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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/07/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
RG VG N 2794/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Cessazione S E N T E N Z A degli effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 2794/2024R.G.V.G. matrimonio”. promossa congiuntamente dai coniugi:
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
, nata a [...] il [...] Controparte_1
e
nato a [...] il03/02/1981, CP_2
Parti rappresentate e difese dall'Avv. Roberta Vecchio D'Ambrosi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Borgiallo (TO) Strada Vecchia San Giacomo 10resta assegnata definitivamente al marito unitamente ai beni ed agli arredi che la compongono posto che le parti ne hanno ripartito la divisione . La sig.ra , d'intesa con il marito, si è già trasferitaunitamente al figlio in una CP_1 Per_1 nuova abitazione condotta inlocazione in Rivarolo Canavese Via Oglianico n. 7/15 presso la quale hagià trasferito le di loro residenze.
2.. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e col locazione Per_1
prevalente pr esso la madre in Rivarolo Canavese (TO) Via Oglianico n. 7/15 . I genitori assumono di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei relativi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori esercita la responsabilità parentale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3. I genitori possono vedere e tenere il figlio con sé liberamente ed in ogni caso, tenuto conto delle loro esigenze ed impegni lavorativi e non e di quelli di e, in difetto di diverso accordo, secondo le Per_1
seguenti modalità:
INFRASETTIMANALE PERIODO SCOLASTICO in considerazione dei turni lavorativi svolti dalla madre che impegnano la medesima a alterne dalle ore 08,00 del mattino alle ore 14.00 pomeridiane o dalle ore 14.00 alle ore 20.00 , la permanenza di presso ciascun genitore si modulerà secondo le Per_1
seguenti modalità: durante il turno lavorativo materno del mattino: LUNEDI mattino: sarà Per_1
prelevato il mattino del lunedi entro le ore 07.30 dalla casa materna di Rivarolo dal padre che lo accompagnerà a scuola a Colleretto Castelnuovo entro le ore 08.30; LUNEDI dall'uscita di scuola ore
16.30 fino al rientro a casa dal lavoro del padre il bambino sarà accudito dalla zia paterna che risiede e dimora nello stesso immobile di Strada Vecchia San Giacomo all'interno n. 9 posto al piano sottostante rispetto alla casa paterna(come è avvenuto fino ad oggi). LUNEDI sera al rientro da lavoro il padre lo preleva dall'alloggio della zia elo reca presso di sé curando di accompagnarlo a scuola il martedi mattino:
MARTEDI pomeriggio viene prelevato da scuola ore 16.30 dalla mamma che lo tiene presso di Per_1
se fino al mattino successivo del MERCOLEDI E GIOVEDI che il padre lo preleva alle ore 07.30 presso casa materna per accompagnarlo a scuola entro le ore 08.30; nel POMERIGGIO del MERCOLEDI E
GIOVEDI la mamma lo preleva da scuola ore 16.30 e lo tiene presso di se fino al rientro a scuola la mattina successiva quando il VENERDI mattino alle ore 07.00 viene accudito dai nonni materni che risiedono al piano inferiore del medesimo immobile di Rivarolo Via Oglianico ove il minore risiede e lo accompagnano a scuola entro le ore 08.30 a Colleretto Castelnuovo data l'indisponibilità del padre che lavora;
il pomeriggio del VENERDI dall'uscita di scuola lo preleva ed accudisce la madre fino al
. Nella settimana in cui la madre lavora il mattino, secondo i desiderata di , Persona_2 Per_1
il padre potrà prelevarlo da scuola alle ore 12.30, trascorrere con lui il pranzo per poi riaccompagnarlo a scuola entro le ore 14.20. Turno lavorativo materno nel pomeriggio: il padre preleva il lunedi Per_1 mattina entro le ore 08.00 e lo accompagna a scuola entro le ore 08.30. Lo riprende all'uscita di scuola alle ore 16.30 e lo tiene presso di se fino al rientro a scuola del martedi mattina;
MARTEDI'e MERCOLEDI viene recuperato all'uscita di scuola dalla zia paterna che lo tiene presso di se fino al rientro di lavoro delle ore 20.30 della madre che lo preleva presso la casa della medesima per recarlo a casa e riaccompagnarlo la mattina successiva a scuola. e mattina la mamma lo Per_3 Per_4
accompagna a scuola ed i nonni materni lo prelevano alle ore 16.30 e lo accudiscono fino al rientro da lavoro della mamma che lo reca presso di séf ino al mattina. Quando frequenterà la Per_2 Per_1
scuola secondaria di primo grado, sempre seguendo i turni lavorativi dei genitori, sarà sempre il padre che lo preleverà da scuola e nella settimana in cui la mamma farà il turno del mattino, questa lo preleverà presso il padre mentre quella del turno del pomeriggio, proseguirà il pomeriggio presso lazia Per_1
paterna che abita nello stesso immobile ovvero con i nonni materni che lo prelevano dal papà e lo riportano alla casa della mamma a Rivarolo in attesa del ritorno di costei.
Durante il periodo feriale estivo, festivo natalizio e pasquale , nella settimana del turno lavorativo Per_1
pomeridiano della mamma, sarà prelevato dal padre presso la casa materna entro le 08.30del lunedi che lo terrà con sé fino all'inizio del turno lavorativo del uando lo accompagnerà presso la zia Per_5
paterna in attesa del rientro della madre che lo recherà e terrà con sé, il MERCOLEDI mattino lo trascorrerà con la mamma fino all'inizio del turno lavorativo della medesima che lo accompagnerà presso la zia paterna per poi riprenderlo al termine del turno lavorativo mentre il ed il Per_3 Per_4
accompagnerà il minore presso la casa dei nonni materni di Rivarolo ove permarrà fino al rientro della madre dal lavoro. Nella settimana del turno mattutino materno, si avvicenderanno gli accudimenti del padre al mattino mentre alle 15.45 sarà la madre che lo preleverà a Cuorgnè presso il luogo di lavoro del marito e lo recherà con se fino al mattino successivo quando sarà il padre a prenderlo ed a tenerlo con sé con medesime modalità
NEI FINE SETTIMANE: il week end che inizia dopo la settimana del turno pomeridiano della mamma (quando ella lavora dalle ore 14.00 alle ore 20.00)il papà lo terrà con sé nella mattina della
Domenica dalle ore 09.00 circa fin o al rientro a lavoro del padre nel pomeriggio quando la madre curerà il prelievo presso il luogo di lavoro del padre. Il week end successivo che inizia dopo la settimana del turno mattutino della mamma (quando ella lavora dalle ore 06.00 alle ore 14.00) il padre lo preleverà presso la residenza materna il mattino alle ore 09.30 e lo terrà fino al rientro Per_2
al lavoro del pomeriggio quando la made lo preleverà dal luogo di lavoro paterno.
PERIODO FESTE DI NATALE E CAPODANNO: durante le settimane di vacanze natalizie e pasquali si seguirà il normale calendario settimanale considerato l'impegno del lavoro paterno anche nelle giornate festive. Pertanto, sulla base delle ore libere e dei possibili giorni di ripos odel padre,
trascorrerà ad anni alterni il giorno del 25/12 con ungenitore e 24/12 e 26/12 con l'altro; il Per_1
31/12 (fino alle ore 16.30 del 01/01) con il genitore con il quale ha trascorso il 25/12 e 06/01con l'atro genitore con inizio Natale (25/12) del 2024 a favore della mamma. Resta immutato il calendario infrasettimanale come sopra descritto e precisato.
FESTIVITA' PASQUALI: durante le festività pasquali, trascorrerà, ad anni alterni il giorno Per_1
di Pasqua o Pasquetta con un genitore con inizio Pasqua 2024 a favore del papà. Si intende che secondo le disponibilità del singolo genitore questi ha la facoltà di tenere con sé dal venerdi Per_1
sera alla domenica sera ore 21.00 o dalla Domenica sera h 21,00 al rientro a scuola del mercoledi a secondo dell'alternanza
FERIE ESTIVE: trascorrerà, ogni anno, due settimane in modalità esclusiva con ciascun Per_1 genitore in un arco temporale compreso tra il giorno successivo alla fine dell'anno scolastico a giugno ed il giorno precedente l'inizio dell'anno scolastico a settembre da accordarsi tra loro genitori entro il 31/05 di ogni anno. In caso di disaccordo trascorrerà le prime due settimane di luglio con Per_1
il papà e le seconde due settimane di luglio con la mamma. Nelmedesimo periodo(giugno – settembre), nei giorni infrasettimanali trascorrerà la mattina e parte del pomeriggio con i Per_1 nonni materni, la zia paterna ovvero con la mamma ed il papà secondo il calendario “infrasettimanale”
e “finesettimana” sovra descritto. Il padre acconsente fin d'ora che il minore possa trascorrere il mese di agosto e qualche giorno di giugno presso la località di Ceresole Reale ove i genitori della CP_1
hanno in proprietà una casa di villeggiatura in compagnia dei medesimi e/o della mamma. Saranno sempre garantiti durante tale soggiorno i giorni e le ore di visita padre/figlio concordando con la madre ed i nonni paterni i termini e le modalità di accompagnamento da e per la località montana. In caso di mancato accordo sarà sempre il padre a recarsi a prelevarlo a Ceresole e sempre il nucleo madre/nonni materni a riprenderlo presso la casa del padre.
Durante tutto il periodo ed i giorni che trascorrerà con un genitore avrà facoltà e piena libertà Per_1 di sentire telefonicamente l'altro genitore attraverso l'uso del cellulare o telefono di casa di proprietà del genitore in quel momento collocatario fino a quando non ne disporrà di uno suo personale.
COMPLEANNI DEI GENITORI E DI CO: il giorno del compleanno di ciascun genitore lo trascorre con il medesimo. Qualora dovesse capitare di sabato o domenica, Per_1 Per_1 trascorrerà l'intero week end con il genitore che compie gli anni compatibilmente con gli orari di lavoro del padre. Il giorno del compleanno di , il minore lo trascorrerà ad anni alterni con un Per_1
genitore.
FESTE RELIGIOSE E CIVILI E PONTI INFRANNUALI: il regime dell'alternanza sarà altresì applicato ai giorni di festività civili e religiose e si agganceranno al week end qualora comprese in esso o di poco a seguire sempre compatibilmente con gli orari lavorativi del padre. A titolo di esempio, qualora una festività civile o religiosa accadesse di venerdi, il week end con la festività compresa spetterà al genitore con il quale è previsto trascorra il fine settimana secondo il regime dell'alternanza. Se altresì la festività successiva dovesse premiare il medesimo genitore, si opterà per lo scambio del giorno del sabato ovvero della domenica a favore dell'altro genitore, salvo che i genitori non preferiscano di comune accordo seguire sempre l'alternanza dei fine settimana.
4) in caso di malattia del minore i genitori si impegnano a coordinarsi tra loro alternandosi nel luogo dove il bambino si trova per assisterlo senza opporre ostacoli o difficoltà che comportino la necessità per il genitore in affidamento di rifarsi a personale a pagamento terzo per l'accudimento del bambino.
Entrambi prestano il consenso che il minore possa essere accudito e vigilato dai nonni materni, paterni e dalla zia paterna. Altresì in caso di impossibilità per malattia o altro inderogabile impedimento di un genitore l'altro farà tutto il possibile per prestare assistenza nel sostituirlo ed accudire personalmente o a mezzo di terze persone di famiglia il figlio minore.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE: il sig. corrisponderà alla CP_2
sig.ra , a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio minore ed a CP_1 Per_1 mezzo bonifico bancario, la somma di € 500,00 (cinquecento) entro il giorno 5 di ogni mese. Somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Il padre percepirà per intero l'assegno unico di . La Per_1
sig.ra si impegna ed obbliga a prestare, a semplice richiesta, ogni consenso, autorizzazione CP_1
e atto di rinuncia atto ad ottenere a favore dell' l'emolumento sociale in questione consegnando CP_2
tutta la documentazione anche personale necessaria.
SPESE STRAORDINARIE: entrambi i genitori si accolleranno nella misura del 50% ciascuno il costo delle spese straordinarie relative al minore come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Ivrea siglato tra Tribunale ed Ordine degli Avvocati che le parti dichiarano di conoscere e che qui integralmente si richiama. In tali spese si ricomprendono anche quelle sostenute per il conseguimento della patente di guida al compimento della maggiore età, dell'acquisto dell'auto e del mantenimento ordinario e straordinario della stessa fino ad autonomia economica del figlio. Le spese relative agli studi universitarie saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori salvo le spese per il vitto fuori casa
(cibo e pulizia della persona) (e della casa se trasferisce propria dimora di studio infrasettimanale altrove) che resta a carico della madre contribuendo il padre al pagamento del medesimo con la quantificata somma mensile a titolo di mantenimento. Anche le spese di viaggio, trasporto ed alloggio
(inteso come canone di locazione, indennità di occupazione, affitto camere o quant'altro e quota utenze domestiche e spese condominiali ove previste).
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborso assicurativi, i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili, ovvero a fornire all'altro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale compilazione del modello ISEE. Il genitore che sostiene per intero ed a proprio esclusivo carico economico una spesa la deduce integralmente. Per il resto delle spese sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno saranno detratte da entrambi nella medesima percentuale.
I Sigg.ri ed dichiarano già sin d'ora di fare acquiescenza dell'emananda sentenza. CP_1 CP_2
Per il P.M.: accoglimento del Ricorso congiunto.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Controparte_1 CP_2
Borgiallo, in data 3.4.2016 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune
(atto n. 1 , Parte II, serie A, anno 2016).
Dalla unione è nata prole: a Ivrea il 15/07/2015. Per_1
I coniugi si sono separati in forza di sentenza di separazione n. 202/2024, pubblicata dal Tribunale di Ivrea in data 12.02.2024, passata in giudicato il 13.9.2024.
Con ricorso iscritto in data 13.12.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la cessazione del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898.
All'udienza del giorno 2.7.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte ed il Giudice, stante la richiesta da parte del P.M. di accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti, il 4.7.2025, rimetteva la causa in decisione
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio 2015.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da ben oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione definito con sentenza passata in giudicato.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole ed alla regolamentazione dei rapporti tra di loro che il Tribunale ritiene di poter integralmente recepire.
In ragione della proposizione del ricorso congiunto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti ed alle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1
in Borgiallo in data 3.4.2016, i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgiallo di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- omologa le condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 9.7.2025.
IL PRESIDENTE est.
Alessandro Scialabba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Cessazione S E N T E N Z A degli effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 2794/2024R.G.V.G. matrimonio”. promossa congiuntamente dai coniugi:
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
, nata a [...] il [...] Controparte_1
e
nato a [...] il03/02/1981, CP_2
Parti rappresentate e difese dall'Avv. Roberta Vecchio D'Ambrosi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Borgiallo (TO) Strada Vecchia San Giacomo 10resta assegnata definitivamente al marito unitamente ai beni ed agli arredi che la compongono posto che le parti ne hanno ripartito la divisione . La sig.ra , d'intesa con il marito, si è già trasferitaunitamente al figlio in una CP_1 Per_1 nuova abitazione condotta inlocazione in Rivarolo Canavese Via Oglianico n. 7/15 presso la quale hagià trasferito le di loro residenze.
2.. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e col locazione Per_1
prevalente pr esso la madre in Rivarolo Canavese (TO) Via Oglianico n. 7/15 . I genitori assumono di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei relativi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori esercita la responsabilità parentale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3. I genitori possono vedere e tenere il figlio con sé liberamente ed in ogni caso, tenuto conto delle loro esigenze ed impegni lavorativi e non e di quelli di e, in difetto di diverso accordo, secondo le Per_1
seguenti modalità:
INFRASETTIMANALE PERIODO SCOLASTICO in considerazione dei turni lavorativi svolti dalla madre che impegnano la medesima a alterne dalle ore 08,00 del mattino alle ore 14.00 pomeridiane o dalle ore 14.00 alle ore 20.00 , la permanenza di presso ciascun genitore si modulerà secondo le Per_1
seguenti modalità: durante il turno lavorativo materno del mattino: LUNEDI mattino: sarà Per_1
prelevato il mattino del lunedi entro le ore 07.30 dalla casa materna di Rivarolo dal padre che lo accompagnerà a scuola a Colleretto Castelnuovo entro le ore 08.30; LUNEDI dall'uscita di scuola ore
16.30 fino al rientro a casa dal lavoro del padre il bambino sarà accudito dalla zia paterna che risiede e dimora nello stesso immobile di Strada Vecchia San Giacomo all'interno n. 9 posto al piano sottostante rispetto alla casa paterna(come è avvenuto fino ad oggi). LUNEDI sera al rientro da lavoro il padre lo preleva dall'alloggio della zia elo reca presso di sé curando di accompagnarlo a scuola il martedi mattino:
MARTEDI pomeriggio viene prelevato da scuola ore 16.30 dalla mamma che lo tiene presso di Per_1
se fino al mattino successivo del MERCOLEDI E GIOVEDI che il padre lo preleva alle ore 07.30 presso casa materna per accompagnarlo a scuola entro le ore 08.30; nel POMERIGGIO del MERCOLEDI E
GIOVEDI la mamma lo preleva da scuola ore 16.30 e lo tiene presso di se fino al rientro a scuola la mattina successiva quando il VENERDI mattino alle ore 07.00 viene accudito dai nonni materni che risiedono al piano inferiore del medesimo immobile di Rivarolo Via Oglianico ove il minore risiede e lo accompagnano a scuola entro le ore 08.30 a Colleretto Castelnuovo data l'indisponibilità del padre che lavora;
il pomeriggio del VENERDI dall'uscita di scuola lo preleva ed accudisce la madre fino al
. Nella settimana in cui la madre lavora il mattino, secondo i desiderata di , Persona_2 Per_1
il padre potrà prelevarlo da scuola alle ore 12.30, trascorrere con lui il pranzo per poi riaccompagnarlo a scuola entro le ore 14.20. Turno lavorativo materno nel pomeriggio: il padre preleva il lunedi Per_1 mattina entro le ore 08.00 e lo accompagna a scuola entro le ore 08.30. Lo riprende all'uscita di scuola alle ore 16.30 e lo tiene presso di se fino al rientro a scuola del martedi mattina;
MARTEDI'e MERCOLEDI viene recuperato all'uscita di scuola dalla zia paterna che lo tiene presso di se fino al rientro di lavoro delle ore 20.30 della madre che lo preleva presso la casa della medesima per recarlo a casa e riaccompagnarlo la mattina successiva a scuola. e mattina la mamma lo Per_3 Per_4
accompagna a scuola ed i nonni materni lo prelevano alle ore 16.30 e lo accudiscono fino al rientro da lavoro della mamma che lo reca presso di séf ino al mattina. Quando frequenterà la Per_2 Per_1
scuola secondaria di primo grado, sempre seguendo i turni lavorativi dei genitori, sarà sempre il padre che lo preleverà da scuola e nella settimana in cui la mamma farà il turno del mattino, questa lo preleverà presso il padre mentre quella del turno del pomeriggio, proseguirà il pomeriggio presso lazia Per_1
paterna che abita nello stesso immobile ovvero con i nonni materni che lo prelevano dal papà e lo riportano alla casa della mamma a Rivarolo in attesa del ritorno di costei.
Durante il periodo feriale estivo, festivo natalizio e pasquale , nella settimana del turno lavorativo Per_1
pomeridiano della mamma, sarà prelevato dal padre presso la casa materna entro le 08.30del lunedi che lo terrà con sé fino all'inizio del turno lavorativo del uando lo accompagnerà presso la zia Per_5
paterna in attesa del rientro della madre che lo recherà e terrà con sé, il MERCOLEDI mattino lo trascorrerà con la mamma fino all'inizio del turno lavorativo della medesima che lo accompagnerà presso la zia paterna per poi riprenderlo al termine del turno lavorativo mentre il ed il Per_3 Per_4
accompagnerà il minore presso la casa dei nonni materni di Rivarolo ove permarrà fino al rientro della madre dal lavoro. Nella settimana del turno mattutino materno, si avvicenderanno gli accudimenti del padre al mattino mentre alle 15.45 sarà la madre che lo preleverà a Cuorgnè presso il luogo di lavoro del marito e lo recherà con se fino al mattino successivo quando sarà il padre a prenderlo ed a tenerlo con sé con medesime modalità
NEI FINE SETTIMANE: il week end che inizia dopo la settimana del turno pomeridiano della mamma (quando ella lavora dalle ore 14.00 alle ore 20.00)il papà lo terrà con sé nella mattina della
Domenica dalle ore 09.00 circa fin o al rientro a lavoro del padre nel pomeriggio quando la madre curerà il prelievo presso il luogo di lavoro del padre. Il week end successivo che inizia dopo la settimana del turno mattutino della mamma (quando ella lavora dalle ore 06.00 alle ore 14.00) il padre lo preleverà presso la residenza materna il mattino alle ore 09.30 e lo terrà fino al rientro Per_2
al lavoro del pomeriggio quando la made lo preleverà dal luogo di lavoro paterno.
PERIODO FESTE DI NATALE E CAPODANNO: durante le settimane di vacanze natalizie e pasquali si seguirà il normale calendario settimanale considerato l'impegno del lavoro paterno anche nelle giornate festive. Pertanto, sulla base delle ore libere e dei possibili giorni di ripos odel padre,
trascorrerà ad anni alterni il giorno del 25/12 con ungenitore e 24/12 e 26/12 con l'altro; il Per_1
31/12 (fino alle ore 16.30 del 01/01) con il genitore con il quale ha trascorso il 25/12 e 06/01con l'atro genitore con inizio Natale (25/12) del 2024 a favore della mamma. Resta immutato il calendario infrasettimanale come sopra descritto e precisato.
FESTIVITA' PASQUALI: durante le festività pasquali, trascorrerà, ad anni alterni il giorno Per_1
di Pasqua o Pasquetta con un genitore con inizio Pasqua 2024 a favore del papà. Si intende che secondo le disponibilità del singolo genitore questi ha la facoltà di tenere con sé dal venerdi Per_1
sera alla domenica sera ore 21.00 o dalla Domenica sera h 21,00 al rientro a scuola del mercoledi a secondo dell'alternanza
FERIE ESTIVE: trascorrerà, ogni anno, due settimane in modalità esclusiva con ciascun Per_1 genitore in un arco temporale compreso tra il giorno successivo alla fine dell'anno scolastico a giugno ed il giorno precedente l'inizio dell'anno scolastico a settembre da accordarsi tra loro genitori entro il 31/05 di ogni anno. In caso di disaccordo trascorrerà le prime due settimane di luglio con Per_1
il papà e le seconde due settimane di luglio con la mamma. Nelmedesimo periodo(giugno – settembre), nei giorni infrasettimanali trascorrerà la mattina e parte del pomeriggio con i Per_1 nonni materni, la zia paterna ovvero con la mamma ed il papà secondo il calendario “infrasettimanale”
e “finesettimana” sovra descritto. Il padre acconsente fin d'ora che il minore possa trascorrere il mese di agosto e qualche giorno di giugno presso la località di Ceresole Reale ove i genitori della CP_1
hanno in proprietà una casa di villeggiatura in compagnia dei medesimi e/o della mamma. Saranno sempre garantiti durante tale soggiorno i giorni e le ore di visita padre/figlio concordando con la madre ed i nonni paterni i termini e le modalità di accompagnamento da e per la località montana. In caso di mancato accordo sarà sempre il padre a recarsi a prelevarlo a Ceresole e sempre il nucleo madre/nonni materni a riprenderlo presso la casa del padre.
Durante tutto il periodo ed i giorni che trascorrerà con un genitore avrà facoltà e piena libertà Per_1 di sentire telefonicamente l'altro genitore attraverso l'uso del cellulare o telefono di casa di proprietà del genitore in quel momento collocatario fino a quando non ne disporrà di uno suo personale.
COMPLEANNI DEI GENITORI E DI CO: il giorno del compleanno di ciascun genitore lo trascorre con il medesimo. Qualora dovesse capitare di sabato o domenica, Per_1 Per_1 trascorrerà l'intero week end con il genitore che compie gli anni compatibilmente con gli orari di lavoro del padre. Il giorno del compleanno di , il minore lo trascorrerà ad anni alterni con un Per_1
genitore.
FESTE RELIGIOSE E CIVILI E PONTI INFRANNUALI: il regime dell'alternanza sarà altresì applicato ai giorni di festività civili e religiose e si agganceranno al week end qualora comprese in esso o di poco a seguire sempre compatibilmente con gli orari lavorativi del padre. A titolo di esempio, qualora una festività civile o religiosa accadesse di venerdi, il week end con la festività compresa spetterà al genitore con il quale è previsto trascorra il fine settimana secondo il regime dell'alternanza. Se altresì la festività successiva dovesse premiare il medesimo genitore, si opterà per lo scambio del giorno del sabato ovvero della domenica a favore dell'altro genitore, salvo che i genitori non preferiscano di comune accordo seguire sempre l'alternanza dei fine settimana.
4) in caso di malattia del minore i genitori si impegnano a coordinarsi tra loro alternandosi nel luogo dove il bambino si trova per assisterlo senza opporre ostacoli o difficoltà che comportino la necessità per il genitore in affidamento di rifarsi a personale a pagamento terzo per l'accudimento del bambino.
Entrambi prestano il consenso che il minore possa essere accudito e vigilato dai nonni materni, paterni e dalla zia paterna. Altresì in caso di impossibilità per malattia o altro inderogabile impedimento di un genitore l'altro farà tutto il possibile per prestare assistenza nel sostituirlo ed accudire personalmente o a mezzo di terze persone di famiglia il figlio minore.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE: il sig. corrisponderà alla CP_2
sig.ra , a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio minore ed a CP_1 Per_1 mezzo bonifico bancario, la somma di € 500,00 (cinquecento) entro il giorno 5 di ogni mese. Somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Il padre percepirà per intero l'assegno unico di . La Per_1
sig.ra si impegna ed obbliga a prestare, a semplice richiesta, ogni consenso, autorizzazione CP_1
e atto di rinuncia atto ad ottenere a favore dell' l'emolumento sociale in questione consegnando CP_2
tutta la documentazione anche personale necessaria.
SPESE STRAORDINARIE: entrambi i genitori si accolleranno nella misura del 50% ciascuno il costo delle spese straordinarie relative al minore come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Ivrea siglato tra Tribunale ed Ordine degli Avvocati che le parti dichiarano di conoscere e che qui integralmente si richiama. In tali spese si ricomprendono anche quelle sostenute per il conseguimento della patente di guida al compimento della maggiore età, dell'acquisto dell'auto e del mantenimento ordinario e straordinario della stessa fino ad autonomia economica del figlio. Le spese relative agli studi universitarie saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori salvo le spese per il vitto fuori casa
(cibo e pulizia della persona) (e della casa se trasferisce propria dimora di studio infrasettimanale altrove) che resta a carico della madre contribuendo il padre al pagamento del medesimo con la quantificata somma mensile a titolo di mantenimento. Anche le spese di viaggio, trasporto ed alloggio
(inteso come canone di locazione, indennità di occupazione, affitto camere o quant'altro e quota utenze domestiche e spese condominiali ove previste).
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborso assicurativi, i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili, ovvero a fornire all'altro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale compilazione del modello ISEE. Il genitore che sostiene per intero ed a proprio esclusivo carico economico una spesa la deduce integralmente. Per il resto delle spese sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno saranno detratte da entrambi nella medesima percentuale.
I Sigg.ri ed dichiarano già sin d'ora di fare acquiescenza dell'emananda sentenza. CP_1 CP_2
Per il P.M.: accoglimento del Ricorso congiunto.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Controparte_1 CP_2
Borgiallo, in data 3.4.2016 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune
(atto n. 1 , Parte II, serie A, anno 2016).
Dalla unione è nata prole: a Ivrea il 15/07/2015. Per_1
I coniugi si sono separati in forza di sentenza di separazione n. 202/2024, pubblicata dal Tribunale di Ivrea in data 12.02.2024, passata in giudicato il 13.9.2024.
Con ricorso iscritto in data 13.12.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la cessazione del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898.
All'udienza del giorno 2.7.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte ed il Giudice, stante la richiesta da parte del P.M. di accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti, il 4.7.2025, rimetteva la causa in decisione
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio 2015.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da ben oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione definito con sentenza passata in giudicato.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole ed alla regolamentazione dei rapporti tra di loro che il Tribunale ritiene di poter integralmente recepire.
In ragione della proposizione del ricorso congiunto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti ed alle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1
in Borgiallo in data 3.4.2016, i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgiallo di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- omologa le condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 9.7.2025.
IL PRESIDENTE est.
Alessandro Scialabba