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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/08/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 690 R.G.L. del 2023, promossa
D A
nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Parte_1
Settefarini n. 148, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Francesco Granvillano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Ventura n. 17, Gela;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difesi dagli avv. ti Carmelo Russo e Stefano Dolce, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Laura Vassallo, sito in Gela, vico Cappadonna n. 20;
- resistente-
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Edda
Maria Balistreri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta, nel Viale della Regione, n. 172;
- resistente-
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 02/07/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.06.2023, la ricorrente in epigrafe promuoveva dinanzi all'intestato Tribunale giudizio di opposizione l'intimazione di pagamento n. 292
20239000683518000 notificatale dalla in data 04.05.2023 Controparte_2 per un importo complessivo di euro 58.917,39 comprensiva dei compensi della riscossione, maggiorazioni nonché interessi di mora, di cui euro 36.846,94 per l'omesso pagamento d di diversi avvisi di addebito relativi ai contributi I.V.S. a titolo di Gestione Agricola, CP_3
Lavoratori autonomi e somme aggiuntive (e segnatamente: 1)Avviso di addebito n.
59220140000695307000, del 23.09.2014, relativo a contributi I.V.S. I.A.T.P.
[...]
anni di riferimento dal 2007 al 2013 di € 25.261,04; 2)Avviso Controparte_4 di addebito n. 59220180001153658000, del 09/01/2019, relativo a contributi I.V.S. I.A.T.P. –
, Lavoratori autonomi, anno di riferimento 2017 di € 3.875,38; 3)Avviso di Controparte_4 addebito n° 59220190001660487000, del 05.02.2020 relativo a contributi I.V.S. I.A.T.P. -
Gestione Agricola, Lavoratori anno di riferimento 2018, di € 3.784,31; 4)Avviso di CP_4 addebito n. 59220210000181046000, del 09.12.2021 relativo a contributi I.V.S. I.A.T.P. -
Gestione Agricola, Lavoratori autonomi, anno di riferimento 2019, di € 3.926,21).
Eccepiva in particolare il ricorrente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento de qua, per la maturata prescrizione dei crediti contributivi nonché in ragione della cessazione dell'attività lavorativa a partire dall'anno 2017.
Con memoria depositata in data 13.07.2023 si costituiva in giudizio l' deducendo CP_1
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, stante la decadenza in cui la ricorrente era incorsa per la mancata impugnazione degli avvisi di addebito atti presupposto entro 40 gg. dalla notifica nonché il mancato decorso dell'eccepito termine prescrizionale.
Con memoria depositata in data 18.09.2023 si costituiva in giudizio l Controparte_2
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stati proposti
[...] motivi di doglianza involgenti il merito della pretesa contributiva.
Indi la causa, istruita in via puramente documentale, veniva decisa a seguito dell'udienza del 02.07.2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e merita dunque accoglimento nei limiti di cui alle presenti motivazioni. Occorre innanzitutto vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
Al riguardo, deve premettersi in punto di diritto che l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative
a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Quanto alle somme aggiuntive, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass.
2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U. 5076/2015).
Ciò posto, l' ha documentato di aver interrotto il decorso del termine CP_1 prescrizionale dei crediti contributivi afferenti alle annualità 2007- 2013 con la notifica dell'avviso di addebito n. 59220140000695307000 (perfezionatasi in data 23.09.2014) e all'annualità 2017 con la notifica dell'avviso di addebito n. 59220180001153658000
(perfezionatasi in data 09.01.2019), secondo quanto emergente documentalmente (cfr. raccomandate a/r allegate alla memoria di costituzione). Sicché risulta prova della regolare interruzione del termine di prescrizione quinquennale unicamente del credito contributivo afferente all'annualità 2017 dapprima a mezzo dell'avviso di addebito n.
59220180001153658000 e, successivamente, dell'intimazione di pagamento oggi opposta, notificata in data 04.05.2023. L non ha invece comprovato la tempestiva notifica di CP_1 atti interruttivi della prescrizione del credito contributivo afferente alle annualità 2007-2013, successivi alla notifica dell'avviso di addebito n. 59220140000695307000. Sicché, stante lo iato temporale intercorrente tra il 23.09.2014 e il 04.05.2023, superiore al quinquennio, la pretesa contributiva deve essere dichiarata prescritta.
Va parimenti accolto il motivo di opposizione vertente sulla illegittimità della pretesa contributiva azionata in relazione alle annualità successive al 2017, per intervenuta cessazione dell'attività imprenditoriale a partire dal 31.12.2017.
Emerge infatti per tabulas che la pretesa contributiva afferisce parzialmente ad annualità
(2018-2019) nelle quali non risultava più attiva, a nome della ricorrente n.q. Parte_1 di imprenditore individuale, l'impresa agricola recante partita IVA n. P.IVA_1 evincendosi ciò indiziariamente dall'estratto di cui al Registro delle Imprese, le cui risultanze risultano peraltro sintoniche rispetto a quelle di cui alla visura anagrafica tributaria effettuata sul portale della (cfr. doc. allegati al ricorso). Controparte_2
Tali risultanze documentali sono peraltro pienamente corroborate dal contegno processuale e dalle difese svolte dall' il quale non ha contestato in maniera specifica CP_1
(come impone l'art. 115 c.p.c.) l'intervenuta cessazione dell'attività della ricorrente a far data dal 31.12.2017; essendosi piuttosto limitato a dedurre, in modo per vero assolutamente inconducente rispetto alla natura e al petitum della domanda attorea, la definitività degli avvisi di addebito atti presupposto.
La soccombenza di parte convenuta regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto, ex art. 5 D.M. citato, del valore del decisum e dell'attività in concreto svolta [causa di valore ricompreso nello scaglione da 52.000.,00 a 260.000,00, parametri minimi per attività di studio, introduttiva e decisionale].
Nondimeno, essendo l'accoglimento della presente opposizione dipeso dall'accertamento dell'illegittimità della pretesa creditoria sottesa all'emissione dell'intimazione di pagamento impugnata, pare equo disporre la condanna al pagamento delle spese di lite unicamente a carico dell'ente impositore, con compensazione nei confronti della Controparte_2
La condanna solidale alle spese di entrambi gli enti convenuti non
[...] risulterebbe infatti giustificata alla luce del principio di causalità, dovendosi limitare la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione,
- in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla l'intimazione di pagamento n. 292
20239000683518000 notificata alla ricorrente in data 04.05.2023 in relazione agli avvisi di addebito n. 59220140000695307000; n° 59220190001660487000; n.
59220210000181046000;
- rigetta nel resto l'opposizione;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che liquida CP_1 in complessivi euro 4.201,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- dichiara compensate le spese tra il ricorrente e la convenuta Controparte_2
[...]
Così deciso in Gela il 31/07/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi