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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7751/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.35 sono presenti l'avv. Bruno Gattuso per parte ricorrente nonché l'avv.
Ciancimino per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7751 /2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti BONANNO GIULIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA CP_1
- resistente -
O g g e t t o: Assegno unico universale avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp.. Att. C.p.c..
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 27.07.2022, la ricorrente proponeva ricorso al fine di avere riconosciuto il diritto a percepire l'assegno unico universale, la cui domanda era stata rigetta dall' CP_1
A sostegno della pretesa la ricorrente dichiarava di essere in possesso dei requisiti necessari.
L' si costituiva in giudizio, contestando il ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa all'udienza odierna è stata decisa. L'assegno Unico ed Universale (che ha sostituito sia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, sia l'assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari), è un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito, sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). In assenza di ISEE, data la sua natura universalistica, il beneficio spetta sempre, sia pure in misura ridotta, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente nel modello di domanda.
Detto assegno spetta:
a) per ogni figlio minorenne a carico (e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza);
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, qualora si accerti la frequenza o l'iscrizione a un percorso scolastico di durata quinquennale, finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
ad un percorso di Formazione Professionale Regionale;
a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) o a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale;
a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento. Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato.
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. Il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente possedere una serie di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
• essere cittadini italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato extra-Ue in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o, ancora, titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
• essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
• essere residente e domiciliato in Italia;
• essere residente o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Nel caso che occupa parte ricorrente si è solo limitata a dichiarare di essere in possesso dei requisiti di legge per avere l'assegno unico ma nulla ha documentato e/o provato.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. Cpc.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso il 19/06/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7751/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.35 sono presenti l'avv. Bruno Gattuso per parte ricorrente nonché l'avv.
Ciancimino per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7751 /2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti BONANNO GIULIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA CP_1
- resistente -
O g g e t t o: Assegno unico universale avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp.. Att. C.p.c..
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 27.07.2022, la ricorrente proponeva ricorso al fine di avere riconosciuto il diritto a percepire l'assegno unico universale, la cui domanda era stata rigetta dall' CP_1
A sostegno della pretesa la ricorrente dichiarava di essere in possesso dei requisiti necessari.
L' si costituiva in giudizio, contestando il ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa all'udienza odierna è stata decisa. L'assegno Unico ed Universale (che ha sostituito sia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, sia l'assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari), è un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito, sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). In assenza di ISEE, data la sua natura universalistica, il beneficio spetta sempre, sia pure in misura ridotta, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente nel modello di domanda.
Detto assegno spetta:
a) per ogni figlio minorenne a carico (e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza);
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, qualora si accerti la frequenza o l'iscrizione a un percorso scolastico di durata quinquennale, finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
ad un percorso di Formazione Professionale Regionale;
a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) o a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale;
a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento. Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato.
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. Il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente possedere una serie di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
• essere cittadini italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato extra-Ue in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o, ancora, titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
• essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
• essere residente e domiciliato in Italia;
• essere residente o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Nel caso che occupa parte ricorrente si è solo limitata a dichiarare di essere in possesso dei requisiti di legge per avere l'assegno unico ma nulla ha documentato e/o provato.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. Cpc.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso il 19/06/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio