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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 5403 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'Avv Adriana Boscagli e con domicilio Parte_1
eletto presso il suo studio, in Roma,
APPELLANTE
E
con il patrocinio degli Avvti Severino Nappi e Maria Letizia CP_1
Spasari e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Napoli,
APPELLATA
E con l'intervento del P.G. in sede
14079/2023, pubblicata il 5/10/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma, dopo aver con sentenza non definitiva in data 12244/2021 pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel 2007, ha, fra l'altro, determinato in euro 2.100 il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio nato Per_1
il 27/5/2012 e collocato in via prevalente presso la madre, CP_1
contributo da associarsi al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Il primo Giudice ha segnalato che
. a), già coordinatore dell'equipe di Parte_1 [...]
a Bergamo, è ora Direttore dell'Unità Operativa Controparte_2
Complessa “Ortopedia e Traumatologia” presso l'Ospedale Sant'Eugenio
(ASL Roma 2) di Roma, b) svolge altresì anche l'attività libero professionale, attività svolta anche in costanza di convivenza con la , CP_1
c) dichiara un reddito mensile netto di euro 7.000, reddito che, per quanto emerge dalla dichiarazione fiscale del 2022 appare in crescita, d) vive nella casa coniugale, di proprietà dei suoi genitori, con la nuova moglie, pure medico, e le due figlie da lei avute, (2017) e (2023), R_ ER
. , imprenditrice, titolare dell'agenzia di comunicazione CP_1
Bepop Srl della quale è socio unico, ha 10 dipendenti e paga per la sede -
Corso Vittorio Emanuele 154- un canone locatizio di euro 3.000 mensili, dichiara un reddito di euro 3000, vive con il figlio nell'immobile di sua proprietà -via Coletti 29- per il quale paga un mutuo di € 1.200 mensili, . la vita familiare è stata caratterizzata da un alto tenore di vita, tenore che entrambi i genitori mantengono tuttora,
. le difficoltà economiche dell sono smentite dalla circostanza della T_
nascita di una terza figlia, dai minori costi sostenuti a seguito del suo trasferimento da Bergamo a Roma, dalla costante vicinanza alla sua famiglia di origine, famiglia il cui ruolo emerge dagli accordi di separazione raggiunti -e mai omologati- in cui era previsto che il rilascio della casa familiare (di proprietà dei genitori dell' da parte della T_ CP_1
avvenisse a fronte di un assegno di mantenimento per il figlio di € 3000 e tale dunque da “compensa[re]” il sacrificio del rilascio,
. andavano considerate una scuola pubblica, con la necessità di una maggiore “copertura” da parte della madre genitore collocatario prevalente>,
. andava operata una lieve rimodulazione al ribasso rispetto al passato -la sentenza di separazione ha posto a carico del padre un assegno di euro 2300
e il 60% delle spese straordinarie-, in considerazione del fatto che l' T_
padre ha un nuovo nucleo familiare con due figlie minori e stante il consolidarsi della posizione reddituale della madre.
Ha proposto tempestivo appello l' rappresentando che T_
. il Tribunale ha errato nel determinare la sua disponibilità mensile, non avendo considerato che i) il reddito del deducente è quello che si evince dalle buste paga depositate -contenenti anche l'attività privata intra moenia-
ii) la considerata dichiarazione dei redditi 2022 si riferisce all'anno di imposta 2021 nel quale l'esponente svolgeva lavoro presso l' a CP_2
Bergamo, “periodo circoscritto e che ha prodotto un reddito straordinario e un riconoscimento di fine rapporto”, iii) la nascita di altri 2 figli e la sopravvenuta situazione debitoria con l' costituita da Controparte_3
un debito relativo all'anno 2015 che ha rateizzato -e dovrà corrispondere
1700 € al mese per 72 mesi- e da un debito relativo all'anno 2016 che ammonta a circa 700 € per 36 mesi, iv) il mutuo con rate di circa 1000 euro mensili fino al 2030 e il fido di 15.000 euro, entrambi contratti durante il matrimonio per fronteggiare i debiti per il tenore di vita voluto da controparte e non sostenibile altrimenti, v) che dunque con il reddito di euro
7000 mensili deve mantenere altri due figli e far fronte ad un debito di euro
3400 mensili, senza contare che nel 2022 le spese relative all'attività professionale sono state pari ad euro 11860 e che l'assicurazione professionale comporta un esborso di euro 5500 annui,
. il Tribunale ha errato nel non considerare che vi) il reddito di euro 3000 è più del doppio rispetto a quello considerato per l'assegno accordato in sede di separazione, vii) controparte ha omesso il deposito dei bilanci della società, viii) l'appellata ha un esborso mensile di euro 20.000/30000 ed usa i conti della società per le spese personali vedi spese sanitarie pagate con bonifico della Bepop del 31/12/2021 e tanto emerge anche dai movimenti delle carte di credito, ove si rinvengono spese inequivocabilmente personali come ristoranti ed hotel prestigiosi -prenotazioni per un adulto e un bambino-, acquisti in boutique di lusso e in gioiellerie, spese per la locazione di ville in località note,
. il Tribunale ha errato nell'accumunare i tenori di vita dei genitori, visto che ix) la è adusa a trascorrere “w.e. fuori con il figlio presso lussuosi CP_1
hotel -come a Venezia e alberghi 4 stelle a Sorrento e 5 stelle a Firenze,
Ischia, Napoli presso il 5 stelle Hotel Vesuvio, Torino presso l'albergo di Piazza Carlina, Hotel 5 stelle Savoia di Cortina d'Ampezzo- e ad acquistare per sé gioielli e abiti firmati, x) la è politicamente impegnata ciò che CP_1
le consente un tessuto di conoscenze che è alla base della sua attività lavorativa (Lega) e ne aumenta sensibilmente i guadagni, come dimostrano il consolidamento e l'espansione della Be-pop s.r.l. nonchè i numerosi clienti che si evincono dal sito della Società oltre che dalle comunicazioni dalla stessa inviate al deducente (Ministero istruzione, EL, Sisley,
Harmont&Blaine, TO AG, Carpisa, Yamamay, , CP_4
Regione Campania, Fondazione Guido Carli), xi) il materiale esaminato dal primo Giudice –“a titolo esemplificativo, fotografie, ricevute, estratti conto correnti e carte di credito, case di rilevanti dimensioni, dalle vacanze praticate, (per il solo affitto mensile della casa di villeggiatura a Forte dei
Marmi il canone era di € 9500 mensili) dai ristoranti e dagli alberghi frequentati, dalle scuole private scelte”- è riferito e riferibile alla sola
, xii) quanto al deducente, la nascita del secondo e soprattutto CP_1
del terzo figlio, dal Tribunale ritenuta indice di reddito, è di contro inevitabilmente causa di contrazione di capacità di spesa e incremento dei costi, xiii) “nè rileva l'accordo di separazione di 7 anni fa ove c'era altro status. Né tantomeno la vicinanza dei familiari che non certo può né contribuisce né v'è la minima prova”, xiv) il tenore di vita dei nonni paterni non deve essere considerato, non essendovi sul punto “risultanze attuali ma riguardano rapporti addirittura preesistenti il matrimonio”, dovendosi richiamare Cass 17805/2023, secondo la quale “i genitori, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti, sicché eventuali elargizioni, anche se continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del soggetto”,
. quanto all'incidenza della mancata assegnazione della casa coniugale, è da segnalare che xv) la non ha sopportato costi per la rinuncia alla stessa, CP_1
visto che ella ha un appartamento di proprietà di 150 mq con giardino del valore di circa 800.000 euro, acquistato prima della separazione, ciò da cui deriva “che la stessa sarebbe stata sempre gravata del mutuo di 1200,00 mensili anche laddove avesse deciso di rimanere nella casa coniugale.
Quindi nessun sacrificio economico sopportato”, xvi) gli accordi della originaria separazione consensuali non sono stati omologati proprio in quanto contenenti obbligazioni di terzi,
. quanto alla necessità di una maggiore “copertura” da parte della madre genitore collocatario prevalente> in conseguenza dell'iscrizione del figlio alla scuola pubblica, la non ha documentato alcun costo sopravvenuto CP_1
rispetto all'ordinanza del 16/2/2023 che, nel chiudere il subprocedimento, aveva precisato che “le maggiori difficoltà organizzative della madre e gli eventuali maggiori oneri economici che ne dovessero derivare [andavano] valutate in fase di decisione”,
. il Tribunale ha xvii) erroneamente valutato la genitorialità paterna, aderendo alla tesi difensiva avversaria e fondandosi su risultanze emerse in altro giudizio -CTU svolta nel primo grado del giudizio di separazione- a fronte di “presupposti totalmente modificati sotto ogni profilo”, xviii) mancato di motivare l'omesso ampliamento della frequentazione col padre nei giorni infrasettimanali, nonostante l'impedimento costituito dal lavoro a
Bergamo non sia più sussistente. Ha chiesto alla Corte xix) di determinare il contributo paterno per il figlio in 800 euro ovvero nella somma più ridotta e ritenuta congrua, a Per_1
far data dalla domanda o dalla pubblicazione della sentenza emananda, xx) di condannare controparte alle spese del doppio grado di giudizio.
Costituendosi, la ha dedotto CP_1
. quanto alla dedotta erronea determinazione dei redditi delle parti, che 1) il modello reddituale anno di imposta 2021 evidenzia per l' un reddito T_
-lordo € 172.574 e netto € 105.769- in aumento rispetto a quelli degli anni precedenti -anno 2020 lordo € 126.288- ed a quelli dell'epoca dell'avvio della separazione giudiziale (2017), tant'è che nel 2022 il reddito netto mensile dichiarato fiscalmente è di oltre € 8.300, mentre, nell'udienza presidenziale del 19.12.2017 del giudizio di separazione (Rg. 55078/2017),
l' aveva dichiarato un netto mensile di € 5.000, 2) relativamente T_
all'attività libero professionale dell' il sito internet T_
www.marioarduini.com -progressivamente aggiornato- evidenzia che l'appellante svolge detta attività nello storico studio di Roma Via dei
Malvezzi n. 6 in condivisione con il proprio padre, successivamente anche presso la Casa di Cura Ars Biomedica in Roma via Bodio 58 e presso lo
Studio Medico Pasteur in Viale Pasteur 66, nelle immediate vicinanze dell'Ospedale Sant'Eugenio presso cui è primario;
la moglie dell' T_
, è medico ortopedico dipendente del SSN presso Controparte_5
l'Ospedale CTO Roma e lavora insieme al marito nell'attività professionale privata, 3) l' che in primo grado ha chiesto la riduzione del T_
contributo ad € 1.200 mensili per poi chiedere in questo grado euro 800, non può dolersi della risalenza degli elementi di valutazione, visto che non ha prodotto altra documentazione fiscale più aggiornata, neppure con l'istanza di modifica dell'ottobre 2022, e la sentenza ha tenuto conto dell'ultimo modello fiscale in atti, 4) quanto ai presunti sopravvenuti debiti, gli allegati all'avversa istanza di modifica del 30.09.2022 sono privi di dignità di prova, come eccepito dalla deducente, risultando oltretutto il ricorso al credito un indice di solidità della posizione economico-patrimoniale dell' -che T_
può evidentemente prestare idonee garanzie- mentre le presunte rateizzazioni fiscali e i contributi provano lo svolgimento di attività CP_6
libero professionale da parte dell' 5) l'introito dell'esponente è T_
passato dai € 1.500 (udienza del 19.12.2017) ai € 3.000 di oggi, rilevandosi che le variazioni dei guadagni sono legate al tipo di attività della società della , che opera nel campo assai aleatorio della comunicazione con CP_1
una piccola società, e che ella sostiene pure il pagamento del mutuo la cui rata è pari ad oggi ad € 2.100 circa, 6) la deducente, che ha depositato la documentazione patrimoniale completa anche con riferimento alla società di cui è socia unica, ha un'unica carta di credito appoggiata sull'unico c/c bancario di cui da sempre è titolare e i relativi movimenti riguardano la sua attività lavorativa, costituendo spese che ella anticipa, per conto dei propri clienti e per lo svolgimento dei relativi servizi aziendali (pubblicità, acquisto di beni per le produzioni artistiche, pagamento fornitori, ristoranti, hotel ecc.), spese rimborsate dai clienti a Bepop e poi “girate” alla , ciò che CP_1
è confermato dalla sostanziale corrispondenza tra le uscite mensili della carta di credito e i bonifici effettuati, con la medesima cadenza mensile, dalla Bepop S.r.l. in favore dell'esponente,
. per quel che concerne la presunta riferibilità del materiale al tenore di vita della sola madre, 7) l' tenta di spostare l'attenzione sul tenore di vita T_ della deducente per dissimulare quello riservato a sé ed al suo nucleo familiare che “ha al suo servizio una cameriera a tempo pieno, una babysitter e persino un dogsitter”, contempla la “frequentazione della scuola privata
[anche] per la seconda figlia”, “si concede costantemente vacanze in località esclusive (come la Sardegna e Ischia)”, “ha la disponibilità sia di una dimora familiare a Porto Ercole, intestata ai genitori del ricorrente, sia di uno yacht di oltre 16 metri, ugualmente intestato ai genitori dell'appellante”, “utilizza vetture di grossa cilindrata che sostituisce a stretta cadenza”, fruisce “a titolo gratuito della lussuosa abitazione coniugale, sottratta con un artificio all'epoca della separazione con la , per la quale non sostiene alcun CP_1
costo, trattandosi di uno dei tanti immobili di proprietà” dei nonni paterni, della sua famiglia”, 8) quanto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il Tribunale correttamente ha fatto leva sugli accordi separativi sottoscritti e, prima dell'omologazione, disattesi dall' allorquando T_
ha ottenuto il rilascio della casa familiare, accordi che prevedevano che egli
-e non i nonni paterni- si facesse carico dell'assegno di euro 3000 mensili, oltre che dell'80% delle spese straordinarie, e di un contributo annuale di euro 5500 per le vacanze, mentre i nonni paterni avrebbero contribuito con il pagamento di 2 collaboratrici domestiche, che seguissero il minore nelle case dei genitori, 9) la nascita di un altro figlio non determina automaticamente la riduzione dell'assegno per il primo figlio, visto che la condizione economica dell' risulta migliorata associandosi peraltro T_
ai redditi della redditi rimasti ignoti nonostante la stessa sia CP_5
dirigente medico, specialista in chirurgia della mano-ortopedia e traumatologia assunta con contratto a tempo indeterminato presso il CTO di
Roma e lavori in libera professione e come aiuto del marito, . è stato mal inteso il riferimento che la sentenza fa alla “vicinanza della famiglia di origine”, famiglia che costituisce un maggior indice patrimoniale sol che si consideri che l'appellante gode a titolo gratuito dell'appartamento dei genitori il cui rilascio ha fatto venir meno la “volontà dell' di T_
confermare le condizioni sottoscritte”: del resto, se fosse rimasta nella casa coniugale, la deducente avrebbe potuto mettere a reddito la casa gravata da mutuo, fruendo del risparmio di spesa di cui gode l'ex marito che non sostiene, a differenza dell'esponente, costi abitativi,
. infondata è la doglianza afferente la mancata dimostrazione dei costi correlati all'iscrizione alla scuola pubblica, avendo l' beneficiato di T_
una riduzione dell'assegno che, pari al 16/2/2023, ad euro 2694 è stato portato ad euro 2100,
. la doglianza afferente l'erronea valutazione della genitorialità paterna e il mancato ampliamento della frequentazione è smentita dalla condotta dell' che ha attivato i contenziosi solo per motivi economici e mai T_
spinto dall'interesse per il figlio, tanto da non contestare la CTU laddove evidenzia le criticità del rapporto padre/figlio e nemmeno mostrare interesse per le problematiche afferenti la scuola di . Per_4
Ha chiesto il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 1/5 febbraio 2024, questa Corte ha ammonito la CP_1
affinchè osservi la regolamentazione degli incontri padre/figlio soprattutto con riferimento al criterio dell'alternanza; con provvedimento del 10/11 luglio 2024, questa Corte ha autorizzato la lamentava Parte_2
l'inadeguatezza dell'istituto frequentato dal figlio, il malessere dello stesso che non era riuscito ad inserirsi e l'andamento non proficuo, oltre che problematiche di carattere organizzativo- ad iscrivere il minore presso il
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, per l'anno 2024/2025.
Gli atti sono stati comunicati al PG per il parere.
Con note del 3/4/2025, la ha fra l'altro dedotto che CP_1
. il figlio, iscritto al Convitto Nazionale a settembre 2024, frequenta con grande interesse e si è inserito nella compagine amicale, impegnandosi a recuperare le lacune correlate alla mancanza di basi e alla poca attenzione che il padre, che non ha accettato il provvedimento sul punto, gli riserva, limitando la frequentazione con lui: l infatti, non solo da settembre T_
non tiene più il figlio nei giorni infrasettimanali ma nemmeno lo ha mai accompagnato a scuola, limitandosi a prenderlo all'uscita qualche volta;
mai lo ha accompagnato allo sport per il quale il minore ha una passione che vorrebbe condividere col padre;
l'appellante, che non si cura di accompagnare il figlio alle visite mediche, non contribuisce alle spese mediche e non ha voluto contribuire al pagamento del viaggio di studi, mentre per la figlia paga un corso di inglese oltre alla costosa retta R_
della scuola privata, così come paga le attività sportive di entrambe le altre due figliole,
. volendo ottemperare all'ordine di aggiornamento della documentazione,
“deposita in allegato alle presenti note” le movimentazioni conto corrente presso Banca Fucino gennaio 2022/aprile 2025 e le movimentazioni della carta di credito anni 2023, 2024 e 2025: detta documentazione conferma che con il suo introito, sempre pari ad euro 3000 mese ma connotato da aleatorietà, deve far fronte al mutuo per euro 1900 mensili,
. quanto all'aggiornamento di controparte, sempre parziale, emerge che l' ha depositato solo le certificazioni uniche dell'Asl – da cui emerge T_ un introito netto di 7600/8300 mensili-, dovendosi inevitabilmente far leva sulla documentazione già depositata, mentre dall'unico estratto conto depositato emerge un introito per i primi 9 mesi 2024 di euro 113500, “per la maggior parte già netti”.
Ha riproposto le conclusioni già rassegnate.
Con note del 4/4/2025, l' ha contestato le avverse deduzioni T_
riportandosi all'atto d'appello.
Con note del 5/5/2025, la ha dedotto, fra l'altro, che i fatti successivi CP_1
hanno dato conto della pretestuosità delle ragioni azionate con il subprocedimento relativo all'organizzazione delle festività natalizie 2023, che nessuna contrazione reddituale è stata dimostrata in capo all' T_
che gode anche del contributo economico della moglie, mentre è certa la riduzione dei tempi di permanenza del minore presso il padre. Ha richiamato le conclusioni e deduzioni della comparsa di costituzione e delle note del
3/4/2025, sollecitando l'avversa condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Con note in replica del 6/5/2025, l' ha dedotto che xxi) controparte T_
gli contesta la scarsa trasparenza per celare le proprie mancanze di produzione istruttorie, xxii) viste le carenza della scuola precedentemente frequentata -Villa Flaminia-, si è trovato costretto a promuovere l'iscrizione del figlio alla scuola pubblica, proponendo anche il Convitto, mentre controparte insisteva sulla scuola privata, per poi successivamente mutare strategia, al solo fine di osteggiare l'esponente, xxiii) non è vero che non partecipa alle spese straordinarie, mentre è vero che l'appellata decide unilateralmente per poi mandare il figlio a chiedere i contributi economici, xxiv) controparte ha aggiornato tardivamente la documentazione bancaria e ha depositato una dichiarazione sostitutiva incompleta, visto che essa non contempla i saldi dei conti correnti e la proprietà di opere d'arte; ella continua a dichiarare un reddito di gran lunga inferiore a quello reale, basti pensare che ella paga un mutuo che è pari al 70% del reddito dichiarato e considerare gli estratti conto che attestano spese notevoli che la non CP_1
è riuscita a dimostrare siano afferenti l'attività lavorativa, xxv) , che ha Per_4
11 anni e frequenta la scuola sino alle ore 17, non ha esigenze di spesa superiori ad euro 1000 mensili e tali esigenze potevano soddisfare, in costanza di matrimonio, padre e madre che all'epoca percepivano rispettivamente 3500 e 1500 euro, xxvi) l'esponente rispetta la regolamentazione della frequentazione, nonostante il comportamento ostacolante della madre, xxvii) si è dimostrata la sperequazione economica a favore della madre. Si è riportato alle conclusioni spiegate, chiedendo l'accoglimento dei motivi d'appello e l'effettuazione di indagini tributarie a carico della . CP_1
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 5/6/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Nelle note del 4/6/2025, l' ha insistito nelle conclusioni ed istanze T_
già formulate. Con note in pari data, la si è riportata alle conclusioni CP_1
già rassegnate.
L'appello è infondato.
Muovendo dalle istanze istruttorie, non v'ha luogo all'effettuazione di indagini di polizia tributaria che l'appellante sollecita a fronte della “parziale […] e non completa” documentazione prodotta ex adverso (cfr note 6/5/2025), I) avendo il giudice, al riguardo, poteri discrezionali -"non può essere considerato come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche"
(cfr Cass 4551/2012)- II) avendo la Corte chiesto ad entrambe le parti l'esibizione della documentazione reddituale e bancaria necessaria alla ricostruzione della patrimonialità delle parti, riservandosi la valutazione dell'eventuale condotta omissiva ai sensi dell'art 116 cpc, III) nell'attribuire a controparte una condotta omissiva che “non fa chiarezza sui redditi” (cfr note 6/5/2025), l' non tiene conto che, a fronte di una richiesta di T_
esibizione di tipo simmetrico in quanto rivolta ad entrambe le parti la condotta censurata risulta neutra ove le medesime -come accade nel caso di specie- abbiano osservato lo stesso contegno negativo (cfr Cass ord
225/2016).
Tale contegno emerge con riferimento all' venendo in T_
considerazione, in vista della ricostruzione della sua patrimonialità, che A), nella dichiarazione sostitutiva di notorietà del 20/6/2022 (doc 44), egli indica un reddito di euro 5000 netti mensili, non precisando in maniera netta se i compensi per l'attività libero professionale, che assume a lui riversati direttamente in busta paga, siano compresi in detto importo, B) sempre nella stessa dichiarazione si legge che dalle buste paga dei mesi gennaio/maggio 2022 emerge un introito medio netto di euro 7680 e che, dai modelli reddituali anni di imposta 2020 e 2021, emerge un introito complessivo, al netto dell'imposta lorda, di euro rispettivamente pari a 8814
e 9564 euro mensili, C) l'appellante si duole che vi sia “il pregiudizio e la convinzione” circa la presenza di altre fonti reddito (cfr appello) e pur tuttavia, relativamente all'anno di imposta 2021 -anno solo per il quale è possibile in base agli atti tale verifica-, la CU (doc 4 del 12/12/2024) reca il reddito complessivo di 92.439 euro ben diverso da quello di euro 162.245, riportato, stando a quanto dallo stesso interessato sostenuto (cfr dichiarazione sostitutiva del 20/6/2022 richiamata, doc 44), nella dichiarazione dei redditi relativa, D) se ne ricava che le CU -che peraltro per il 2022 e 2023 riportano un reddito complessivo rispettivamente pari ad oltre euro 170.000 e 158.000 (netto mensile rispettivamente pari ad euro 7980 e
7500 circa)- potrebbero offrire un quadro parziale delle disponibilità economiche dell' dubbio questo che l'interessato non contribuisce T_
a fugare visto che per gli “ultimi tre anni” ossia per il triennio 2021/2023 ha prodotto le sole CU e non anche le dichiarazione dei redditi, pur offerte in comunicazione quanto agli anni di imposta 2017/2020, E) l' nella T_
dichiarazione sostitutiva del 12/12/2024, indica un reddito di 5000 euro mese, da ritenere ragionevolmente comprensivo dell'attività libero- professionale alla luce di quanto asserito nell'atto di appello ove si legge che i 7000 euro mensili, attribuitigli in sentenza, sono da riferire al 2021, ossia al “periodo pandemico emergenziale […] che ha prodotto un reddito straordinario […] parentesi eccezionale ed irripetibile dalla quale non può considerarsi idonea la deduzione del Tribunale” (cfr pag 6), F) tale asserto, oltre che non in linea con quanto dichiarato dall'interessato dal Presidente –
“reddito mensile netto di euro 7000” -cfr verbale udienza 7/2/2023- appare smentito dalle buste paga prodotte, relative ai mesi giugno/novembre 2024, dalle quali emerge un netto medio mensile di euro 8812 (compresa quota pignorata di euro 889 e “intr[oiti] case di cura non accreditate” e non considerata la tredicesima), senza considerare che dall'estratto conto doc 6 emerge che nel maggio 2024 l' ha introitato, quali “emolumenti Asl T_
Roma 2”, euro 8264 cui si aggiungono euro 3638 quali compensi di visite ortopediche, G) è da ritenere, per quanto evincesi dalle deduzioni e dagli atti pur se prodotti in maniera incompleta, che la quantificazione del
Tribunale -euro 7000 mensili- lungi dall'essere “malamente calcolat[a]” (cfr appello pag 6), sia di contro approssimata per difetto, H) quanto testè affermato è del resto coerente con il tenore degli accordi separativi non formalizzati ma sottoscritti, accordi che vedevano un impegno dell' T_
a versare euro 3000 mensili per il mantenimento ordinario del figlio, oltre ad un contributo di euro 5500 -pari ad euro 458 mese- per le vacanze, ed a farsi carico dell'80% delle spese straordinarie relative al minore.
A tanto si aggiunga, quanto ai fatti sopravvenuti che il primo Giudice avrebbe trascurato, mancando di considerare che l' deve “mantenere T_
altri due figli nonché un debito mensile di euro 3400” (appello pag 7), che
H) la nascita degli altri due figli -in disparte il fatto che essa non è automatica causa di riduzione dovendosi considerare anche le risorse dell'altro genitore- è stata valutata, avendo l' beneficiato della T_
riduzione dell'assegno che, pari ad euro 2660 al settembre 2023, è stato portato ad euro 2100 dalla sentenza impugnata, I) non costituisce sopravvenienza -ed era quindi presente al momento del noto accordo separativo- il finanziamento con Banca Fucino -euro 480/mese- contratto nel 2010, mentre l'altro in essere con Banca Fucino, in quanto risalente al
2017 e quindi ad un momento successivo alla separazione, non può essere stato “contratt[o] durante il matrimonio per fronteggiare i debiti per il tenore di vita non sostenibile altrimenti” (cfr appello pag 6), L) i debiti con
[...]
, non meglio precisati, appaiono correlabili non alla pretesa CP_3 esigenza della di vivere al di sopra dei limiti consentiti ma alla CP_1
produzione di reddito da lavoro, ponendosi quindi come indici di capacità economica così come gli esborsi enunciati nella dichiarazione sostitutiva per babysitter -euro 1200/mese-, giardiniere -euro 300 mensili-, vigilanza -euro
170 mensili-, rata scuola privata di -euro 504 mese-; da R_
considerare, di contro, gli esborsi per l'attività professionale e per l'assicurazione sanitaria che incidono rispettivamente per euro 100/mese e
130/mese (cfr dichiarazione sostitutiva), anch'essi tuttavia verosimilmente esistenti all'atto dell'assunzione dell'impegno economico non formalizzato.
Non paiono fondate le censure mosse alla ricostruzione del reddito della che l' vorrebbe parametrare all'entità delle spese mensili CP_1 T_
registrate dalla carta di credito -euro 20.000- onde giungere alla conclusione che la ex moglie fruisce di un tenore di vita di “gran lunga superiore a quello dell'appellante” (cfr note 6/5/2025): al riguardo, difficilmente può affermarsi che dette spese siano esclusivamente riferibili all'odierna appellata che è titolare di impresa, organizzata in forma societaria, che si occupa di comunicazione ed eventi e la spiegazione che ella fornisce quanto alle operazioni registrate dalla carta di credito e dal conto corrente trova un riscontro visto che a) vi è corrispondenza per entità e tempistiche fra le uscite mensili registrate dalla carta di credito e i bonifici in entrata secondo il meccanismo indicato dall'appellata che assume di anticipare, per conto dei propri clienti e per lo svolgimento dei servizi aziendali (pubblicità, acquisto di beni per le produzioni artistiche, ecc.), somme che poi vengono rimborsate dai clienti a Bepop che a sua volta le gira alla , b) i CP_1
movimenti della carta contemplano un susseguirsi di spese serrato, difficilmente tutte riferibili alla persona della così come ad esempio CP_1 per i pagamenti di alberghi romani che ragionevolmente non rispondono ad esigenze di soggiorno dell'appellata, c) tali ultimi elementi unitamente alla tipologia dell'attività svolta dalla non militano a favore CP_1
dell' [della carta esclusivamente] per spese personali>, utilizzo che l' dà per acquisito sulla base degli “acquisti T_
effettuati con la carta di credito” (cfr appello pag 7), sulla base di una non esplicitata correlazione -spese “certamente non relative alla società” (cfr pag
7)- che certo non può desumersi tout court dalla presenza di esborsi per i ristoranti o hotel di livello o dagli “acquisti in boutique di lusso” (cfr pag 7)
o ancora dai “costosi acquisti in gioielleria”, questi ultimi, si assume, riferibili all'appellata per il solo fatto che l'esercizio si troverebbe nella località -Forte dei Marmi- ove ella trascorre con il figlio le vacanze estive,
d) l'asserto sul quale più volte torna l'appellante e cioè che in Forte dei
Marmi la affitterebbe “ville al costo di euro 20.000 per ciascun CP_1
soggiorno” non è riscontrabile nella carta di credito e nemmeno è
“documentato nella seconda memoria istruttoria” (cfr ricorso pag 8) che non
è dato comprendere se sia quella dell'appellante o dell'appellata.
Nemmeno fondata è la censura afferente il “tenore di vita di parte appellata emerso” (cfr pag 8 ricorso) che la sentenza non avrebbe adeguatamente ricostruito: il tenore di vita della è indubbiamente agiato così come CP_1
lo è quello dell' che vive in un appartamento di pregio, dotato di T_
antifurto per il quale paga un “canone” di oltre 1000 euro a semestre –
“vigilanza euro 170 mensili” (cfr dichiarazione sostitutiva)- e di un giardino che necessita della cura di un addetto per euro 300 mensili (cfr dichiarazione sostitutiva), trascorre le vacanze in Sardegna pur avendo a disposizione un appartamento all'Argentario, non contesta di avere un natante di 16 metri, fruisce di autovettura a noleggio per il costo di euro 590 mensili (cfr doc 6),
e, stando a quanto dallo stesso asserito nella dichiarazione sostitutiva, si avvale di babysitter -euro 1200/mese- e si permette di mandare la figlia alla scuola privata -euro 504 mese- ove la seconda figlia R_
ragionevolmente accederà a breve.
Elevato era anche il tenore di vita in costanza di matrimonio così come correttamente desunto dal primo Giudice “dalla documentazione complessivamente prodotta (a titolo esemplificativo, fotografie, ricevute, estratti conto correnti e carte di credito, case di rilevanti dimensioni, dalle vacanze praticate, (per il solo affitto mensile della casa di villeggiatura a
Forte dei Marmi il canone era di € 9500 mensili) dai ristoranti e dagli alberghi frequentati, dalle scuole private”, oltre che dal noto accordo separativo con il quale l' si impegnava ad un versamento di euro T_
3000 mensili -oltre tutto a fronte di un collocamento paritario con settimane alterne- e di un contributo alle vacanze di euro 5500 annui.
La censura afferente la “irrilevanza del tenore di vita dei nonni paterni” appare anch'essa infondata sol che si consideri che il primo Giudice ha fatto leva sui redditi delle parti, la cui ricostruzione come su riportata non appare condizionata dalla patrimonialità degli ascendenti, salvo dar conto del fatto che l' a differenza della , non ha costi alloggiativi perché T_ CP_1
fruisce dell'ex casa familiare di proprietà dei suoi genitori.
Del non avere l' costi per l'alloggio -e non del fatto che T_
l'appartamento appartiene ai suoi genitori- si tiene conto ai fini della determinazione del contributo, visto che il padre è tenuto ad assicurare al minore una sistemazione abitativa e che l'esborso relativo non può gravare sul solo genitore collocatario. Non può pertanto l' dolersi del fatto T_ che l'appellata avrebbe rilasciato volontariamente l'immobile, visto che detta “scelta” -opzione interpretativa che muove da una lettura parziale dell'accordo separativo- non potrebbe comunque andare a detrimento del figlio.
Sebbene non documentato, l'aumento dei costi era presumibile in base al fatto che il minore avrebbe osservato un orario scolastico ridotto, necessitando quindi una presenza maggiore della madre, con conseguente ricaduta sugli impegni lavorativi, o di qualcuno cui affidare il figlio in assenza del genitore collocatario.
All'erronea valutazione della genitorialità paterna e mancato ampliamento della frequentazione” non corrisponde una richiesta di modifica della sentenza impugnata, restando pertanto la Corte esonerata dal relativo esame.
L'esito complessivo del giudizio -nel corso del quale sono stati aperti due subprocedimenti- registra la maggior soccombenza dell' cui T_
pertanto andranno a far carico le spese -ivi comprese quelle relative ai subprocedimenti-, secondo liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra promosso, così provvede:
. rigetta l'appello,
. condanna l' al pagamento in favore della delle spese del T_ CP_1
grado che liquida in euro 6300 per compensi, oltre oneri di legge,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto. Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente
Sofia Rotunno
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori