Art. 2.
La tassa sulle merci, imposta, per i porti di Genova, Venezia, Livorno e Napoli, rispettivamente con l' articolo 2, lettera b) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997 , con l' art. 7 del regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233 , con l' art. 6 del regio decreto - legge 16 dicembre 1923, n. 3249 , e con l' art 4, lettera h), del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239 , modificati dall' art. 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101 , dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1976 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , e' fissata, per ogni tonnellata metrica di merci sbarcate ed imbarcate nella misura seguente:
1. - Merci sbarcate.
A) Per quelli fra i porti sopraindicati il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sia superiore a 5.000.000 di tonnellate annue:
lire 15 quando si tratti di sabbia, ghiaia e pozzolana; argilla e terre refrattarie; caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta; pietra da cemento e da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi, pietre da costruzione;
lire 25 quando si tratti di carbone e oli minerali alla rinfusa; lire 70 quando si tratti di articoli di abbigliamento; cacao; caffe'; colofonia e resine; droghe e coloniali, glucosio; gomma in genere; macchine e veicoli; oli minerali in fusti, paraffina; prodotti alimentari in conserva; tabacco; tamarindo, the e trementina;
lire 35 per le altre merci non indicate nelle categorie sopraindicate.
B) Per quelli fra i porti sopraindicati il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a 5.000.000 di tonnellate le tasse di cui alla precedente lettera A) sono ridotte rispettivamente a lire 10, 20, 60 e 30.
2. - Merci imbarcate.
A) Per quelli fra i sopraindicati porti il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sui superiore a 5.000.000 di tonnellate annue:
lire 10 quando si tratti di sabbia, ghiaia, pozzolana; argilla e terre refrattarie; caolino e quarzite non macinati; calce viva e spenta; pietra da cemento e da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi; pietre da costruzione;
lire 35 quando si tratti di articoli di abbigliamento; cacao; caffe'; colofonia e resine; droghe e coloniali; glucosio gomma in genere; macchine e veicoli: oli minerali in fusti; paraffina; prodotti alimentari in conserva tabacco; tamarindo; the e trementina; lire 15 per tutte le altre merci.
B) Per quelli fra i porti suddetti il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a 5.000.000 di tonnellate le tasse di cui alla precedente lettera A) sono rispettivamente ridotte a lire 6, 35 e 9.
3. - Merci in transito.
Le merci in transito provenienti o dirette a paesi esteri pagheranno sia all'imbarco che allo sbarco:
lire 1.5 quando si tratti di carbone e oli minerali alla rinfusa; lire 30 per tutte le altre merci.
4. - Restano invariate le misure delle tasse stabilite con l' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , per i fosfati, nitrati e cereali, sbarcati, imbarcati o in transito.
La tassa sulle merci, imposta, per i porti di Genova, Venezia, Livorno e Napoli, rispettivamente con l' articolo 2, lettera b) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997 , con l' art. 7 del regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233 , con l' art. 6 del regio decreto - legge 16 dicembre 1923, n. 3249 , e con l' art 4, lettera h), del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239 , modificati dall' art. 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101 , dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1976 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , e' fissata, per ogni tonnellata metrica di merci sbarcate ed imbarcate nella misura seguente:
1. - Merci sbarcate.
A) Per quelli fra i porti sopraindicati il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sia superiore a 5.000.000 di tonnellate annue:
lire 15 quando si tratti di sabbia, ghiaia e pozzolana; argilla e terre refrattarie; caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta; pietra da cemento e da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi, pietre da costruzione;
lire 25 quando si tratti di carbone e oli minerali alla rinfusa; lire 70 quando si tratti di articoli di abbigliamento; cacao; caffe'; colofonia e resine; droghe e coloniali, glucosio; gomma in genere; macchine e veicoli; oli minerali in fusti, paraffina; prodotti alimentari in conserva; tabacco; tamarindo, the e trementina;
lire 35 per le altre merci non indicate nelle categorie sopraindicate.
B) Per quelli fra i porti sopraindicati il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a 5.000.000 di tonnellate le tasse di cui alla precedente lettera A) sono ridotte rispettivamente a lire 10, 20, 60 e 30.
2. - Merci imbarcate.
A) Per quelli fra i sopraindicati porti il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sui superiore a 5.000.000 di tonnellate annue:
lire 10 quando si tratti di sabbia, ghiaia, pozzolana; argilla e terre refrattarie; caolino e quarzite non macinati; calce viva e spenta; pietra da cemento e da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi; pietre da costruzione;
lire 35 quando si tratti di articoli di abbigliamento; cacao; caffe'; colofonia e resine; droghe e coloniali; glucosio gomma in genere; macchine e veicoli: oli minerali in fusti; paraffina; prodotti alimentari in conserva tabacco; tamarindo; the e trementina; lire 15 per tutte le altre merci.
B) Per quelli fra i porti suddetti il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a 5.000.000 di tonnellate le tasse di cui alla precedente lettera A) sono rispettivamente ridotte a lire 6, 35 e 9.
3. - Merci in transito.
Le merci in transito provenienti o dirette a paesi esteri pagheranno sia all'imbarco che allo sbarco:
lire 1.5 quando si tratti di carbone e oli minerali alla rinfusa; lire 30 per tutte le altre merci.
4. - Restano invariate le misure delle tasse stabilite con l' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , per i fosfati, nitrati e cereali, sbarcati, imbarcati o in transito.