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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1700/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5748/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6902/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
4 e pubblicata il 02/10/2024
Atti impositivi:
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TARSU/TIA 2009 - INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TARSU/TIA 2010
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TARSU/TIA 2011
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 15.11.2022, ricorre contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Più esattamente, con ricorso contenente istanza di mediazione ex art. 17 bis, D. Lgs.
546/92, notificato alla convenuta in data 04.07.2022, il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.
29320229002805252, notificata in data 20.06.2022, emessa dall' Agente della riscossione, avente ad oggetto una serie di cartelle di pagamento e segnatamente:
1. la cartella di pagamento n. 293 2011 0008119304, notificata il 04.05.2011, avente ad oggetto la tassa rifiuti anno 2009, per carichi complessivi pari ad euro 147,04;
2. la cartella di pagamento n. 293 2011 000061705601, notificata il 03.05.2012, avente ad oggetto la tassa rifiuti anno 2010, per carichi complessivi pari ad euro 140,52;
3. la cartella di pagamento n. 293 2012 0062103759, notificata il 07.02.2013, avente ad oggetto la tassa rifiuti anno 2011, per carichi complessivi pari ad euro 168,09;
4. la cartella di pagamento n. 293 2013 30033259485, notificata il 24.10.2013, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2008 e la tassa rifiuti anno 2012, per carichi complessivi pari ad euro 463,17;
5. la cartella di pagamento n. 293 2015 0021900414, notificata il 20.01.2016, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2009, per carichi complessivi pari ad euro 285,47;
6. la cartella di pagamento n. 293 2015 0047618449, notificata il 02.08.2016, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2010, per carichi complessivi pari ad euro 283,26;
7. la cartella di pagamento n. 293 2016 0044127086, notificata il 20.02.2017, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2011, per carichi complessivi pari ad euro 268,67;
8. la cartella di pagamento n. 293 2017 0000146965, notificata il 05.02.2018, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2012, per carichi complessivi pari ad euro 261,66;
9. la cartella di pagamento n. 293 2017 0026750730, notificata il 05.02.2018, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2013, per carichi complessivi pari ad euro 323,79;
10. la cartella di pagamento n. 293 2018 0002176873, notificata il 26.06.2018, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2014, per carichi complessivi pari ad euro 316,43.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce:
- la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche in violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73;
- la decadenza e/o prescrizione, anche successiva alla presunta data di notifica, delle cartelle di pagamento opposte. Sulla scorta di detti motivi il ricorrente chiede dichiararsi l'annullamento delle cartelle di pagamento opposte, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione, ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
All'esito dell'udienza del 25.11.2022 la Corte, attesa l'istanza di sospensione presentata da parte ricorrente, rigetta per mancanza dei presupposti di legge e rinvia a nuovo ruolo.
In data 03.09.2024 il ricorrente deposita memorie illustrative con le quali insiste nell'accoglimento dei motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“Va previamente dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, non costituitasi in giudizio malgrado la rituale notifica del ricorso.
Posto ciò, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Osserva la Corte che il ricorrente deduce, tra l'altro, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti all'intimazione di pagamento qui impugnata. Sul punto occorre precisare che detta intimazione, costituendo il primo atto esecutivo che deriva la sua validità dall'efficacia del titolo da cui discende e che ne legittima la pretesa, è nulla qualora non vi sia prova della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, cui fa riferimento.
Invero questa Corte intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass.
S.U. n. 16412/2007).
Poiché, nel caso di specie, il Concessionario della riscossione non si è costituito e non ha dunque provato,
a fronte di una specifica contestazione, che le cartelle di pagamento indicate nell'avviso sono state regolarmente notificate al ricorrente, così come nulla viene dedotto relativamente all'eccepita decadenza e/
o prescrizione, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullata l'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese del giudizio vanno compensate atteso che parte ricorrente non ha, comunque, dimostrato di avere provveduto al pagamento dell'imposta richiesta e non ha negato di averne omesso il pagamento.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 19 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Erroneità della decisione - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 546/92 e degli artt. 24 e
111 costituzione. Si contesta la motivazione della sentenza impugnata che ha disposto la irripetibilità delle spese di lite, ritenendola illogica e in contrasto con i principi normativi e costituzionali. La Corte di primo grado ha annullato l'atto impugnato, ma ha negato la refusione delle spese al ricorrente, sostenendo che non fosse stata dimostrata la prova del pagamento dell'imposta richiesta.
Secondo l'appellante, tale motivazione è errata perché, in caso di notifica di un atto illegittimo per decorso dei termini di decadenza o prescrizione, il contribuente non dovrebbe essere penalizzato con la mancata refusione delle spese di lite. In caso contrario, il contribuente sarebbe costretto a sostenere comunque un pregiudizio economico, anche quando le proprie ragioni sono accolte.
Si richiama l'art. 15 D.Lgs. 546/92 e gli artt. 24 e 111 della Costituzione, sottolineando che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria, ma è una conseguenza legale della soccombenza, secondo il principio di causalità.
2) Violazione del principio di causalità da parte del giudice di prime cure - l'accoglimento del ricorso per accertamento del decorso del termine di prescrizione e/o di decadenza non può giustificare la compensazione delle spese di lite.
L'appellante evidenzia che la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo in casi eccezionali, come previsto dall'art. 15 D.Lgs. 546/92 e dall'art. 92 c.p.c., e che tali ragioni devono essere espressamente motivate. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, ampiamente citata, afferma che la compensazione delle spese è eccezionale e che la mera complessità o pluralità delle questioni trattate non costituisce di per sé una ragione sufficiente. Nel caso di specie, non sussistono né soccombenza reciproca né gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione delle spese, essendo il ricorrente risultato vittorioso.
Si sostiene, inoltre, che la decisione impugnata viola il diritto di difesa costituzionalmente garantito, poiché penalizza il contribuente che ha ottenuto il riconoscimento della prescrizione o decadenza della pretesa tributaria.
La Corte di primo grado avrebbe dovuto condannare la parte resistente alla refusione delle spese di lite, in quanto la causa del processo è la notifica di un atto avente ad oggetto crediti estinti o prescritti, non il mancato pagamento del tributo.
Vengono riportate numerose pronunce della Corte di Cassazione che ribadiscono il principio secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso per vizi formali (ad esempio, mancata notifica degli atti prodromici), le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente.
Si sottolinea che la compensazione delle spese non può essere giustificata dal solo accoglimento del ricorso per motivi di prescrizione o decadenza.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6902/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 4 e depositata il 2
Ottobre 2024, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
In data 20 Gennaio 2026 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 30 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello è espressamente circoscritto alla sola statuizione sulle spese di lite. Ne deriva che: i capi della sentenza di primo grado concernenti l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'intimazione di pagamento non formano oggetto del presente giudizio, restando estranei al devolutum;
consegue l'impossibilità per questa Corte di procedere a riesame del merito, dovendosi decidere esclusivamente sulla correttezza della statuizione relativa alle spese.
L'art.15 del D. Lgs.546/1992 pone il principio per cui le spese seguono la soccombenza, ma consente la compensazione, totale o parziale, nei casi previsti dalla legge, richiedendo una motivazione idonea a sorreggere la deroga al criterio ordinario. Nel caso di specie, la Corte di primo grado ha motivato la compensazione valorizzando la circostanza che il ricorrente: non aveva dimostrato di avere provveduto al pagamento dell'imposta richiesta;
non aveva negato l'omesso pagamento. Tale motivazione, pur sinteticamente espressa, è idonea a ricondurre la decisione sulle spese ad un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che in materia di spese non è vincolato ad automatismi, potendo tener conto del complessivo comportamento processuale e della concreta conformazione della vicenda.
Le doglianze dell'appellante, per come articolate, tendono ad affermare un automatismo tra accoglimento del ricorso e condanna alle spese, senza tuttavia confrontarsi in modo decisivo con il nucleo valutativo espresso dal primo giudice, che ha ritenuto equo non porre integralmente le spese a carico della parte resistente in ragione dell'assetto sostanziale del rapporto tributario sottostante, quale emergente dal mancato pagamento. In altri termini, l'appellante non dimostra che la motivazione adottata integri un vizio di legge tale da imporre la riforma della statuizione sulle spese, risolvendosi, per lo più, in una richiesta di diversa valutazione equitativa, che non può essere accolta in assenza di specifici elementi idonei a qualificare la decisione impugnata come radicalmente inconferente o manifestamente illogica.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Staccata di Catania, Sezione n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Così deciso in Catania, nella
Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il
30 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro
Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5748/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6902/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
4 e pubblicata il 02/10/2024
Atti impositivi:
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TARSU/TIA 2009 - INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TARSU/TIA 2010
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TARSU/TIA 2011
- INT.PAGAMENTO n. 29320229002805252000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 15.11.2022, ricorre contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Più esattamente, con ricorso contenente istanza di mediazione ex art. 17 bis, D. Lgs.
546/92, notificato alla convenuta in data 04.07.2022, il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.
29320229002805252, notificata in data 20.06.2022, emessa dall' Agente della riscossione, avente ad oggetto una serie di cartelle di pagamento e segnatamente:
1. la cartella di pagamento n. 293 2011 0008119304, notificata il 04.05.2011, avente ad oggetto la tassa rifiuti anno 2009, per carichi complessivi pari ad euro 147,04;
2. la cartella di pagamento n. 293 2011 000061705601, notificata il 03.05.2012, avente ad oggetto la tassa rifiuti anno 2010, per carichi complessivi pari ad euro 140,52;
3. la cartella di pagamento n. 293 2012 0062103759, notificata il 07.02.2013, avente ad oggetto la tassa rifiuti anno 2011, per carichi complessivi pari ad euro 168,09;
4. la cartella di pagamento n. 293 2013 30033259485, notificata il 24.10.2013, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2008 e la tassa rifiuti anno 2012, per carichi complessivi pari ad euro 463,17;
5. la cartella di pagamento n. 293 2015 0021900414, notificata il 20.01.2016, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2009, per carichi complessivi pari ad euro 285,47;
6. la cartella di pagamento n. 293 2015 0047618449, notificata il 02.08.2016, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2010, per carichi complessivi pari ad euro 283,26;
7. la cartella di pagamento n. 293 2016 0044127086, notificata il 20.02.2017, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2011, per carichi complessivi pari ad euro 268,67;
8. la cartella di pagamento n. 293 2017 0000146965, notificata il 05.02.2018, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2012, per carichi complessivi pari ad euro 261,66;
9. la cartella di pagamento n. 293 2017 0026750730, notificata il 05.02.2018, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2013, per carichi complessivi pari ad euro 323,79;
10. la cartella di pagamento n. 293 2018 0002176873, notificata il 26.06.2018, avente ad oggetto la tassa automobilistica anno 2014, per carichi complessivi pari ad euro 316,43.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce:
- la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche in violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73;
- la decadenza e/o prescrizione, anche successiva alla presunta data di notifica, delle cartelle di pagamento opposte. Sulla scorta di detti motivi il ricorrente chiede dichiararsi l'annullamento delle cartelle di pagamento opposte, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione, ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
All'esito dell'udienza del 25.11.2022 la Corte, attesa l'istanza di sospensione presentata da parte ricorrente, rigetta per mancanza dei presupposti di legge e rinvia a nuovo ruolo.
In data 03.09.2024 il ricorrente deposita memorie illustrative con le quali insiste nell'accoglimento dei motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“Va previamente dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, non costituitasi in giudizio malgrado la rituale notifica del ricorso.
Posto ciò, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Osserva la Corte che il ricorrente deduce, tra l'altro, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti all'intimazione di pagamento qui impugnata. Sul punto occorre precisare che detta intimazione, costituendo il primo atto esecutivo che deriva la sua validità dall'efficacia del titolo da cui discende e che ne legittima la pretesa, è nulla qualora non vi sia prova della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, cui fa riferimento.
Invero questa Corte intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass.
S.U. n. 16412/2007).
Poiché, nel caso di specie, il Concessionario della riscossione non si è costituito e non ha dunque provato,
a fronte di una specifica contestazione, che le cartelle di pagamento indicate nell'avviso sono state regolarmente notificate al ricorrente, così come nulla viene dedotto relativamente all'eccepita decadenza e/
o prescrizione, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullata l'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese del giudizio vanno compensate atteso che parte ricorrente non ha, comunque, dimostrato di avere provveduto al pagamento dell'imposta richiesta e non ha negato di averne omesso il pagamento.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 19 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Erroneità della decisione - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 546/92 e degli artt. 24 e
111 costituzione. Si contesta la motivazione della sentenza impugnata che ha disposto la irripetibilità delle spese di lite, ritenendola illogica e in contrasto con i principi normativi e costituzionali. La Corte di primo grado ha annullato l'atto impugnato, ma ha negato la refusione delle spese al ricorrente, sostenendo che non fosse stata dimostrata la prova del pagamento dell'imposta richiesta.
Secondo l'appellante, tale motivazione è errata perché, in caso di notifica di un atto illegittimo per decorso dei termini di decadenza o prescrizione, il contribuente non dovrebbe essere penalizzato con la mancata refusione delle spese di lite. In caso contrario, il contribuente sarebbe costretto a sostenere comunque un pregiudizio economico, anche quando le proprie ragioni sono accolte.
Si richiama l'art. 15 D.Lgs. 546/92 e gli artt. 24 e 111 della Costituzione, sottolineando che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria, ma è una conseguenza legale della soccombenza, secondo il principio di causalità.
2) Violazione del principio di causalità da parte del giudice di prime cure - l'accoglimento del ricorso per accertamento del decorso del termine di prescrizione e/o di decadenza non può giustificare la compensazione delle spese di lite.
L'appellante evidenzia che la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo in casi eccezionali, come previsto dall'art. 15 D.Lgs. 546/92 e dall'art. 92 c.p.c., e che tali ragioni devono essere espressamente motivate. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, ampiamente citata, afferma che la compensazione delle spese è eccezionale e che la mera complessità o pluralità delle questioni trattate non costituisce di per sé una ragione sufficiente. Nel caso di specie, non sussistono né soccombenza reciproca né gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione delle spese, essendo il ricorrente risultato vittorioso.
Si sostiene, inoltre, che la decisione impugnata viola il diritto di difesa costituzionalmente garantito, poiché penalizza il contribuente che ha ottenuto il riconoscimento della prescrizione o decadenza della pretesa tributaria.
La Corte di primo grado avrebbe dovuto condannare la parte resistente alla refusione delle spese di lite, in quanto la causa del processo è la notifica di un atto avente ad oggetto crediti estinti o prescritti, non il mancato pagamento del tributo.
Vengono riportate numerose pronunce della Corte di Cassazione che ribadiscono il principio secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso per vizi formali (ad esempio, mancata notifica degli atti prodromici), le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente.
Si sottolinea che la compensazione delle spese non può essere giustificata dal solo accoglimento del ricorso per motivi di prescrizione o decadenza.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6902/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 4 e depositata il 2
Ottobre 2024, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
In data 20 Gennaio 2026 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 30 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello è espressamente circoscritto alla sola statuizione sulle spese di lite. Ne deriva che: i capi della sentenza di primo grado concernenti l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'intimazione di pagamento non formano oggetto del presente giudizio, restando estranei al devolutum;
consegue l'impossibilità per questa Corte di procedere a riesame del merito, dovendosi decidere esclusivamente sulla correttezza della statuizione relativa alle spese.
L'art.15 del D. Lgs.546/1992 pone il principio per cui le spese seguono la soccombenza, ma consente la compensazione, totale o parziale, nei casi previsti dalla legge, richiedendo una motivazione idonea a sorreggere la deroga al criterio ordinario. Nel caso di specie, la Corte di primo grado ha motivato la compensazione valorizzando la circostanza che il ricorrente: non aveva dimostrato di avere provveduto al pagamento dell'imposta richiesta;
non aveva negato l'omesso pagamento. Tale motivazione, pur sinteticamente espressa, è idonea a ricondurre la decisione sulle spese ad un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che in materia di spese non è vincolato ad automatismi, potendo tener conto del complessivo comportamento processuale e della concreta conformazione della vicenda.
Le doglianze dell'appellante, per come articolate, tendono ad affermare un automatismo tra accoglimento del ricorso e condanna alle spese, senza tuttavia confrontarsi in modo decisivo con il nucleo valutativo espresso dal primo giudice, che ha ritenuto equo non porre integralmente le spese a carico della parte resistente in ragione dell'assetto sostanziale del rapporto tributario sottostante, quale emergente dal mancato pagamento. In altri termini, l'appellante non dimostra che la motivazione adottata integri un vizio di legge tale da imporre la riforma della statuizione sulle spese, risolvendosi, per lo più, in una richiesta di diversa valutazione equitativa, che non può essere accolta in assenza di specifici elementi idonei a qualificare la decisione impugnata come radicalmente inconferente o manifestamente illogica.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Staccata di Catania, Sezione n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Così deciso in Catania, nella
Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il
30 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro
Vasta)