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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2019/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
Oggi 29 gennaio 2019 sono presenti l'avv. Ruiu per l'appellante e l'avv. Russo per l'appellato.
Effettuata la discussione orale, entrambi si riportano ai relativi scritti e insistono per l'accoglimento delle proprie conclusioni e per il rigetto di quelle avverse. Entrambi chiedono che venga data lettura della sentenza.
Il Giudice da lettura della sentenza allegata.
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2019 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della (p.i. ) con sede legale in Castelsardo Controparte_1 P.IVA_1
alla via Berlino n. 6, elettivamente domiciliata in Alghero alla via Oristano n. 7, nello studio dell'avv. Graziano Ruiu e dell'avv. Giovanni Maria Ruiu, che li rappresentano e difendono,
giusta delega in calce all'atto introduttivo
appellante
contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore prof. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso disgiuntamente, giusta procura speciale Controparte_3
allegata ed in calce all'atto introduttivo, in virtù di delibera della Giunta comunale n. 338 del
13.10.2022, dagli avvocati Maria Ida Rinaldi, Simonetta Pagliazzo, Anna Maria Antonietta
Piredda, Alberto Sechi e Marco Russo, con domicilio fisico presso Palazzo Ducale, piazza del Comune, 1 appellato
pagina 2 di 8 La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello;
nell'interesse della appellata: come da comparsa di risposta in appello, entrambe richiamate nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
in proprio e in qualità di legale rappresentante della ha Parte_1 Controparte_1
proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 530/2021 del 16.12.2021, resa CP_2
nella causa iscritta al R.G. 544/2021, avente ad oggetto l'opposizione avverso le ordinanze –
ingiunzioni SUAPE/SX/2017/67 del 16 marzo 2021, SUAPE/SX/2017/69 del 16 marzo 2021,
SUAPE/SX/2017/70 del 16 marzo 2021 ed altresì alle ordinanze ingiunzione SUAPE/SX/2017/66 del
16 marzo 2021 e SUAPE/SX/2017/68 del 16 marzo 2021.
A sostegno del gravame l'appellante deduce i seguenti motivi di appello:
1) il Giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato in merito all'omessa ovvero tardiva notifica dei verbali di contestazione prodromici alle ordinanze ingiunzioni opposte (art. 14 della legge 689 del
1981); in particolare, il codice identificativo dei verbali di contestazione non risulterebbe presente nelle relate per cui le stesse sarebbero completamente inidonee a fornire la prova dell'avvenuta notifica.
Secondo l'appellante, l'omessa notifica dei verbali presupposti avrebbe determinato l'estinzione della pretesa sanzionatoria.
2) il Giudice di primo grado avrebbe omesso di sospendere il procedimento, essendovi questioni pregiudiziali relative alle ordinanze sindacali presupposte ai provvedimenti sanzionatori, pendenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, né avrebbe effettuato una valutazione circa l'illegittimità dell'atto amministrativo, al fine di disporre, per la parte delle ordinanze che disciplina la determinazione delle sanzioni, la disapplicazione incidenter tantum ai sensi dell'art. 5 della legge n.
pagina 3 di 8 Sempre in ordine alla legittimità delle ordinanze, il Giudice di primo grado avrebbe, altresì, omesso di valutare gli effetti della sopravvenuta normativa regionale poiché, con la legge n. 2 del 2019, la avrebbe limitato i poteri dei Sindaci in materia alla sola disciplina degli orari di Controparte_4
apertura degli esercizi (art. 14) con conseguente automatica abrogazione sul punto della relativa parte delle ordinanze sindacali in punto di determinazione delle sanzioni.
3) Il Giudice di primo grado avrebbe, inoltre, erroneamente ritenuto il Dirigente comunale del settore attività produttive ed edilizia urbana dotato del potere di emettere le ordinanze - ingiunzioni impugnate,
trattandosi però di sanzioni emesse per la violazione di una ordinanza finalizzata al contrasto della ludopatia ed emessa in uno stato di asserita emergenza dall'autorità sindacale (mentre, stante il rinvio dell'art. 107 d.lgs. 107 del 2000 agli artt. 50 e 54 del medesimo decreto la competenza sembrerebbe essere esclusivamente del Sindaco).
4) L'illegittimità delle sanzioni discenderebbe anche dal fatto che i provvedimenti presupposto sarebbero stati adottati in difformità di quanto previsto dall'intesa raggiunta in conferenza Unificata
Stato Regioni il 07/09/2017 in materia di orari di apertura delle sale slot (direttamente vincolante nei confronti delle amministrazioni locali che non possono imporre restrizioni orarie al gioco superiori alle sei ore). In particolare, le ordinanze sindacali del asseritamente violate Controparte_2
risulterebbero contrastanti con le prescrizioni emerse in sede di conferenza di servizi soprattutto nel punto in cui impongono una chiusura giornaliera degli esercizi di 14 ore. Tali atti inficerebbero la legittimità delle ordinanze sindacali asseritamente violate, con la conseguenza che le sanzioni irrogate andrebbero, previa disapplicazione delle norme presupposto, dichiarate illegittime.
5) Da ultimo, in violazione dell'art. 6 comma 11 del d.lgs. 150 del 2011 la PA resistente non avrebbe fornito valida prova degli addebiti.
Concludeva chiedendo l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni impugnate, per i motivi sopra esposti.
pagina 4 di 8 Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello perché la proposizione Controparte_2
di tempestiva opposizione avverso la sanzione sanerebbe l'eventuale difetto di notifica e, comunque, le relate di notifica recherebbero tutti gli estremi necessari per risalire al provvedimento notificato, inoltre la relativa eccezione sarebbe stata proposta tardivamente in sede di prima udienza e non nell'atto di opposizione;
inoltre, l'immediata contestazione non sarebbe stata possibile per mancanza del legale rappresentante in sede. Nel merito, richiamava l'art.
7-bis del d. lgs. 267/2000 secondo cui le sanzioni amministrative, anche derivanti dalla violazione di ordinanze sindacali, debbano essere comprese tra 25
e 500 euro: pertanto il con l'ordinanza n. 19/2017 e n. 32/2017, avrebbe agito con i poteri CP_2
conferiti dalla legge graduando le sanzioni e adattandole al caso concreto. Anche la previsione del pagamento in misura ridotta sarebbe conforme a quanto disciplinato dalla legge (artt. 12 e 16 L. n.
689/1981). Asserivano che l'erogazione delle sanzioni fosse di competenza del Dirigenti, citando l'art. 107 comma 3 del d. lgs. 267/2000, secondo cui sarebbe il Dirigente, e non il Sindaco, il soggetto competente ad esprimere la volontà esterna dell'Ente in tutte le attività gestionali svolte dal medesimo,
per cui correttamente al Dirigente è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni amministrative, quali atti autoritativi non discrezionali aventi rilevanza esterna. Inoltre, la sopravvenuta L.R. n. 2/2019
avrebbe soltanto attribuito ai Sindaci la facoltà di ridurre gli orari di apertura delle sale giochi. Quanto
alla dedotta violazione dell'intesa raggiunta nella Conferenza Unificata 103/U del 7 settembre 2017 e della norma di cui all'art. 1 comma 936 della legge 208 del 28 dicembre 2015, rilevava che tale intesa non sarebbe vincolante, in assenza del decreto di recepimento, e che avrebbe, allo stato, mera funzione di indirizzo dalla quale sarebbe possibile discostarsi con adeguata motivazione (come sarebbe avvenuto con l'ordinanza sindacale n. 19/2017, particolarmente motivata con riferimento alla realtà territoriale sassarese).
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusionali,
nonché nelle conclusioni formulate all'udienza di discussione orale.
pagina 5 di 8 * * *
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Si deve, innanzitutto, premettere che l'appellante motiva la domanda di annullamento delle ordinanze-ingiunzioni impugnate con l'illegittimità – a monte – delle ordinanze sindacali presupposte n. 19/2017 e n. 32/2017, per carenza di potere e violazione di legge, per i profili esposti nella parte che precede. Lo stesso appellante riconosce che trattasi di materia appartenente alla Giurisdizione del Giudice amministrativo, che il Giudice ordinario può
eventualmente disapplicare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E, in tal modo facendo venire meno la base normativa legittimante l'irrogazione delle sanzioni qui opposte. Giova considerare che tale vaglio può avvenire solo incidentalmente, mentre ne fa il motivo principale dell'opposizione, con profili di dubbia ammissibilità CP_1
della stessa per questa parte, poiché, come statuito anche recentemente dalla Suprema Corte,
“quando l'azione […] si fonda sull'asserita illegittimità del provvedimento […],
l'atto amministrativo rileva come causa della lesione del diritto dedotto in giudizio e non
solo come mero antecedente logico della decisione;
pertanto, non può essere oggetto né di
esame né di disapplicazione da parte del Giudice ordinario” (da ultimo Cass. civ., sez. I,
08/02/2024, n. 3592).
Ne consegue che l'unico motivo appartenente alla giurisdizione ordinaria resta quello della mancata notifica immediata, che non è in nessun modo connesso con i lamentati vizi di violazione di legge e carenza di potere delle ordinanze presupposto. Ebbene, la censura relativa alla mancata notifica immediata deve essere rigettata, in quanto in primo luogo, la proposizione di tempestiva opposizione ha sanato eventuali vizi per il principio di raggiungimento dello scopo. In ogni caso, trattandosi di ordinanza-ingiunzione trasmessa via pec, dalla lettura delle ricevute di avvenuta consegna emerge che l'oggetto del messaggio indica chiaramente il numero del provvedimento e del relativo verbale e lo stesso riporta il pagina 6 di 8 nome del file.
Quanto al vaglio relativo alla legittimità delle ordinanze – presupposto e delle conseguenti sanzioni irrogate, ritiene questo Tribunale di ribadire in primo luogo l'inammissibilità
dell'appello per quanto sopra esposto e, comunque, di condividere le conclusioni del Giudice
di primo grado. Peraltro, le ordinanze sindacali n. 19/2017 e n. 32/2017 sono state impugnate dinanzi al TAR e i Giudici amministrativi hanno rigettato i ricorsi, in tal modo confermando la legittimità della disciplina presupposta, e così facendo cadere le censure di CP_1
anche in questa sede. In ogni caso, l'esame della disciplina amministrativa effettuata dal
Giudice di primo grado e riportata in sentenza non risulta censurabile in alcun punto e la motivazione è esaustiva, per cui deve essere, in questa sede, integralmente confermata.
A tale stregua, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. vigente nello scaglione di valore fino a euro 5.200, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e nulla per quella istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 530/2021 del 16.12.2021, lo rigetta
[...] CP_2
e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 1.701,00 per compensi,
oltre spese generali, iva e cpa ed accessori di legge e per il secondo grado in €. 1.701,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, oltre accessori di legge;
condanna stante l'integrale rigetto dell'appello, al versamento del Controparte_1
pagina 7 di 8 contributo unificato nella misura di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Sassari, in data 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2248 del 1865 All. E, e dichiarare nulle ed illegittime le sanzioni irrogate.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
Oggi 29 gennaio 2019 sono presenti l'avv. Ruiu per l'appellante e l'avv. Russo per l'appellato.
Effettuata la discussione orale, entrambi si riportano ai relativi scritti e insistono per l'accoglimento delle proprie conclusioni e per il rigetto di quelle avverse. Entrambi chiedono che venga data lettura della sentenza.
Il Giudice da lettura della sentenza allegata.
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2019 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della (p.i. ) con sede legale in Castelsardo Controparte_1 P.IVA_1
alla via Berlino n. 6, elettivamente domiciliata in Alghero alla via Oristano n. 7, nello studio dell'avv. Graziano Ruiu e dell'avv. Giovanni Maria Ruiu, che li rappresentano e difendono,
giusta delega in calce all'atto introduttivo
appellante
contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore prof. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso disgiuntamente, giusta procura speciale Controparte_3
allegata ed in calce all'atto introduttivo, in virtù di delibera della Giunta comunale n. 338 del
13.10.2022, dagli avvocati Maria Ida Rinaldi, Simonetta Pagliazzo, Anna Maria Antonietta
Piredda, Alberto Sechi e Marco Russo, con domicilio fisico presso Palazzo Ducale, piazza del Comune, 1 appellato
pagina 2 di 8 La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello;
nell'interesse della appellata: come da comparsa di risposta in appello, entrambe richiamate nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
in proprio e in qualità di legale rappresentante della ha Parte_1 Controparte_1
proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 530/2021 del 16.12.2021, resa CP_2
nella causa iscritta al R.G. 544/2021, avente ad oggetto l'opposizione avverso le ordinanze –
ingiunzioni SUAPE/SX/2017/67 del 16 marzo 2021, SUAPE/SX/2017/69 del 16 marzo 2021,
SUAPE/SX/2017/70 del 16 marzo 2021 ed altresì alle ordinanze ingiunzione SUAPE/SX/2017/66 del
16 marzo 2021 e SUAPE/SX/2017/68 del 16 marzo 2021.
A sostegno del gravame l'appellante deduce i seguenti motivi di appello:
1) il Giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato in merito all'omessa ovvero tardiva notifica dei verbali di contestazione prodromici alle ordinanze ingiunzioni opposte (art. 14 della legge 689 del
1981); in particolare, il codice identificativo dei verbali di contestazione non risulterebbe presente nelle relate per cui le stesse sarebbero completamente inidonee a fornire la prova dell'avvenuta notifica.
Secondo l'appellante, l'omessa notifica dei verbali presupposti avrebbe determinato l'estinzione della pretesa sanzionatoria.
2) il Giudice di primo grado avrebbe omesso di sospendere il procedimento, essendovi questioni pregiudiziali relative alle ordinanze sindacali presupposte ai provvedimenti sanzionatori, pendenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, né avrebbe effettuato una valutazione circa l'illegittimità dell'atto amministrativo, al fine di disporre, per la parte delle ordinanze che disciplina la determinazione delle sanzioni, la disapplicazione incidenter tantum ai sensi dell'art. 5 della legge n.
pagina 3 di 8 Sempre in ordine alla legittimità delle ordinanze, il Giudice di primo grado avrebbe, altresì, omesso di valutare gli effetti della sopravvenuta normativa regionale poiché, con la legge n. 2 del 2019, la avrebbe limitato i poteri dei Sindaci in materia alla sola disciplina degli orari di Controparte_4
apertura degli esercizi (art. 14) con conseguente automatica abrogazione sul punto della relativa parte delle ordinanze sindacali in punto di determinazione delle sanzioni.
3) Il Giudice di primo grado avrebbe, inoltre, erroneamente ritenuto il Dirigente comunale del settore attività produttive ed edilizia urbana dotato del potere di emettere le ordinanze - ingiunzioni impugnate,
trattandosi però di sanzioni emesse per la violazione di una ordinanza finalizzata al contrasto della ludopatia ed emessa in uno stato di asserita emergenza dall'autorità sindacale (mentre, stante il rinvio dell'art. 107 d.lgs. 107 del 2000 agli artt. 50 e 54 del medesimo decreto la competenza sembrerebbe essere esclusivamente del Sindaco).
4) L'illegittimità delle sanzioni discenderebbe anche dal fatto che i provvedimenti presupposto sarebbero stati adottati in difformità di quanto previsto dall'intesa raggiunta in conferenza Unificata
Stato Regioni il 07/09/2017 in materia di orari di apertura delle sale slot (direttamente vincolante nei confronti delle amministrazioni locali che non possono imporre restrizioni orarie al gioco superiori alle sei ore). In particolare, le ordinanze sindacali del asseritamente violate Controparte_2
risulterebbero contrastanti con le prescrizioni emerse in sede di conferenza di servizi soprattutto nel punto in cui impongono una chiusura giornaliera degli esercizi di 14 ore. Tali atti inficerebbero la legittimità delle ordinanze sindacali asseritamente violate, con la conseguenza che le sanzioni irrogate andrebbero, previa disapplicazione delle norme presupposto, dichiarate illegittime.
5) Da ultimo, in violazione dell'art. 6 comma 11 del d.lgs. 150 del 2011 la PA resistente non avrebbe fornito valida prova degli addebiti.
Concludeva chiedendo l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni impugnate, per i motivi sopra esposti.
pagina 4 di 8 Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello perché la proposizione Controparte_2
di tempestiva opposizione avverso la sanzione sanerebbe l'eventuale difetto di notifica e, comunque, le relate di notifica recherebbero tutti gli estremi necessari per risalire al provvedimento notificato, inoltre la relativa eccezione sarebbe stata proposta tardivamente in sede di prima udienza e non nell'atto di opposizione;
inoltre, l'immediata contestazione non sarebbe stata possibile per mancanza del legale rappresentante in sede. Nel merito, richiamava l'art.
7-bis del d. lgs. 267/2000 secondo cui le sanzioni amministrative, anche derivanti dalla violazione di ordinanze sindacali, debbano essere comprese tra 25
e 500 euro: pertanto il con l'ordinanza n. 19/2017 e n. 32/2017, avrebbe agito con i poteri CP_2
conferiti dalla legge graduando le sanzioni e adattandole al caso concreto. Anche la previsione del pagamento in misura ridotta sarebbe conforme a quanto disciplinato dalla legge (artt. 12 e 16 L. n.
689/1981). Asserivano che l'erogazione delle sanzioni fosse di competenza del Dirigenti, citando l'art. 107 comma 3 del d. lgs. 267/2000, secondo cui sarebbe il Dirigente, e non il Sindaco, il soggetto competente ad esprimere la volontà esterna dell'Ente in tutte le attività gestionali svolte dal medesimo,
per cui correttamente al Dirigente è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni amministrative, quali atti autoritativi non discrezionali aventi rilevanza esterna. Inoltre, la sopravvenuta L.R. n. 2/2019
avrebbe soltanto attribuito ai Sindaci la facoltà di ridurre gli orari di apertura delle sale giochi. Quanto
alla dedotta violazione dell'intesa raggiunta nella Conferenza Unificata 103/U del 7 settembre 2017 e della norma di cui all'art. 1 comma 936 della legge 208 del 28 dicembre 2015, rilevava che tale intesa non sarebbe vincolante, in assenza del decreto di recepimento, e che avrebbe, allo stato, mera funzione di indirizzo dalla quale sarebbe possibile discostarsi con adeguata motivazione (come sarebbe avvenuto con l'ordinanza sindacale n. 19/2017, particolarmente motivata con riferimento alla realtà territoriale sassarese).
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusionali,
nonché nelle conclusioni formulate all'udienza di discussione orale.
pagina 5 di 8 * * *
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Si deve, innanzitutto, premettere che l'appellante motiva la domanda di annullamento delle ordinanze-ingiunzioni impugnate con l'illegittimità – a monte – delle ordinanze sindacali presupposte n. 19/2017 e n. 32/2017, per carenza di potere e violazione di legge, per i profili esposti nella parte che precede. Lo stesso appellante riconosce che trattasi di materia appartenente alla Giurisdizione del Giudice amministrativo, che il Giudice ordinario può
eventualmente disapplicare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E, in tal modo facendo venire meno la base normativa legittimante l'irrogazione delle sanzioni qui opposte. Giova considerare che tale vaglio può avvenire solo incidentalmente, mentre ne fa il motivo principale dell'opposizione, con profili di dubbia ammissibilità CP_1
della stessa per questa parte, poiché, come statuito anche recentemente dalla Suprema Corte,
“quando l'azione […] si fonda sull'asserita illegittimità del provvedimento […],
l'atto amministrativo rileva come causa della lesione del diritto dedotto in giudizio e non
solo come mero antecedente logico della decisione;
pertanto, non può essere oggetto né di
esame né di disapplicazione da parte del Giudice ordinario” (da ultimo Cass. civ., sez. I,
08/02/2024, n. 3592).
Ne consegue che l'unico motivo appartenente alla giurisdizione ordinaria resta quello della mancata notifica immediata, che non è in nessun modo connesso con i lamentati vizi di violazione di legge e carenza di potere delle ordinanze presupposto. Ebbene, la censura relativa alla mancata notifica immediata deve essere rigettata, in quanto in primo luogo, la proposizione di tempestiva opposizione ha sanato eventuali vizi per il principio di raggiungimento dello scopo. In ogni caso, trattandosi di ordinanza-ingiunzione trasmessa via pec, dalla lettura delle ricevute di avvenuta consegna emerge che l'oggetto del messaggio indica chiaramente il numero del provvedimento e del relativo verbale e lo stesso riporta il pagina 6 di 8 nome del file.
Quanto al vaglio relativo alla legittimità delle ordinanze – presupposto e delle conseguenti sanzioni irrogate, ritiene questo Tribunale di ribadire in primo luogo l'inammissibilità
dell'appello per quanto sopra esposto e, comunque, di condividere le conclusioni del Giudice
di primo grado. Peraltro, le ordinanze sindacali n. 19/2017 e n. 32/2017 sono state impugnate dinanzi al TAR e i Giudici amministrativi hanno rigettato i ricorsi, in tal modo confermando la legittimità della disciplina presupposta, e così facendo cadere le censure di CP_1
anche in questa sede. In ogni caso, l'esame della disciplina amministrativa effettuata dal
Giudice di primo grado e riportata in sentenza non risulta censurabile in alcun punto e la motivazione è esaustiva, per cui deve essere, in questa sede, integralmente confermata.
A tale stregua, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. vigente nello scaglione di valore fino a euro 5.200, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e nulla per quella istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 530/2021 del 16.12.2021, lo rigetta
[...] CP_2
e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 1.701,00 per compensi,
oltre spese generali, iva e cpa ed accessori di legge e per il secondo grado in €. 1.701,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, oltre accessori di legge;
condanna stante l'integrale rigetto dell'appello, al versamento del Controparte_1
pagina 7 di 8 contributo unificato nella misura di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Sassari, in data 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2248 del 1865 All. E, e dichiarare nulle ed illegittime le sanzioni irrogate.