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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10776 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico, Antonio
Attanasio pronuncia la seguente
SENTENZA (ex art. 281sexies u.c. cpc, da artt. 350terzo comma-350bis cpc) nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 1951/24, avente ad oggetto opposizione avverso ingiunzione per abusiva occupazione di suolo pubblico) e riservata in decisione all'udienza del 03.11.2025, vertente TRA (Codice Fiscale , in persona del suo l.r.p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 in virtù di mandato in atti dall'Avv. Carlo Iovinelli, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli Viale Michelangelo 56; APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e diritto propose ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli avverso Parte_1
l'ingiunzione n. prot. 18622 emessa dal in data 26.08.2020, Controparte_1 notificatagli in data 01.09.2020, con la quale gli si ingiungeva il pagamento di euro 1.094,19 per il 2019 ed euro 1.086,00 per il 2020 a titolo di indennità di abusiva occupazione di suolo demaniale, realizzata mediante un passetto, consistente in un massetto di calcestruzzo con pavimentazione, ed una recinzione, realizzata con palizzata in legno, delimitante l'area esterna su cui affaccia l'appartamento di proprietà privata. A sostegno della opposizione, eccepì sostanzialmente che l'area in contestazione non aveva natura demaniale, bensì privata. Non si costituì il Controparte_1
Con la sentenza n. 30726/2023 pubblicata in data 29.06.2023, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, ma ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione: “Le spese del giudizio possono compensarsi per la oggettiva controvertibilità, in origine, delle questioni proposte dalle parti (v, Trib. Nocera Inferiore sent. n.1249/2019)”. Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
Non si è costituito il rimasto contumace sebbene all'uopo evocato. Controparte_1
Va rilevato altresì che nelle more del giudizio risulta pervenuto il chiesto fascicolo di primo grado.
L'istante nelle note conclusive ha quindi richiesto di: “confermare per quanto occorre possa l'annullamento del verbale impugnato e della ingiunzione, condannando la convenuta alle spese legali, con attribuzione in favore del procuratore antistatario, per entrambi i gradi di giudizio, incluso il rimborso dei contributo unificato di euro 98,00
+ 27,00 per il primo grado (depositato in sede di costituzione in appello sub doc. 3), ed euro 147,00 + 27,00 per il secondo grado (depositato il 6.3.24 nel fascicolo telematico di secondo grado).”, con l'effetto in sostanza, nell'assenza della pur evocata controparte, di poter direttamente procedere ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
L'appellante, limitatamente agli esborsi di causa, sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente gli stessi, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Il motivo è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 29.06.2023, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
“assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considerano le ragioni per le quali il Giudice di Pace ha annullato ingiunzione, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., il deve essere dunque condannato a Controparte_1 rifondere alla le spese di lite relative al primo grado, tenuto conto del valore Parte_1 della causa e facendo applicazione del d.m. n. 55 del 2014, quantificate in € 1265,00 (fase studio: euro 236,00; fase introduttiva: euro 252,00; fase istruttoria: euro 352,00; fase decisionale: euro 425,00), come richiesto nella relativa nota spese. Gli esborsi del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con la chiesta attribuzione, per entrambe i gradi di giusizio, in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Viste anche le disposizioni indicate in epigrafe,
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 30726/2023 pubblicata in data 29.06.2023 del Giudice di Pace di Napoli, condanna il Controparte_1
a rimborsare alla le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate Parte_1 in € 125,00 per esborsi ed € 1.265,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna il a rimborsare alla le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione per entrambi i gradi all'Avv. Carlo Iovinelli dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Napoli il 20.11.2025. Il giudice Antonio Attanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico, Antonio
Attanasio pronuncia la seguente
SENTENZA (ex art. 281sexies u.c. cpc, da artt. 350terzo comma-350bis cpc) nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 1951/24, avente ad oggetto opposizione avverso ingiunzione per abusiva occupazione di suolo pubblico) e riservata in decisione all'udienza del 03.11.2025, vertente TRA (Codice Fiscale , in persona del suo l.r.p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 in virtù di mandato in atti dall'Avv. Carlo Iovinelli, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli Viale Michelangelo 56; APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e diritto propose ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli avverso Parte_1
l'ingiunzione n. prot. 18622 emessa dal in data 26.08.2020, Controparte_1 notificatagli in data 01.09.2020, con la quale gli si ingiungeva il pagamento di euro 1.094,19 per il 2019 ed euro 1.086,00 per il 2020 a titolo di indennità di abusiva occupazione di suolo demaniale, realizzata mediante un passetto, consistente in un massetto di calcestruzzo con pavimentazione, ed una recinzione, realizzata con palizzata in legno, delimitante l'area esterna su cui affaccia l'appartamento di proprietà privata. A sostegno della opposizione, eccepì sostanzialmente che l'area in contestazione non aveva natura demaniale, bensì privata. Non si costituì il Controparte_1
Con la sentenza n. 30726/2023 pubblicata in data 29.06.2023, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, ma ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione: “Le spese del giudizio possono compensarsi per la oggettiva controvertibilità, in origine, delle questioni proposte dalle parti (v, Trib. Nocera Inferiore sent. n.1249/2019)”. Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
Non si è costituito il rimasto contumace sebbene all'uopo evocato. Controparte_1
Va rilevato altresì che nelle more del giudizio risulta pervenuto il chiesto fascicolo di primo grado.
L'istante nelle note conclusive ha quindi richiesto di: “confermare per quanto occorre possa l'annullamento del verbale impugnato e della ingiunzione, condannando la convenuta alle spese legali, con attribuzione in favore del procuratore antistatario, per entrambi i gradi di giudizio, incluso il rimborso dei contributo unificato di euro 98,00
+ 27,00 per il primo grado (depositato in sede di costituzione in appello sub doc. 3), ed euro 147,00 + 27,00 per il secondo grado (depositato il 6.3.24 nel fascicolo telematico di secondo grado).”, con l'effetto in sostanza, nell'assenza della pur evocata controparte, di poter direttamente procedere ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
L'appellante, limitatamente agli esborsi di causa, sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente gli stessi, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Il motivo è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 29.06.2023, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
“assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considerano le ragioni per le quali il Giudice di Pace ha annullato ingiunzione, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., il deve essere dunque condannato a Controparte_1 rifondere alla le spese di lite relative al primo grado, tenuto conto del valore Parte_1 della causa e facendo applicazione del d.m. n. 55 del 2014, quantificate in € 1265,00 (fase studio: euro 236,00; fase introduttiva: euro 252,00; fase istruttoria: euro 352,00; fase decisionale: euro 425,00), come richiesto nella relativa nota spese. Gli esborsi del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con la chiesta attribuzione, per entrambe i gradi di giusizio, in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Viste anche le disposizioni indicate in epigrafe,
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 30726/2023 pubblicata in data 29.06.2023 del Giudice di Pace di Napoli, condanna il Controparte_1
a rimborsare alla le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate Parte_1 in € 125,00 per esborsi ed € 1.265,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna il a rimborsare alla le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione per entrambi i gradi all'Avv. Carlo Iovinelli dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Napoli il 20.11.2025. Il giudice Antonio Attanasio