Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia, Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Efisia Gaviano Consigliere
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa M.Concetta Miranda Consigliere Onorario
Dott. Antonio Virgili Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte ai nn. 542 e 545 del R.G. V.G. dell'anno 2023 aventi ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 14/23 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarativa della decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori ER
e e dello stato di adottabilità dei predetti;
[...] Persona_2
TRA
, nata a [...] il [...] ( codice fiscale ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via F.lli Bandiera n.1 presso e nello studio dell'Avv. Elena Petraio ( codice fiscale ) che la rappresenta e difende, C.F._2
in virtù di procura alle liti allegata in atti;
fax al n. 081/5065025; pec appellante proc.to n. 542/23 V.G.
CONTRO
( cf elettivamente domiciliato in Napoli alla via Controparte_1 C.F._3
Miano n. 114 presso lo studio dell'avvocato Armando Palma che lo rappresenta e lo difende, come da procura alle liti in atti;
fax al n. 081/5065025; pec Email_1
appellato ed appellante proc.to n. 555/23 V.G.
NONCHÉ
) nato a Napoli l'[...], in [...] curatore e tutore speciale Avv. C.F._5
Loredana Capocelli ( cf. : ) giusto decreto del TPM di Napoli del 13.4.2021 C.F._6
con studio in Napoli al Corso Europa n. 9 la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo pec : Email_2
Curatore e tutore speciale
E
e Controparte_2 Controparte_3
appellati contumaci
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI NAPOLI
Rileva anzitutto questa Corte che, con ricorso del 6.7.20 avente ad oggetto i minori Persona_1 nato l'[...] e nato il [...] ( figli di e Persona_2 Persona_3 CP_2
), il PMM presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli - a seguito della trasmissione
[...]
degli atti da parte del TM di Catanzaro, che si era dichiarato incompetente con decreto del 29.4.2020 in quanto il luogo di residenza dei minori al momento del collocamento di urgenza ricadeva fuori dal proprio territorio di competenza - aveva preso atto della circostanza che i predetti minori erano stati rintracciati in data 15.1.2020 mentre la madre, in ora notturna, vagava in stato delirante per le vie di
RI, esponendo in tal modo i figli al freddo, in un contesto di evidente e grave pregiudizio per i predetti, tale da imporne l'immediato collocamento in struttura, anche in considerazione della circostanza che la madre era stata contestualmente sottoposta ad un TSO.
Il predetto PMM aveva inoltre rilevato che aveva trovato conferma la stabile dimora della CP_2 sul territorio del distretto e ciò anche all'esito dell'intervenuta denuncia per maltrattamenti, che la predetta aveva sporto in data 4.1.2020 nei confronti del convivente , padre dei Controparte_1 minori, a seguito della quale quest'ultimo era stato sottoposto alla misura cautelare custodiale
(sostituita dal Tribunale del Riesame con quella del divieto di avvicinamento alla p.o. con provvedimento del 20.1.2020 ). Con il menzionato ricorso il PMM aveva quindi chiesto al Tribunale per i Minorenni: che venissero disposte l'apertura di una procedura ex articoli 330 e 336 cc. e la convocazione dei genitori dei minori al fine di contestare loro l'inadeguatezza dell'esercizio delle funzioni genitoriali;
che i predetti venissero sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale con contestuale imposizione, a pena di decadenza, delle opportune prescrizioni finalizzate ad indurli a collaborare con i SS per un percorso di valutazione e potenziamento delle competenze genitoriali. Ancora, doveva essere disposta la permanenza dei minori presso la struttura di attuale collocamento ( la casa famiglia Padre Pio di Cirò
Marina) o presso altra idonea struttura o presso familiari ritenuti idonei.
Infine, il PMM aveva chiesto la nomina di un curatore speciale per i minori.
Con provvedimento depositato in data 21.9.2020 il T.M. aveva fissato la comparizione delle parti per il 10.3.2021 ed aveva nominato quale curatore speciale l'avv.to Loredana Capocelli, che si era costituita e, con la propria comparsa, aveva rappresentato che aveva provveduto più volte a contattare la casa famiglia in Cirò Marina dove erano collocati i minori ed aveva accertato che questi ultimi stavano bene in salute ed erano integrati nel contesto in cui vivevano.
I genitori li chiamavano tutte le sere e era più restio a parlare con la madre, mentre parlava ER
volentieri con il padre.
Si erano costituiti anche i genitori e , i quali con la propria Controparte_1 Controparte_2
comparsa avevano posto in evidenza la totale infondatezza del ricorso proposto dal PM, rappresentando che nel caso di specie si era trattato di un episodio, per quanto grave comunque unico e circoscritto, in quanto legato a particolari circostanze non ripetibili nel tempo. Difatti, non vi erano mai state segnalazioni o episodi di qualsiasi genere che ponessero in dubbio il legittimo comportamento del e della prima del 4 gennaio 2020. Inoltre, mai il ER CP_2 ER
aveva posto in essere alcuna violenza di qualsiasi genere nei confronti dei minori ed a conferma di ciò vi era la circostanza che la aveva provveduto a ritirare la denuncia querela sporta nei CP_2
confronti del predetto. Inoltre, lo stato mentale in cui la era stata trovata a seguito CP_2
dell'aggressione del compagno, non costituiva uno stato permanente ed irreversibile, ma era esclusivamente conseguito al trauma subito a seguito dei fatti del 4 gennaio 2020.
La coppia aveva raggiunto una nuova serenità, avevano affittato una nuova abitazione in CI ed erano disponibili a compiere qualsiasi percorso ritenuto necessario ai fini del ricongiungimento della famiglia. In ogni caso, la nonna materna dei minori , si era resa disponibile ad ospitare i Persona_4
nipoti nelle migliori condizioni possibili.
I predetti avevano quindi chiesto che venisse rigettata la domanda formulata dal PM e che venissero adottate tutte le decisioni utili ai fini del ricongiungimento dei minori ai legittimi genitori. I Servizi Sociali della Città di CI, con relazione pervenuta il 9.3.2021, avevano tra l'altro evidenziato, in ordine a nata il [...], che la stessa aveva raccontato di aver Controparte_2 avuto la sua prima figlia a 16 anni e che quest'ultima - oramai maggiorenne - era stata affidata alla nascita alla propria madre, . Aveva poi avuto tre figli dal matrimonio con Persona_4 CP_4
che avevano 13,11 e 10 anni, che erano stati affidati dal TM al padre ed alla sua compagna.
[...]
Rispetto ai figli la predetta aveva riferito che aveva con loro sporadici contatti e di non aver mai vissuto pienamente il suo ruolo di madre per le interferenze dei suoi ex compagni e per il fatto che la sua rete familiare non l'aveva mai supportata pienamente.
La predetta ai colloqui si era mostrata molto confusa e poco capace di fare adeguate riflessioni circa la sua storia personale e genitoriale. La inoltre presentava un livello socio culturale basso, CP_2
aveva dichiarato di non svolgere alcuna attività da diversi anni per dedicarsi -a suo dire- alla cura della famiglia. Aveva poi aggiunto di non poter contare sulla rete familiare allargata con la quale aveva interrotto il legame da diversi anni perché tutti le erano contro.
, nato il [...], aveva dichiarato di essere coniugato con la signora Controparte_1 Controparte_5
seppure separato di fatto da diversi anni;
dal matrimonio erano nati 5 figli con i quali aveva
[...]
una frequentazione sporadica, gravata anche dai procedimenti penali a suo carico in quanto era stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla coniuge con provvedimento del 07/10/2017 del Tribunale di Napoli, a seguito della denuncia per maltrattamenti in famiglia sporta dalla predetta.
Il aveva raccontato la sua storia personale in modo caotico e ambiguo, fornendo poche e ER
scarne indicazioni circa parenti prossimi che potevano supportarli o che potevano rendersi disponibili per l'affidamento di e . Aveva inoltre evitato di fornire informazioni circa i PE ER
procedimenti penali a suo carico, sminuendo i reati di cui veniva accusato.
La ed il si definivano reciprocamente brave persone ma dal carattere irascibile CP_2 ER
e collerico, tanto da litigare spesso ed in maniera molto accesa.
La suddetta coppia si era costituita prematuramente in quanto poco dopo la loro conoscenza la era rimasta incinta di e quindi avevano deciso di vivere insieme, ma la CP_2 ER
convivenza era stata sempre molto complicata. Dai colloqui con i predetti si evidenziava la scarsa stabilità della relazione di coppia e l'attuale difficoltà di definire in maniera sufficientemente adeguata il loro ruolo di genitori e di partner. I predetti inoltre rappresentavano con fatica una progettualità familiare condivisa e futura ed apparivano al momento poco capaci di fare adeguate riflessioni circa i bisogni dei loro figli e in particolare dei piccoli e , presentando atteggiamenti PE ER
resistenti e poco chiari anche rispetto ai servizi preposti alla loro tutela. La aveva riferito CP_2
di essere nuovamente incinta. I Servizi, all'esito di quanto esposto avevano rappresentato l'opportunità che ad entrambi i genitori venissero prescritti percorsi di valutazione dei profili di personalità, oltre a percorsi di verifica e valutazione delle relative funzioni e competenze delle responsabilità familiari.
All'udienza del 10.3.2021, dinanzi al Tribunale per i Minorenni, aveva riferito Controparte_1 che la era gravida all'ottavo mese e che non era comparsa in quanto la gravidanza era a CP_2
rischio. Aveva altri cinque figli, tre maggiorenni e due minorenni. Era disponibile a qualsiasi prescrizione volesse impartirgli il Tribunale.
Il PMM aveva chiesto per entrambi i genitori la sospensione dalla responsabilità genitoriale, relazioni aggiornate da parte della Casa Famiglia ove si trovavano i minori e dei Servizi competenti, anche alla luce della situazione psichiatrica della madre, con atti al proprio ufficio per la modifica della domanda finalizzata alla verifica dello stato di abbandono dei minori.
Il TM, all'esito di detta udienza aveva sospeso la responsabilità genitoriale della e del CP_2
in via cautelare e provvisoria ed aveva nominato quale tutore provvisorio dei minori ER
l'avv.to Capocelli, già curatore speciale dei predetti.
Successivamente il PMM, con ricorso del 26.3.2021, aveva rilevato che dagli elementi acquisiti emergevano i presupposti per fornire ai minori il dovuto sostegno, nonché per procedere alla loro tutela ad alla sospensione della responsabilità genitoriale, non potendo gli stessi allo stato contare su alcun valido modello genitoriale, stanti le emerse criticità che rischiavano una compromissione della loro integrità psicofisica, anche in ragione della tenerissima età dei predetti.
Il PMM aveva quindi chiesto che, fissata l'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio, venisse loro comunicata la situazione di abbandono dei figli minori;
venisse sospeso inaudita altra parte l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori;
venisse confermato l'attuale collocamento dei minori in comunità. Il tutto, previa nomina del tutore per i piccoli ER
e . PE
A seguito di tale ricorso, con decreto del 13/04/2021 il TM, dopo aver richiamato quanto si evinceva dalla relazione redatta dai SS di CI in data 9.3.21 – come sopra già riportato – e quanto dichiarato dal all'udienza di comparizione del 10.3.21, aveva rilevato che allo stato risultava ER
confermata la sussistenza di gravi lesioni del diritto dei minori di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia, nonchè la correlativa violazione da parte del padre e della madre del dovere di educare ed allevare i figli.
In ragione di quanto sopra il TM, ritenuto configurabile lo stato di abbandono dei minori: - aveva confermato il collocamento dei minori e presso idonea struttura da ER Persona_2
individuarsi ad horas da parte dei Servizi competenti in una struttura posta nella Regione Campania, con permanenza ivi dei predetti sino alla individuazione di una coppia idonea e disponibile all'adozione;
- aveva altresì confermato la sospensione della responsabilità genitoriale del e della ER
sui figli minori, disponendo il divieto di incontri con i predetti;
CP_2
- aveva nominato tutore provvisorio dei minori l'avvocato Capocelli, già loro curatore speciale;
- aveva disposto che i minori venissero trasferiti a cura dei SS di RI e CI o comunque di quelli competenti per territorio, presso idonee strutture nella Regione Campania;
- aveva chiesto ai Servizi interessati di riferire ulteriori e più approfondite informazioni sulle condizioni giuridiche e di fatto dei minori, sull'ambiente cui avevano vissuto e vivevano;
sull'eventuale sussistenza di uno stato di abbandono dei predetti e sulla reversibilità o meno dello stesso.
Il TM aveva inoltre convocato per il 14.7.21 gli operatori dei Servizi Sociali competenti ed i parenti entro il quarto grado che avessero fatto richiesta di affidamento dei minori.
Il 28.6.21 si era costituito il quale, ricostruiti i fatti, aveva evidenziato che - Controparte_1
terminato il periodo di custodia cautelare - era rientrato a Napoli ed ivi si era ricongiunto con la
. Intrattenevano colloqui telefonici con i figli che si trovavano ancora nella Casa famiglia CP_2
in Cirò Marina ed egli aveva ripreso a lavorare come uomo delle pulizie presso il Policlinico di
Napoli. L'atteggiamento della nei suoi confronti non era stato però sempre lineare, in CP_2
quanto la predetta era spesso aggressiva con lui, lo cacciava di casa e faceva fatica a gestirla. Inoltre, per irrazionale volontà della predetta era stato sempre limitato nell'esercizio della sua responsabilità genitoriale sui due bambini. I problemi psicotici della si erano manifestati in modo acuto CP_2
successivamente all'episodio occorso in Calabria;
prima di tale momento la predetta non aveva mai mostrato di poter mettere in pericolo i figli minori.
Il aveva comunque affermato di voler rientrare nel pieno esercizio della propria ER
responsabilità genitoriale e richiedere l'affidamento di entrambi i bambini e si era inoltre dichiarato disponibile ad iniziare qualunque percorso che il Tribunale avesse individuato, rappresentando in subordine che le figlie ed oramai adulte, si erano dichiarate disponibili Controparte_3 Parte_1
a ricevere l'affidamento dei due minori. Il predetto aveva quindi concluso affinché venisse espletata una consulenza psichiatrica sulla ed in caso negativo ne fosse dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale. CP_2
Ancora, il predetto aveva chiesto che venisse valutata la sua capacità genitoriale, che fossero avviati i relativi percorsi di sostegno in suo favore, con revoca del divieto di incontri tra lui ed i figli e rigetto della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata nei suoi confronti;
affidamento a lui dei minori in uno all'eventuale sostegno dei servizi o, in via subordinata, a Parte_1
o . _3
L'8.7.21 si erano costituite ed sorelle unilaterali dei minori e Controparte_3 Parte_1 ER
, le quali dopo aver premesso che erano nubili, coabitavano con la propria madre in un PE
appartamento condotto in locazione e che entrambe lavoravano, avevano manifestato la loro intenzione di prendersi cura dei minori svolgendo tutti i compiti di cura, erudizione e sviluppo necessario a garantire la sana evoluzione psicofisica degli stessi desiderando accoglierli stabilmente presso la propria dimora.
Le predette avevano quindi chiesto che, nel preminente interesse e benessere psicofisico dei propri fratelli minori e , venisse disposto l'affidamento dei predetti in loro favore. ER PE
In data 13.7.21 veniva acquisita dal TM la relazione della Casa Famiglia “Batuffoli di cotone” in
Castellammare, ove i minori erano stati nel frattempo trasferiti e dalla stessa si evince che entrambi i fratellini avevano superato qualche piccola difficoltà iniziale e si erano poi ben adattati all'ambiente.
Entrambi godevano di ottima salute ed erano in regola con il calendario vaccinale. di anni ER
quattro non aveva mai raccontato o rievocato nulla della sua storia di vita relativa ai primi tre anni, fatta eccezione per un episodio nel quale durante la lettura di un libro di fiabe in cui si faceva riferimento al personaggio del papà, aveva affermato che il suo papà era sempre arrabbiato. PE
aveva 23 mesi e si mostrava molto bisognoso del contatto fisico e della presenza costante dell'adulto.
Aveva comunque iniziato a manifestare piccoli miglioramenti sotto il profilo psicomotorio ed appariva più sicuro nella deambulazione e nella esplorazione degli spazi. La sua difficoltà di comunicazione dovuta alla quasi totale assenza del linguaggio, sicuramente rappresentava una frustrazione per il predetto che proprio nei momenti in cui non veniva compreso iniziava a diventare irascibile e capriccioso gridando e piangendo anche per lungo tempo, finché non se ne comprendeva la richiesta. In ogni caso aveva comunque iniziato a pronunciare a modo suo qualche parolina e ad imparare qualche nome mostrando così la sua intenzione comunicativa. L'udienza del 14.7.21 era stata rinviata a quella successiva del 20.10.21 per l'omessa notifica alla madre, detenuta, e durante quest'ultima veniva disposto un ulteriore rinvio per il 4.5.2022 al fine di disporre la traduzione sia di , ristretto presso la Casa Circondariale di Poggioreale, Controparte_1
sia di che risultava detenuta presso il Carcere femminile di Pozzuoli Controparte_2
(entrambi erano stati tratti in arresto ed erano detenuti dal 16.3.21, per i reati di cui agli artt. 110, 81,
572, 591,583 c. 1 e 2 e 590 c.2 c.p. commessi nei confronti del terzo figlio, il piccolo , con Per_5
riferimento ai quali erano stati condannati - in primo grado- alla pena di anni sei di reclusione ).
AIl'udienza del 4.5.2022 era comparsa , la quale aveva riferito che sarebbe Controparte_2 stata contenta dell'affidamento dei suoi bambini alle figlie del anche se non le aveva mai ER
conosciute e frequentate. Era sicura che le predette potevano allevarli.
All'udienza del 14.6.22 era stato sentito , il quale aveva dichiarato di prendere atto Controparte_1
della contestazione di condotta pregiudizievole nei confronti dei suoi figli per non aver garantito loro una condizione di sicurezza e di benessere psicofisico e per il fatto di aver avuto dei comportamenti violenti in casa anche alla presenza dei bambini. A tal proposito il predetto aveva riferito che si era trovato in una situazione più grande di lui che non aveva saputo gestire, che era sempre stato succube della senza rendersi conto della sua malattia, in quanto per lunghi periodi la predetta CP_2
aveva avuto un comportamento normale. A suo giudizio la procedura in questione era stata frutto di un errore di valutazione dei servizi sociali che avevano deciso di intervenire sulla sua ex compagna con un TSO a suo parere non necessario. Quando era stato disposto il collocamento in struttura dei bambini non aveva potuto tenerli con sé perché la lo aveva denunciato per maltrattamenti CP_2
e stava cercando di ritirare la denuncia che aveva sporto in quanto era particolarmente nervosa e sotto l'effetto dell'alcol. Inizialmente vedeva i bambini con videochiamata ma i contatti si erano poi interrotti in quanto era stato arrestato per abbandono e lesioni colpose verso il suo ultimogenito anche in quel caso lui non c'entrava ed il problema era la madre, altra donna di cui era succube. Per il futuro il predetto era disposto a qualunque sacrificio per riavere i suoi figli ed immaginava che gli stessi potessero vivere con lui e, quando non c'era per lavoro, con le figlie e Queste Parte_1 _3
ultime non conoscevano tale suo progetto, tuttavia avrebbero potuto essere aiutate anche dalla sua compagna. Tali figlie ora vivevano con la sua ex moglie con la quale non aveva rapporti;
la predetta era ancora arrabbiata con lui e non aveva mai voluto fargli vedere i loro 5 figli, anche se lui a volte li vedeva di nascosto. Era disponibile a qualunque percorso migliorativo disposto dal Tribunale. aveva riferito che voleva l'affidamento dei bambini perché sentiva molto il legame Controparte_3
di sangue e credeva di poter volere bene a loro più che a più di qualunque sconosciuto. Da molti anni non aveva rapporti con il padre, non si parlavano neppure e voleva continuare a tenerlo a distanza perché non avrebbe mai dimenticato gli errori che aveva commesso con lei. Non aveva quindi un legame col padre ma sentiva fortemente il legame con i bambini anche se non aveva mai incontrato e aveva visto solo due volte. Si trattava di un sentimento viscerale e sentiva che non PE ER
sarebbe stata bene se non avesse dato la sua disponibilità. Aveva 27 anni, lavorava presso una gioielleria, viveva con la madre di fratelli e avrebbe accolto i fratellini in casa in una stanza disponibile per loro;
tutti i familiari erano d'accordo con la sua scelta ed erano disponibili ad accogliere e PE
. Se questi ultimi avessero espresso il desiderio di essere adottati e di andare a vivere in una ER
nuova famiglia, avrebbe comunque rispettato la loro decisione.
aveva dichiarato che voleva accogliere i suoi fratelli perché voleva che non si Parte_1
sentissero abbandonati, che sapessero che avevano una famiglia. Lei avrebbe voluto loro bene ed avrebbe potuto accoglierli nel migliore dei modi. All'inizio potevano vivere con lei a casa della madre e dopo, una volta sposata con il proprio compagno, potevano andare a vivere insieme a loro. Non aveva rapporti con il padre anche se non aveva sentimenti negativi verso di lui;
non serbava rancore nei suoi confronti anche se aveva sempre pensato che fosse una persona con dei problemi.
Ovviamente non gli avrebbe consentito di vedere e se non dopo autorizzazione del PE ER
Tribunale.
All'udienza del 25.1.23 le parti avevano formulato le rispettive richieste ed il Collegio si era riservato ai fini del decidere.
Il TM con la sentenza n. 14/2023 aveva dichiarato e Controparte_1 Controparte_2 decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e aveva PE Persona_1
rigettato la richiesta di affidamento dei predetti alle sorelle ed ed aveva dichiarato _3 Parte_1
lo stato di adottabilità di entrambi i minori. A fondamento della propria decisione il Tribunale aveva evidenziato che, sulla scorta delle evidenze probatorie acquisite, risultava accertata l'inadeguatezza assoluta ed irreversibile di e . Entrambi i predetti genitori Controparte_1 Controparte_2
erano reclusi con un fine pena attuale al Marzo 27 per i reati di lesioni, maltrattamenti in famiglia ed abbandono di minori, in concorso tra loro. In particolare, la era stata tratta in arresto in CP_2
flagranza il 16.3.21 ed era ricoverata con piantonamento presso il reparto di psichiatria dell'ospedale
Loreto Mare. La predetta, sentita all'udienza del 4 maggio 22 aveva proposto l'affidamento dei figli minori alle loro sorelle unilaterali, pur non conoscendole e non avendole mai frequentate;
quanto sopra, ammettendo di non potersene prendere cura direttamente. Con riferimento al era emersa la sua profonda incompetenza genitoriale già con riferimento ER
alla crescita, al mantenimento ed all'educazione dei 5 figli nati dal matrimonio con l'ex moglie CP_5
, che era stata in realtà l'unico genitore a provvedere ad allevare i loro figli avendone avuto
[...]
l'affido esclusivo. Tale inadeguatezza del era rimasta in ogni caso invariata anche con ER
riferimento ai piccoli e , le cui condizioni al momento del collocamento nel gennaio PE ER
2020 erano state ampiamente descritte. Ciò posto era quindi evidente che nè il padre, né la madre erano in grado di crescere e allevare adeguatamente - sia sotto il profilo affettivo che materiale- educativo - la prole minorenne ed i tempi di un eventuale recupero del ruolo paterno e materno erano talmente lunghi e complessi da non essere compatibili con le pressanti esigenze dei figli. Alla condotta abbandonica dei genitori doveva aggiungersi che non erano stati trovati parenti entro il quarto grado che avessero avuto rapporti significativi con i minori e che si fossero rivelati in grado di prendersene effettivamente cura. Le sorelle ed costituite in giudizio Controparte_3 Parte_1
per chiedere l'affidamento dei fratellini non avevano mai avuto alcuna relazione significativa con loro. aveva difatti riferito di aver incontrato solo due volte e di non aver mai visto _3 ER
; la stessa aveva del resto affermato di non conoscere nessuna delle due figlie del PE CP_2
compagno, per non esservi mai stata alcuna frequentazione tra loro. A ciò doveva aggiungersi che dalla relazione dei Servizi Sociali di Napoli del 20.12. 22 era emersa comunque una situazione logistica ed economica del nucleo familiare delle certamente insufficiente per poter ER
provvedere adeguatamente alla cura, all'educazione ed all'istruzione dei due minori, le cui esigenze richiedevano un notevole e gravoso impegno di risorse e di tempo e le stesse mal si conciliavano con la giovane età delle richiedenti l'affido, giustamente proiettate a realizzare -specie il Parte_1
proprio progetto di vita familiare. La domanda dell'affidamento formulata dalle predette doveva pertanto essere disattesa.
Andava quindi dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e l'adottabilità dei minori in questione, con sospensione immediata degli incontri e di ogni altra modalità di comunicazione tra i minorenni il padre la madre e gli altri familiari.
Tanto rilevato, ritiene questa Corte di dover sin da ora evidenziare che avverso detta sentenza non ha proposto appello per cui la stessa è divenuta definitiva nei confronti Controparte_2 della predetta. Quest'ultima inoltre -benchè regolarmente citata- non si è costituita, per cui se ne dichiara la contumacia.
Hanno invece proposto appello sia sia ed è stata disposta Parte_1 Controparte_1
la riunione del procedimento n. 555/23 V.G. (appello di ) a quello più antico Controparte_1
avente n. 542/23 V.G. ( appello di ). Parte_1 Si sono costituiti i minori e a mezzo del loro curatore e tutore speciale, il Persona_2 ER
quale ha posto in evidenza la grave inadeguatezza del che, condannato sia in Controparte_1
primo che in secondo grado, si trovava in stato di detenzione. Il predetto non aveva mai rappresentato per i minori e una fonte di accudimento sicuro ed ancor più oggi per aver posto in PE ER
essere condotte lesive su un figlio ( il fratellino di e , ) nato da appena una ER PE Per_5
settimana.
non solo non si era mai impegnato per superare le proprie difficoltà personali e Controparte_1
genitoriali, ma aveva dato nel corso degli anni prova di essere incapace di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, da non risultare possibile prevedere l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori e di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica. La vicenda in esame era infatti caratterizzata da gravissime carenze in capo al CP_1
ed a oggi appellanti, mancanti delle capacità di accudimento
[...] Parte_1
materiale ed affettivo indispensabili per la crescita e lo sviluppo evolutivo sano e sicuro dei minori.
In ordine alla richiesta della si riteneva che la stessa non potesse essere una Parte_1 figura idonea all'affidamento dei minori, stante la mancanza di ogni relazione con i predetti, che non conosceva e non aveva mai frequentato, la poca capacità economica della stessa e la sua proiezione verso una vita futura con il suo attuale fidanzato. La predetta inoltre presentava delle carenze affettive per il suo trascorso familiare e quindi difettava delle caratteristiche minime per poter rivestire il ruolo genitoriale nei confronti dei minori.
Sulla scorta di quanto sopra gli appelli proposti dovevano essere dichiarati inammissibili, infondati e non provati. Spese di lite vinte.
Successivamente, con provvedimento del 22.11.2023 questo Collegio ha disposto procedersi ad una indagine tecnica al fine di valutare la capacità genitoriale di padre dei minori, Controparte_1
nonché la capacità di accudimento parentale di oltre alla esistenza di Parte_1 pregressi e significativi rapporti affettivi tra quest'ultima ed i predetti.
Depositata la relazione, all'esito della scadenza del termine stabilito per il 9.9.2024 le parti avevano depositato tempestive note e, con ordinanza del 13.9.2024, questo Collegio aveva riservato la causa in decisione.
Premesso quanto sopra, si devono ora esaminare gli appelli proposti.
1) L'appello proposto da Controparte_1
Rileva questa Corte che il predetto - a fondamento del proprio gravame - ha articolato i seguenti motivi: 1)nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132 c.2 n. 4 cpc ed art. 111 della Costituzione, in quanto la motivazione della stessa con riferimento allo stato di abbandono dei minori si presentava apparente. In particolare, il predetto ha sottolineato a tal proposito che era estraneo alla vicenda accaduta in RI per la quale la aveva tra l'altro ritirato la denuncia e non vi era stato CP_2
alcun giudicato, né il TM aveva fornito alcuna prova circa la sua responsabilità. Egli inoltre si era reso disponibile ad un percorso di rafforzamento genitoriale;
non era stato posto nelle condizioni di seguire tale percorso pur se in stato di detenzione, tra l'altro per una sentenza che non era ancora passata in giudicato e per la quale pendeva impugnazione.
2)violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 8 e 12 commi 1, 15 e 17 c.4 della legge n.184/83
e dell'articolo 2729 della Convenzione di Strasburgo. Le circostanze descritte non integravano fatti di tale gravità da ritenere sussistente la fattispecie dell'abbandono dei minori e comunque si trattava di fatti non attuali e non riguardanti gli stessi. Inoltre, il a causa di una azione incontrollata ER
della che era stata sottoposta ad un TSO a causa di quanto accaduto in RI, non aveva CP_2
più potuto tenere con sé i bambini. Egli in ogni caso era stato comunque sempre disponibile a qualsiasi percorso di sostegno ed aveva sempre manifestato il suo affetto e la sua intenzione di tenere con sé i figli e di assicurare loro le cure e l'affetto necessario. Tutte le accuse che gli erano state mosse afferivano a circostanze che esulavano dalla questione in esame, in quanto derivavano dalla denuncia per i maltrattamenti da egli posti in essere nei confronti del figlio di primo matrimonio avvenuta diversi anni prima. A ciò doveva poi aggiungersi che il TM non faceva riferimento ad una situazione di grave pregiudizio per i minori, ma ad una non meglio precisata situazione di “inadeguatezza” dei genitori senza motivazioni reali e probanti. In realtà si era trattato di meri “disagi” provocati dalla malattia mentale della madre della quale il non era responsabile e di un episodio avvenuto ER
a più di due anni dalla decisione.
Egli inoltre si era sempre dimostrato disponibile a seguire il percorso di sostegno, ma non gli era stato dato modo di intraprenderlo.
3) nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112, 132 n. 4 c.p.c.
L'istruttoria avrebbe avuto bisogno di ulteriori accertamenti con particolare riferimento al suo stato di detenzione in quanto egli si trovava ristretto per una condanna non ancora passata in giudicato.
4) nullità della sentenza ex lege n.184/83 art. 1 punto 2 per aver omesso di indicare ai genitori un percorso di sostegno alla genitorialità anche se in carcere;
detto percorso non era difatti mai stato elaborato.
Il ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello in rito o nel merito e quindi per la ER
riforma della sentenza impugnata annullando e/o riformando la stessa, con revoca del dichiarato stato di adottabilità dei minori ed emissione di ogni altro provvedimento ritenuto giusto ed equo. Orbene, per quanto riguarda il primo motivo di gravame con il quale il ha lamentato la ER natura “apparente” della motivazione relativa alla sussistenza dei presupposti dello stato di abbandono dei minori e , ritiene questa Corte che lo stesso debba essere disatteso. ER PE
Tanto si afferma in quanto la sentenza di primo grado ha compiutamente argomentato sul punto dato che, dopo aver esposto i principi che regolano la materia, ha ripercorso la fase iniziale della vicenda nel corso della quale i minori erano stati collocati d'urgenza in una casa famiglia in Cirò Marina ed era stata aperta la procedura ex art. 330 c.c. Il primo giudice ha inoltre rappresentato: che entrambi i genitori erano reclusi con un fine pena attuale al Marzo 2027 per i reati di lesioni, maltrattamenti in famiglia ed abbandono di minore in concorso tra loro;
che la era ricoverata con CP_2
piantonamento adesso il reparto di psichiatria dell'ospedale Loreto Mare e, sentita all'udienza collegiale del 4.5.22, aveva proposto l'affidamento dei figli minori alle sorelle unilaterali pur non conoscendole e non avendole mai frequentate e comunque ammettendo di non potersene prendere cura direttamente. Ancora, con specifico riferimento al è stata condivisibilmente ER
evidenziata dal primo giudice la sua profonda incompetenza genitoriale, già palesata con riferimento alla crescita, al mantenimento ed all'educazione dei 5 figli nati dal matrimonio con la ex moglie
, che era stata quindi l'unico genitore ad allevare i predetti figli, avendone avuto Controparte_5
l'affido esclusivo. Tale inadeguatezza del era rimasta del resto immutata anche con ER
riferimento ai piccoli e ed in ragione di quanto sopra ricorrevano ostacoli PE ER
insormontabili alla possibilità di risolvere in tempi ragionevoli ed adeguati le criticità della genitorialità del e della , a fronte delle pressanti esigenze dei minori. ER Per_6
Tanto chiarito, al fine di esaminare il secondo motivo di gravame si deve sin da ora ricordare, in via di principio, che la declaratoria dello stato di adottabilità costituisce indubbiamente una "extrema ratio", che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della l. n. 183 del 1984 (cfr. Cass. sent. n. 35110/21 e ord. n. 24717/2021).
Ciò posto, si deve ora valutare se, in capo a sia riscontrabile la capacità Controparte_1
genitoriale, ravvisabile nella idoneità a mantenere con i figli un rapporto equilibrato e continuativo,
a prendersene cura, ad impartire loro educazione ed istruzione, ad offrire agli stessi la necessaria assistenza morale, permettendo loro nello stesso tempo di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale ( cfr l'art. 337 ter c.c.).
Orbene, ritiene questa Corte che al predetto fine si debba necessariamente riportare un breve excursus relativo alla paternità del predetto, in quanto dallo stesso emergono delle serie criticità, di significativa portata ed indubbia gravità. Va difatti anzitutto ricordato che il ha avuto 5 figli ( e tra questi le figlie e ER Parte_1
) dal matrimonio oramai finito con , la quale aveva avuto l'affidamento _3 Controparte_5 esclusivo dei figli all'epoca minori;
inoltre, la lo aveva denunciato per maltrattamenti ed i CP_5
rapporti del padre con i figli sono sostanzialmente inesistenti da anni.
Vi sono poi i figli e , le cui vicende sono oggetto di esame in questa sede;
i predetti ER PE come è noto sono nati dal legame del con la ed anche quest'ultima lo aveva ER CP_2
denunciato per maltrattamenti e lesioni.
Vi è infine l'ultimo figlio, il piccolo avuto sempre dalla , per il quale pende un Per_5 CP_2 altro procedimento di adozione. Ebbene, con riferimento a quest'ultimo entrambi i genitori sono stati condannati in primo e secondo grado per il reato di abbandono di minore ed altri reati.
Ciò posto è necessario sottolineare che i fatti indicati sono gravissimi e che il coinvolgimento del nelle vicende che li hanno determinati assume comunque rilievo significativo in questa ER
sede, in quanto è indice di una capacità genitoriale da sempre seriamente compromessa.
Va a questo punto ricordato che il sentito nel corso del giudizio dinanzi al TM, ha preso ER
atto della contestazione a suo carico in ordine alla condotta pregiudizievole da egli tenuta nei confronti dei figli e , per non aver garantito loro una condizione di sicurezza e di ER PE
benessere psicofisico e per il fatto di aver avuto dei comportamenti violenti in casa anche alla presenza dei bambini. Orbene, sul punto il predetto ha riferito che si era trovato in una situazione più grande di lui che non aveva saputo gestire, che era sempre stato succube della senza rendersi CP_2
conto della sua malattia, in quanto per lunghi periodi la predetta aveva avuto un comportamento normale. A suo giudizio la procedura in questione era stata frutto di un errore di valutazione dei servizi sociali che avevano deciso di intervenire sulla sua ex compagna con un TSO a suo parere non necessario. Quando era stato disposto il collocamento in struttura dei bambini non aveva potuto tenerli con sé perché la lo aveva denunciato per maltrattamenti e stava cercando di CP_2
ritirare la denuncia che aveva sporto in quanto era particolarmente nervosa e sotto l'effetto dell'alcol.
Inizialmente vedeva i bambini con videochiamata ma i contatti si erano poi interrotti in quanto era stato arrestato per abbandono e lesioni colpose verso il suo ultimogenito;
anche in quel caso lui non
c'entrava ed il problema era la madre, altra donna di cui era succube. Per il futuro il predetto era disposto a qualunque sacrificio per riavere i suoi figli ed immaginava che gli stessi potessero vivere con lui e, quando non c'era per lavoro, con le figlie e Queste ultime non Parte_1 _3
conoscevano tale suo progetto, tuttavia avrebbero potuto essere aiutate anche dalla sua compagna.
Tali figlie ora vivevano con la sua ex moglie con la quale non aveva rapporti;
la predetta era ancora arrabbiata con lui e non aveva mai voluto fargli vedere i loro 5 figli, anche se lui a volte li vedeva di nascosto. Era disponibile a qualunque percorso migliorativo disposto dal Tribunale. Ciò posto va rilevato che dalle dichiarazioni rese dal emerge in sostanza che tutto quanto ER
avvenuto ai suoi figli e ( e quindi anche la dichiarazione dello stato di adottabilità dei ER PE
predetti ) non è a lui ascrivibile, in quanto dipeso da comportamenti altrui.
Orbene, è opinione di questo Collegio che in tal modo il predetto dimostri di non essere in grado di fare autocritica e di assumersi la responsabilità di quanto accaduto. Inoltre, l'atteggiamento
“autoassolutorio” del e l'interpretazione dei fatti dallo stesso offerta, rendono palese la sua ER
incapacità di rendersi conto del proprio ruolo di genitore, di prendersi cura dei figli e tutelarli, eventualmente a fronte di difficoltà che derivino (anche) dall'altro genitore, che comunque non lo esimono dai suoi compiti e doveri di padre.
Vi è di più, le considerazioni che precedono trovano assoluta conferma nella consulenza tecnica espletata nel corso del presente grado di giudizio.
Il CTU ha difatti rilevato che non esprime mai giudizi e autocritica su di sé, anzi Controparte_1
la sua tendenza è quella di posizionarsi nel ruolo di vittima di un sistema sociale e giuridico dal quale sta provando a difendersi, deresponsabilizzandosi rispetto a quanto accaduto. Quanto sopra alimenta a livello emotivo il senso della rabbia di cui è scarsamente consapevole ed a livello spontaneo lo porta a mettere in atto comportamenti svalutanti, scorretti e poco tutelanti nei confronti dell'altro e nello specifico nei confronti dei figli. Quanto sopra comporta una compromissione anche
a livello del ruolo genitoriale, ossia presenta scarse capacità del prendersi cura sapendo cosa è giusto e cosa è sbagliato. Sulla scorta di quanto emerso dal funzionamento del signor ci si CP_1
trova di fronte ad una persona che presenta un certo livello di gravità, soprattutto per quanto riguarda il senso di realtà che è scarso e l'assenza di percezione del pericolo. Un altro elemento che colpisce è quello che si tratta di una persona infantile ed egocentrica ancora centrata sul soddisfacimento dei propri bisogni ed infatti, nonostante sia un cinquantenne vive con la cugina che si prende cura di lui come una mamma;
inoltre, nel suo immaginario, i minori e ER PE
verrebbero accuditi dalla stessa e dalle figlie.
Il tutto dimostrando, a parere di questa Corte, una progettualità futura che tende ad una assunzione piuttosto “indiretta” della responsabilità genitoriale.
Ancora, il CTU ha riferito che i test espletati hanno evidenziato una tendenza in a fornire CP_1
un'immagine di sé positiva o/a minimizzare la presenza di difetti generalmente ammessi dalla maggior parte delle persone. Il livello di ansia presente risulta relativamente amplificato nella percezione soggettiva ed è presente una tendenza a mantenere di sé un'alta considerazione piuttosto che all'autocritica; si tratta quindi di una personalità egocentrica ed immatura.
Dal punto di vista sociale vi è la tendenza a fuggire dalle responsabilità sociali ed è presente un'eccessiva preoccupazione di apparire nei relativi rapporti di natura sociale. Tanto rilevato e ritenuto quindi che, sulla scorta di quanto evidenziato, debba attribuirsi esito negativo alla valutazione circa la sussistenza in capo al della capacità genitoriale, si deve ora valutare ER
se tale deficit sia recuperabile in tempi utili per la crescita sana dei minori e o se ER PE
invece integri uno stato di abbandono degli stessi, tale da determinarne la adottabilità.
A tal proposito vanno quindi esaminati gli ulteriori motivi di gravame aventi ad oggetto la doglianza dell'appellante relativa alla circostanza che non gli era stata offerta la possibilità di effettuare percorsi finalizzati al recupero della capacità genitoriale, nonostante egli avesse palesato la sua piena disponibilità in ordine agli stessi.
Orbene, in ordine a tale questione va anzitutto ricordato che il ctu, all'esito delle considerazioni esposte circa le carenze riscontrate nel padre dei minori e di una attenta valutazione della personalità del predetto, ha affermato che le stesse non erano recuperabili in tempi ragionevoli, nè compatibili con le esigenze di crescita psicofisica di cui i predetti necessitavano. Va inoltre sottolineato che questa
Corte condivide appieno quanto rilevato dal tecnico di ufficio, anche alla luce della circostanza che la dimostrata incapacità di svolgere il proprio ruolo genitoriale è sostanzialmente insita nel ER
in quanto è risultata una costante del suo essere padre, relativa a tutti i suoi otto figli.
A ciò deve poi aggiungersi che quanto sopra trova ampia conferma nella incapacità di autocritica e di rendersi conto delle proprie responsabilità da parte del predetto, nonché nella sua tendenza a dissociarsi da tutto quanto lo mette a contatto con i suoi limiti e lo conduce a non “vedere” i suoi comportamenti non adeguati, con il rischio di assumere comportamenti recidivi non idonei e quindi pericolosi.
In sostanza quindi, sulla scorta di quanto sin qui rilevato può senz'altro affermarsi che, ove pure si volesse ravvisare in capo al la possibilità di recuperare la sua capacità genitoriale attraverso ER
un percorso di crescita e sviluppo, i tempi non sarebbero compatibili con le esigenze dei minori da ritenersi assolutamente prioritarie.
Alla luce di quanto esposto i motivi posti a sostegno dell'appello sin qui esaminato devono ritenersi infondati, con conseguente rigetto dello stesso.
2) L'appello proposto da . Parte_1 La ha censurato la sentenza in esame articolando i seguenti motivi: ER
1.violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, per avere motivato in maniera “apparente” lo stato di abbandono dei minori. Il Giudice di prime cure aveva dichiarato l'adottabilità dei minori ER
sulla base di una motivazione non rispondente alla situazione reale, avendo il predetto affermato che non erano stati rinvenuti parenti entro il quarto grado che avessero avuto rapporti significativi con
i minori e che fossero in grado di prendersene effettivamente cura, mentre e Parte_1
, sorelle unilaterali dei minori (parenti entro il 4 grado), erano intervenute nel giudizio per _3 chiedere l'affidamento dei minori, dichiarandosi disponibili a svolgere qualsiasi percorso e/o monitoraggio fosse necessario per dimostrare le loro competenze accuditive e la loro volontà di garantire un ambiente familiare sereno ai piccoli e ed intendevano ribadire la loro ER PE
volontà in tal senso con il presente gravame.
A quanto sopra doveva aggiungersi che l'istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado nei riguardi delle sorelle era stata del tutto generica e lacunosa in quanto non era mai stata data la ER
possibilità alle predette di vedere e/o sentire telefonicamente i loro fratellini;
non erano mai stati svolti incontri monitorati;
non erano mai stati prescritti percorsi di valutazione e/o rafforzamento delle loro capacità accuditive e/o una consulenza tecnica con un esperto specializzato, volta a verificare la reale capacità delle sig.re di prendersi cura dei bambini. ER
2 . violazione degli articoli 1 e 8 della l. 184/83, come modificata con la l.149/2001. Erronea e generica valutazione circa lo stato di abbandono dei minori.
La “mancanza di rapporti” successivi all'instaurazione del giudizio de quo tra la ed i ER
minori non era certamente addebitabile alla volontà della stessa, che aveva sempre chiesto, unitamente alla sorella, di poter avere contatti con i suoi fratelli. Il Giudice di prime cure aveva respinto la richiesta di affido sulla base di mere congetture e valutazioni generiche, senza neanche disporre una CTU volta valutare le concrete capacità accuditive della attuale appellante, il suo profilo psicologico ed il legame affettivo esistente con i fratelli.
Il rigetto dell'istanza di affido in questione aveva trovato fondamento su tre aspetti, quali: la giovane età delle richiedenti;
la situazione economica e logistica insufficiente e la mancanza di rapporti significativi con i minori, che erano tuttavia smentiti dai fatti in quanto tra l'odierna appellante e i bambini era garantita la differenza minima richiesta dalla legge tra l'età dell'adottato e dell'adottante.
In ordine poi alle evidenziate “situazioni logistiche ed economiche insufficienti” si evidenziava che disponeva di un contratto di lavoro con qualifica di commessa e percepiva Parte_1 circa € 1200,00 al mese, come da busta paga allegata. La predetta aveva inoltre una relazione sentimentale stabile da 7 anni con il compagno R_
, titolare di un negozio di barbiere a Quarto (NA), era in procinto di sposarsi e stava
[...]
ristrutturando la casa di proprietà del suo compagno, dove sarebbero andati a vivere appena sposati ed ove avevano pensato di sistemare una cameretta per e;
il loro progetto di vita PE ER includeva sicuramente i minori. Inoltre, qualora i bambini le fossero stati affidati nell'immediatezza, ella si sarebbe subito attivata per prendere una casa in fitto, al fine di garantire ai bambini tutti i comfort necessari.
Quanto, infine, alla presunta mancanza di “rapporti significativi”, la ha rilevato che prima ER dell'instaurazione del giudizio de quo era solita vedere e a casa del nonno paterno PE ER
(attualmente deceduto), che abitava vicino a dove lei viveva con la madre e ciò Persona_8
ogni volta che il padre si recava a fargli visita portando con sé i bambini.
A nulla rilevava pertanto che tra la odierna appellante e la non ci fossero rapporti. CP_2
Il legame tra la predetta ed i bambini doveva essere considerato come un “legame affettivo profondo
e indissolubile”, in quanto si trattava di un legame di sangue sicuramente esistente tra ed Parte_1
i bambini. Il tutto, in linea con la prioritaria esigenza del minore di crescere e svilupparsi in un ambiente sano e affettuoso, senza trascurare peraltro che il miglior ambiente di crescita del predetto restava pur sempre, almeno tendenzialmente, quello della famiglia di sangue.
Alla luce di quanto esposto, la ha chiesto la revoca della sentenza di adottabilità dei minori, ER
con conseguente affidamento dei predetti alla sorella . Parte_1
In via subordinata la predetta ha chiesto che venisse disposta quantomeno una cd. “adozione mite”, che consentisse di non recidere totalmente e drasticamente i rapporti tra i minori e e PE ER
i fratelli unilaterali ER
Tanto rilevato, si deve a questo punto esaminare il primo motivo di gravame avente ad oggetto la motivazione “apparente” dello stato di abbandono dei minori.
Detto motivo non è fondato;
tanto si afferma in quanto il primo giudice ha compiutamente posto in evidenza che così come la sorella non avevano mai avuto alcuna Parte_1 _3
relazione significativa con i fratellini e . La stessa del resto, sentita dal ER PE CP_2
Collegio aveva chiaramente affermato di non conoscere le suddette figlie del compagno in quanto non vi era stata alcuna frequentazione tra loro. Esclusa quindi fino al collocamento in casa famiglia dei minori una frequentazione costante e continuativa tra le predette ed i fratellini unilaterali, il
Tribunale ha altresì rilevato che la situazione logistica ed economica delle sorelle non ER
risultava sufficiente a che le predette potessero provvedere adeguatamente alla educazione ed all'istruzione dei due minori, le cui esigenze richiedevano un notevole e gravoso impegno di risorse e di tempo che mal si conciliava con la giovane età delle richiedenti l'affido proiettate -in particolare verso un proprio progetto di vita familiare. Parte_1
Il Tribunale ha inoltre considerato che la mancanza di una rete familiare in grado di supportare adeguatamente i genitori, costituiva un ostacolo non superabile in tempi ragionevoli rispetto alle esigenze evolutive di e . PE ER
Tanto rilevato si deve ora esaminare il secondo motivo di gravame afferente alla violazione degli articoli 1 e 8 della l. 184/83, come modificata con la l.149/2001 ed alla conseguente erronea e generica valutazione circa lo stato di abbandono dei minori.
Orbene, ritiene questa Corte di dover anzitutto rilevare sull'argomento che dalla relazione dei SS della Municipalità 7 del Comune di Napoli del 20.12.2022 emerge che la casa di edilizia popolare ove le vivevano insieme alla madre ed ai fratelli era composta da soggiorno, cucina e due ER
camere da letto e si presentava in buone condizioni igieniche e strutturali, con spazi appena sufficienti ad ospitare l'intero nucleo. ( la sorella non ha proposto gravame ) aveva Parte_1 _3
25 anni e lavorava con un contratto a tempo indeterminato part time presso un negozio di abbigliamento in Secondigliano . Era fidanzata da 7 anni con un ragazzo di Quarto che era titolare di un salone di barbiere. Insieme stavano completando una casa di proprietà in Quarto ed avevano programmato il matrimonio dopo due anni. nel corso del colloquio era apparsa Parte_1
consapevole delle difficoltà di avere i fratellini in affido ed aveva riferito che anche il fidanzato era disponibile a trasferire i piccoli nella loro casa in Quarto ove avrebbero potuto avere una stanza tutta per loro, anche con la nascita dei loro figli. La predetta si sentiva forte del sostegno da parte della madre che era disponibile a supportarle, accogliendo inizialmente i bambini presso la propria casa.
Ciò posto va sottolineato che dalla suddetta relazione, pur evincendosi la disponibilità di Parte_1
a prendersi cura dei fratellini ed il fatto che la predetta ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, emerge tuttavia che l'abitazione ove vive con la famiglia ha degli spazi Parte_1
limitati che non permetterebbero verosimilmente una adeguata sistemazione di e . ER PE
Inoltre, il progetto articolato dalla predetta per la crescita dei fratellini non si presenta attuale e concreto ma “in itinere” e ciò in ragione del fatto che prevede -conformemente alla sua Parte_1
età ed alla sua aspirazione di sposarsi- di cambiare casa e di portare con sé i due bambini insieme all'attuale fidanzato-futuro marito. Ebbene, quanto sopra non contempla una tempistica tale da offrire a ed a la stabilità e la serenità di cui sin da ora necessitano, per una crescita sana ed ER PE
equilibrata. Tanto rilevato, si deve a questo punto ricordare quanto emerso dalla espletata ctu con riferimento a ed in specie che nella stessa il tecnico di ufficio ha rilevato che la predetta a Parte_1
livello cognitivo fa fatica ad esprimere ciò che pensa, sia in merito agli eventi che alle persone. Ciò fa ben comprendere che non abbia ancora raggiunto una propria autonomia di pensiero che le consenta di esprimere un giudizio chiaro sull'altro. Tale meccanismo fa ipotizzare che a livello emotivo sia spaventata di assumersi la responsabilità di dire ciò che pensa perché ciò le consentirebbe di differenziarsi dall'altro e soprattutto dai suoi genitori. A quanto pare non è ancora pronta e soprattutto non ha gli strumenti per farlo. Differenziarsi significa anche darsi il permesso di criticare l'altro e ciò è possibile se l'individuo ha raggiunto un livello di maturità e consapevolezza emotiva che le consente di esprimere con assertività ciò che non piace dell'altro o cosa non si condivide dell'altro .
Ciò che colpisce è la continua ambivalenza che ha contraddistinto i colloqui individuali svolti con lei. La difficoltà di esprimere un giudizio sul padre sia come padre che come individuo oscillava tra
l'esternare la criticità di aver vissuto una adolescenza in cui il padre era stato assente ed il negare che fosse stato realmente assente. E' possibile che esternare ciò che pensa possa significare tradire la fiducia che l'altro ripone in lei ed è possibile che vi sia anche paura di deludere l'altro. La predetta non critica l'altro e soprattutto nega i limiti dell'altro e nello specifico le condotte paterne;
di conseguenza è centrata sull'idea che il padre sia stato vittima di un sistema che non ha fatto emergere le sue capacità accuditive. La predetta è centrata sul fatto che il padre non abbia mai picchiato e/o maltrattato i figli, che abbia sempre voluto bene ai predetti e che gli è stato impedito da cause esterne il poter trasmettere ai figli, in riferimento a ed a , il bene di cui avevano bisogno. ER PE
non ha criteri chiari e definiti;
ad esempio quanto è accaduto a ben Parte_1 Per_5
comprendere che il padre abbia avuto una condotta maltrattante nei confronti del figlio, consentendo alla di agire in autonomia, non tutelando il bambino e quindi esponendolo ad una CP_2
situazione di pericolo. invece nega la gravità del padre nelle sue condotte e nel violare Parte_1
la legge.
Tutto ciò… fa ben comprendere come intende la genitorialità; in più anche rispetto ai Parte_1
minori e non sembra consapevole delle difficoltà alle quali andrebbe incontro nel ER PE
dover gestire, crescere ed educare due bambini che non conosce, che verrebbero sradicati dalla famiglia in cui vivono da ormai tre anni che si sta avviando alla costruzione di una nuova famiglia con Antonio. Entrambi difatti hanno dichiarato di volere tanti figli, ma sembra che la progettualità che hanno nella testa manca di senso di realtà. Ciò posto si deve ancora rilevare che alla luce delle criticità evidenziate il CTU ha ritenuto che non potesse essere valutata come una possibile figura accudente dei minori e Parte_1 ER
né tantomeno che si potesse pensare di “costruire” e non di “ri-costruire” una relazione zia- PE nipoti perché diventerebbe traumatico per i minori andando a rompere l'equilibrio psicofisico che a fatica hanno costruito tenendo conto anche delle problematiche funzionali che ancora stanno risolvendo.
Il suddetto tecnico, sulla scorta delle considerazioni esposte, ha poi affermato che anche con riferimento a le carenze riscontrate non sarebbero state recuperabili in tempi Parte_1
ragionevoli, compatibili con le esigenze di crescita psicofisica di cui i minori avevano bisogno.
Tanto rilevato e ritenute da questa Corte appieno condivisibili le argomentazioni del CTU, compiutamente argomentate, si deve a questo punto considerare che la Suprema Corte ha affermato che: “In tema di dichiarazione di adottabilità di minori, la dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, all'esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei, le capacità vicarianti dei menzionati familiari, anche con l'ausilio di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere a un'adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire la dichiarazione di adottabilità, e, comunque, verificando la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità” ( cfr. Cass. ord.n.23320/24 ).
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto si deve ora valutare se la soluzione dell'affidamento alla sorella corrisponda a quella migliore da assumere nell'interesse dei minori ( il cd “best Parte_1
interest).
Va quindi considerato a tal proposito che è nato l'[...] e il 16.8.2019 e che i ER PE
predetti sono stati collocati presso la casa famiglia in Cirò Marina il 15.1.2020, quando aveva ER
2 anni e 10 mesi e 5 mesi. Da allora sono passati ben cinque anni e non vi sono stati contatti PE tra i predetti e la sorella inoltre, per quanto riguarda l'epoca precedente (fino al Parte_1
15.1.2020) i suddetti contatti erano stati comunque insussistenti per quanto riguardava e PE
limitati a circa un paio di incontri relativamente a , riconducibili a quando il padre, ER CP_1
, lo portava dal nonno paterno e la sorella ne approfittava per incontrarlo.
[...] Parte_1
Va a questo punto precisato che dalle dichiarazioni di ed è emerso Controparte_1 Parte_1
che tra di loro non vi erano rapporti, per cui è verosimile che anche i pochi e risalenti incontri tra quest'ultima ed il fratellino siano stati di ben scarsa portata, dovendosi quindi escludere che ER tra la predetta ed i minori vi fossero “rapporti significativi” da tutelare e, quindi, che vi fosse un rapporto familiare-affettivo tra la predetta ed i fratelli unilaterali.
A ciò deve aggiungersi che l'impegno che la vorrebbe assumere, quale quello ER dell'affidamento a lei dei fratellini, si presenta particolarmente gravoso non solo per lei ma anche e soprattutto per i bambini, trattandosi di un rapporto che dovrebbe essere costruito ex novo, a fronte del fatto che i predetti hanno quasi 8 anni il primo ed il secondo 5 anni e 5 mesi e da circa tre anni vivono in una famiglia affidataria nel cui ambito - dopo un periodo inziale di assestamento - si sono inseriti e risultano proiettati verso una crescita serena ed equilibrata.
Si deve inoltre evidenziare che le criticità emerse dalla ctu con riferimento alla giovane Parte_1
necessiterebbero di un percorso di maturazione e di crescita finalizzato ad assumere da parte della stessa una propria autonomia di pensiero ed una maggiore obiettività rispetto ai comportamenti altrui ed in specie paterni. Tutto questo comporterebbe tuttavia un impegno significativo anche in termini di tempo e ciò sarebbe in contrasto con le esigenze immediate dei minori, che hanno diritto ad una crescita serena ed armonica, piuttosto che a situazioni che costituirebbero un nuovo trauma tale da minare l'equilibrio per il quale stanno lavorando. In ragione di quanto sopra si ritiene che il “best interest” per i minori in questione sia quello di crescere al di fuori della famiglia di origine, così come del nucleo parentale di cui si tratta per i motivi sin qui esposti. Si deve inoltre escludere la soluzione della “adozione mite” sia in quanto non si ravvisano con i familiari dei significativi rapporti affettivi e dei legami concreti da tutelare, sia in quanto tale istituto potrebbe risultare confusivo per i predetti a fronte della necessità di riferimenti stabili e continuativi dei quali necessitano.
Alla luce di quanto sin qui esposto anche l'appello di deve essere pertanto Parte_1
rigettato. Spese compensate con riserva di provvedere con separati decreti alla liquidazione delle competenze in favore delle parti ammesse al gratuito patrocinio.
Nulla va disposto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/12 trattandosi di causa esente dal contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - Sezione Persona, Famiglia e Minori - definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
14/2023 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, così provvede:
a) rigetta gli appelli e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) compensa le spese di lite, con riserva di provvedere con separati decreti alla liquidazione delle competenze in favore delle parti ammesse al gratuito patrocinio .
Napoli, così deciso il 13.9.2024
Il cons. estensore Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano ) (dott.Antonio Di Marco)