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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 226/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice componente nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto con ricorso in data 7 febbraio 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
32B ( ) difesa e rappresentata dall'Avvocato Vincenzo Bellitti C.F._1
( ) del foro di Ferrara, come da mandato depositato nel fascicolo telematico C.F._2
iscritto al R.G. n. 655/2024), con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e/o notificazioni all'indirizzo pec Email_1
RECLAMANTE nei confronti di
(C.F. e P.I.: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Giuseppe Grezar 14, in persona del suo Procuratore dott. , giusta procura Persona_1 per notaio – Roma Rep. n. 181515 Racc. n. 12772 del 25.07.2024, rappresentata e Persona_2
difesa dall'Avv. Assunta Manzo ( ), giusta procura depositata nel fascicolo C.F._3
informatico in allegato alla comparsa di costituzione, ed elettivamnete domiciliata presso il suo studio in Castel San Giorgio (Sa), Piazza Carmine Amendola n. 39, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo p.e.c.: .salerno.it Email_2 CP_2
RESISTENTE avverso
l'ordinanza n. 655/2025 emessa in data 23 gennaio 2025 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Ferrara nel procedimento iscritto al R.G. n. 655/2024 ad esito di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Pagina 1 Con provvedimento in data 17 ottobre 2024, il G.E. dichiarava inammissibile l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 602/1973 da parte di di nomina di uno stimatore per la Parte_1
determinazione del prezzo base di vendita dell'immobile di sua proprietà (ubicato nel comune di
Bondeno, alla Via della Repubblica n. 32/b, censito al NCEU di detto Comune al fg 148 part. 37 sub
18 piano 2 cat a3 cl. 2 vani 3,5 sup. 76 mq RC 325,37 con relativa pertinenza part. 37 sub. 35 piano
T cat. C6 cl. 1 cons. mq 12 sup. mq 12 RC 34,71), già gravato da iscrizione ipotecaria di secondo grado in favore della odierna resistente per una somma pari ad Controparte_1
euro 97.411,47, ritenendo che il procedimento, così incardinato da per ottenere il Parte_1 consenso della resistente alla vendita dell'immobile, riguardasse unicamente immobili per i quali è già iniziata l'esecuzione immobiliare e che, in ogni caso, la vendita diretta previa nomina di uno stimatore sia prevista soltanto nel caso in cui l'esecuzione esattoriale sia già iniziata e non anche nel caso della mera iscrizione ipotecaria.
proponeva, quindi, opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. che, con Parte_1
provvedimento in data 23 gennaio 2025, veniva rigettata dal G.E. sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- l'ipoteca è strumento di garanzia reale rafforzativo della garanzia patrimoniale generica che nulla ha a che fare con l'esecuzione per espropriazione se non nel vincolare il creditore ipotecario a sottoporre a esecuzione forzata per primo, in presenza di più beni, il bene ipotecato. L'ipoteca non è istituto né preparatorio né prodromico al pignoramento, ma costituisce unicamente causa di prelazione nella distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata del bene su cui insiste;
- l'art. 52 del D.P.R. 602/73, norma richiamata in opposizione dalla ricorrente (che nel ricorso introduttivo menzionava solo l'art. 68, dedicato pacificamente alla esecuzione esattoriale mobiliare), è inserita nella parte di D.P.R. che disciplina l'esecuzione esattoriale e, quindi, presuppone che vi sia stato un pignoramento, circostanza che nel caso de quo non ricorre affatto;
- dalla lettura sistematica delle norme di cui al disposto dell'art. 52 D.P.R. 602/73 si ricava che l'intero procedimento inerisce alla ipotesi in cui sul bene insista un pignoramento e sia già stata fissata una data per la vendita;
“Deve quindi esservi una esecuzione pendente, circostanza che non ricorre nel caso di specie. A tacere del fatto che il procedimento di vendita diretta presuppone ed impone il consenso della Riscossione, nel caso de quo affatto ricorrente”.
Con ricorso tempestivamente depositato, proponeva reclamo avverso la predetta Parte_1
ordinanza, deducendo quali motivi di gravame: a) la reiezione del ricorso da parte del giudice di prime
Pagina 2 cure, nonostante la riconosciuta mancanza di chiarezza (e di arresti giurisprudenziali interpretativi) della disposizione normativa di cui all'art. 52 D.P.R. 602/73; b) la correttezza della impostazione secondo cui “ad un'attenta lettura del comma 2-bis, […] il riferimento letterale al 'bene pignorato o ipotecato' indurrebbe a ritenere la sua applicabilità anche in ipotesi di una semplice iscrizione di ipoteca legale su un bene del debitore da parte dell'agente della riscossione”, e ciò non solo in base alle “indicazioni operative” di , ma per l'esigenza – presente anche nel caso di ipoteca – di CP_3 un pronto recupero di un maggior prezzo, evitando ribassi d'asta; c) che il comma 2 bis dell'art. 52 prevede espressamente che si possa procedere alla vendita del bene “ipotecato” sulla base di quanto previsto dal successivo art. 68 D.P.R. 603/1972 che prevede espressamente che “quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione”; d) la idoneità della sola iscrizione ipotecaria esattoriale a consentire al debitore l'accesso alla misura di favore della vendita in proprio del cespite assoggettato a formalità pregiudizievole, in quanto diversamente opinando, le norme configurerebbero un percorso irrazionale e pregiudizievole per colui che sia proprietario di immobile oggetto di ipoteca adibito ad abitazione principale non pignorabile da ai sensi dell'art. 76 DPR CP_4
602/73; con l'ulteriore conseguenza che in ipotesi di valore dell'immobile fuori mercato, così come computato ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 602/73, lo stesso rimarrebbe vincolato per sempre all'ipoteca giudiziale di quindi sarebbe inalienabile in quanto nessuno lo acquisterebbe arrecando con CP_4
ciò un danno non solo al debitore, ma anche allo Stato stesso che non incasserebbe alcunché; e)
l'illegittimità costituzionale della norma in esame nel caso in cui il Giudice ritenesse di confermare l'assunto in forza del quale la procedura di cui agli artt. 52, 68 ed 80 D.P.R. non sia esperibile ove non sia pendente una procedura esecutiva esattoriale, per palese violazione degli artt. 3 e 24 Cost. in quanto situazioni sostanzialmente analoghe verrebbero trattate in modo difforme.
Concludeva, quindi, la reclamante per l'annullamento della impugnata ordinanza e chiedeva di valutare anche l'eventuale sospensione del processo con rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità degli articoli 52, 68 ed 80 DPR 602/1973 in relazione agli articolo 3 e 24 Cost.
Domandava, altresì, di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vendere il bene immobile di sua proprietà, sito in Bondeno, Via della Repubblica 32/d, con il consenso dell Controparte_1
, corrispondendo al creditore la somma rinveniente dal prezzo incassato dalla vendita
[...] dell'immobile da determinarsi sulla base della stima effettuata dal perito nominato dal Tribunale ai Contr sensi degli articoli 52, 68 ed 80 D.P.R. 602/197, detratta la somma dovuta a per l'estinzione del mutuo in essere alla data odierna.
Pagina 3 si costituiva opponendosi al reclamo. Deduceva in particolare Controparte_1
che l'art. 52 comma 2 bis del D.P.R. 602/73 fa espresso riferimento alla vendita del “bene pignorato o ipotecato” solo per distinguere l'ipotesi in cui sul bene oggetto della procedura esecutiva vi sia o meno un'iscrizione ipotecaria, presupponendo pur sempre e comunque l'avvio della procedura espropriativa allo scopo di evitare il pubblico incanto concedendo al debitore la facoltà di vendere direttamente il bene, previo consenso dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione;
che il riferimento ivi contenuto all'art. 68 è applicabile, trattandosi di disposizione particolare, alla sola ipotesi di espropriazione mobiliare, per cui la possibilità di nomina di uno stimatore da parte del giudice dell'esecuzione invocata dalla difesa di parte reclamante non troverebbe applicazione alla odierna fattispecie in quanto relativa a beni immobili in riferimento ai quali trovano, invece, applicazione le norme previste dalla sezione IV del capo II articoli in particolare gli artt. 79 e 80; che in particolare l'art. 80, al comma 2, prevede che, qualora il valore determinato ai sensi dell'art 79 sia ritenuto manifestamente inadeguato, il debitore possa chiedere al giudice che venga disposta la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, per contro l'Agente della Riscossione può richiedere al Giudice la nomina di un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato;
che trattasi pur sempre di una facoltà concessa dalla legge nel caso in cui sia stata avviata una procedura espropriativa immobiliare, presupposto che non ricorre nel caso de quo;
che pertanto, dall'analisi della normativa vigente in materia, deriva la correttezza dell'ordinanza reclamata avendo la stessa ritenuto infondata l'istanza delle ricorrente per insussistenza del fumus boni juris.
Concludeva per il rigetto dell'interposto reclamo.
All'esito dell'udienza in data 27 marzo 2025 il Tribunale, sentite le parti, ha riservato la decisione.
***
Il reclamo è infondato e, in quanto tale, va rigettato per le ragioni che seguono.
Si ritiene opportuno delineare brevemente il quadro normativo di riferimento della presente decisione.
A far data dal 22 giugno 2013, con l'entrata in vigore del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla
L. 9 agosto 2013 n. 98, sono state introdotte sostanziali modifiche alla disciplina della riscossione esattoriale.
Ai fini dell'odierno esame, la riforma ha in particolare novellato l'articolo 52 del D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602, segnatamente il procedimento di vendita dei beni pignorati o sottoposti ad ipoteca esattoriale, al fine del recupero coattivo delle somme non pagate per debiti tributari, che sembra richiedere l'intervento in atto del “concessionario” nell'ipotesi di esercizio da parte del debitore della
“facoltà” prevista dalla disposizione di cui al comma 2-bis.
Pagina 4 L'articolo 52, D.P.R. 602/1973 – collocato proprio nell'ambito della disciplina dell'espropriazione forzata, il cui procedimento è regolato dalle norme ordinarie, in quanto non derogate dalle disposizioni dettate in tema di riscossione delle imposte (articolo 49, II comma, D.P.R. 602/1973), dispone:
“
1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.
2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.
2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all' articolo 80, comma 2, lettera b).
2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81”.
La disposizione in esame pone una questione interpretativa che costituisce il punctum pruriens del presente giudizio: se, cioè, essa trovi applicazione anche con riferimento alla vendita in proprio del bene ipotecato e non ancora sottoposto a procedura esecutiva da parte del concessionario, o se, al contrario, la norma riguardi le sole vendite “all'incanto” con conseguente limitazione della relativa portata applicativa al solo caso in cui sia stata avviata una procedura espropriativa.
Ritiene questo Collegio, condividendo gli assunti espressi dal giudice di prime cure nella impugnata ordinanza, che la disposizione in questione possa trovare applicazione solo quando una procedura di esecuzione forzata tramite ruolo sia stata attivata dall' . Controparte_1
Per prima cosa il contesto normativo in cui la disposizione è inserita, anche dal punto di vista sistematico, è chiaro;
essa è infatti collocata all'interno del Capo II del D.P.R. 602/1973 che disciplina l'esecuzione forzata esattoriale, segnatamente all'interno della sezione I che contiene le disposizioni generali comuni a quelle particolari in materia di espropriazione mobiliare (artt. 62 – 71) e in materia di espropriazione immobiliare (artt. 76 – 85).
Pagina 5 La disposizione invocata dalla difesa di parte reclamante è contenuta all'art. 52 che disciplina il procedimento di vendita mediante pubblico incanto.
Il comma 2-bis, nel prevedere la facoltà per il debitore di procedere alla vendita del <
o ipotecato>> al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, sembrerebbe far riferimento a due distinte ipotesi (almeno così secondo l'interpretazione offerta dalla difesa della odierna reclamante).
In realtà, proprio perché interamente calata nel contesto normativo della espropriazione esattoriale, una interpretazione coerente alla relativa collocazione e, vedremo anche teleologica, impone di intendere il riferimento ai beni pignorati come ai beni mobili esecutati e ai beni ipotecati come a quelli immobili, ma parimenti sottoposti ad esecuzione.
Del resto i successivi commi 2-ter e 2-quater si riferiscono alla sola ipotesi di vendita all'incanto, in quanto i riferimenti alla data della vendita rimandano al precedente pignoramento o comunque avvio della procedura esecutiva.
Anche il richiamo alle disposizioni particolari di cui agli artt. 68 (per i beni mobili) e 79 e 80 (per i beni immobili) concernenti le modalità di determinazione del valore dei beni, converge in tal senso, poiché l'art. 68 fa riferimento espressamente ai “beni mobili pignorati”, l'art. 79 disciplina le modalità di determinazione del prezzo base della vendita mediante pubblico incanto, l'art. 80 prevede che, qualora il valore determinato ai sensi dell'art 79 sia ritenuto manifestamente inadeguato, su istanza del soggetto nei cui confronti si “procede”, quindi nei confronti del debitore esecutato, o dell'agente della riscossione, il giudice possa disporre la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato.
Da un punto di vista teleologico, l'interpretazione della norma di cui all'art. 52 comma 2-bis offerta dal giudice di prime cure è altrettanto corretta e coerente rispetto alla opportunità che solo i debitori che stanno subendo una espropriazione esattoriale possano accedere a tale particolare ed alternativo meccanismo di vendita a terzi, purché sempre col consenso dell'Agente di riscossione che quella procedura ha avviato.
Per questo motivo l'interpretazione che limita la portata applicativa della disposizione di cui all'art. 52 comma 2-bis alla sola ipotesi in cui sia stata iniziata l'esecuzione esattoriale non può tradursi in un vulnus, per disparità di trattamento, all'odierna fattispecie;
le situazioni poste a confronto, infatti, non sono analoghe e ciò rende ragionevole la loro assoggettabilità a discipline differenti (con conseguente manifesta irrilevanza della questione di legittimità per come prospettata ed invocata dalla difesa di parte reclamante). Ed invero, da un lato, vi è la situazione del debitore nei cui confronti sia stata avviata una procedura di espropriazione esattoriale nell'ambito e proprio in ragione della quale egli può tentare, se lo ritiene, di evitare l'incanto procedendo con la vendita a terzi del bene (lo si
Pagina 6 ribadisce, mobile pignorato o immobile ipotecato) rispettivamente ai sensi degli artt. 68 (per i mobili),
79 e 80 (per gli immobili), purché sempre col consenso dell'agente della riscossione;
dall'altro lato, vi è la situazione dell'odierna reclamante che non ha subito né mai subirà una esecuzione esattoriale sull'immobile ipotecato in quanto abitazione di residenza, che non ha un interesse concreto ed attuale a proporre all'agente di riscossione una vendita di diritto comune a prezzo superiore a quello d'asta proprio perché il bene non si trova nell'imminenza di subire una vendita all'incanto e che non vede preclusa giuridicamente la possibilità di alienare a terzi il bene ipotecato offrendo la disciplina codicistica, come già correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, “un procedimento apposito affinché, nel contesto della vendita, l'acquirente possa purgare l'ipoteca che grava sul bene acquistato versando al creditore ipotecario il prezzo dell'acquisto: il procedimento di cui agli artt.
792 e ss. c.p.c. va collegato con il disposto normativo di cui all'art. 2889 del c.c. che prevede la possibilità per il terzo acquirente dei beni ipotecati che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari di liberare i beni di ogni ipoteca trascritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto. Per esercitare tale facoltà, ai sensi dell'art.
2890 del c.c. il terzo deve notificare, tramite ufficiale giudiziario, ai creditori ed al precedente proprietario, un atto con il quale comunica la volontà di volere liberare il bene dalle ipoteche, offrendo contestualmente ai creditori il prezzo stipulato per l'acquisto dell'immobile oppure, in caso di acquisto a titolo gratuito o senza corrispettivo in denaro, il valore dell'immobile, che deve essere dichiarato. Si precisa che il prezzo indicato non può essere inferiore a quello fissato come minimo per la base d'asta per gli incanti di cui agli artt. 586 ss.: e questo consente di liberare il bene dalla ipoteca al valore di stima che la ricorrente invoca nel proprio ricorso” (così nell'ordinanza reclamata).
Vi è un ulteriore argomento che rafforza l'interpretazione dianzi accolta della disposizione in esame
(trattasi, peraltro, del medesimo argomento esposto anche nello studio notarile menzionato nel reclamo e ad esso allegato in copia).
Nel caso di specie è creditrice ipotecaria di secondo grado;
l'immobile ipotecato, infatti, è CP_4
soggetto ad ipoteca volontaria di primo grado a favore di . Controparte_6
Orbene, la presenza di altri creditori nella procedura esattoriale, per come tale procedura è disciplinata nei suoi aspetti sostanziali e processuali speciali, si pone in frizione con l'esercizio in concreto della facoltà del debitore di procedere alla vendita in proprio del cespite.
Invero, nell'espropriazione immobiliare tributaria il concessionario riveste un ruolo centrale poiché ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 602/1973 “La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria”. Dunque l'intervento del giudice dell'esecuzione è
Pagina 7 “posticipato” rispetto alla progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita con la conseguenza che i creditori intervenuti hanno “soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati” (articolo 54, II comma, D.P.R. 602/1973).
L'art. 56, 3° comma, D.P.R. 602/1973 prevede poi che “se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore”. La medesima disposizione impone, nel termine di dieci giorni dalla vendita, il deposito, a cura del concessionario, degli atti del procedimento di espropriazione nella cancelleria del giudice dell'esecuzione (I comma) e la consegna al cancelliere della somma ricavata (II comma).
In caso di gravami, l'art. 586 c.p.c., certamente applicabile alla espropriazione esattoriale immobiliare, stabilisce che la proprietà è trasferita dal giudice dell'esecuzione con decreto, a seguito del quale vengono cancellati i pignoramenti e le ipoteche.
Ora, nel caso di vendita in proprio del bene pignorato o ipotecato, il “mero” consenso dell'agente della riscossione, se può avere valenza purgativa quando quest'ultimo è il solo creditore, mostra tutti i suoi limiti nelle altre ipotesi, non potendo il concessionario sostituirsi al giudice dell'esecuzione quando a seguito dell'aggiudicazione del bene all'asta ordina la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli.
Quindi la facoltà del debitore di procedere ai sensi dell'art. 52 comma 2-bis trova un duplice limite: essa è, come detto, esercitabile solo all'interno di una avviata procedura espropriativa esattoriale, nonché solo in quelle procedure in cui non siano presenti altri creditori, poiché solo in tal caso sarà possibile ottenere l'effetto di liberazione del bene dal vincolo senza il placet giudiziale, mancando interessi altrui da tutelare.
Dunque il percorso ermeneutico dianzi esposto non può che portare alla integrale reiezione dell'odierno reclamo.
***
Le spese seguono il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura cautelare della domanda nonché delle sole fasi effettivamente espletate (studio, introduttiva e decisionale).
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115 del 2002 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
Pagina 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei Parte_2
confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa o assorbita, visti gli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c.:
- Rigetta il reclamo.
- Condanna la reclamante a rifondere alla reclamata le spese del presente giudizio che si liquidano per compensi professionali di avvocato in complessivi 2627,00 euro, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione unica civile il giorno 27 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Pagina 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice componente nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto con ricorso in data 7 febbraio 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
32B ( ) difesa e rappresentata dall'Avvocato Vincenzo Bellitti C.F._1
( ) del foro di Ferrara, come da mandato depositato nel fascicolo telematico C.F._2
iscritto al R.G. n. 655/2024), con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e/o notificazioni all'indirizzo pec Email_1
RECLAMANTE nei confronti di
(C.F. e P.I.: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Giuseppe Grezar 14, in persona del suo Procuratore dott. , giusta procura Persona_1 per notaio – Roma Rep. n. 181515 Racc. n. 12772 del 25.07.2024, rappresentata e Persona_2
difesa dall'Avv. Assunta Manzo ( ), giusta procura depositata nel fascicolo C.F._3
informatico in allegato alla comparsa di costituzione, ed elettivamnete domiciliata presso il suo studio in Castel San Giorgio (Sa), Piazza Carmine Amendola n. 39, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo p.e.c.: .salerno.it Email_2 CP_2
RESISTENTE avverso
l'ordinanza n. 655/2025 emessa in data 23 gennaio 2025 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Ferrara nel procedimento iscritto al R.G. n. 655/2024 ad esito di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Pagina 1 Con provvedimento in data 17 ottobre 2024, il G.E. dichiarava inammissibile l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 602/1973 da parte di di nomina di uno stimatore per la Parte_1
determinazione del prezzo base di vendita dell'immobile di sua proprietà (ubicato nel comune di
Bondeno, alla Via della Repubblica n. 32/b, censito al NCEU di detto Comune al fg 148 part. 37 sub
18 piano 2 cat a3 cl. 2 vani 3,5 sup. 76 mq RC 325,37 con relativa pertinenza part. 37 sub. 35 piano
T cat. C6 cl. 1 cons. mq 12 sup. mq 12 RC 34,71), già gravato da iscrizione ipotecaria di secondo grado in favore della odierna resistente per una somma pari ad Controparte_1
euro 97.411,47, ritenendo che il procedimento, così incardinato da per ottenere il Parte_1 consenso della resistente alla vendita dell'immobile, riguardasse unicamente immobili per i quali è già iniziata l'esecuzione immobiliare e che, in ogni caso, la vendita diretta previa nomina di uno stimatore sia prevista soltanto nel caso in cui l'esecuzione esattoriale sia già iniziata e non anche nel caso della mera iscrizione ipotecaria.
proponeva, quindi, opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. che, con Parte_1
provvedimento in data 23 gennaio 2025, veniva rigettata dal G.E. sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- l'ipoteca è strumento di garanzia reale rafforzativo della garanzia patrimoniale generica che nulla ha a che fare con l'esecuzione per espropriazione se non nel vincolare il creditore ipotecario a sottoporre a esecuzione forzata per primo, in presenza di più beni, il bene ipotecato. L'ipoteca non è istituto né preparatorio né prodromico al pignoramento, ma costituisce unicamente causa di prelazione nella distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata del bene su cui insiste;
- l'art. 52 del D.P.R. 602/73, norma richiamata in opposizione dalla ricorrente (che nel ricorso introduttivo menzionava solo l'art. 68, dedicato pacificamente alla esecuzione esattoriale mobiliare), è inserita nella parte di D.P.R. che disciplina l'esecuzione esattoriale e, quindi, presuppone che vi sia stato un pignoramento, circostanza che nel caso de quo non ricorre affatto;
- dalla lettura sistematica delle norme di cui al disposto dell'art. 52 D.P.R. 602/73 si ricava che l'intero procedimento inerisce alla ipotesi in cui sul bene insista un pignoramento e sia già stata fissata una data per la vendita;
“Deve quindi esservi una esecuzione pendente, circostanza che non ricorre nel caso di specie. A tacere del fatto che il procedimento di vendita diretta presuppone ed impone il consenso della Riscossione, nel caso de quo affatto ricorrente”.
Con ricorso tempestivamente depositato, proponeva reclamo avverso la predetta Parte_1
ordinanza, deducendo quali motivi di gravame: a) la reiezione del ricorso da parte del giudice di prime
Pagina 2 cure, nonostante la riconosciuta mancanza di chiarezza (e di arresti giurisprudenziali interpretativi) della disposizione normativa di cui all'art. 52 D.P.R. 602/73; b) la correttezza della impostazione secondo cui “ad un'attenta lettura del comma 2-bis, […] il riferimento letterale al 'bene pignorato o ipotecato' indurrebbe a ritenere la sua applicabilità anche in ipotesi di una semplice iscrizione di ipoteca legale su un bene del debitore da parte dell'agente della riscossione”, e ciò non solo in base alle “indicazioni operative” di , ma per l'esigenza – presente anche nel caso di ipoteca – di CP_3 un pronto recupero di un maggior prezzo, evitando ribassi d'asta; c) che il comma 2 bis dell'art. 52 prevede espressamente che si possa procedere alla vendita del bene “ipotecato” sulla base di quanto previsto dal successivo art. 68 D.P.R. 603/1972 che prevede espressamente che “quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione”; d) la idoneità della sola iscrizione ipotecaria esattoriale a consentire al debitore l'accesso alla misura di favore della vendita in proprio del cespite assoggettato a formalità pregiudizievole, in quanto diversamente opinando, le norme configurerebbero un percorso irrazionale e pregiudizievole per colui che sia proprietario di immobile oggetto di ipoteca adibito ad abitazione principale non pignorabile da ai sensi dell'art. 76 DPR CP_4
602/73; con l'ulteriore conseguenza che in ipotesi di valore dell'immobile fuori mercato, così come computato ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 602/73, lo stesso rimarrebbe vincolato per sempre all'ipoteca giudiziale di quindi sarebbe inalienabile in quanto nessuno lo acquisterebbe arrecando con CP_4
ciò un danno non solo al debitore, ma anche allo Stato stesso che non incasserebbe alcunché; e)
l'illegittimità costituzionale della norma in esame nel caso in cui il Giudice ritenesse di confermare l'assunto in forza del quale la procedura di cui agli artt. 52, 68 ed 80 D.P.R. non sia esperibile ove non sia pendente una procedura esecutiva esattoriale, per palese violazione degli artt. 3 e 24 Cost. in quanto situazioni sostanzialmente analoghe verrebbero trattate in modo difforme.
Concludeva, quindi, la reclamante per l'annullamento della impugnata ordinanza e chiedeva di valutare anche l'eventuale sospensione del processo con rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità degli articoli 52, 68 ed 80 DPR 602/1973 in relazione agli articolo 3 e 24 Cost.
Domandava, altresì, di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vendere il bene immobile di sua proprietà, sito in Bondeno, Via della Repubblica 32/d, con il consenso dell Controparte_1
, corrispondendo al creditore la somma rinveniente dal prezzo incassato dalla vendita
[...] dell'immobile da determinarsi sulla base della stima effettuata dal perito nominato dal Tribunale ai Contr sensi degli articoli 52, 68 ed 80 D.P.R. 602/197, detratta la somma dovuta a per l'estinzione del mutuo in essere alla data odierna.
Pagina 3 si costituiva opponendosi al reclamo. Deduceva in particolare Controparte_1
che l'art. 52 comma 2 bis del D.P.R. 602/73 fa espresso riferimento alla vendita del “bene pignorato o ipotecato” solo per distinguere l'ipotesi in cui sul bene oggetto della procedura esecutiva vi sia o meno un'iscrizione ipotecaria, presupponendo pur sempre e comunque l'avvio della procedura espropriativa allo scopo di evitare il pubblico incanto concedendo al debitore la facoltà di vendere direttamente il bene, previo consenso dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione;
che il riferimento ivi contenuto all'art. 68 è applicabile, trattandosi di disposizione particolare, alla sola ipotesi di espropriazione mobiliare, per cui la possibilità di nomina di uno stimatore da parte del giudice dell'esecuzione invocata dalla difesa di parte reclamante non troverebbe applicazione alla odierna fattispecie in quanto relativa a beni immobili in riferimento ai quali trovano, invece, applicazione le norme previste dalla sezione IV del capo II articoli in particolare gli artt. 79 e 80; che in particolare l'art. 80, al comma 2, prevede che, qualora il valore determinato ai sensi dell'art 79 sia ritenuto manifestamente inadeguato, il debitore possa chiedere al giudice che venga disposta la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, per contro l'Agente della Riscossione può richiedere al Giudice la nomina di un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato;
che trattasi pur sempre di una facoltà concessa dalla legge nel caso in cui sia stata avviata una procedura espropriativa immobiliare, presupposto che non ricorre nel caso de quo;
che pertanto, dall'analisi della normativa vigente in materia, deriva la correttezza dell'ordinanza reclamata avendo la stessa ritenuto infondata l'istanza delle ricorrente per insussistenza del fumus boni juris.
Concludeva per il rigetto dell'interposto reclamo.
All'esito dell'udienza in data 27 marzo 2025 il Tribunale, sentite le parti, ha riservato la decisione.
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Il reclamo è infondato e, in quanto tale, va rigettato per le ragioni che seguono.
Si ritiene opportuno delineare brevemente il quadro normativo di riferimento della presente decisione.
A far data dal 22 giugno 2013, con l'entrata in vigore del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla
L. 9 agosto 2013 n. 98, sono state introdotte sostanziali modifiche alla disciplina della riscossione esattoriale.
Ai fini dell'odierno esame, la riforma ha in particolare novellato l'articolo 52 del D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602, segnatamente il procedimento di vendita dei beni pignorati o sottoposti ad ipoteca esattoriale, al fine del recupero coattivo delle somme non pagate per debiti tributari, che sembra richiedere l'intervento in atto del “concessionario” nell'ipotesi di esercizio da parte del debitore della
“facoltà” prevista dalla disposizione di cui al comma 2-bis.
Pagina 4 L'articolo 52, D.P.R. 602/1973 – collocato proprio nell'ambito della disciplina dell'espropriazione forzata, il cui procedimento è regolato dalle norme ordinarie, in quanto non derogate dalle disposizioni dettate in tema di riscossione delle imposte (articolo 49, II comma, D.P.R. 602/1973), dispone:
“
1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.
2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.
2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all' articolo 80, comma 2, lettera b).
2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81”.
La disposizione in esame pone una questione interpretativa che costituisce il punctum pruriens del presente giudizio: se, cioè, essa trovi applicazione anche con riferimento alla vendita in proprio del bene ipotecato e non ancora sottoposto a procedura esecutiva da parte del concessionario, o se, al contrario, la norma riguardi le sole vendite “all'incanto” con conseguente limitazione della relativa portata applicativa al solo caso in cui sia stata avviata una procedura espropriativa.
Ritiene questo Collegio, condividendo gli assunti espressi dal giudice di prime cure nella impugnata ordinanza, che la disposizione in questione possa trovare applicazione solo quando una procedura di esecuzione forzata tramite ruolo sia stata attivata dall' . Controparte_1
Per prima cosa il contesto normativo in cui la disposizione è inserita, anche dal punto di vista sistematico, è chiaro;
essa è infatti collocata all'interno del Capo II del D.P.R. 602/1973 che disciplina l'esecuzione forzata esattoriale, segnatamente all'interno della sezione I che contiene le disposizioni generali comuni a quelle particolari in materia di espropriazione mobiliare (artt. 62 – 71) e in materia di espropriazione immobiliare (artt. 76 – 85).
Pagina 5 La disposizione invocata dalla difesa di parte reclamante è contenuta all'art. 52 che disciplina il procedimento di vendita mediante pubblico incanto.
Il comma 2-bis, nel prevedere la facoltà per il debitore di procedere alla vendita del <
o ipotecato>> al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, sembrerebbe far riferimento a due distinte ipotesi (almeno così secondo l'interpretazione offerta dalla difesa della odierna reclamante).
In realtà, proprio perché interamente calata nel contesto normativo della espropriazione esattoriale, una interpretazione coerente alla relativa collocazione e, vedremo anche teleologica, impone di intendere il riferimento ai beni pignorati come ai beni mobili esecutati e ai beni ipotecati come a quelli immobili, ma parimenti sottoposti ad esecuzione.
Del resto i successivi commi 2-ter e 2-quater si riferiscono alla sola ipotesi di vendita all'incanto, in quanto i riferimenti alla data della vendita rimandano al precedente pignoramento o comunque avvio della procedura esecutiva.
Anche il richiamo alle disposizioni particolari di cui agli artt. 68 (per i beni mobili) e 79 e 80 (per i beni immobili) concernenti le modalità di determinazione del valore dei beni, converge in tal senso, poiché l'art. 68 fa riferimento espressamente ai “beni mobili pignorati”, l'art. 79 disciplina le modalità di determinazione del prezzo base della vendita mediante pubblico incanto, l'art. 80 prevede che, qualora il valore determinato ai sensi dell'art 79 sia ritenuto manifestamente inadeguato, su istanza del soggetto nei cui confronti si “procede”, quindi nei confronti del debitore esecutato, o dell'agente della riscossione, il giudice possa disporre la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato.
Da un punto di vista teleologico, l'interpretazione della norma di cui all'art. 52 comma 2-bis offerta dal giudice di prime cure è altrettanto corretta e coerente rispetto alla opportunità che solo i debitori che stanno subendo una espropriazione esattoriale possano accedere a tale particolare ed alternativo meccanismo di vendita a terzi, purché sempre col consenso dell'Agente di riscossione che quella procedura ha avviato.
Per questo motivo l'interpretazione che limita la portata applicativa della disposizione di cui all'art. 52 comma 2-bis alla sola ipotesi in cui sia stata iniziata l'esecuzione esattoriale non può tradursi in un vulnus, per disparità di trattamento, all'odierna fattispecie;
le situazioni poste a confronto, infatti, non sono analoghe e ciò rende ragionevole la loro assoggettabilità a discipline differenti (con conseguente manifesta irrilevanza della questione di legittimità per come prospettata ed invocata dalla difesa di parte reclamante). Ed invero, da un lato, vi è la situazione del debitore nei cui confronti sia stata avviata una procedura di espropriazione esattoriale nell'ambito e proprio in ragione della quale egli può tentare, se lo ritiene, di evitare l'incanto procedendo con la vendita a terzi del bene (lo si
Pagina 6 ribadisce, mobile pignorato o immobile ipotecato) rispettivamente ai sensi degli artt. 68 (per i mobili),
79 e 80 (per gli immobili), purché sempre col consenso dell'agente della riscossione;
dall'altro lato, vi è la situazione dell'odierna reclamante che non ha subito né mai subirà una esecuzione esattoriale sull'immobile ipotecato in quanto abitazione di residenza, che non ha un interesse concreto ed attuale a proporre all'agente di riscossione una vendita di diritto comune a prezzo superiore a quello d'asta proprio perché il bene non si trova nell'imminenza di subire una vendita all'incanto e che non vede preclusa giuridicamente la possibilità di alienare a terzi il bene ipotecato offrendo la disciplina codicistica, come già correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, “un procedimento apposito affinché, nel contesto della vendita, l'acquirente possa purgare l'ipoteca che grava sul bene acquistato versando al creditore ipotecario il prezzo dell'acquisto: il procedimento di cui agli artt.
792 e ss. c.p.c. va collegato con il disposto normativo di cui all'art. 2889 del c.c. che prevede la possibilità per il terzo acquirente dei beni ipotecati che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari di liberare i beni di ogni ipoteca trascritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto. Per esercitare tale facoltà, ai sensi dell'art.
2890 del c.c. il terzo deve notificare, tramite ufficiale giudiziario, ai creditori ed al precedente proprietario, un atto con il quale comunica la volontà di volere liberare il bene dalle ipoteche, offrendo contestualmente ai creditori il prezzo stipulato per l'acquisto dell'immobile oppure, in caso di acquisto a titolo gratuito o senza corrispettivo in denaro, il valore dell'immobile, che deve essere dichiarato. Si precisa che il prezzo indicato non può essere inferiore a quello fissato come minimo per la base d'asta per gli incanti di cui agli artt. 586 ss.: e questo consente di liberare il bene dalla ipoteca al valore di stima che la ricorrente invoca nel proprio ricorso” (così nell'ordinanza reclamata).
Vi è un ulteriore argomento che rafforza l'interpretazione dianzi accolta della disposizione in esame
(trattasi, peraltro, del medesimo argomento esposto anche nello studio notarile menzionato nel reclamo e ad esso allegato in copia).
Nel caso di specie è creditrice ipotecaria di secondo grado;
l'immobile ipotecato, infatti, è CP_4
soggetto ad ipoteca volontaria di primo grado a favore di . Controparte_6
Orbene, la presenza di altri creditori nella procedura esattoriale, per come tale procedura è disciplinata nei suoi aspetti sostanziali e processuali speciali, si pone in frizione con l'esercizio in concreto della facoltà del debitore di procedere alla vendita in proprio del cespite.
Invero, nell'espropriazione immobiliare tributaria il concessionario riveste un ruolo centrale poiché ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 602/1973 “La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria”. Dunque l'intervento del giudice dell'esecuzione è
Pagina 7 “posticipato” rispetto alla progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita con la conseguenza che i creditori intervenuti hanno “soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati” (articolo 54, II comma, D.P.R. 602/1973).
L'art. 56, 3° comma, D.P.R. 602/1973 prevede poi che “se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore”. La medesima disposizione impone, nel termine di dieci giorni dalla vendita, il deposito, a cura del concessionario, degli atti del procedimento di espropriazione nella cancelleria del giudice dell'esecuzione (I comma) e la consegna al cancelliere della somma ricavata (II comma).
In caso di gravami, l'art. 586 c.p.c., certamente applicabile alla espropriazione esattoriale immobiliare, stabilisce che la proprietà è trasferita dal giudice dell'esecuzione con decreto, a seguito del quale vengono cancellati i pignoramenti e le ipoteche.
Ora, nel caso di vendita in proprio del bene pignorato o ipotecato, il “mero” consenso dell'agente della riscossione, se può avere valenza purgativa quando quest'ultimo è il solo creditore, mostra tutti i suoi limiti nelle altre ipotesi, non potendo il concessionario sostituirsi al giudice dell'esecuzione quando a seguito dell'aggiudicazione del bene all'asta ordina la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli.
Quindi la facoltà del debitore di procedere ai sensi dell'art. 52 comma 2-bis trova un duplice limite: essa è, come detto, esercitabile solo all'interno di una avviata procedura espropriativa esattoriale, nonché solo in quelle procedure in cui non siano presenti altri creditori, poiché solo in tal caso sarà possibile ottenere l'effetto di liberazione del bene dal vincolo senza il placet giudiziale, mancando interessi altrui da tutelare.
Dunque il percorso ermeneutico dianzi esposto non può che portare alla integrale reiezione dell'odierno reclamo.
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Le spese seguono il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura cautelare della domanda nonché delle sole fasi effettivamente espletate (studio, introduttiva e decisionale).
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115 del 2002 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei Parte_2
confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa o assorbita, visti gli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c.:
- Rigetta il reclamo.
- Condanna la reclamante a rifondere alla reclamata le spese del presente giudizio che si liquidano per compensi professionali di avvocato in complessivi 2627,00 euro, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione unica civile il giorno 27 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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