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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5483/2024 RG avente ad
OGGETTO: pagamento ratei vertente TRA
, rapp. e dif. dall' avv. STEFANO PALOMBA, elett.nte dom.to presso lo Parte_1 studio del difensore alla Via Diaz, 58 Portici. RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall'avv. ANNA OLIVA ed elett.nte dom.to CP_1 alla Via Variante 7/bis (AVVOCATURA INPS), Nola. RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/09/2024 parte ricorrente agiva in giudizio per ottenere il pagamento dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 riconosciuto con decreto di omologa nel giudizio avente R.G. 5911/2022. CP_ Deduceva di aver notificato, in data 26/0472024, il decreto di omologa all' e di aver, altresì, inviato telematicamente modello AP15 per la liquidazione della prestazione, ma che l' non CP_2 aveva provveduto alla liquidazione della prestazione. CP_ Ciò premesso, agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 da aprile 2022 oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari. CP_ L' costituendosi in giudizio chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto, con TE08 dell'08/11/2024, l' aveva provveduto al pagamento dell'importo CP_2 netto di € 13.555,48 a titolo di arretrati da maggio 2022 a novembre 2024. Con note del 15/10/2025 parte ricorrente, a seguito di invito rivoltole dal giudice, aderiva alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna CP_ dell' al pagamento delle spese. Il Giudice rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza, decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale all'esito della trattazione ex art. 127 ter cpc.. In ragione della liquidazione in sede amministrativa della prestazione richiesta da parte ricorrente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) Nel caso di specie l'intervenuta liquidazione della prestazione e la concorde richiesta dei difensori delle parti in ordine a tale tipo di pronuncia sono elementi senz'altro indicativi dell'essere venuto meno l'interesse delle stesse ad una definizione giudiziale della lite e conseguentemente del dovere del giudice di pronunciarsi. In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso il pagamento dei ratei per cui è causa nelle more del giudizio, circostanza pacifica tra le parti. Residua la questione delle spese di lite da regolare in base al principio della soccombenza virtuale. CP_ Ebbene, l' ha provveduto alla liquidazione dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità con modello TE08 dell'08/11/2024, successivamente al deposito del ricorso (04/09/2024) ma precedentemente alla notifica dello stesso (18/03/2025), per cui appare opportuno compensare per metà le spese di lite, per la restante parte le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa le spese di lite per metà e condanna l' al pagamento della restante parte liquidata in € 932,50 oltre iva, cpa e spese generali con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso in Nola, 29/10/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5483/2024 RG avente ad
OGGETTO: pagamento ratei vertente TRA
, rapp. e dif. dall' avv. STEFANO PALOMBA, elett.nte dom.to presso lo Parte_1 studio del difensore alla Via Diaz, 58 Portici. RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall'avv. ANNA OLIVA ed elett.nte dom.to CP_1 alla Via Variante 7/bis (AVVOCATURA INPS), Nola. RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/09/2024 parte ricorrente agiva in giudizio per ottenere il pagamento dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 riconosciuto con decreto di omologa nel giudizio avente R.G. 5911/2022. CP_ Deduceva di aver notificato, in data 26/0472024, il decreto di omologa all' e di aver, altresì, inviato telematicamente modello AP15 per la liquidazione della prestazione, ma che l' non CP_2 aveva provveduto alla liquidazione della prestazione. CP_ Ciò premesso, agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 da aprile 2022 oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari. CP_ L' costituendosi in giudizio chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto, con TE08 dell'08/11/2024, l' aveva provveduto al pagamento dell'importo CP_2 netto di € 13.555,48 a titolo di arretrati da maggio 2022 a novembre 2024. Con note del 15/10/2025 parte ricorrente, a seguito di invito rivoltole dal giudice, aderiva alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna CP_ dell' al pagamento delle spese. Il Giudice rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza, decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale all'esito della trattazione ex art. 127 ter cpc.. In ragione della liquidazione in sede amministrativa della prestazione richiesta da parte ricorrente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) Nel caso di specie l'intervenuta liquidazione della prestazione e la concorde richiesta dei difensori delle parti in ordine a tale tipo di pronuncia sono elementi senz'altro indicativi dell'essere venuto meno l'interesse delle stesse ad una definizione giudiziale della lite e conseguentemente del dovere del giudice di pronunciarsi. In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso il pagamento dei ratei per cui è causa nelle more del giudizio, circostanza pacifica tra le parti. Residua la questione delle spese di lite da regolare in base al principio della soccombenza virtuale. CP_ Ebbene, l' ha provveduto alla liquidazione dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità con modello TE08 dell'08/11/2024, successivamente al deposito del ricorso (04/09/2024) ma precedentemente alla notifica dello stesso (18/03/2025), per cui appare opportuno compensare per metà le spese di lite, per la restante parte le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa le spese di lite per metà e condanna l' al pagamento della restante parte liquidata in € 932,50 oltre iva, cpa e spese generali con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso in Nola, 29/10/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci