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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 992/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 992 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da:
(P. VA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Filiaggi per procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
(P. VA ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Iacoboni e Marcella Tombesi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellato e appellante incidentale –
pagina 1 di 10 NONCHE' CONTRO
(P. VA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Baldoni per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellata e appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 566/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il 14.09.2022
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
«Piaccia, all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma integrale della sentenza n.566/2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Dott.ssa Paola Mariani in data 14.09.2022, pubblicata in pari data, nel procedimento inter partes RG n. 1150/2018, notificata in data 19.09.2022 respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in premessa e per quelle di cui ai precedenti atti e scritti di causa tutti, accertata e dichiarata ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o comunque dell'art. 2043 c.c., l'esclusiva e totale responsabilità del in ordine alla Controparte_1 causazione dei danni per cui è causa,
a) condannare il convenuto alla eliminazione delle cause Controparte_1 che provocano l'infiltrazione di acqua nel locale interrato condotto in locazione dalla società attrice;
b) condannare il al pagamento, in favore della società Controparte_1 attrice il lla somma di euro 240.351,41 a titolo Parte_2 di risarcimento di ogni danno patito e patiendo sino a maggio 2018 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, anche a mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge ed oltre al risarcimento dei successivi danni tutti, canoni locatizi e pregiudizi maturati e maturandi così come specificati nella superiore narrativa, dal giugno 2018 sino alla data dell'effettivo ripristino dello stato dei luoghi e comunque della effettiva eliminazione delle cause delle infiltrazioni di acqua de quo;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio».
pagina 2 di 10 Per l'appellato-appellante incidentale : Controparte_1
«Voglia l'On. Corte adita:
- rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 566/2022 nella parte in cui il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto la domanda attorea in quanto indimostrata;
- accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 566/2022 nella parte in cui ha posto in via definitiva a carico del Controparte_1
le spese di TU , sia in sede di ATP sia nella causa
[...]
1150/2018, con condanna al pagamento a carico della parte soccombente del primo grado, ovvero, in via subordinata, a carico delle parti istanti nel Parte_1 procedimento di ATP e la nel giudizio di merito), con esclusione di CP_2 imputazione al CP_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, e/o di mancato accoglimento dell'appello incidentale, si chiede che l'Ill.ma Corte voglia confermare la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 566/2022 anche nella parte in cui ha dichiarato la legittimità della chiamata in causa della Compagnia assicuratrice come terza garante e, pertanto, voglia dichiarare
[...]
tenuta a garantire il da qualsiasi ev CP_3 Controparte_1 effetto pregiudizievole conseguente al presente giudizio, con condanna della medesima Società al pagamento di tutte le somme che, a qualsiasi titolo, il dovesse essere tenuto a corrispondere al , con rigetto della CP_1 Parte_1
subordinata dell'avvenuta prescrizione esti hé infondata come dedotto nella comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio».
Per l'appellata-appellante incidentale Controparte_4
«Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis:
in via principale, respingere nel merito, l'appello proposto da “ ” Parte_1 avverso la sentenza n. 566/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno perché , in fatto ed in diritto, con conferma di ogni statuizione della decisione di primo grado, in accoglimento tuttavia dell'appello incidentale e quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare l'appellante, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio anche a quelle relative alle TU espletate ed alle spese legali del primo grado ingiustamente compensate.
In subordine nella denegata ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, e quindi di accoglimento del proposto gravame, accertare e dichiarare la intervenuta estinzione per prescrizione del preteso diritto del ad Controparte_1 essere manlevato e garantito in forza della polizza a 12, pagina 3 di 10 non avendo lo stesso Ente assicurato, validamente e tempestivamente interrotto, il termine prescrizionale biennale, previsto dall'art. 2952 del codice civile. Per l'effetto rigettare la domanda espressa dal nei confronti Controparte_1 della i, in quanto prescritta;
CP_5
in ulteriore subordine nella non creduta ipotesi di accoglimento del proposto gravame e quindi di condanna dell'ente convenuto, , Controparte_1 dichiarare la tenuta a manlevare l'ente assicurato nel Controparte_6 limiti contra 32.001812, quanto sia a tenutezza del massimale assicurato sia alla operatività delle franchigie pattuite inter partes».
FATTI DI CAUSA
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Ascoli Parte_3
Piceno il al fine di sentirne dichiarare l'esclusiva Controparte_1 responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c., per i danni da infiltrazioni subiti nel locale al piano seminterrato dell'immobile condotto in locazione dalla società attrice, sito ad e meglio identificato in CP_1 citazione, e di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti ed alla realizzazione degli interventi necessari per risolverne le cause, ulteriori e diversi rispetto a quelli già effettuati all'esito dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi tra le medesime parti.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il ha contestato la fondatezza CP_1 della domanda e ne ha chiesto il rigetto, deducendo l'impossibilità di monitorare le condizioni di tutte le strade urbane, il difetto di prova del danno e del nesso causale e comunque la insussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità in capo all'Ente; ha in ogni caso contestato l'entità dei danni lamentati dall'attrice ed ha chiesto di poter evocare in giudizio la compagnia assicuratrice per la propria responsabilità civile al fine di esserne eventualmente manlevata.
All'esito dell'evocazione in giudizio, si è costituita la società
[...]
(poi , eccependo Controparte_7 Controparte_4 preliminarmente l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. del diritto pagina 4 di 10 del ad essere garantito in forza della polizza assicurativa stipulata;
la CP_1 compagnia ha comunque chiesto il rigetto della domanda attorea associandosi alle difese svolte dal e, in subordine, ha eccepito la propria esenzione da CP_1 qualsiasi obbligo indennitario ai sensi dell'art. 1900 c.c., chiedendo in ulteriore subordine di contenere la garanzia nei limiti del massimale e della franchigia previsti in polizza.
All'esito dell'istruttoria (articolatasi nell'acquisizione dell'accertamento tecnico preventivo, nell'assunzione di prova orale ed in una C.T.U.), con sentenza pubblicata in data 14.09.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda attorea, compensando integralmente tra le parti le spese di lite ma ponendo quelle di C.T.U. e del precedente A.T.P. a carico definitivo del CP_1
Il primo giudice ha in particolare escluso qualsiasi responsabilità in capo all'Ente convenuto, ritenendo che gli interventi realizzati all'esito dell'A.T.P., seppure solo in parte corrispondenti alle indicazioni dell'ausiliario, abbiano sostanzialmente risolto le infiltrazioni provenienti dalla pubblica via;
ha altresì richiamato le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., secondo il quale le infiltrazioni ancor oggi riscontrabili dipenderebbero esclusivamente dalle caratteristiche dei locali interrati oggetto di causa, privi di idoneo isolamento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1
(già , censurando la pronuncia per avere il Parte_3 primo giudice ricostruito in maniera errata il fatto storico, non tenendo conto delle risultanze della prova orale e dell'ambito temporale di manifestazione dei danni;
l'appellante ha quindi ribadito la propria richiesta di condanna dell' convenuto CP_8 alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua presenti nel locale interrato, nonché al pagamento della somma pari ad euro 240.351,41 a titolo di risarcimento di ogni pregiudizio subito sino a maggio 2018, oltre agli ulteriori danni subiti sino alla definitiva eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Costituendosi anche nel presente grado, il ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello principale, deducendone l'infondatezza e contestando in subordine il quantum debeatur; in via incidentale, l' ha censurato la decisione CP_8 nel capo in cui il primo giudice ha posto definitivamente a carico del sia CP_1
pagina 5 di 10 le spese della TU svolta in primo grado, che quelle del precedente A.T.P.; in via subordinata, ha riproposto la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice.
Si è infine costituita la chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_2 proponendo appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza limitatamente alla regolazione delle spese di lite;
l'appellata ha altresì ribadito l'eccezione d'intervenuta prescrizione del diritto del ad essere manlevato, CP_1 nonché i limiti discendenti dal massimale e dalla franchigia contrattualmente previsti.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 11.09.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con entrambi i motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente), impugna la sentenza nel capo in cui il Parte_1 primo giudice ha rigettato la domanda attorea, fondando le proprie conclusioni su una consulenza tecnica svolta a distanza di quattro anni dalle verifiche compiute in sede di accertamento tecnico preventivo e su uno stato dei luoghi mutato a seguito dei lavori svolti dal l'appellante CP_1 ha quindi ribadito di aver comprovato sia il fatto illecito dell'Ente (ovvero l'omessa manutenzione della strada pubblica), sia il danno (rappresentato dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sede stradale, con conseguente inagibilità dei locali), sia il nesso eziologico tra la condotta omissiva ed i danni patiti, non avendo peraltro il fornito alcuna prova del caso CP_1 fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Entrambi i motivi debbono essere parzialmente accolti.
Le risultanze della TU svolta nel precedente grado di giudizio, infatti, risultano solo apparentemente in contrasto con l'esito del precedente pagina 6 di 10 accertamento tecnico preventivo, dovendosi tenere conto del fatto che il secondo consulente ha verificato lo stato dei luoghi ed ha compiuto le proprie verifiche (con particolare riferimento alle c.d. prove di allagamento) soltanto dopo che il ha realizzato parte degli interventi suggeriti CP_1 proprio dall'ausiliare nominato in sede di A.T.P.: l'assenza nel 2021 di infiltrazioni compatibili con quelle rilevate nel precedente accertamento non smentisce quindi le conclusioni cui era pervenuto nel 2017 il precedente consulente, ma piuttosto conferma l'idoneità degli interventi suggeriti a risolvere le problematiche all'epoca riscontrate.
Nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo, del resto, il consulente aveva rilevato “la presenza di discontinuità dello strato superficiale di finitura del manto stradale, comunemente definito tappeto di usura> e la presenza di numerosi rappezzi dello stesso avvenuti in seguito ad interventi postumi e non unitari sui sotto-servizi esistenti”, individuando la causa delle infiltrazioni riscontrate nei locali oggetto di causa nelle “discontinuità presenti sulla pavimentazione stradale, che, unitamente al cattivo funzionamento del limitrofo pozzetto di raccolta delle acque meteoriche, permettono alle stesse di incanalarsi al di sotto della pavimentazione stessa fino a raggiungere le murature del piano interrato in oggetto” (doc. 6 fascicolo primo grado , pag. 9); l'ausiliare aveva altresì precisato Parte_1 che le infiltrazioni in questione non erano “compatibili con la sola risalita capillare delle acque, che pur interessano la quasi totalità degli edifici ubicati in centro storico, essendo la canalizzazione dell'acqua assolutamente concentrata e non uniformemente distribuita sulla parete”.
Il fatto che le peculiari infiltrazioni riscontrate nel 2017 non siano più individuabili nel 2021, dopo che il ha provveduto all'integrale CP_1 rifacimento del manto stradale, costituisce quindi un'ulteriore conferma del nesso causale tra i danni accertati nell'accertamento tecnico preventivo e le pregresse (carenti) condizioni del tratto di strada antistante i locali oggetto di causa: in parziale riforma della sentenza gravata, quindi, sussistono i presupposti per ravvisare a riguardo la responsabilità del e per CP_1
pagina 7 di 10 condannare l'Ente a risarcire i danni subiti dalla società appellante, corrispondenti al costo dei lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi.
Tenuto conto di quanto desumibile dal computo metrico estimativo allegato all'elaborato peritale (cfr. doc. 6 cit., all. 9, pagg. 60-62), l'Ente dovrà versare la somma corrispondente ad € 12.806,00, oltre agli oneri per la sicurezza (quantificabili secondo il consulente nel 5% dell'importo lavori, ovvero nell'importo pari ad euro 640,30) e per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
(quantificabili in un ulteriore 15%, ovvero nell'importo pari ad euro
1.920,90); sull'importo complessivamente pari ad € 15.367,20, da rivalutare a decorrere dalla data dell'accertamento tecnico preventivo sino al deposito della presente sentenza, dovranno essere computati gli interessi al tasso legale a decorrere dal ricorso per l'A.T.P. sino all'effettivo saldo.
Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di mancato utilizzo dei locali, non essendo stato documentato alcunché in ordine agli eventuali minori proventi dell'attività commerciale.
Analoghe conclusioni debbono essere tratte per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni che si sarebbero manifestati dopo il 2018, essendo emerso dalla C.T.U. che dopo l'esecuzione dei lavori da parte del CP_1 non si sono più manifestate infiltrazioni provenienti dalla contigua strada pubblica.
2. Il parziale accoglimento dell'appello impone l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata ai sensi dell'art. 2952 c.c. dalla Controparte_4 nei confronti del .
[...] Controparte_1
Tale eccezione dev'essere disattesa.
Dalla documentazione prodotta emerge infatti che l' convenuto, dopo CP_8 aver ricevuto in data 31.03.2015 la denuncia di “infiltrazioni dannose”, ha provveduto a darne notizia tramite il broker AON alla compagnia odierna appellata, la quale in data 27.04.2015 ha aperto il sinistro con il numero
20150024521 (cfr. doc. 5 fascicolo primo grado art. 17 Sez. 2 CP_1
pagina 8 di 10 delle condizioni generali di polizza); la medesima compagnia è stata altresì informata dell'avvio del procedimento di accertamento tecnico preventivo, pur non essendo stata formalmente evocata in giudizio (cfr. docc. 8 e 9 fascicolo appello comune di ). CP_1
La dev'essere quindi condannata a tenere indenne l'Ente Controparte_2 assicurato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla presente sentenza, salva la franchigia prevista in polizza per l'importo pari ad €
2.500,00 (cfr. doc. 5 fascicolo primo grado art. 1, Sez. 3, pag. 11 CP_1 delle condizioni particolari di polizza).
3. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dal limitato accoglimento della domanda attorea sotto uno specifico profilo, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio per la quota pari ai tre quarti.
La residua soccombenza del ne impone la Controparte_1 condanna a rifondere in favore di parte attrice la residua frazione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in considerazione dell'effettivo valore della causa e dell'attività processuale svolta, salva sempre la manleva da parte della compagnia appellata.
Sussistono invece i presupposti per compensare le spese tra l'Ente e la compagnia assicuratrice, stante la parziale reciproca soccombenza.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo e della successiva C.T.U., da ultimo, restano poste ad integrale carico del secondo gli importi CP_1 già liquidati nel corso del giudizio, salva anche in tal caso la manleva da parte della compagnia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 566 pubblicata in data Parte_1
pagina 9 di 10 14.09.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, nei confronti del Controparte_1
e di
[...] Controparte_4 cosí dispone:
In parziale riforma della pronuncia gravata,
[... CONDANNA il a risarcire il danno subito da Controparte_1
liquidato nella somma Parte_1 complessivamente pari ad € 15.367,20, oltre agli interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate, secondo le modalità meglio indicate in motivazione.
CONDANNA la a tenere indenne il Controparte_3 Controparte_1
per quanto lo stesso sia chiamato a pagare per effetto della presente
[...] sentenza, per capitale, interessi e spese, al netto della franchigia pari ad €
2.500,00.
DICHIARA compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio nella quota pari ai tre quarti nel rapporto tra il ed CP_1 Parte_1
PONE a carico del (salva l'indicata manleva) la Controparte_1 residua frazione delle spese di lite anticipate dall'appellante, liquidate nell'intero nell'importo pari ad € 2.800,00 per compenso professionale per quanto riguarda il primo grado e ad € 3.200,00 per compenso professionale ed € 1.138,50 per esborsi per quanto riguarda la presente fase, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
PONE a carico del tutte le spese conseguenti Controparte_1 all'accertamento tecnico preventivo ed alla C.T.U., secondo gli importi già liquidati nel precedente grado di giudizio, salva in ogni caso la manleva da parte della citata compagnia.
DICHIARA integralmente compensate le spese tra il e la CP_1 [...]
Controparte_3
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 992 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da:
(P. VA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Filiaggi per procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
(P. VA ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Iacoboni e Marcella Tombesi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellato e appellante incidentale –
pagina 1 di 10 NONCHE' CONTRO
(P. VA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Baldoni per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellata e appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 566/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il 14.09.2022
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
«Piaccia, all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma integrale della sentenza n.566/2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Dott.ssa Paola Mariani in data 14.09.2022, pubblicata in pari data, nel procedimento inter partes RG n. 1150/2018, notificata in data 19.09.2022 respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in premessa e per quelle di cui ai precedenti atti e scritti di causa tutti, accertata e dichiarata ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o comunque dell'art. 2043 c.c., l'esclusiva e totale responsabilità del in ordine alla Controparte_1 causazione dei danni per cui è causa,
a) condannare il convenuto alla eliminazione delle cause Controparte_1 che provocano l'infiltrazione di acqua nel locale interrato condotto in locazione dalla società attrice;
b) condannare il al pagamento, in favore della società Controparte_1 attrice il lla somma di euro 240.351,41 a titolo Parte_2 di risarcimento di ogni danno patito e patiendo sino a maggio 2018 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, anche a mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge ed oltre al risarcimento dei successivi danni tutti, canoni locatizi e pregiudizi maturati e maturandi così come specificati nella superiore narrativa, dal giugno 2018 sino alla data dell'effettivo ripristino dello stato dei luoghi e comunque della effettiva eliminazione delle cause delle infiltrazioni di acqua de quo;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio».
pagina 2 di 10 Per l'appellato-appellante incidentale : Controparte_1
«Voglia l'On. Corte adita:
- rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 566/2022 nella parte in cui il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto la domanda attorea in quanto indimostrata;
- accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 566/2022 nella parte in cui ha posto in via definitiva a carico del Controparte_1
le spese di TU , sia in sede di ATP sia nella causa
[...]
1150/2018, con condanna al pagamento a carico della parte soccombente del primo grado, ovvero, in via subordinata, a carico delle parti istanti nel Parte_1 procedimento di ATP e la nel giudizio di merito), con esclusione di CP_2 imputazione al CP_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, e/o di mancato accoglimento dell'appello incidentale, si chiede che l'Ill.ma Corte voglia confermare la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 566/2022 anche nella parte in cui ha dichiarato la legittimità della chiamata in causa della Compagnia assicuratrice come terza garante e, pertanto, voglia dichiarare
[...]
tenuta a garantire il da qualsiasi ev CP_3 Controparte_1 effetto pregiudizievole conseguente al presente giudizio, con condanna della medesima Società al pagamento di tutte le somme che, a qualsiasi titolo, il dovesse essere tenuto a corrispondere al , con rigetto della CP_1 Parte_1
subordinata dell'avvenuta prescrizione esti hé infondata come dedotto nella comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio».
Per l'appellata-appellante incidentale Controparte_4
«Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis:
in via principale, respingere nel merito, l'appello proposto da “ ” Parte_1 avverso la sentenza n. 566/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno perché , in fatto ed in diritto, con conferma di ogni statuizione della decisione di primo grado, in accoglimento tuttavia dell'appello incidentale e quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare l'appellante, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio anche a quelle relative alle TU espletate ed alle spese legali del primo grado ingiustamente compensate.
In subordine nella denegata ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, e quindi di accoglimento del proposto gravame, accertare e dichiarare la intervenuta estinzione per prescrizione del preteso diritto del ad Controparte_1 essere manlevato e garantito in forza della polizza a 12, pagina 3 di 10 non avendo lo stesso Ente assicurato, validamente e tempestivamente interrotto, il termine prescrizionale biennale, previsto dall'art. 2952 del codice civile. Per l'effetto rigettare la domanda espressa dal nei confronti Controparte_1 della i, in quanto prescritta;
CP_5
in ulteriore subordine nella non creduta ipotesi di accoglimento del proposto gravame e quindi di condanna dell'ente convenuto, , Controparte_1 dichiarare la tenuta a manlevare l'ente assicurato nel Controparte_6 limiti contra 32.001812, quanto sia a tenutezza del massimale assicurato sia alla operatività delle franchigie pattuite inter partes».
FATTI DI CAUSA
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Ascoli Parte_3
Piceno il al fine di sentirne dichiarare l'esclusiva Controparte_1 responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c., per i danni da infiltrazioni subiti nel locale al piano seminterrato dell'immobile condotto in locazione dalla società attrice, sito ad e meglio identificato in CP_1 citazione, e di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti ed alla realizzazione degli interventi necessari per risolverne le cause, ulteriori e diversi rispetto a quelli già effettuati all'esito dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi tra le medesime parti.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il ha contestato la fondatezza CP_1 della domanda e ne ha chiesto il rigetto, deducendo l'impossibilità di monitorare le condizioni di tutte le strade urbane, il difetto di prova del danno e del nesso causale e comunque la insussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità in capo all'Ente; ha in ogni caso contestato l'entità dei danni lamentati dall'attrice ed ha chiesto di poter evocare in giudizio la compagnia assicuratrice per la propria responsabilità civile al fine di esserne eventualmente manlevata.
All'esito dell'evocazione in giudizio, si è costituita la società
[...]
(poi , eccependo Controparte_7 Controparte_4 preliminarmente l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. del diritto pagina 4 di 10 del ad essere garantito in forza della polizza assicurativa stipulata;
la CP_1 compagnia ha comunque chiesto il rigetto della domanda attorea associandosi alle difese svolte dal e, in subordine, ha eccepito la propria esenzione da CP_1 qualsiasi obbligo indennitario ai sensi dell'art. 1900 c.c., chiedendo in ulteriore subordine di contenere la garanzia nei limiti del massimale e della franchigia previsti in polizza.
All'esito dell'istruttoria (articolatasi nell'acquisizione dell'accertamento tecnico preventivo, nell'assunzione di prova orale ed in una C.T.U.), con sentenza pubblicata in data 14.09.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda attorea, compensando integralmente tra le parti le spese di lite ma ponendo quelle di C.T.U. e del precedente A.T.P. a carico definitivo del CP_1
Il primo giudice ha in particolare escluso qualsiasi responsabilità in capo all'Ente convenuto, ritenendo che gli interventi realizzati all'esito dell'A.T.P., seppure solo in parte corrispondenti alle indicazioni dell'ausiliario, abbiano sostanzialmente risolto le infiltrazioni provenienti dalla pubblica via;
ha altresì richiamato le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., secondo il quale le infiltrazioni ancor oggi riscontrabili dipenderebbero esclusivamente dalle caratteristiche dei locali interrati oggetto di causa, privi di idoneo isolamento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1
(già , censurando la pronuncia per avere il Parte_3 primo giudice ricostruito in maniera errata il fatto storico, non tenendo conto delle risultanze della prova orale e dell'ambito temporale di manifestazione dei danni;
l'appellante ha quindi ribadito la propria richiesta di condanna dell' convenuto CP_8 alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua presenti nel locale interrato, nonché al pagamento della somma pari ad euro 240.351,41 a titolo di risarcimento di ogni pregiudizio subito sino a maggio 2018, oltre agli ulteriori danni subiti sino alla definitiva eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Costituendosi anche nel presente grado, il ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello principale, deducendone l'infondatezza e contestando in subordine il quantum debeatur; in via incidentale, l' ha censurato la decisione CP_8 nel capo in cui il primo giudice ha posto definitivamente a carico del sia CP_1
pagina 5 di 10 le spese della TU svolta in primo grado, che quelle del precedente A.T.P.; in via subordinata, ha riproposto la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice.
Si è infine costituita la chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_2 proponendo appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza limitatamente alla regolazione delle spese di lite;
l'appellata ha altresì ribadito l'eccezione d'intervenuta prescrizione del diritto del ad essere manlevato, CP_1 nonché i limiti discendenti dal massimale e dalla franchigia contrattualmente previsti.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 11.09.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con entrambi i motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente), impugna la sentenza nel capo in cui il Parte_1 primo giudice ha rigettato la domanda attorea, fondando le proprie conclusioni su una consulenza tecnica svolta a distanza di quattro anni dalle verifiche compiute in sede di accertamento tecnico preventivo e su uno stato dei luoghi mutato a seguito dei lavori svolti dal l'appellante CP_1 ha quindi ribadito di aver comprovato sia il fatto illecito dell'Ente (ovvero l'omessa manutenzione della strada pubblica), sia il danno (rappresentato dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sede stradale, con conseguente inagibilità dei locali), sia il nesso eziologico tra la condotta omissiva ed i danni patiti, non avendo peraltro il fornito alcuna prova del caso CP_1 fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Entrambi i motivi debbono essere parzialmente accolti.
Le risultanze della TU svolta nel precedente grado di giudizio, infatti, risultano solo apparentemente in contrasto con l'esito del precedente pagina 6 di 10 accertamento tecnico preventivo, dovendosi tenere conto del fatto che il secondo consulente ha verificato lo stato dei luoghi ed ha compiuto le proprie verifiche (con particolare riferimento alle c.d. prove di allagamento) soltanto dopo che il ha realizzato parte degli interventi suggeriti CP_1 proprio dall'ausiliare nominato in sede di A.T.P.: l'assenza nel 2021 di infiltrazioni compatibili con quelle rilevate nel precedente accertamento non smentisce quindi le conclusioni cui era pervenuto nel 2017 il precedente consulente, ma piuttosto conferma l'idoneità degli interventi suggeriti a risolvere le problematiche all'epoca riscontrate.
Nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo, del resto, il consulente aveva rilevato “la presenza di discontinuità dello strato superficiale di finitura del manto stradale, comunemente definito tappeto di usura> e la presenza di numerosi rappezzi dello stesso avvenuti in seguito ad interventi postumi e non unitari sui sotto-servizi esistenti”, individuando la causa delle infiltrazioni riscontrate nei locali oggetto di causa nelle “discontinuità presenti sulla pavimentazione stradale, che, unitamente al cattivo funzionamento del limitrofo pozzetto di raccolta delle acque meteoriche, permettono alle stesse di incanalarsi al di sotto della pavimentazione stessa fino a raggiungere le murature del piano interrato in oggetto” (doc. 6 fascicolo primo grado , pag. 9); l'ausiliare aveva altresì precisato Parte_1 che le infiltrazioni in questione non erano “compatibili con la sola risalita capillare delle acque, che pur interessano la quasi totalità degli edifici ubicati in centro storico, essendo la canalizzazione dell'acqua assolutamente concentrata e non uniformemente distribuita sulla parete”.
Il fatto che le peculiari infiltrazioni riscontrate nel 2017 non siano più individuabili nel 2021, dopo che il ha provveduto all'integrale CP_1 rifacimento del manto stradale, costituisce quindi un'ulteriore conferma del nesso causale tra i danni accertati nell'accertamento tecnico preventivo e le pregresse (carenti) condizioni del tratto di strada antistante i locali oggetto di causa: in parziale riforma della sentenza gravata, quindi, sussistono i presupposti per ravvisare a riguardo la responsabilità del e per CP_1
pagina 7 di 10 condannare l'Ente a risarcire i danni subiti dalla società appellante, corrispondenti al costo dei lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi.
Tenuto conto di quanto desumibile dal computo metrico estimativo allegato all'elaborato peritale (cfr. doc. 6 cit., all. 9, pagg. 60-62), l'Ente dovrà versare la somma corrispondente ad € 12.806,00, oltre agli oneri per la sicurezza (quantificabili secondo il consulente nel 5% dell'importo lavori, ovvero nell'importo pari ad euro 640,30) e per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
(quantificabili in un ulteriore 15%, ovvero nell'importo pari ad euro
1.920,90); sull'importo complessivamente pari ad € 15.367,20, da rivalutare a decorrere dalla data dell'accertamento tecnico preventivo sino al deposito della presente sentenza, dovranno essere computati gli interessi al tasso legale a decorrere dal ricorso per l'A.T.P. sino all'effettivo saldo.
Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di mancato utilizzo dei locali, non essendo stato documentato alcunché in ordine agli eventuali minori proventi dell'attività commerciale.
Analoghe conclusioni debbono essere tratte per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni che si sarebbero manifestati dopo il 2018, essendo emerso dalla C.T.U. che dopo l'esecuzione dei lavori da parte del CP_1 non si sono più manifestate infiltrazioni provenienti dalla contigua strada pubblica.
2. Il parziale accoglimento dell'appello impone l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata ai sensi dell'art. 2952 c.c. dalla Controparte_4 nei confronti del .
[...] Controparte_1
Tale eccezione dev'essere disattesa.
Dalla documentazione prodotta emerge infatti che l' convenuto, dopo CP_8 aver ricevuto in data 31.03.2015 la denuncia di “infiltrazioni dannose”, ha provveduto a darne notizia tramite il broker AON alla compagnia odierna appellata, la quale in data 27.04.2015 ha aperto il sinistro con il numero
20150024521 (cfr. doc. 5 fascicolo primo grado art. 17 Sez. 2 CP_1
pagina 8 di 10 delle condizioni generali di polizza); la medesima compagnia è stata altresì informata dell'avvio del procedimento di accertamento tecnico preventivo, pur non essendo stata formalmente evocata in giudizio (cfr. docc. 8 e 9 fascicolo appello comune di ). CP_1
La dev'essere quindi condannata a tenere indenne l'Ente Controparte_2 assicurato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla presente sentenza, salva la franchigia prevista in polizza per l'importo pari ad €
2.500,00 (cfr. doc. 5 fascicolo primo grado art. 1, Sez. 3, pag. 11 CP_1 delle condizioni particolari di polizza).
3. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dal limitato accoglimento della domanda attorea sotto uno specifico profilo, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio per la quota pari ai tre quarti.
La residua soccombenza del ne impone la Controparte_1 condanna a rifondere in favore di parte attrice la residua frazione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in considerazione dell'effettivo valore della causa e dell'attività processuale svolta, salva sempre la manleva da parte della compagnia appellata.
Sussistono invece i presupposti per compensare le spese tra l'Ente e la compagnia assicuratrice, stante la parziale reciproca soccombenza.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo e della successiva C.T.U., da ultimo, restano poste ad integrale carico del secondo gli importi CP_1 già liquidati nel corso del giudizio, salva anche in tal caso la manleva da parte della compagnia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 566 pubblicata in data Parte_1
pagina 9 di 10 14.09.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, nei confronti del Controparte_1
e di
[...] Controparte_4 cosí dispone:
In parziale riforma della pronuncia gravata,
[... CONDANNA il a risarcire il danno subito da Controparte_1
liquidato nella somma Parte_1 complessivamente pari ad € 15.367,20, oltre agli interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate, secondo le modalità meglio indicate in motivazione.
CONDANNA la a tenere indenne il Controparte_3 Controparte_1
per quanto lo stesso sia chiamato a pagare per effetto della presente
[...] sentenza, per capitale, interessi e spese, al netto della franchigia pari ad €
2.500,00.
DICHIARA compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio nella quota pari ai tre quarti nel rapporto tra il ed CP_1 Parte_1
PONE a carico del (salva l'indicata manleva) la Controparte_1 residua frazione delle spese di lite anticipate dall'appellante, liquidate nell'intero nell'importo pari ad € 2.800,00 per compenso professionale per quanto riguarda il primo grado e ad € 3.200,00 per compenso professionale ed € 1.138,50 per esborsi per quanto riguarda la presente fase, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
PONE a carico del tutte le spese conseguenti Controparte_1 all'accertamento tecnico preventivo ed alla C.T.U., secondo gli importi già liquidati nel precedente grado di giudizio, salva in ogni caso la manleva da parte della citata compagnia.
DICHIARA integralmente compensate le spese tra il e la CP_1 [...]
Controparte_3
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 10 di 10