Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:
dott. Bruno Casciarri Presidente rel.
dott. Lucio Munaro Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 132-1/2025 presentato da
, (c.f. ) nato a [...] il 19-10- Parte_1 CodiceFiscale_1
1973 e ivi residente in [...]7/5, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Dal Bello per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
presa visione dei documenti allegati;
rilevato che:
- il ricorrente è residente a [...]:
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- la relazione redatta dall'OCC e integrata con atto depositato in data 28-05-2025 contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore con l'indicazione a norma dell'art. 269 co. 2
CCI delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni nonché con l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 quarto periodo CCI;
1
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di , (c.f. Parte_1
) nato a [...] il [...] e ivi residente in CodiceFiscale_1
Vivaldi 7/5
NOMINA il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI
NOMINA
Liquidatore il dott. Pierpaolo Porati
ORDINA al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;
ASSEGNA termine perentorio di gg. 90 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni eventualmente facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del
Liquidatore;
2 DISPONE che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;
ORDINA quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del
Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.
Autorizza il Liquidatore ad accedere alle Banche dati di cui all'art. 49 co. 3 lett. F) nr.
1, 2 CCI, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 270 co. 5 al titolo III sezione II del
CCI.
Evidenzia che:
- a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge;
- il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
- l'esdebitazione opera alle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
- il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della liquidazione dei beni.
Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione
Treviso, lì 3 giugno 2025
Il Presidente est.
Bruno Casciarri
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