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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 385/2023
La Corte d'Appello di Trieste, sezione prima civile, in persona dei magistrati:
Arturo Picciotto Presidente
Sergio Carnimeo Consigliere relatore
Daniele Venier Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 385/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 14.11.2023 e iscritto a ruolo in pari data,
da
con sede in via Gortani 18, San Parte_1
Giovanni al Natisone, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, geom. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_2
Schiratti del Foro di Treviso, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nella causa RG n. 337/21 del Tribunale di Gorizia;
- appellante – interveniente in primo grado -
contro
e entrambi residenti in [...]
Colombar 6/bis, rappresentati e difesi dal proc. dom. Avv. Enrico Agostinis, del Foro di
Gorizia, Via Morelli 40, giusta delega 16.01.2024 apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta dd. 30.01.2024;
- appellati- riassumenti – opponenti in primo grado
e nato a [...] il [...], residente ad Agno Controparte_3
(Svizzera), Via Mondonico n. 77, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Garlatti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorizia, Via Mazzini n. 20, giusta delega a margine della comparsa di costituzione in appello;
appellato – convenuto opposto in primo grado
e contro (C.F. , in persona del OP P.IVA_1 curatore dott. con studio in Via Agosto, n 11 (GO), succeduta in corso di causa Persona_1
a , con sede in via Mazzini, 20 - 34170 Gorizia, OP codice fiscale in persona del suo liquidatore geom. ; P.IVA_1 CP_5
appellata non costituita
e
Controparte_6
, con sede in via Visini, 2, angolo via Udine, frazione di Lucinico - 34170
[...]
Gorizia, codice fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore;
, con sede in via Tricesimo, Controparte_7
157/b - 33100 Udine, codice fiscale in persona del suo legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore;
incorporante della con Controparte_8 Controparte_9 sede in via Università, 1 - 43121 - Parma, codice fiscale , in persona del P.IVA_4 suo legale rappresentante pro tempore;
P_
con sede in piazza Salimbeni, 3 – 53100 Controparte_10 codice fiscale in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_5
con sede in piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino, Controparte_11 codice fiscale in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_6
con sede in piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano, codice Controparte_12 fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_7
appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Gorizia n.261/2023, resa nella causa civile iscritta al RG n.337/2021, emessa il 17.10.2023, pubblicata il 18.10.2023 e notificata 15 settembre 2023 – opposizione all'esecuzione (615, 2° comma cpc)
CONCLUSIONI
Per l'appellante come in memoria Parte_1 depositata il 13.12.2024: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, per i motivi di cui in atti:
- in riforma del capo 1 dell'appellata sentenza n. 261/23 del Tribunale di Gorizia, ed in accoglimento dell'appello, accertare nei confronti degli appellati SI , P_ OR , e OR Controparte_2 OP CP_3
pag. 2/14 la simulazione assoluta ovvero relativa della cessione di credito dedotta dalle CP_3 parti appellate;
- accertare quindi che la era legittimata a OP procedere in nome proprio al pignoramento opposto;
- per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dalla SI e dal OR P_ all'esecuzione presso terzi RGE n. 155/20 del Tribunale di Gorizia;
Controparte_2
- condannare la ed il OR OP Controparte_3 al risarcimento del danno alla DEA società cooperativa con funzioni consortili ex art. 96, terzo comma, cpc;
- spese rifuse del doppio grado di giudizio, anche in riforma del capo 2 della sentenza appellata, e con condanna ex art. 94 cpc anche del geom. quale CP_5 liquidatore e legale rappresentante della . CP_4 OP
Per gli appellati – riassumenti e come in memoria depositata il P_ CP_2
11.12.2024 e in note depositate il 29.1.2025:
In rito e nel merito:
- rigettare il gravame avverso perché inammissibile, improponibile e/o irrituale e comunque infondato in fatto ed in diritto, anche per le ragioni spese in narrativa anche ex art. 346 c.p.c., e comunque confermare l'aggredita sentenza n. 261/2023 del
Tribunale di Gorizia;
- spese e compensi del gravame rifusi, con l'aumento del 30% tenuto conto che gli atti depositati dallo scrivente difensore sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 e successive modifiche, e con loro distrazione in favore dell'Avv. Enrico Agostinis, che dichiara di aver lui anticipato le spese vive e di non avere ricevuto i compensi e/o accontazioni a tale titolo;
In via istruttoria, senza con ciò voler invertire l'onere della prova:
- acquisirsi, ove già non provveduto, il fascicolo dell'esecuzione presso terzi allibrata sub. n. R.G. Es. 155/2020 del Tribunale di Gorizia promossa da
[...]
contro e con il relativo sub- OP P_ Controparte_2 procedimento di opposizione di cui all'R.G. Es 155-1/2020 del Tribunale di Gorizia;
- disporre, ove già non provveduto, l'acquisizione del fascicolo relativo alla causa meritale di opposizione ex art.615 c.p.c. allibrata sub. n. 337/2021 del Tribunale di
Gorizia, promossa da e contro P_ Controparte_2 OP
, e con funzioni consortili;
[...] Controparte_3 Parte_1
- respingere l'appello, confermando la sentenza gravata, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite per il secondo grado di giudizio.
pag. 3/14 Per l'appellato come in memoria depositata il 9.12.20224 Controparte_3
Nel merito, respingersi le domande tutte riproposte in sede di appello da
[...]
in persona del legale rappresentante, nei confronti Parte_1 dell'appellato , in quanto inammissibili, improcedibili e comunque Controparte_3 infondate per i motivi di cui in narrativa.
Condannarsi l'appellante, come sopra rappresentata, a risarcire all'appellato CP_3
il danno da lite temeraria ex art. 96, comma III, c.p.c. per aver in ipotesi agito
[...] in giudizio con grave colpa.
Spese di lite del grado rifuse, da distrarsi a favore dello scrivente difensore avv. Bruno
Garlatti che si dichiara antistatario.
FATTI DI CAUSA
Premesse e procedimento di primo grado
1. Nell'ambito di procedura esecutiva in corso avanti al Tribunale di Gorizia, avviata da Part
(di seguito anche solo nei confronti di OP
e interveniva (di seguito P_ Controparte_2 Controparte_13 Parte anche solo ) quale creditore dell'esecutante.
2. Hanno quindi proposto opposizione all'esecuzione i debitori esecutati e P_ CP_2 affermando che aveva già ceduto i crediti azionati esecutivamente OP al sig. il quale, costituitosi, confermava l'allegazione dichiarandosi Controparte_3 cessionario.
3. Nella fase meritale dell'opposizione è intervenuta DEA chiedendo di accertare la simulazione o la nullità per illiceità della causa o dei motivi della cessione dei crediti allegata dagli opponenti.
4. La causa è stata istruita per documenti e con interrogatorio formale – non prestato – del sig. CP_3
5. Il giudice di primo grado, con la sentenza qui appellata, ha accolto l'opposizione – qualificata come opposizione all'esecuzione -, ritenendo valida ed efficace la cessione dei crediti. Part Ha rilevato che aveva introdotto l'esecuzione nei confronti di e con P_ CP_2 atto di pignoramento del 26.5.2020, all'incirca un anno dopo avere, essa stessa, ceduto i crediti al (con atto dd. 28.5.2019), debitamente notificato e quindi opponibile. CP_3 Part Ha ritenuto infondate le difese di e i quali avevano ritenuto essersi CP_3 verificata una successione nei diritti ex art.111 e 81 cpc, perché la cessione si era perfezionata prima, e non nel corso, del procedimento esecutivo. Parte Ha, infine, qualificato in termini di mera eccezione la difesa di , volta a sostenere la simulazione o la nullità della cessione dei crediti, e l'ha ritenuta non supportata da idonea prova.
pag. 4/14 L'atto di appello di funzioni consortili Parte_4
6. Con atto di citazione debitamente notificato ha proposto appello la Parte_5
funzioni consortili, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento
[...] delle conclusioni sopra riportate, per i seguenti motivi.
6.1. Ha sostenuto che il giudice di primo grado avesse erroneamente ignorato la consistente produzione documentale.
6.2. Ha criticato la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta apparente o carente nella parte relativa alle difese dell'appellante.
6.3. Ha poi sostenuto che il giudice di primo grado avesse errato nel valutare le prove offerte, non cogliendo tutti gli elementi indiziari, in tesi convergenti nel senso della simulazione della cessione:
- anzitutto gli impegni assunti nell'atto di cessione dal non erano poi stati CP_3 Part adempiuti: il non aveva provato di avere pagato il debito di nei confronti CP_3 di (e la corrispondente ipoteca non sarebbe stata ancora cancellata), né di P_2 avere prestato a la somma di 60.000 euro a titolo di mutuo chirografario;
CP_4
- in secondo luogo, la cessione dei crediti era avvenuta appena 14 giorni dopo che era stata dichiarata estinta una precedente procedura esecutiva che, sui predetti crediti, Parte aveva avviato;
- oltre a ciò, è stato evidenziato come del tutto irragionevole che il il quale CP_3 doveva ritenersi pacificamente essere un consulente finanziario esperto (come da uno dei capitoli di interrogatorio formale rimasto inevaso), avesse acquistato un credito a Part titolo oneroso da pur risultando, dal bilancio di al OP
31.12.2018, che la società era in una situazione di netto disavanzo economico, e pur avendo, diversi anni prima, il già avuto a che fare con la medesima società CP_3 Part acquistando un immobile in Grado, rispetto al quale non aveva onorato l'impegno all'estinzione dell'ipoteca frazionata.
6.4. Alternativamente alla simulazione assoluta, doveva ritenersi, secondo l'appellante, la simulazione relativa o parziale del negozio, che, in realtà, integrerebbe un vero e Part proprio mandato di pagamento in rem propriam conferito da a per CP_3 estinguere il credito bancario preesistente con il ricavato dei crediti ceduti.
7. Da ultimo, con atto depositato il 16.11.2023, l'appellante ha chiesto di essere rimessa in termini per la produzione di documenti, in tesi conosciuti solamente dopo il relativo deposito, in data 15.11.2023, da parte della in altro procedimento in OP corso avanti al Tribunale di Gorizia. Si tratta, in particolare, di:
- un atto di transazione tra ed Controparte_14 Controparte_15 in data 3.7.2019; Controparte_3
- copie di n. 4 bonifici bancari, in esecuzione della predetta transazione, eseguiti a favore di il 31.7.2019, il 9.12.2019, il 5.3 e il 27.3.2020. Controparte_14
Le difese delle altre parti costituite in appello
pag. 5/14 8. Con distinti atti si sono costituti in appello, resistendo, sia i sigg.ri e sia P_ CP_2 il sig. quest'ultimo prestando espressa acquiescenza alla sentenza di primo CP_3 grado per quanto a lui riferibile.
In sintesi, le parti appellate hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva o di interesse dell'appellante e l'inammissibilità e infondatezza dell'appello, in quanto:
- la procedura esecutiva a monte dell'opposizione, proposta da OP
era stata dichiarata estinta con provvedimento del 4.6.2023, anteriore
[...] all'atto di appello;
Parte
- , quale mera interveniente in quella procedura, non avrebbe potuto, in primo luogo – argomento del – formulare autonome domande e, in ogni caso, CP_3 appellare la sentenza emessa in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., ma solo, se del caso, proporre opposizione di terzo ex art.619 c.p.c., ovvero istanza in sede di distribuzione del ricavato tra più creditori;
- l'appello sarebbe, comunque, generico e inammissibile per manifesta infondatezza;
- il giudice di primo grado avrebbe comunque correttamente valutato il materiale probatorio disponibile.
Il processo di secondo grado
9. Dopo la prima udienza, con ordinanza dd. 2.7.2024, il processo è stato interrotto per sopraggiunta liquidazione giudiziale di dichiarata con sentenza OP del Tribunale di Gorizia del 20-25.6.2024.
10. Il procedimento è stato, quindi, tempestivamente riassunto su iniziativa degli appellati e , che hanno riproposto le conclusioni già rassegnate in questo CP_2 P_ grado di giudizio.
11. , a sua volta, si è ricostituita nel procedimento riassunto Controparte_13 con memoria depositata il 28.10.2024, rappresentando, in primo luogo, che a seguito della liquidazione giudiziale della debitrice doveva intendersi venuto meno l'interesse a coltivare il presente procedimento, pur sempre relativo ad azione esecutiva individuale.
Tuttavia, essendo stato il procedimento riassunto dagli appellati, ha riproposto tutte le proprie difese e richieste, già enunciate in atto di appello, avendo interesse sia ad una decisione favorevole in punto spese di lite, sia a una pronuncia di merito “nell'interesse della Liquidatela”.
12. La difesa di pur non depositando memoria di costituzione, è Controparte_3 comparsa all'udienza del 29.10.2024 riportandosi alle precedenti deduzioni difensive.
Nessuna delle altre parti, già contumaci, si è costituita.
13. Il consigliere istruttore, ammessa, previa rimessione in termini, la produzione documentale integrativa dell'appellante e concessi i termini ex art.352 c.p.c., con provvedimento sostitutivo dell'udienza dell'11.2.2025, ha riservato la decisione al collegio.
pag. 6/14 RAGIONI DELLA DECISIONE
14. Preliminarmente, essendo il presente procedimento giunto in decisione avanti a questa Corte a seguito, da ultimo, di riassunzione operata dagli originari appellati CP_2
e , non pare superfluo rappresentare che tale iniziativa, non avendo gli appellati, P_ oltre alla richiesta di respingere l'appello, proposto domande riconvenzionali, è sorretta da un concreto interesse alla decisione, quantomeno con riguardo alla distribuzione dell'onere delle spese del secondo grado di giudizio e alla connessa declaratoria di anticipazione da parte del difensore dichiaratosi antistatario.
Residua, pertanto, un qualche spazio decisionale, nonostante la presente vicenda processuale tragga origine dall'opposizione ad un procedimento esecutivo già dichiarato estinto e si trovi, oggi, in un quadro, da ultimo, radicalmente mutato, per la messa in liquidazione giudiziale dell'originaria creditrice esecutante, oramai priva di qualsivoglia legittimazione ad agire per l'accertamento o l'esecuzione di propri crediti.
Parte 15. Ciò premesso, sempre in via preliminare, l'appello formulato da deve ritenersi inammissibile per una pluralità di motivi.
16. In primo luogo, manca un apprezzabile interesse dell'appellante a coltivare in secondo grado la presente controversia essendo stato, a monte, dichiarato estinto il relativo procedimento esecutivo.
16.1. Non ignora questa Corte il consolidato orientamento di giurisprudenza secondo il quale, in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo, mentre cessa la materia del contendere – e viene meno l'interesse giuridico in concreto - nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi pendenti (in quanto volti ad accertare la regolarità di specifici atti del procedimento oramai estinto), permane l'interesse alla prosecuzione dei giudizi di opposizione all'esecuzione, volti all'accertamento dell'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, nell'an o nel quantum, anche in vista di eventuali nuove e successive procedure esecutive (Cass. ord. n. 32842/2022, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 4498 del 24/02/2011, Rv. 617239 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1353 del
31/01/2012, Rv. 621377 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 10/07/2014, Rv. 631879 –
01).
16.2. Tuttavia, si tratta di insegnamento che, come vedremo, non pare applicabile al, singolare, caso di specie.
Nella vertenza in esame, infatti, il mancato riconoscimento della simulazione in sentenza è frutto di un accertamento meramente incidentale, perché provocato Parte proponendo una mera eccezione processuale, formulata, da , al legittimo fine di paralizzare la domanda – di accertamento di difetto di titolarità del credito – svolta dai debitori esecutati.
In altri termini: gli esecutati avevano agito in opposizione chiedendo accertarsi la perdita di titolarità e il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente per il Parte fatto della cessione del credito, e , a sua volta, al fine di impedire l'accoglimento di tale domanda, non aveva svolto – come pure avrebbe potuto, data l'autonomia della fase pag. 7/14 meritale dell'opposizione all'esecuzione - domanda riconvenzionale, ma si era limitata ad eccepire, ampliando l'area della materia del contendere, la simulazione o la nullità della predetta cessione. Parte 16.3. Che in primo grado abbia proposto delle eccezioni riconvenzionali pare evidente, sia dal tenore letterale degli atti di parte, e sia dal contenuto della sentenza stessa. Parte Nella comparsa di costituzione in primo grado di si legge, infatti: Parte
“La a tutela del proprio diritto a soddisfarsi sul ricavato dell'esecuzione opposta, ha pertanto interesse ad eccepire in questa sede che la cessione di credito posta dagli esecutati a fondamento della loro opposizione è simulata o comunque nulla.
Nell'auspicato caso di accoglimento di tali eccezioni si dovrà infatti constatare che la non si è mai spogliata del proprio credito nei confronti degli opponenti;
con CP_4 Parte la conseguenza che essa era legittimata ad eseguire il pignoramento e la ha diritto a vedersene attribuire il ricavato a norma dell'art. 511 cpc, come essa ha richiesto. (comparsa citata, pag.3, enfasi aggiunta)
E le conclusioni ivi rassegnate, sempre dall'odierna appellante sono (grassetto aggiunto):
“nel merito:
- in accoglimento delle eccezioni, formulate in via gradata, alternativa e/o concorrente, di simulazione assoluta ovvero relativa, ovvero di nullità per illiceità dei motivi ovvero per illiceità della causa, della cessione di credito dedotta dagli opponenti, accertare che la era legittimata a procedere in nome proprio al CP_4 pignoramento opposto;
- per l'effetto, rigettare l'opposizione;
- spese rifuse.” (comparsa cit. pag.16).
D'altro canto, il giudice di primo grado, a pag.4 della sentenza ha espressamente Parte qualificato la difesa di in termini di eccezione, e, nel dispositivo della sentenza, coerentemente, non ha dedicato al relativo rigetto un vero e proprio capo.
E infine, anche nell'atto di appello, nella parte ricostruttiva dello svolgimento del processo di primo grado, la difesa dell'appellante ha evidenziato che, con le note di Parte trattazione scritta in primo grado “dichiarava di estendere anche nei loro confronti ( e ndr) le eccezioni di simulazione e nullità della cessione di CP_4 CP_3 credito…” (atto di appello pag.3).
16.4. Se così è, la prosecuzione, in primo come in secondo grado, del processo di opposizione non avrebbe, comunque, potuto condurre, dati i termini perentori per l'introduzione di domande riconvenzionali, ad un accertamento (sulla simulazione o sulla nullità della cessione) dotato di idoneità a passare in giudicato tra le parti, e quindi a valere anche in altri eventuali futuri procedimenti esecutivi. Viene meno, quindi, la ratio del citato orientamento giurisprudenziale – peraltro calibrato, in concreto, sulle pag. 8/14 domande delle parti principali del processo di esecuzione -, e che, proprio nella utilizzabilità degli esiti in altri procedimenti, e quindi in una sorta di esigenza di economia processuale, rinviene l'interesse meritevole di tutela alla prosecuzione dell'opposizione all'esecuzione anche dopo l'estinzione dell'esecuzione stessa.
17. Proseguendo nelle valutazioni procedurali che portano a concludere per l'inammissibilità dell'appello, non può non rilevarsi che nel presente grado di giudizio Parte
ha sensibilmente modificato, sia nell'estensione che nella forma, le conclusioni assunte in primo grado.
In primo luogo, ha espunto dalle conclusioni il riferimento alla nullità per illiceità dei motivi o della causa della cessione, limitando i temi trattati alla simulazione assoluta o relativa della cessione.
In secondo luogo, per ciò che qui più rileva, ha svolto una vera e propria azione di simulazione.
In atto di appello, infatti, si leggono le seguenti conclusioni (enfasi aggiunta):
“- in riforma del capo 1 dell'appellata sentenza n. 261/23 del Tribunale di Gorizia, ed in accoglimento dell'appello, accertare nei confronti degli appellati SI P_
, OR , e OR
[...] Controparte_2 OP la simulazione assoluta ovvero relativa della cessione di credito Controparte_3 dedotta dalle parti appellate;
”.
La differenza rispetto alle conclusioni prese in primo grado, poc'anzi riportate (al punto che precede), è evidente.
Vero è, per completezza, che a pag. 24 dell'atto di appello, si parla di “accoglimento Parte dell'eccezione di simulazione proposta da , ma pare trattarsi di una deduzione incidentale, corrispondente a un brano molto simile nella comparsa di costituzione in primo grado1, non argomentata proceduralmente, che non si traduce, come invece avrebbe dovuto, in una chiara enunciazione conclusiva e, soprattutto, si pone in pag. 9/14 contrasto con un atto difensivo di primario rilievo procedurale come la modifica delle conclusioni rassegnate tra il procedimento di primo e quello di secondo grado.
D'altro canto, nella memoria conclusionale di replica dd. 27.1.2025, argomentando in Parte merito all'eccezione avversaria di carenza di interesse all'appello, la difesa di deduce testualmente che:
“Sarebbe troppo comodo per gli appellati ma ovviamente non è così e quand'anche si Parte ritenesse che la domanda di simulazione della non potesse più essere esaminata, Parte a nessun altro effetto, permarrebbe l'interesse e il diritto della a vedere accolte le tesi da essa originariamente proposte onde rimediare quantomeno all'ingiusta decisione in punto spese ….” (memoria citata, pag. 10, grassetto aggiunto).
18. Da tutto ciò consegue l'inammissibilità dell'appello per novità della domanda svolta, in violazione dell'art. 345 c.p.c., non potendosi proporre, per la prima volta in secondo grado una domanda anche quando, in primo grado, la medesima parte aveva formulato, sullo stesso tema, eccezione riconvenzionale. Si rammenta, e si condivide, infatti, il seguente insegnamento giurisprudenziale del tutto consolidato:
“L'eccezione riconvenzionale, pur ampliando il tema della controversia, tendendo a paralizzare il diritto della controparte, rimane nell'ambito della difesa e del "petitum"
e, quindi, si differenzia dalla domanda riconvenzionale che, invece, è diretta ad ottenere l'accertamento di un diritto con autonomo provvedimento avente forza di giudicato;
ne consegue che tale ultima domanda non può essere proposta in appello se in primo grado la relativa questione sia stata sollevata con eccezione riconvenzionale.”
(Cass. Sez.2-, Ordinanza n. 26880 del 22/10/2019 (Rv. 655664 - 01), conf. Cass. Sez.1,
Sentenza n.20178 del 24/09/2010, Rv.614253).
D'altro canto, passando ad esaminare, nello specifico, lo statuto dell'azione di simulazione, è noto e condiviso che:
“La simulazione - che, in virtù del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, deve essere allegata dalle parti - se è fatta valere in via d'azione deve essere dedotta, a pena di inammissibilità, nel giudizio di primo grado, mentre, se è formulata come eccezione, può essere riproposta anche in appello.” (Cass. Sez.2 -,
Ordinanza n. 25346 del 28/08/2023 (Rv. 668731 – 01); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13459 del 09/06/2006-Rv. 589832 – 01; in senso conforme: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4933 del
14/03/2016-Rv. 639211 – 01).
In altri termini, la vicenda simulatoria è interamente rimessa all'iniziativa delle parti e non rientra tra le questioni rilevabili d'ufficio dal giudice. Ciò comporta che, laddove la parte interessata abbia allegato i fatti pertinenti, in base alle regole sull'estensione del petitum, la domanda in via di azione dev'essere proposta fin dal primo grado, e non può essere per la prima volta proposta in appello, mentre sarebbe ammissibile la proposizione, in entrambi i gradi della questione in via di eccezione o, verosimilmente, il passaggio da un'azione in primo grado ad una mera eccezione nel secondo grado.
pag. 10/14 Parte Nel nostro caso, ha svolto eccezione riconvenzionale di simulazione in primo grado per poi, inammissibilmente, chiedere un accertamento della simulazione in via principale in grado di appello.
19. Anche sotto tale profilo, quindi, l'appello risulta inammissibile.
20. Per mero scrupolo, ad abundantiam, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere ricompresa, seppure in modo del tutto implicito, l'eccezione riconvenzionale nella difesa svolta, in questa sede, in via di azione, dall'esame degli elementi a disposizione emerge l'infondatezza della tesi dell'appellante. Parte Previamente va rammentato che incombe interamente su l'onere di provare i fatti sui quali tali eccezioni si fondano.
A tale riguardo, parte appellante ha allegato e posto all'attenzione del giudice una serie di elementi indiziari che, tuttavia, non paiono rivestire i requisiti idonei ad integrare piena prova della simulazione della cessione.
20.1. Dall'esame dell'atto di cessione, datato 28.5.2019, prodotto in causa, risulta:
- trattarsi di una cessione pro solvendo e a titolo oneroso;
- che il credito ceduto da è quello da essa vantato nei confronti OP dei sigg.ri e e, comunque, all'epoca, ancora da accertare giudizialmente;
P_ CP_2
- che tra le premesse della cessione si allega: che il cessionario si è Controparte_3 assunto l'impegno di onorare un debito di nei confronti di OP
Unicredit Banca s.p.a., garantito da ipoteca, di circa 40.000 euro, e, per altro verso, che il medesimo cessionario è già creditore di per circa 60.000 euro, OP in ragione di “un mutuo chirografario in diverse rate”.
20.2. Secondo l'appellante tale cessione sarebbe fittizia e, o non voluta, o dissimulante un mero mandato di pagamento, in quanto:
- la cessione dei crediti era avvenuta appena 14 giorni dopo che è stata dichiarata estinta l'esecuzione che sugli stessi crediti aveva già azionato DEA;
- un anno, circa, dopo la cessione aveva agito esecutivamente OP Parte per incassare i crediti già ceduti e solo dopo l'intervento di quale creditor creditoris si era palesato il cessionario CP_3
- e avevano avuto, in causa, il medesimo difensore;
OP CP_3
- non vi era prova dei fatti presupposti allegati nell'atto di cessione (erogazione di mutuo e pagamento di debito da parte di;
CP_3
- poiché era un consulente finanziario- assicurativo (fatto oggetto di capitolo CP_3 di interrogatorio formale non prestato) ed aveva, una ventina di anni addietro, acquistato un immobile sito in Grado da rispetto al quale la venditrice OP non aveva adempiuto l'obbligo di cancellare un'ipoteca, difficilmente avrebbe accettato il rischio di esporsi ulteriormente con dazioni di denaro per OP tantopiù che, dal bilancio al 31.12.2018 di quest'ultima, risultava evidente il relativo stato di grave sofferenza finanziaria ed economica.
pag. 11/14 21. La tesi dell'appellante, da un lato, non convince, dall'altro non pare sorretta da elementi indiziari sufficienti, perché ambigui, e, da ultimo, è parzialmente sconfessata dalla stessa documentazione prodotta da ultimo in causa su iniziativa dell'appellante.
21.1. Va evidenziato, infatti, in primo luogo, che la cessione della quale si discute è una cessione espressamente definita pro solvendo, che, quindi, non libera il cedente dalla responsabilità nei confronti del cessionario, e già solo tale aspetto pare poco compatibile con una reale volontà delle parti di escludere qualsiasi effetto della cessione o con una Parte finalità di compiere un atto in odio al creditore , conservandone, seppure in via residuale, le ragioni.
22.2. La condotta processuale di che ha agito esecutivamente OP per incassare i crediti già ceduti al è condotta che può essere spiegata con il CP_3 fatto che il credito azionato era portato da una sentenza emessa in favore di
[...]
(sentenza n.43/2020 emessa il 4.2.2020 dal Tribunale di Gorizia) e, CP_4 comunque, processualmente, a seguito della costituzione del cessionario, non ha comportato alcun vizio della procedura.
22.3. Il fatto che la cessione dei crediti fosse avvenuta dopo l'estinzione di una Parte precedente procedura esecutiva promossa da è un dato che non pare significativo dell'apparenza della cessione, quanto piuttosto, ragionevolmente, della volontà di mantenere autonomia nella gestione di una situazione debitoria evidentemente già all'epoca complessa.
22.4. Quanto al corrispettivo della cessione, è la stessa appellante che, con la produzione documentale da ultimo offerta, ha fatto emergere un principio di prova a sé sfavorevole.
Risulta, infatti, dai documenti prodotti, che:
- il 3.7.2019, e quindi in data coerente con la cessione dei crediti (precedente di poco più di un mese), mandataria di – avente causa di Pt_7 Controparte_14
Unicredit Banca, accoglie una proposta transattiva su poste relative a due rapporti bancari (conto corrente e mutuo) originariamente facenti capo a OP verso il pagamento di 30.000 euro in due rate;
[...]
- l'accettazione è indirizzata a , alla sig.ra OP [...]
e al sig. nonché all'avv. Bruno Garlatti, unico legale P_5 Controparte_3 in indirizzo, evidentemente per tutti gli interessati.
Tali elementi non solo non depongono nel senso di una simulazione della cessione, ma, al contrario, paiono proprio integrare la realizzazione dell'impegno assunto dal nella cessione, e, in particolare, a farsi carico di quel debito di circa 40.000 CP_3 euro di verso Unicredit Banca. OP
La non esatta corrispondenza degli importi (la transazione è per 30.000 euro, mentre la cessione parla di circa 40.000 euro) è spiegata con l'indicazione, leggibile nel contenuto della transazione, dell'esistenza di uno stralcio da parte del creditore.
Il fatto che l'accettazione sia indirizzata non solo a è Controparte_3 ragionevolmente spiegabile con: la provenienza della proposta, il carattere pro solvendo della cessione e la cautela del creditore che, fino ad esecuzione della transazione, mantiene aperta la possibilità di rivalersi anche nei confronti dei debitori originari.
pag. 12/14 A tale documento seguono poi stampe di distinte di quattro bonifici bancari (il primo da
15.000 euro e gli altri tre da 5.000 ciascuno) provenienti da una banca svizzera, e l'unico soggetto, tra i partecipanti alla transazione, residente in [...]è proprio il
CP_3
Le causali dei bonifici, poi, non paiono sospette: tre bonifici contengono il riferimento
“a favore di Murero Costruzioni Sagi” e il primo a “prestito per Grado”, diciture comunque non estranee o anomale, trattandosi, pur sempre, di debiti garantiti da ipoteche su immobili siti in Grado.
22.5. Da ultimo, sebbene né , né la difesa del Controparte_16 abbiano allegato o documentato alcunchè in merito al mutuo chirografario di CP_3
60.000 euro erogato dal alla si tratta di circostanza che, CP_3 OP quand'anche non corrispondente al vero, tenuto conto di quanto appena evidenziato, manterrebbe, comunque, il valore dei crediti ceduti (di circa 50.000 euro) in un range di congruità con la controprestazione desumibile dall'atto di cessione e, conseguentemente, non deporrebbe per la simulazione assoluta o relativa dell'atto a danno del creditore qui appellante.
23. La complessità procedurale delle questioni trattate è tale da escludere con evidenza, contrariamente a quanto allegato dalla difesa del alcuna colpa grave in capo CP_3 all'appellante, il quale, peraltro, non ha assunto l'iniziativa di riassumere il procedimento dopo l'apertura del procedimento concorsuale nei confronti di
[...]
. OP
24. Da quanto sopra discende, come anticipato, l'inammissibilità dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado di entrambe le controparti, spese che si liquidano, viste le note depositate, in base al valore di causa (€.52.246,10), ridotto in misura prossima al minimo il compenso per la fase istruttoria, estremamente limitata, e ridotta anche la fase decisionale, data la trattazione con note scritte dell'ultima udienza e non avendo, gli sviluppi di causa, portato a necessità di scritture conclusionali particolarmente diverse dagli atti introduttivi.
L'aumento del 30% dei compensi ex ex art. 4 co. 1 bis DM 55/2014 per l'uso di tecniche informatiche agevolatrici, è riconosciuto alla sola difesa dei sig.ri Carlo e alla quale non è riconosciuto ulteriore aumento ex art. 4 co.2 DM 55/2014 dato P_7 che le due parti assistite avevano identica posizione processuale e non vi sono state questioni giuridiche affrontate con riguardo a solo una delle due.
Sono poi riconosciute, sempre alla difesa le chieste competenze per due Parte_8 trasferte a Trieste ma non le ulteriori spese non documentate (parcheggio, fascicolazione, fotocopie).
Ne conseguono le seguenti liquidazioni:
- quanto alla difesa dei sigg.ri e €. 11.766,00 per compensi (per studio P_ CP_2
€.2.977,00, per fase introduttiva €.1.911,00, per fase istruttoria – trattazione €.2.163,00,
e per fase decisionale €.2.000,00, il tutto aumentato del 30%), oltre ad €.180,00 di indennità per trasferte a Trieste, oltre a spese vive di €.64,60 per rimborso kilometrico,
pag. 13/14 oltre a spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge con segnalazione della dichiarazione di antistatario;
- quanto alla difesa del sig. €.9.051,00 per compensi (per studio €.2.977,00, CP_3 per fase introduttiva €.1.911,00, per fase istruttoria – trattazione €.2.163,00, e per fase decisionale €.2.000,00), oltre a spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre
IVA e CPA come per legge con segnalazione della dichiarazione di antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.385/2023 RG, avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n.261/2023, resa nella causa civile iscritta al RG
n.337/2021, emessa il 17.10.2023:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio alle controparti costituite e specificatamente:
- a favore degli appellati - riassumenti sigg.ri e P_ Controparte_2
€.11.766,00 per compensi, oltre ad €.180,00 di indennità per trasferte a Trieste, oltre a spese vive di €.64,60 per rimborso kilometrico, oltre a spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore avv. Enrico Agostinis dichiaratosi antistatario;
- a favore dell'appellato €.9.051,00 per compensi, oltre a spese Controparte_3 generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore avv. Bruno Garlatti dichiaratosi antistatario.
Trieste, 1.4.2025.
Consigliere estensore Presidente
dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Peraltro la frase nella quale si ritrova l'espressione “eccezione” è quasi identica a quella contenuta nella comparsa di costituzione in primo grado a pag. 15: Part
“L'accoglimento delle eccezioni qui formulate dalla condurrà a constatare che il OR non è cessionario di crediti della con la conseguenza che da un lato Controparte_3 CP_4 la stessa era legittimata a procedere al pignoramento nei confronti degli opponenti e dall'altro che il OR non aveva alcun diritto ad intervenire nell'esecuzione opposta quale CP_3
“successore a titolo particolare” della stessa.”. CP_4
Si riporta, di seguito, per comodità, la frase corrispondente contenuta in atto di appello: Part
“L'accoglimento dell'eccezione di simulazione proposta dalla nella quale si confida, condurrà a constatare che la è (sempre rimasta) titolare del credito verso la SI CP_4
ed il OR non avendolo affatto ceduto al OR P_ Controparte_2 Pt_6
e che quindi, contrariamente a quanto sostenuto dagli esecutati con la loro
[...] opposizione ex art. 615 cpc, la era legittimata ad azionare esecutivamente quel credito CP_4 nei loro confronti.”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 385/2023
La Corte d'Appello di Trieste, sezione prima civile, in persona dei magistrati:
Arturo Picciotto Presidente
Sergio Carnimeo Consigliere relatore
Daniele Venier Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 385/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 14.11.2023 e iscritto a ruolo in pari data,
da
con sede in via Gortani 18, San Parte_1
Giovanni al Natisone, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, geom. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_2
Schiratti del Foro di Treviso, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nella causa RG n. 337/21 del Tribunale di Gorizia;
- appellante – interveniente in primo grado -
contro
e entrambi residenti in [...]
Colombar 6/bis, rappresentati e difesi dal proc. dom. Avv. Enrico Agostinis, del Foro di
Gorizia, Via Morelli 40, giusta delega 16.01.2024 apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta dd. 30.01.2024;
- appellati- riassumenti – opponenti in primo grado
e nato a [...] il [...], residente ad Agno Controparte_3
(Svizzera), Via Mondonico n. 77, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Garlatti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorizia, Via Mazzini n. 20, giusta delega a margine della comparsa di costituzione in appello;
appellato – convenuto opposto in primo grado
e contro (C.F. , in persona del OP P.IVA_1 curatore dott. con studio in Via Agosto, n 11 (GO), succeduta in corso di causa Persona_1
a , con sede in via Mazzini, 20 - 34170 Gorizia, OP codice fiscale in persona del suo liquidatore geom. ; P.IVA_1 CP_5
appellata non costituita
e
Controparte_6
, con sede in via Visini, 2, angolo via Udine, frazione di Lucinico - 34170
[...]
Gorizia, codice fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore;
, con sede in via Tricesimo, Controparte_7
157/b - 33100 Udine, codice fiscale in persona del suo legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore;
incorporante della con Controparte_8 Controparte_9 sede in via Università, 1 - 43121 - Parma, codice fiscale , in persona del P.IVA_4 suo legale rappresentante pro tempore;
P_
con sede in piazza Salimbeni, 3 – 53100 Controparte_10 codice fiscale in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_5
con sede in piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino, Controparte_11 codice fiscale in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_6
con sede in piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano, codice Controparte_12 fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_7
appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Gorizia n.261/2023, resa nella causa civile iscritta al RG n.337/2021, emessa il 17.10.2023, pubblicata il 18.10.2023 e notificata 15 settembre 2023 – opposizione all'esecuzione (615, 2° comma cpc)
CONCLUSIONI
Per l'appellante come in memoria Parte_1 depositata il 13.12.2024: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, per i motivi di cui in atti:
- in riforma del capo 1 dell'appellata sentenza n. 261/23 del Tribunale di Gorizia, ed in accoglimento dell'appello, accertare nei confronti degli appellati SI , P_ OR , e OR Controparte_2 OP CP_3
pag. 2/14 la simulazione assoluta ovvero relativa della cessione di credito dedotta dalle CP_3 parti appellate;
- accertare quindi che la era legittimata a OP procedere in nome proprio al pignoramento opposto;
- per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dalla SI e dal OR P_ all'esecuzione presso terzi RGE n. 155/20 del Tribunale di Gorizia;
Controparte_2
- condannare la ed il OR OP Controparte_3 al risarcimento del danno alla DEA società cooperativa con funzioni consortili ex art. 96, terzo comma, cpc;
- spese rifuse del doppio grado di giudizio, anche in riforma del capo 2 della sentenza appellata, e con condanna ex art. 94 cpc anche del geom. quale CP_5 liquidatore e legale rappresentante della . CP_4 OP
Per gli appellati – riassumenti e come in memoria depositata il P_ CP_2
11.12.2024 e in note depositate il 29.1.2025:
In rito e nel merito:
- rigettare il gravame avverso perché inammissibile, improponibile e/o irrituale e comunque infondato in fatto ed in diritto, anche per le ragioni spese in narrativa anche ex art. 346 c.p.c., e comunque confermare l'aggredita sentenza n. 261/2023 del
Tribunale di Gorizia;
- spese e compensi del gravame rifusi, con l'aumento del 30% tenuto conto che gli atti depositati dallo scrivente difensore sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 e successive modifiche, e con loro distrazione in favore dell'Avv. Enrico Agostinis, che dichiara di aver lui anticipato le spese vive e di non avere ricevuto i compensi e/o accontazioni a tale titolo;
In via istruttoria, senza con ciò voler invertire l'onere della prova:
- acquisirsi, ove già non provveduto, il fascicolo dell'esecuzione presso terzi allibrata sub. n. R.G. Es. 155/2020 del Tribunale di Gorizia promossa da
[...]
contro e con il relativo sub- OP P_ Controparte_2 procedimento di opposizione di cui all'R.G. Es 155-1/2020 del Tribunale di Gorizia;
- disporre, ove già non provveduto, l'acquisizione del fascicolo relativo alla causa meritale di opposizione ex art.615 c.p.c. allibrata sub. n. 337/2021 del Tribunale di
Gorizia, promossa da e contro P_ Controparte_2 OP
, e con funzioni consortili;
[...] Controparte_3 Parte_1
- respingere l'appello, confermando la sentenza gravata, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite per il secondo grado di giudizio.
pag. 3/14 Per l'appellato come in memoria depositata il 9.12.20224 Controparte_3
Nel merito, respingersi le domande tutte riproposte in sede di appello da
[...]
in persona del legale rappresentante, nei confronti Parte_1 dell'appellato , in quanto inammissibili, improcedibili e comunque Controparte_3 infondate per i motivi di cui in narrativa.
Condannarsi l'appellante, come sopra rappresentata, a risarcire all'appellato CP_3
il danno da lite temeraria ex art. 96, comma III, c.p.c. per aver in ipotesi agito
[...] in giudizio con grave colpa.
Spese di lite del grado rifuse, da distrarsi a favore dello scrivente difensore avv. Bruno
Garlatti che si dichiara antistatario.
FATTI DI CAUSA
Premesse e procedimento di primo grado
1. Nell'ambito di procedura esecutiva in corso avanti al Tribunale di Gorizia, avviata da Part
(di seguito anche solo nei confronti di OP
e interveniva (di seguito P_ Controparte_2 Controparte_13 Parte anche solo ) quale creditore dell'esecutante.
2. Hanno quindi proposto opposizione all'esecuzione i debitori esecutati e P_ CP_2 affermando che aveva già ceduto i crediti azionati esecutivamente OP al sig. il quale, costituitosi, confermava l'allegazione dichiarandosi Controparte_3 cessionario.
3. Nella fase meritale dell'opposizione è intervenuta DEA chiedendo di accertare la simulazione o la nullità per illiceità della causa o dei motivi della cessione dei crediti allegata dagli opponenti.
4. La causa è stata istruita per documenti e con interrogatorio formale – non prestato – del sig. CP_3
5. Il giudice di primo grado, con la sentenza qui appellata, ha accolto l'opposizione – qualificata come opposizione all'esecuzione -, ritenendo valida ed efficace la cessione dei crediti. Part Ha rilevato che aveva introdotto l'esecuzione nei confronti di e con P_ CP_2 atto di pignoramento del 26.5.2020, all'incirca un anno dopo avere, essa stessa, ceduto i crediti al (con atto dd. 28.5.2019), debitamente notificato e quindi opponibile. CP_3 Part Ha ritenuto infondate le difese di e i quali avevano ritenuto essersi CP_3 verificata una successione nei diritti ex art.111 e 81 cpc, perché la cessione si era perfezionata prima, e non nel corso, del procedimento esecutivo. Parte Ha, infine, qualificato in termini di mera eccezione la difesa di , volta a sostenere la simulazione o la nullità della cessione dei crediti, e l'ha ritenuta non supportata da idonea prova.
pag. 4/14 L'atto di appello di funzioni consortili Parte_4
6. Con atto di citazione debitamente notificato ha proposto appello la Parte_5
funzioni consortili, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento
[...] delle conclusioni sopra riportate, per i seguenti motivi.
6.1. Ha sostenuto che il giudice di primo grado avesse erroneamente ignorato la consistente produzione documentale.
6.2. Ha criticato la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta apparente o carente nella parte relativa alle difese dell'appellante.
6.3. Ha poi sostenuto che il giudice di primo grado avesse errato nel valutare le prove offerte, non cogliendo tutti gli elementi indiziari, in tesi convergenti nel senso della simulazione della cessione:
- anzitutto gli impegni assunti nell'atto di cessione dal non erano poi stati CP_3 Part adempiuti: il non aveva provato di avere pagato il debito di nei confronti CP_3 di (e la corrispondente ipoteca non sarebbe stata ancora cancellata), né di P_2 avere prestato a la somma di 60.000 euro a titolo di mutuo chirografario;
CP_4
- in secondo luogo, la cessione dei crediti era avvenuta appena 14 giorni dopo che era stata dichiarata estinta una precedente procedura esecutiva che, sui predetti crediti, Parte aveva avviato;
- oltre a ciò, è stato evidenziato come del tutto irragionevole che il il quale CP_3 doveva ritenersi pacificamente essere un consulente finanziario esperto (come da uno dei capitoli di interrogatorio formale rimasto inevaso), avesse acquistato un credito a Part titolo oneroso da pur risultando, dal bilancio di al OP
31.12.2018, che la società era in una situazione di netto disavanzo economico, e pur avendo, diversi anni prima, il già avuto a che fare con la medesima società CP_3 Part acquistando un immobile in Grado, rispetto al quale non aveva onorato l'impegno all'estinzione dell'ipoteca frazionata.
6.4. Alternativamente alla simulazione assoluta, doveva ritenersi, secondo l'appellante, la simulazione relativa o parziale del negozio, che, in realtà, integrerebbe un vero e Part proprio mandato di pagamento in rem propriam conferito da a per CP_3 estinguere il credito bancario preesistente con il ricavato dei crediti ceduti.
7. Da ultimo, con atto depositato il 16.11.2023, l'appellante ha chiesto di essere rimessa in termini per la produzione di documenti, in tesi conosciuti solamente dopo il relativo deposito, in data 15.11.2023, da parte della in altro procedimento in OP corso avanti al Tribunale di Gorizia. Si tratta, in particolare, di:
- un atto di transazione tra ed Controparte_14 Controparte_15 in data 3.7.2019; Controparte_3
- copie di n. 4 bonifici bancari, in esecuzione della predetta transazione, eseguiti a favore di il 31.7.2019, il 9.12.2019, il 5.3 e il 27.3.2020. Controparte_14
Le difese delle altre parti costituite in appello
pag. 5/14 8. Con distinti atti si sono costituti in appello, resistendo, sia i sigg.ri e sia P_ CP_2 il sig. quest'ultimo prestando espressa acquiescenza alla sentenza di primo CP_3 grado per quanto a lui riferibile.
In sintesi, le parti appellate hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva o di interesse dell'appellante e l'inammissibilità e infondatezza dell'appello, in quanto:
- la procedura esecutiva a monte dell'opposizione, proposta da OP
era stata dichiarata estinta con provvedimento del 4.6.2023, anteriore
[...] all'atto di appello;
Parte
- , quale mera interveniente in quella procedura, non avrebbe potuto, in primo luogo – argomento del – formulare autonome domande e, in ogni caso, CP_3 appellare la sentenza emessa in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., ma solo, se del caso, proporre opposizione di terzo ex art.619 c.p.c., ovvero istanza in sede di distribuzione del ricavato tra più creditori;
- l'appello sarebbe, comunque, generico e inammissibile per manifesta infondatezza;
- il giudice di primo grado avrebbe comunque correttamente valutato il materiale probatorio disponibile.
Il processo di secondo grado
9. Dopo la prima udienza, con ordinanza dd. 2.7.2024, il processo è stato interrotto per sopraggiunta liquidazione giudiziale di dichiarata con sentenza OP del Tribunale di Gorizia del 20-25.6.2024.
10. Il procedimento è stato, quindi, tempestivamente riassunto su iniziativa degli appellati e , che hanno riproposto le conclusioni già rassegnate in questo CP_2 P_ grado di giudizio.
11. , a sua volta, si è ricostituita nel procedimento riassunto Controparte_13 con memoria depositata il 28.10.2024, rappresentando, in primo luogo, che a seguito della liquidazione giudiziale della debitrice doveva intendersi venuto meno l'interesse a coltivare il presente procedimento, pur sempre relativo ad azione esecutiva individuale.
Tuttavia, essendo stato il procedimento riassunto dagli appellati, ha riproposto tutte le proprie difese e richieste, già enunciate in atto di appello, avendo interesse sia ad una decisione favorevole in punto spese di lite, sia a una pronuncia di merito “nell'interesse della Liquidatela”.
12. La difesa di pur non depositando memoria di costituzione, è Controparte_3 comparsa all'udienza del 29.10.2024 riportandosi alle precedenti deduzioni difensive.
Nessuna delle altre parti, già contumaci, si è costituita.
13. Il consigliere istruttore, ammessa, previa rimessione in termini, la produzione documentale integrativa dell'appellante e concessi i termini ex art.352 c.p.c., con provvedimento sostitutivo dell'udienza dell'11.2.2025, ha riservato la decisione al collegio.
pag. 6/14 RAGIONI DELLA DECISIONE
14. Preliminarmente, essendo il presente procedimento giunto in decisione avanti a questa Corte a seguito, da ultimo, di riassunzione operata dagli originari appellati CP_2
e , non pare superfluo rappresentare che tale iniziativa, non avendo gli appellati, P_ oltre alla richiesta di respingere l'appello, proposto domande riconvenzionali, è sorretta da un concreto interesse alla decisione, quantomeno con riguardo alla distribuzione dell'onere delle spese del secondo grado di giudizio e alla connessa declaratoria di anticipazione da parte del difensore dichiaratosi antistatario.
Residua, pertanto, un qualche spazio decisionale, nonostante la presente vicenda processuale tragga origine dall'opposizione ad un procedimento esecutivo già dichiarato estinto e si trovi, oggi, in un quadro, da ultimo, radicalmente mutato, per la messa in liquidazione giudiziale dell'originaria creditrice esecutante, oramai priva di qualsivoglia legittimazione ad agire per l'accertamento o l'esecuzione di propri crediti.
Parte 15. Ciò premesso, sempre in via preliminare, l'appello formulato da deve ritenersi inammissibile per una pluralità di motivi.
16. In primo luogo, manca un apprezzabile interesse dell'appellante a coltivare in secondo grado la presente controversia essendo stato, a monte, dichiarato estinto il relativo procedimento esecutivo.
16.1. Non ignora questa Corte il consolidato orientamento di giurisprudenza secondo il quale, in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo, mentre cessa la materia del contendere – e viene meno l'interesse giuridico in concreto - nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi pendenti (in quanto volti ad accertare la regolarità di specifici atti del procedimento oramai estinto), permane l'interesse alla prosecuzione dei giudizi di opposizione all'esecuzione, volti all'accertamento dell'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, nell'an o nel quantum, anche in vista di eventuali nuove e successive procedure esecutive (Cass. ord. n. 32842/2022, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 4498 del 24/02/2011, Rv. 617239 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1353 del
31/01/2012, Rv. 621377 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 10/07/2014, Rv. 631879 –
01).
16.2. Tuttavia, si tratta di insegnamento che, come vedremo, non pare applicabile al, singolare, caso di specie.
Nella vertenza in esame, infatti, il mancato riconoscimento della simulazione in sentenza è frutto di un accertamento meramente incidentale, perché provocato Parte proponendo una mera eccezione processuale, formulata, da , al legittimo fine di paralizzare la domanda – di accertamento di difetto di titolarità del credito – svolta dai debitori esecutati.
In altri termini: gli esecutati avevano agito in opposizione chiedendo accertarsi la perdita di titolarità e il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente per il Parte fatto della cessione del credito, e , a sua volta, al fine di impedire l'accoglimento di tale domanda, non aveva svolto – come pure avrebbe potuto, data l'autonomia della fase pag. 7/14 meritale dell'opposizione all'esecuzione - domanda riconvenzionale, ma si era limitata ad eccepire, ampliando l'area della materia del contendere, la simulazione o la nullità della predetta cessione. Parte 16.3. Che in primo grado abbia proposto delle eccezioni riconvenzionali pare evidente, sia dal tenore letterale degli atti di parte, e sia dal contenuto della sentenza stessa. Parte Nella comparsa di costituzione in primo grado di si legge, infatti: Parte
“La a tutela del proprio diritto a soddisfarsi sul ricavato dell'esecuzione opposta, ha pertanto interesse ad eccepire in questa sede che la cessione di credito posta dagli esecutati a fondamento della loro opposizione è simulata o comunque nulla.
Nell'auspicato caso di accoglimento di tali eccezioni si dovrà infatti constatare che la non si è mai spogliata del proprio credito nei confronti degli opponenti;
con CP_4 Parte la conseguenza che essa era legittimata ad eseguire il pignoramento e la ha diritto a vedersene attribuire il ricavato a norma dell'art. 511 cpc, come essa ha richiesto. (comparsa citata, pag.3, enfasi aggiunta)
E le conclusioni ivi rassegnate, sempre dall'odierna appellante sono (grassetto aggiunto):
“nel merito:
- in accoglimento delle eccezioni, formulate in via gradata, alternativa e/o concorrente, di simulazione assoluta ovvero relativa, ovvero di nullità per illiceità dei motivi ovvero per illiceità della causa, della cessione di credito dedotta dagli opponenti, accertare che la era legittimata a procedere in nome proprio al CP_4 pignoramento opposto;
- per l'effetto, rigettare l'opposizione;
- spese rifuse.” (comparsa cit. pag.16).
D'altro canto, il giudice di primo grado, a pag.4 della sentenza ha espressamente Parte qualificato la difesa di in termini di eccezione, e, nel dispositivo della sentenza, coerentemente, non ha dedicato al relativo rigetto un vero e proprio capo.
E infine, anche nell'atto di appello, nella parte ricostruttiva dello svolgimento del processo di primo grado, la difesa dell'appellante ha evidenziato che, con le note di Parte trattazione scritta in primo grado “dichiarava di estendere anche nei loro confronti ( e ndr) le eccezioni di simulazione e nullità della cessione di CP_4 CP_3 credito…” (atto di appello pag.3).
16.4. Se così è, la prosecuzione, in primo come in secondo grado, del processo di opposizione non avrebbe, comunque, potuto condurre, dati i termini perentori per l'introduzione di domande riconvenzionali, ad un accertamento (sulla simulazione o sulla nullità della cessione) dotato di idoneità a passare in giudicato tra le parti, e quindi a valere anche in altri eventuali futuri procedimenti esecutivi. Viene meno, quindi, la ratio del citato orientamento giurisprudenziale – peraltro calibrato, in concreto, sulle pag. 8/14 domande delle parti principali del processo di esecuzione -, e che, proprio nella utilizzabilità degli esiti in altri procedimenti, e quindi in una sorta di esigenza di economia processuale, rinviene l'interesse meritevole di tutela alla prosecuzione dell'opposizione all'esecuzione anche dopo l'estinzione dell'esecuzione stessa.
17. Proseguendo nelle valutazioni procedurali che portano a concludere per l'inammissibilità dell'appello, non può non rilevarsi che nel presente grado di giudizio Parte
ha sensibilmente modificato, sia nell'estensione che nella forma, le conclusioni assunte in primo grado.
In primo luogo, ha espunto dalle conclusioni il riferimento alla nullità per illiceità dei motivi o della causa della cessione, limitando i temi trattati alla simulazione assoluta o relativa della cessione.
In secondo luogo, per ciò che qui più rileva, ha svolto una vera e propria azione di simulazione.
In atto di appello, infatti, si leggono le seguenti conclusioni (enfasi aggiunta):
“- in riforma del capo 1 dell'appellata sentenza n. 261/23 del Tribunale di Gorizia, ed in accoglimento dell'appello, accertare nei confronti degli appellati SI P_
, OR , e OR
[...] Controparte_2 OP la simulazione assoluta ovvero relativa della cessione di credito Controparte_3 dedotta dalle parti appellate;
”.
La differenza rispetto alle conclusioni prese in primo grado, poc'anzi riportate (al punto che precede), è evidente.
Vero è, per completezza, che a pag. 24 dell'atto di appello, si parla di “accoglimento Parte dell'eccezione di simulazione proposta da , ma pare trattarsi di una deduzione incidentale, corrispondente a un brano molto simile nella comparsa di costituzione in primo grado1, non argomentata proceduralmente, che non si traduce, come invece avrebbe dovuto, in una chiara enunciazione conclusiva e, soprattutto, si pone in pag. 9/14 contrasto con un atto difensivo di primario rilievo procedurale come la modifica delle conclusioni rassegnate tra il procedimento di primo e quello di secondo grado.
D'altro canto, nella memoria conclusionale di replica dd. 27.1.2025, argomentando in Parte merito all'eccezione avversaria di carenza di interesse all'appello, la difesa di deduce testualmente che:
“Sarebbe troppo comodo per gli appellati ma ovviamente non è così e quand'anche si Parte ritenesse che la domanda di simulazione della non potesse più essere esaminata, Parte a nessun altro effetto, permarrebbe l'interesse e il diritto della a vedere accolte le tesi da essa originariamente proposte onde rimediare quantomeno all'ingiusta decisione in punto spese ….” (memoria citata, pag. 10, grassetto aggiunto).
18. Da tutto ciò consegue l'inammissibilità dell'appello per novità della domanda svolta, in violazione dell'art. 345 c.p.c., non potendosi proporre, per la prima volta in secondo grado una domanda anche quando, in primo grado, la medesima parte aveva formulato, sullo stesso tema, eccezione riconvenzionale. Si rammenta, e si condivide, infatti, il seguente insegnamento giurisprudenziale del tutto consolidato:
“L'eccezione riconvenzionale, pur ampliando il tema della controversia, tendendo a paralizzare il diritto della controparte, rimane nell'ambito della difesa e del "petitum"
e, quindi, si differenzia dalla domanda riconvenzionale che, invece, è diretta ad ottenere l'accertamento di un diritto con autonomo provvedimento avente forza di giudicato;
ne consegue che tale ultima domanda non può essere proposta in appello se in primo grado la relativa questione sia stata sollevata con eccezione riconvenzionale.”
(Cass. Sez.2-, Ordinanza n. 26880 del 22/10/2019 (Rv. 655664 - 01), conf. Cass. Sez.1,
Sentenza n.20178 del 24/09/2010, Rv.614253).
D'altro canto, passando ad esaminare, nello specifico, lo statuto dell'azione di simulazione, è noto e condiviso che:
“La simulazione - che, in virtù del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, deve essere allegata dalle parti - se è fatta valere in via d'azione deve essere dedotta, a pena di inammissibilità, nel giudizio di primo grado, mentre, se è formulata come eccezione, può essere riproposta anche in appello.” (Cass. Sez.2 -,
Ordinanza n. 25346 del 28/08/2023 (Rv. 668731 – 01); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13459 del 09/06/2006-Rv. 589832 – 01; in senso conforme: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4933 del
14/03/2016-Rv. 639211 – 01).
In altri termini, la vicenda simulatoria è interamente rimessa all'iniziativa delle parti e non rientra tra le questioni rilevabili d'ufficio dal giudice. Ciò comporta che, laddove la parte interessata abbia allegato i fatti pertinenti, in base alle regole sull'estensione del petitum, la domanda in via di azione dev'essere proposta fin dal primo grado, e non può essere per la prima volta proposta in appello, mentre sarebbe ammissibile la proposizione, in entrambi i gradi della questione in via di eccezione o, verosimilmente, il passaggio da un'azione in primo grado ad una mera eccezione nel secondo grado.
pag. 10/14 Parte Nel nostro caso, ha svolto eccezione riconvenzionale di simulazione in primo grado per poi, inammissibilmente, chiedere un accertamento della simulazione in via principale in grado di appello.
19. Anche sotto tale profilo, quindi, l'appello risulta inammissibile.
20. Per mero scrupolo, ad abundantiam, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere ricompresa, seppure in modo del tutto implicito, l'eccezione riconvenzionale nella difesa svolta, in questa sede, in via di azione, dall'esame degli elementi a disposizione emerge l'infondatezza della tesi dell'appellante. Parte Previamente va rammentato che incombe interamente su l'onere di provare i fatti sui quali tali eccezioni si fondano.
A tale riguardo, parte appellante ha allegato e posto all'attenzione del giudice una serie di elementi indiziari che, tuttavia, non paiono rivestire i requisiti idonei ad integrare piena prova della simulazione della cessione.
20.1. Dall'esame dell'atto di cessione, datato 28.5.2019, prodotto in causa, risulta:
- trattarsi di una cessione pro solvendo e a titolo oneroso;
- che il credito ceduto da è quello da essa vantato nei confronti OP dei sigg.ri e e, comunque, all'epoca, ancora da accertare giudizialmente;
P_ CP_2
- che tra le premesse della cessione si allega: che il cessionario si è Controparte_3 assunto l'impegno di onorare un debito di nei confronti di OP
Unicredit Banca s.p.a., garantito da ipoteca, di circa 40.000 euro, e, per altro verso, che il medesimo cessionario è già creditore di per circa 60.000 euro, OP in ragione di “un mutuo chirografario in diverse rate”.
20.2. Secondo l'appellante tale cessione sarebbe fittizia e, o non voluta, o dissimulante un mero mandato di pagamento, in quanto:
- la cessione dei crediti era avvenuta appena 14 giorni dopo che è stata dichiarata estinta l'esecuzione che sugli stessi crediti aveva già azionato DEA;
- un anno, circa, dopo la cessione aveva agito esecutivamente OP Parte per incassare i crediti già ceduti e solo dopo l'intervento di quale creditor creditoris si era palesato il cessionario CP_3
- e avevano avuto, in causa, il medesimo difensore;
OP CP_3
- non vi era prova dei fatti presupposti allegati nell'atto di cessione (erogazione di mutuo e pagamento di debito da parte di;
CP_3
- poiché era un consulente finanziario- assicurativo (fatto oggetto di capitolo CP_3 di interrogatorio formale non prestato) ed aveva, una ventina di anni addietro, acquistato un immobile sito in Grado da rispetto al quale la venditrice OP non aveva adempiuto l'obbligo di cancellare un'ipoteca, difficilmente avrebbe accettato il rischio di esporsi ulteriormente con dazioni di denaro per OP tantopiù che, dal bilancio al 31.12.2018 di quest'ultima, risultava evidente il relativo stato di grave sofferenza finanziaria ed economica.
pag. 11/14 21. La tesi dell'appellante, da un lato, non convince, dall'altro non pare sorretta da elementi indiziari sufficienti, perché ambigui, e, da ultimo, è parzialmente sconfessata dalla stessa documentazione prodotta da ultimo in causa su iniziativa dell'appellante.
21.1. Va evidenziato, infatti, in primo luogo, che la cessione della quale si discute è una cessione espressamente definita pro solvendo, che, quindi, non libera il cedente dalla responsabilità nei confronti del cessionario, e già solo tale aspetto pare poco compatibile con una reale volontà delle parti di escludere qualsiasi effetto della cessione o con una Parte finalità di compiere un atto in odio al creditore , conservandone, seppure in via residuale, le ragioni.
22.2. La condotta processuale di che ha agito esecutivamente OP per incassare i crediti già ceduti al è condotta che può essere spiegata con il CP_3 fatto che il credito azionato era portato da una sentenza emessa in favore di
[...]
(sentenza n.43/2020 emessa il 4.2.2020 dal Tribunale di Gorizia) e, CP_4 comunque, processualmente, a seguito della costituzione del cessionario, non ha comportato alcun vizio della procedura.
22.3. Il fatto che la cessione dei crediti fosse avvenuta dopo l'estinzione di una Parte precedente procedura esecutiva promossa da è un dato che non pare significativo dell'apparenza della cessione, quanto piuttosto, ragionevolmente, della volontà di mantenere autonomia nella gestione di una situazione debitoria evidentemente già all'epoca complessa.
22.4. Quanto al corrispettivo della cessione, è la stessa appellante che, con la produzione documentale da ultimo offerta, ha fatto emergere un principio di prova a sé sfavorevole.
Risulta, infatti, dai documenti prodotti, che:
- il 3.7.2019, e quindi in data coerente con la cessione dei crediti (precedente di poco più di un mese), mandataria di – avente causa di Pt_7 Controparte_14
Unicredit Banca, accoglie una proposta transattiva su poste relative a due rapporti bancari (conto corrente e mutuo) originariamente facenti capo a OP verso il pagamento di 30.000 euro in due rate;
[...]
- l'accettazione è indirizzata a , alla sig.ra OP [...]
e al sig. nonché all'avv. Bruno Garlatti, unico legale P_5 Controparte_3 in indirizzo, evidentemente per tutti gli interessati.
Tali elementi non solo non depongono nel senso di una simulazione della cessione, ma, al contrario, paiono proprio integrare la realizzazione dell'impegno assunto dal nella cessione, e, in particolare, a farsi carico di quel debito di circa 40.000 CP_3 euro di verso Unicredit Banca. OP
La non esatta corrispondenza degli importi (la transazione è per 30.000 euro, mentre la cessione parla di circa 40.000 euro) è spiegata con l'indicazione, leggibile nel contenuto della transazione, dell'esistenza di uno stralcio da parte del creditore.
Il fatto che l'accettazione sia indirizzata non solo a è Controparte_3 ragionevolmente spiegabile con: la provenienza della proposta, il carattere pro solvendo della cessione e la cautela del creditore che, fino ad esecuzione della transazione, mantiene aperta la possibilità di rivalersi anche nei confronti dei debitori originari.
pag. 12/14 A tale documento seguono poi stampe di distinte di quattro bonifici bancari (il primo da
15.000 euro e gli altri tre da 5.000 ciascuno) provenienti da una banca svizzera, e l'unico soggetto, tra i partecipanti alla transazione, residente in [...]è proprio il
CP_3
Le causali dei bonifici, poi, non paiono sospette: tre bonifici contengono il riferimento
“a favore di Murero Costruzioni Sagi” e il primo a “prestito per Grado”, diciture comunque non estranee o anomale, trattandosi, pur sempre, di debiti garantiti da ipoteche su immobili siti in Grado.
22.5. Da ultimo, sebbene né , né la difesa del Controparte_16 abbiano allegato o documentato alcunchè in merito al mutuo chirografario di CP_3
60.000 euro erogato dal alla si tratta di circostanza che, CP_3 OP quand'anche non corrispondente al vero, tenuto conto di quanto appena evidenziato, manterrebbe, comunque, il valore dei crediti ceduti (di circa 50.000 euro) in un range di congruità con la controprestazione desumibile dall'atto di cessione e, conseguentemente, non deporrebbe per la simulazione assoluta o relativa dell'atto a danno del creditore qui appellante.
23. La complessità procedurale delle questioni trattate è tale da escludere con evidenza, contrariamente a quanto allegato dalla difesa del alcuna colpa grave in capo CP_3 all'appellante, il quale, peraltro, non ha assunto l'iniziativa di riassumere il procedimento dopo l'apertura del procedimento concorsuale nei confronti di
[...]
. OP
24. Da quanto sopra discende, come anticipato, l'inammissibilità dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado di entrambe le controparti, spese che si liquidano, viste le note depositate, in base al valore di causa (€.52.246,10), ridotto in misura prossima al minimo il compenso per la fase istruttoria, estremamente limitata, e ridotta anche la fase decisionale, data la trattazione con note scritte dell'ultima udienza e non avendo, gli sviluppi di causa, portato a necessità di scritture conclusionali particolarmente diverse dagli atti introduttivi.
L'aumento del 30% dei compensi ex ex art. 4 co. 1 bis DM 55/2014 per l'uso di tecniche informatiche agevolatrici, è riconosciuto alla sola difesa dei sig.ri Carlo e alla quale non è riconosciuto ulteriore aumento ex art. 4 co.2 DM 55/2014 dato P_7 che le due parti assistite avevano identica posizione processuale e non vi sono state questioni giuridiche affrontate con riguardo a solo una delle due.
Sono poi riconosciute, sempre alla difesa le chieste competenze per due Parte_8 trasferte a Trieste ma non le ulteriori spese non documentate (parcheggio, fascicolazione, fotocopie).
Ne conseguono le seguenti liquidazioni:
- quanto alla difesa dei sigg.ri e €. 11.766,00 per compensi (per studio P_ CP_2
€.2.977,00, per fase introduttiva €.1.911,00, per fase istruttoria – trattazione €.2.163,00,
e per fase decisionale €.2.000,00, il tutto aumentato del 30%), oltre ad €.180,00 di indennità per trasferte a Trieste, oltre a spese vive di €.64,60 per rimborso kilometrico,
pag. 13/14 oltre a spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge con segnalazione della dichiarazione di antistatario;
- quanto alla difesa del sig. €.9.051,00 per compensi (per studio €.2.977,00, CP_3 per fase introduttiva €.1.911,00, per fase istruttoria – trattazione €.2.163,00, e per fase decisionale €.2.000,00), oltre a spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre
IVA e CPA come per legge con segnalazione della dichiarazione di antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.385/2023 RG, avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n.261/2023, resa nella causa civile iscritta al RG
n.337/2021, emessa il 17.10.2023:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio alle controparti costituite e specificatamente:
- a favore degli appellati - riassumenti sigg.ri e P_ Controparte_2
€.11.766,00 per compensi, oltre ad €.180,00 di indennità per trasferte a Trieste, oltre a spese vive di €.64,60 per rimborso kilometrico, oltre a spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore avv. Enrico Agostinis dichiaratosi antistatario;
- a favore dell'appellato €.9.051,00 per compensi, oltre a spese Controparte_3 generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore avv. Bruno Garlatti dichiaratosi antistatario.
Trieste, 1.4.2025.
Consigliere estensore Presidente
dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Peraltro la frase nella quale si ritrova l'espressione “eccezione” è quasi identica a quella contenuta nella comparsa di costituzione in primo grado a pag. 15: Part
“L'accoglimento delle eccezioni qui formulate dalla condurrà a constatare che il OR non è cessionario di crediti della con la conseguenza che da un lato Controparte_3 CP_4 la stessa era legittimata a procedere al pignoramento nei confronti degli opponenti e dall'altro che il OR non aveva alcun diritto ad intervenire nell'esecuzione opposta quale CP_3
“successore a titolo particolare” della stessa.”. CP_4
Si riporta, di seguito, per comodità, la frase corrispondente contenuta in atto di appello: Part
“L'accoglimento dell'eccezione di simulazione proposta dalla nella quale si confida, condurrà a constatare che la è (sempre rimasta) titolare del credito verso la SI CP_4
ed il OR non avendolo affatto ceduto al OR P_ Controparte_2 Pt_6
e che quindi, contrariamente a quanto sostenuto dagli esecutati con la loro
[...] opposizione ex art. 615 cpc, la era legittimata ad azionare esecutivamente quel credito CP_4 nei loro confronti.”.