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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/12/2024, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5070/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nato a [...], il [...] e residente in [...]di Parte_1
Fassa - San Jan (TN) - Fraz. Vigo, Strada de Col de Me' n.
4 - C.F. C.F._1
e nata a [...], [...] e residente in [...] dei Seradori n. 5/A - CF. C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Katia Vasselai del Foro di Trento (C.F.
- P.IVA presso il cui Studio sito in 38036 San C.F._3 P.IVA_1
Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN), Fraz. Vigo - Strada Vael 14, sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ricorrenti
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 05 dicembre 2024 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs.
n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 26.09.1987, a Pozza di Fassa, che, dall'unione coniugale, era nata la figlia, ora maggiorenne e autosufficiente, Persona_1 nata il [...] in [...], che le parti si erano separate consensualmente e che la separazione era stata omologata con decreto di data 22.01.2003, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni “
1. La dimora coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, ubicata nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan - Fraz. Vigo (TN), e identificata nella
p.ed 601 p.m. 2 PT 1395 II in CC Vigo di Fassa - Vich, in proprietà al signor Parte_1 rientra nel pieno possesso di quest'ultimo come poi già di fatto in essere, essendo da tempo venute meno le esigenze di tutela familiare connesse a qualsivoglia previa assegnazione da intendersi pertanto revocate;
2. Nulla si dispone in merito alla figlia maggiorenne _1
, la quale già da tempo ha acquisito la propria indipendenza economica;
3. Le parti
[...] dichiarano di aver già provveduto concordemente a suddividere i beni acquistati durante il matrimonio, di aver già provveduto ad ogni scambio di necessità e di non avere pertanto più nulla reciprocamente da pretendere per nessuna ragione e/o titolo annesso e/o connesso al rapporto matrimoniale;
4. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pertanto nulla da rivendicare reciprocamente a titolo di mantenimento personale;
5. Ordinare all'Ufficio di stato civile del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN), le iscrizioni di conseguenza;
6. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario.
7. Spese di lite a carico del signor ”. Parte_1
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito nel 2003 con decreto di omologa di accordi di separazione consensuale del 03.01.2003, depositato in data 22.01.2003, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 10.11.2024, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità, essendo le condizioni concordate dalle parti conformi all'ordine pubblico e al buon costume.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio, introdotto con ricorso depositato in data 10.11.2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pozza di Fassa in data
26.09.1987 (matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 4, parte II, Serie A, dell'anno
1987), da , nato a [...], il [...], e da Parte_1 Parte_2 nata a [...]02.1961, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in Parte_3 parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 09 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi