convenuta.
In particolare, secondo parte attrice, la non vantava alcun ON
Parte credito nei confronti della , poiché la somma di € 128.001,81 di cui al decreto pagina 6 di 12 monitorio doveva ritenersi debitamente corrisposta dalla in ON
forza del disposto dell'art. 2560 c.c., il quale obbliga l'acquirente a rispondere dei debiti, relativi all'azienda o al ramo d'azienda trasferiti, che siano sorti prima della cessione e siano stati iscritti nei libri contabili obbligatori. Parte Orbene, le deduzioni della non possono essere prese in considerazione in questa sede, in quanto le stesse sono già state oggetto di valutazione da parte del Tribunale di NA (procedimento n. 3980/2013 r.g.) e della Corte d'Appello di NA
(procedimento n. 86/2014), sicché sulle stesse si è ormai formato il giudicato sia formale che sostanziale.
Ed infatti, sulla scorta del principio del ne bis in idem è preclusa a questo Giudice la possibilità di verificare la debenza o meno delle somme oggetto della fattura contestata da parte della , posto che con sentenza n. 265/2019, ON
la Corte d'Appello di NA si pronunciava nel senso che “i lavori effettuati dalla Parte non sono ricompresi tra i pagamenti, oneri gravanti sul cessionario al momento della cessione” (all. 3 ricorso monitorio).
In ogni caso, ad abundantiam si osserva che l'art. 63, co. 5 del d.lgs. n. 270/1999, in tema di vendita di aziende nel contesto di imprese poste in amministrazione straordinaria, esclude che l'acquirente-cessionario risponda dei debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute anteriori al trasferimento, a meno che non intervenga diversa convenzione.
Sul punto, a specificazione di quanto già sopra rilevato, giova ricordare che nel giudizio di ordinaria cognizione celebrato dinnanzi alla Corte d'Appello i Giudici aditi avevano accertato, con statuizione divenuta definitiva, che i lavori venivano commissionati dalla SI alla DEA in data 19.07.2012 e che gli stessi venivano portati a termine in data 29.07.2012; che la fattura n. 76/2012 veniva emessa in data
30.07.2012; che in data 01.08.2012 vi era stata l'immissione in possesso del ramo aziendale SI alla . Dal momento che il debito in questione ON sorgeva in epoca anteriore al trasferimento dell'azienda, la sentenza d'appello pagina 7 di 12 riteneva applicabile la disciplina di cui all'art. 63, co. 5 del d.lgs. n. 270/1999, in Parte quanto accertava che la – società ceduta – non aveva fornito alcuna prova del fatto che il debito de quo rientrasse tra quelli per i quali la SI – società cedente –
e la – società cessionaria – derogavano alla disciplina legale, ON
convenendo per la responsabilità esclusiva dell'acquirente in relazione a prestazioni ordinate dall'alienante prima del trasferimento.
Pertanto, stante la formazione del giudicato su tali statuizioni, ogni altra valutazione è preclusa a questo Giudice, dovendosi ritenere che sulla scorta delle pronunce richiamate la non fosse tenuta al pagamento della somma di € ON
128.001,81 di cui alla fattura n. 11/2013.
Correttamente, quindi, la società opposta agiva per la ripetizione delle somme Parte indebitamente percepite dalla , trattandosi di importi che il solvens corrispondeva in via meramente cautelativa, in assenza di qualsivoglia titolo giustificativo e che l'accipiens indebitamente tratteneva.
Correttamente, poi, veniva emesso l'impugnato decreto ingiuntivo, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti per la ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.; ed infatti, in sede monitoria la ricorrente assolveva l'onere su di essa gravante (Cass. civ. ord. n. 24948/2017, Cass. civ. ord. n. 21969/2019), fornendo prova sia del pagamento eseguito (all. 4 ricorso monitorio) sia della assenza di una causa debendi, in forza della sentenza d'appello che aveva escluso la debenza delle somme di cui alla fattura n. 11/2013 da parte (all. 5 ricorso ON
monitorio).
Il decreto ingiuntivo va, quindi, confermato.
Va poi rigettato il secondo motivo di opposizione con cui l'attrice spiegava domanda riconvenzionale, in subordine alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo di condannare la alla restituzione, a titolo di ON
ripetizione di indebito, del motore installato SUCA . CP_2
pagina 8 di 12 Tale domanda, da inquadrarsi nel paradigma dell'art. 2037 c.c., è da ritenersi del tutto generica, posto che parte attrice ometteva di allegare l'assenza di causa debendi fondativa dell'indebita acquisizione, da parte della , del motore CP_1 CP_1
installato SUCA . CP_2
Al contrario, dalla documentazione in atti emerge chiaramente come il motore Parte installato dalla veniva ricevuto dalla non indebitamente, CP_1 CP_1 bensì nell'ambito di un regolare trasferimento d'azienda, giustificato dalla circostanza che la SI, la quale aveva ordinato i lavori SUCA , era nelle more CP_2
stata posta in amministrazione straordinaria.
Nessun indebito, soggettivo o oggettivo, può, quindi, essere imputato alla convenuta.
Parte Va, poi, ritenuto infondato il terzo motivo di opposizione, con cui la eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo che la convenuta avrebbe dovuto agire nei confronti della SI.
A tal riguardo, si ricorda in primo luogo che la legitimatio ad causam (attiva e passiva), quale condizione dell'azione, la cui assenza impedisce la trattazione del merito della causa, si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, bensì sulla scorta della prospettazione data dall'attore e consiste nella corrispondenza tra il soggetto nei cui confronti è chiesta la tutela e il soggetto in capo al quale l'attore affermi esistere il dovere asseritamente violato.
Sulla scorta di tale premessa, non vi è dubbio che l'eccezione sollevata dalla opponente attenga non tanto alla legittimazione passiva, che nel caso di specie deve Parte ritenersi sussistente – posto che la agiva in giudizio nei confronti della opponendosi al decreto ingiuntivo da questa ottenuto in sede ON
monitoria – quanto, piuttosto, all'effettiva titolarità passiva, e, quindi al merito della causa.
Ciò premesso, il motivo di opposizione va, in ogni caso, rigettato in quanto,
Parte contrariamente a quanto affermato dalla , non risulta accertato che la SI, in pagina 9 di 12 amministrazione straordinaria, sia il soggetto “tenuto al pagamento della fornitura ed installazione del motore de quo” (cfr. pag. 11 atto di citazione).
Ed infatti, la circostanza che la Corte d'Appello di NA abbia escluso la riconducibilità dei debiti di cui alla fattura n. 11/2013 alla , non ON determina l'automatico accertamento della debenza di tali somme da parte della
SI. Né un tale accertamento può essere demandato, anche solo in via incidentale, a questo Giudice in quanto trattasi di valutazione in grado di incidere sul patrimonio di una società posta in amministrazione straordinaria e, pertanto, da rimettere alla cognizione del Giudice che ha dichiarato lo stato di insolvenza dell'impresa, unico organo competente a verificarne la fondatezza. Parte Del tutto infondato è, infine, il quarto motivo di opposizione, con cui la chiedeva di ridurre il quantum dell'ingiunzione a fronte del pagamento da parte della di un importo inferiore rispetto a quello accertato in sede ON
monitoria.
Ed infatti, dalla documentazione allegata al ricorso monitorio è possibile verificare che la corrispondeva alla DEA l'intero importo azionato con ON
ricorso per decreto ingiuntivo, effettuando il pagamento della somma complessiva di
€ 200.000,00 per “saldo fatture scadute”, tra le quali rientrava per tabulas anche la fattura n. 11/2013, in contestazione (cfr. all. 4 ricorso monitorio).
Infine, si osserva che parte attrice proponeva domanda di risarcimento “per il danno conseguente alla restituzione del motore in oggetto ormai obsoleto e consumato”.
Tale domanda, del tutto generica e indicata soltanto in sede di conclusioni, non può in ogni caso trovare accoglimento in quanto assorbita dal rigetto del secondo motivo di opposizione ut supra.
Per tutto quanto sin qui esposto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Deve, infine, ritenersi infondata la domanda di condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto carente dei presupposti di legge. Sul
pagina 10 di 12 punto si ricorda che, come chiarito dalla Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. civ. n. 21798/2015), elementi che, nel presente giudizio, non sono stati neanche allegati da parte convenuta.
Le spese di lite relative alla presente fase seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte attrice e in favore della convenuta.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.00,00 valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva e valori minimi per la fase decisoria e trattazione), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 9.142,00,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 2.552,00 per la fase studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, €
2.835,00 per la fase istruttoria e trattazione, € 2.127,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5541/2019 R.G. così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la al pagamento, in favore della , delle Parte_2 ON
spese di lite, liquidate in € 9.142,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in NA, il 30 maggio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
pagina 11 di 12 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di NA
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