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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 26.5.25, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 142/2022 R. G. sezione lavoro, vertente tra (c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Marcello Murolo, elettivamente domiciliato in Salerno al C.so V. Emanuele n. 58 appellante pec: .salerno.it Email_1 CP_1
e
(c.f. ), con l'Avv. Mario Della Porta Controparte_2 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Nocera Superiore alla via Roma n. 12 appellato
OGGETTO: RAPPORTO DI LAVORO / RIPETIZIONE INDEBITO / DOMANDA RICONVENZIONALE DI
SPETTANZE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 289/2022 pubblicata il 10.3.22, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di giudice del lavoro:
• ha rigettato la domanda del (di seguito: Parte_1
) proposta nei confronti di dipendente con qualifica di Parte_1 Controparte_2
farmacista collaboratore, avente a oggetto la restituzione dell'indennità tecnico professionale che dall'assunzione (7.8.2000) al 2012 gli era stata corrisposta erroneamente, in quanto non contemplata per i dipendenti assunti dopo il
16.6.2000 (pari a € 7.432,88 netti, € 10.768,33 lordi);
1 • ha accolto in parte la domanda riconvenzionale del , condannando il CP_2
al pagamento di € 1.100,00, a titolo di premio di produzione (2008- Parte_1
2010), e di € 2.415,00, a titolo di buoni pasto, in favore del medesimo;
con spese secondo soccombenza.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che la domanda del , avente a oggetto la restituzione dell'indennità Parte_1
tecnico professionale, andava rigettata, dato che la sua erogazione al dr. CP_2
in via continuativa per circa 12 anni e senza riserva di ripetizione, aveva generato in lui “la legittima convinzione del suo carattere definitivo e stabile”, giusta sentenza n. 4893/13 in data 11.2.21 della Corte europea dei Diritti dell'uomo;
• che, relativamente alla domanda riconvenzionale:
· per la parte relativa ai ratei della suddetta indennità successivi al 2012, essa andava rigettata, in ragione della natura pubblica del e, Parte_1
conseguentemente, della mancata conformità al contratto collettivo;
· per la parte relativa al premio di produzione e ai buoni pasto, invece, essa andava accolta, attesa la mancata contestazione, sul punto, del;
Parte_1
• che le spese di lite andavano poste a carico del , parte soccombente. Parte_1
° 3. Avverso tale sentenza il ha proposto appello in data 6.4.22, Parte_1
dolendosi del rigetto del proprio ricorso e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di controparte, e concludendo per la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto applicabile il principio, comunque non vincolante, sancito dalla Corte EDU, data la diversità di fattispecie: in quella si trattava di un assegno legittimamente attribuito al dipendente di una Amministrazione, poi transitato ad altro Ente, in questa di un'indennità non spettante ab origine, come in sostanza riconosciuto dal
Tribunale;
2 • che infatti l'indennità in questione era stata erogata per errore di applicazione della norma, dunque sine titulo: sulla base della contrattazione collettiva applicabile (art. 20 del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende farmaceutiche speciali) il dr.
non aveva diritto alla corresponsione dell'indennità, in quanto assunto CP_2
dopo il 16.6.2000;
• che, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 165/2001, la natura di pubblica amministrazione del comportava che il trattamento economico dei Parte_1
dipendenti fosse definito esclusivamente dalla contrattazione collettiva;
• che ne conseguiva il diritto/dovere di esso alla ripetizione ex art. 2033 Parte_1
c.c.;
• che erroneamente era stata accolta la domanda riconvenzionale di controparte, in quanto esso aveva contestato le difese avversarie, con conseguente Parte_1
inapplicabilità dell'art. 115 c.p.c.;
• che, piuttosto, il non aveva dimostrato i fatti costitutivi delle proprie CP_2
pretese, poiché il contratto di solidarietà 15.7.11 prodotto dal medesimo non era altro che il verbale di una discussione preliminare, non vincolante (in merito ai buoni pasto, inoltre, la domanda era stata erroneamente calcolata nell'ammontare).
° 4. Instauratosi il contraddittorio, l'appellato si è costituito con memoria 16.5.25, con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Al riguardo ha sostenuto, in sintesi:
• che l'appello era inammissibile per difetto di specificità;
• che il giudice di prime cure aveva correttamente fondato la propria decisione sul principio europeo a tutela dell'affidamento che, costituendo “diritto consolidato”, risultava vincolante e applicabile, per la sussistenza dei relativi presupposti, al caso de quo;
• che le argomentazioni relative alla qualificazione del quale ente Parte_1
pubblico non economico e, dunque, quale pubblica amministrazione, e alla
3 connessa violazione dell'art. 2 del d.lgs. 165/2001 erano tardive, non provate e infondate;
• che l'azione di ripetizione dell'art. 2033 c.c. risultava illegittima poiché:
· fondata sulla sussistenza di un rapporto contrattuale che, in generale, alla stregua della giurisprudenza citata, non ne consentiva l'esperimento;
· esperita in violazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3 del
C.C.N.L. dipendenti aziende farmaceutiche speciali, applicabile in quanto la corresponsione dell'indennità costituiva un “uso negoziale” o un “accordo integrativo aziendale”, valido quantunque stipulato verbalmente, oppure, in via subordinata, una “modifica unilaterale delle condizioni contrattuali”;
• che, in merito alla propria domanda riconvenzionale, era stata correttamente accolta l'eccezione di mancata contestazione, assimilata a un'ammissione implicita;
• che era intervenuta la prescrizione dei crediti vantati dall'appellante.
° 5. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo.
° 6. In via preliminare, si osserva:
• che l'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata, poiché l'atto di impugnazione rispetta i requisiti di specificità imposti dall'art. 434 c.p.c.: le rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare, sono chiaramente individuate e criticate;
• che la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale, relativamente ai ratei dell'indennità tecnico professionale, non è stata impugnata, e quindi è passata in giudicato.
° 7. Nel merito, l'appello del è parzialmente fondato. Parte_1
7.1. In particolare, esso merita accoglimento relativamente alla domanda di ripetizione dell'indebito. Al riguardo, si osserva:
4 · che la sentenza della Corte EDU richiamata dal Tribunale (a prescindere dalla sua vincolatività al di fuori del caso ivi esaminato) consente la ripetibilità delle somme pagate se il versamento non è fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, e/o se è manifestamente privo di titolo (arg. ex paragrafo 74, lett. -c- e -d- sentenza Corte EDU 11/2/21 Prima Sezione;
ricorso 4893/13);
· che proprio ciò si verifica nel caso di specie, in cui è pacifico che l'indennità non era dovuta ratione temporis (assunzione dopo il giugno 2000), in base a testuale previsione del Ccnl;
· che è altresì acclarata la natura pubblica del , il che rende doveroso Parte_1
il recupero delle somme: v. Cass., sez. un., ordinanza 11376 del 3/6/2015” (in causa vertente tra il e il ), Parte_2 Parte_1
secondo cui “La convenzione per la gestione di una farmacia stipulata tra il
Comune titolare ed il è un accordo tra pubbliche Parte_1
amministrazioni”, qualificazione rilevata dal sin dalla memoria di Parte_1
costituzione a seguito della riconvenzionale in primo grado;
· che fattispecie analoghe, riguardanti altri dipendenti del , sono state Parte_1
decise da questa Corte con accoglimento della tesi del stesso: sentenze Parte_1
(nn. 106/20, 655/20) utilizzabili ex art. 118 disp. att. c.p.c.; in particolare la sentenza 106/20 ha chiarito l'inapplicabilità della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3 del Ccnl, invocata dal dr. ; CP_2
· che la prescrizione (decennale) non è maturata, attesi gli atti interruttivi.
Ne consegue l'accoglimento della domanda del . Parte_1
* 7.2. L'appello è invece infondato relativamente alla statuizione di (parziale) accoglimento della domanda riconvenzionale del dr. . Occorre convenire CP_2
col primo giudice sulla mancata contestazione, da parte del , della Parte_1
domanda riconvenzionale (punto 8.g della comparsa 25.2.22: 'Circa la spiegata domanda riconvenzionale. Non può sottacersi che la stessa, per come articolata e
5 per tutto quanto innanzi dedotto, risulta infondata atteso che non può ritenersi che il resistente abbia diritto ad ottenere la predetta indennità'), e ciò in violazione dell'art. 416 co. 3 c.p.c.
° 8. Per quanto riguarda le spese, che concernono il doppio grado, l'esito finale della controversia vede una parziale reciproca soccombenza, sicché, in ragione delle rispettive posizioni, ne appare conforme a giustizia la compensazione nella misura di ¼, col residuo posto a carico del . CP_2
Le spese stesse sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni, con riferimento allo scaglione di valore € 5.201/26.000, valori minimi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore nei confronti di
Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore-Sezione lavoro e previdenza n. 289/2022, pubblicata il 10.3.22, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e in parziale riforma della stessa, così provvede:
I. accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto:
a. accoglie la domanda del Parte_1
dichiarando il diritto del medesimo a ripetere le somme corrisposte a
[...]
a titolo di indennità tecnico - professionale;
CP_2
b. condanna al pagamento, in favore di detto , Controparte_2 Parte_1
della somma netta di € 7.432,88 (pari ad € 10.768,33 lordi) oltre interessi legali come per legge;
II. conferma la sentenza impugnata relativamente alle statuizioni con cui essa
6 ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale di Controparte_2
III. compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura di
¼;
IV. condanna al pagamento di ¾ delle spese del doppio grado Controparte_2
di giudizio, in favore del spese che Parte_1
liquida per l'intero come segue: per il 1° grado, a titolo di compensi, € 460,00 per la fase di studio, 389,00 per la fase introduttiva, 851,00 per la fase decisionale;
oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
per il 2° grado, a titolo di compensi, € 567,00 per la fase di studio, 461,00 per la fase introduttiva, 956,00 per la fase decisionale;
a titolo di esborsi 177,50; oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
Salerno, 26.5.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
7
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 26.5.25, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 142/2022 R. G. sezione lavoro, vertente tra (c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Marcello Murolo, elettivamente domiciliato in Salerno al C.so V. Emanuele n. 58 appellante pec: .salerno.it Email_1 CP_1
e
(c.f. ), con l'Avv. Mario Della Porta Controparte_2 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Nocera Superiore alla via Roma n. 12 appellato
OGGETTO: RAPPORTO DI LAVORO / RIPETIZIONE INDEBITO / DOMANDA RICONVENZIONALE DI
SPETTANZE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 289/2022 pubblicata il 10.3.22, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di giudice del lavoro:
• ha rigettato la domanda del (di seguito: Parte_1
) proposta nei confronti di dipendente con qualifica di Parte_1 Controparte_2
farmacista collaboratore, avente a oggetto la restituzione dell'indennità tecnico professionale che dall'assunzione (7.8.2000) al 2012 gli era stata corrisposta erroneamente, in quanto non contemplata per i dipendenti assunti dopo il
16.6.2000 (pari a € 7.432,88 netti, € 10.768,33 lordi);
1 • ha accolto in parte la domanda riconvenzionale del , condannando il CP_2
al pagamento di € 1.100,00, a titolo di premio di produzione (2008- Parte_1
2010), e di € 2.415,00, a titolo di buoni pasto, in favore del medesimo;
con spese secondo soccombenza.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che la domanda del , avente a oggetto la restituzione dell'indennità Parte_1
tecnico professionale, andava rigettata, dato che la sua erogazione al dr. CP_2
in via continuativa per circa 12 anni e senza riserva di ripetizione, aveva generato in lui “la legittima convinzione del suo carattere definitivo e stabile”, giusta sentenza n. 4893/13 in data 11.2.21 della Corte europea dei Diritti dell'uomo;
• che, relativamente alla domanda riconvenzionale:
· per la parte relativa ai ratei della suddetta indennità successivi al 2012, essa andava rigettata, in ragione della natura pubblica del e, Parte_1
conseguentemente, della mancata conformità al contratto collettivo;
· per la parte relativa al premio di produzione e ai buoni pasto, invece, essa andava accolta, attesa la mancata contestazione, sul punto, del;
Parte_1
• che le spese di lite andavano poste a carico del , parte soccombente. Parte_1
° 3. Avverso tale sentenza il ha proposto appello in data 6.4.22, Parte_1
dolendosi del rigetto del proprio ricorso e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di controparte, e concludendo per la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto applicabile il principio, comunque non vincolante, sancito dalla Corte EDU, data la diversità di fattispecie: in quella si trattava di un assegno legittimamente attribuito al dipendente di una Amministrazione, poi transitato ad altro Ente, in questa di un'indennità non spettante ab origine, come in sostanza riconosciuto dal
Tribunale;
2 • che infatti l'indennità in questione era stata erogata per errore di applicazione della norma, dunque sine titulo: sulla base della contrattazione collettiva applicabile (art. 20 del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende farmaceutiche speciali) il dr.
non aveva diritto alla corresponsione dell'indennità, in quanto assunto CP_2
dopo il 16.6.2000;
• che, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 165/2001, la natura di pubblica amministrazione del comportava che il trattamento economico dei Parte_1
dipendenti fosse definito esclusivamente dalla contrattazione collettiva;
• che ne conseguiva il diritto/dovere di esso alla ripetizione ex art. 2033 Parte_1
c.c.;
• che erroneamente era stata accolta la domanda riconvenzionale di controparte, in quanto esso aveva contestato le difese avversarie, con conseguente Parte_1
inapplicabilità dell'art. 115 c.p.c.;
• che, piuttosto, il non aveva dimostrato i fatti costitutivi delle proprie CP_2
pretese, poiché il contratto di solidarietà 15.7.11 prodotto dal medesimo non era altro che il verbale di una discussione preliminare, non vincolante (in merito ai buoni pasto, inoltre, la domanda era stata erroneamente calcolata nell'ammontare).
° 4. Instauratosi il contraddittorio, l'appellato si è costituito con memoria 16.5.25, con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Al riguardo ha sostenuto, in sintesi:
• che l'appello era inammissibile per difetto di specificità;
• che il giudice di prime cure aveva correttamente fondato la propria decisione sul principio europeo a tutela dell'affidamento che, costituendo “diritto consolidato”, risultava vincolante e applicabile, per la sussistenza dei relativi presupposti, al caso de quo;
• che le argomentazioni relative alla qualificazione del quale ente Parte_1
pubblico non economico e, dunque, quale pubblica amministrazione, e alla
3 connessa violazione dell'art. 2 del d.lgs. 165/2001 erano tardive, non provate e infondate;
• che l'azione di ripetizione dell'art. 2033 c.c. risultava illegittima poiché:
· fondata sulla sussistenza di un rapporto contrattuale che, in generale, alla stregua della giurisprudenza citata, non ne consentiva l'esperimento;
· esperita in violazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3 del
C.C.N.L. dipendenti aziende farmaceutiche speciali, applicabile in quanto la corresponsione dell'indennità costituiva un “uso negoziale” o un “accordo integrativo aziendale”, valido quantunque stipulato verbalmente, oppure, in via subordinata, una “modifica unilaterale delle condizioni contrattuali”;
• che, in merito alla propria domanda riconvenzionale, era stata correttamente accolta l'eccezione di mancata contestazione, assimilata a un'ammissione implicita;
• che era intervenuta la prescrizione dei crediti vantati dall'appellante.
° 5. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo.
° 6. In via preliminare, si osserva:
• che l'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata, poiché l'atto di impugnazione rispetta i requisiti di specificità imposti dall'art. 434 c.p.c.: le rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare, sono chiaramente individuate e criticate;
• che la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale, relativamente ai ratei dell'indennità tecnico professionale, non è stata impugnata, e quindi è passata in giudicato.
° 7. Nel merito, l'appello del è parzialmente fondato. Parte_1
7.1. In particolare, esso merita accoglimento relativamente alla domanda di ripetizione dell'indebito. Al riguardo, si osserva:
4 · che la sentenza della Corte EDU richiamata dal Tribunale (a prescindere dalla sua vincolatività al di fuori del caso ivi esaminato) consente la ripetibilità delle somme pagate se il versamento non è fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, e/o se è manifestamente privo di titolo (arg. ex paragrafo 74, lett. -c- e -d- sentenza Corte EDU 11/2/21 Prima Sezione;
ricorso 4893/13);
· che proprio ciò si verifica nel caso di specie, in cui è pacifico che l'indennità non era dovuta ratione temporis (assunzione dopo il giugno 2000), in base a testuale previsione del Ccnl;
· che è altresì acclarata la natura pubblica del , il che rende doveroso Parte_1
il recupero delle somme: v. Cass., sez. un., ordinanza 11376 del 3/6/2015” (in causa vertente tra il e il ), Parte_2 Parte_1
secondo cui “La convenzione per la gestione di una farmacia stipulata tra il
Comune titolare ed il è un accordo tra pubbliche Parte_1
amministrazioni”, qualificazione rilevata dal sin dalla memoria di Parte_1
costituzione a seguito della riconvenzionale in primo grado;
· che fattispecie analoghe, riguardanti altri dipendenti del , sono state Parte_1
decise da questa Corte con accoglimento della tesi del stesso: sentenze Parte_1
(nn. 106/20, 655/20) utilizzabili ex art. 118 disp. att. c.p.c.; in particolare la sentenza 106/20 ha chiarito l'inapplicabilità della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3 del Ccnl, invocata dal dr. ; CP_2
· che la prescrizione (decennale) non è maturata, attesi gli atti interruttivi.
Ne consegue l'accoglimento della domanda del . Parte_1
* 7.2. L'appello è invece infondato relativamente alla statuizione di (parziale) accoglimento della domanda riconvenzionale del dr. . Occorre convenire CP_2
col primo giudice sulla mancata contestazione, da parte del , della Parte_1
domanda riconvenzionale (punto 8.g della comparsa 25.2.22: 'Circa la spiegata domanda riconvenzionale. Non può sottacersi che la stessa, per come articolata e
5 per tutto quanto innanzi dedotto, risulta infondata atteso che non può ritenersi che il resistente abbia diritto ad ottenere la predetta indennità'), e ciò in violazione dell'art. 416 co. 3 c.p.c.
° 8. Per quanto riguarda le spese, che concernono il doppio grado, l'esito finale della controversia vede una parziale reciproca soccombenza, sicché, in ragione delle rispettive posizioni, ne appare conforme a giustizia la compensazione nella misura di ¼, col residuo posto a carico del . CP_2
Le spese stesse sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni, con riferimento allo scaglione di valore € 5.201/26.000, valori minimi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore nei confronti di
Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore-Sezione lavoro e previdenza n. 289/2022, pubblicata il 10.3.22, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e in parziale riforma della stessa, così provvede:
I. accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto:
a. accoglie la domanda del Parte_1
dichiarando il diritto del medesimo a ripetere le somme corrisposte a
[...]
a titolo di indennità tecnico - professionale;
CP_2
b. condanna al pagamento, in favore di detto , Controparte_2 Parte_1
della somma netta di € 7.432,88 (pari ad € 10.768,33 lordi) oltre interessi legali come per legge;
II. conferma la sentenza impugnata relativamente alle statuizioni con cui essa
6 ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale di Controparte_2
III. compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura di
¼;
IV. condanna al pagamento di ¾ delle spese del doppio grado Controparte_2
di giudizio, in favore del spese che Parte_1
liquida per l'intero come segue: per il 1° grado, a titolo di compensi, € 460,00 per la fase di studio, 389,00 per la fase introduttiva, 851,00 per la fase decisionale;
oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
per il 2° grado, a titolo di compensi, € 567,00 per la fase di studio, 461,00 per la fase introduttiva, 956,00 per la fase decisionale;
a titolo di esborsi 177,50; oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
Salerno, 26.5.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
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