Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 27/06/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 216/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2023 da
(C.F. e P. IVA ), e per essa la Parte_1 P.IVA_1 procuratrice speciale (C.F. P.IVA e n. iscrizione Parte_2 presso il Registro delle Imprese di Milano ), in persona del P.IVA_2 legale rappresentante, qui rappresentata dalla Parte_3
(C.F. P.IVA e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi al n. ), in persona del legale rappresentante, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Perlasca
- appellante - contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_4 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Grassi
- appellato - contro
(P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_5 persona del legale rappresentante, (c.f. Parte_4
, (c.f. ), tutti C.F._1 Parte_5 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Meloni
- appellato – appellante incidentale contro
, e , quali eredi di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Persona_1
- appellato - contumace
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
In punto: riforma della sentenza 396/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n.
396/2023 resa inter partes in data 28 aprile/8 maggio 2023 dal Tribunale di
Trento, non notificata, in accoglimento dei motivi esposti:
Nel merito:
- accertata e dichiarata la piena operatività delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai Sigg.ri e in Parte_4 Persona_1 Parte_5 data 8/6/2012 a favore della Cassa Rurale AM BR (oggi Cassa
Rurale AM Giudicarie Valsabbia Paganella Soc. Coop.), o comunque la carenza di interesse ad agire dei Sigg.ri non essendo stata Parte_4 ritualmente proposta alcuna eccezione di decadenza da parte degli opponenti;
- condannare i Sigg.ri (ed oggi i suoi eredi) Parte_4 Persona_1
e in solido con la Parte_5 Controparte_2
al pagamento della somma di Euro 719.983,77, con gli
[...] interessi come da domanda e tutte le spese e gli accessori di cui al d.i. opposto, oltre alle successive occorrende, o comunque della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, a favore della Cassa Rurale, e ora della cessionaria Parte_1
- in ogni caso: rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo e le domande tutte proposte dagli opponenti nei confronti della
[...]
Controparte_6 3
- con riserva di ulteriormente dedure e produrre;
- con rifusione delle spese e delle competenze di entrambi i gradi del presente giudizio, nonché della fase monitoria, ponendo tutte le spese di
CTU a carico degli opponenti-appellati”. per Giudicarie Valsabbia Controparte_1
– Societa' : P_ P_
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Trento ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
NEL MERITO:
- per tutti i motivi di cui in narrativa e per tutte le ulteriori ragioni espresse nel primo grado di giudizio, espressamene riproposte nel presente giudizio ai sensi dell'art. 346 c.p.c., accogliere l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 396/2023 di data 28.4.2023 –
[...]
8.5.2023 del Tribunale di Trento sul punto in cui ha dichiarato la decadenza de Controparte_7
dall'azione verso i fideiussori
[...] Persona_1
(oggi gli eredi), in forza delle fideiussioni Parte_4 Parte_5 sottoscritte in data 8.6.2012, confermando quindi il decreto ingiuntivo opposto.
IN OGNI CASO:
- condannare gli appellati Controparte_2
(oggi gli eredi),
[...] Persona_1 Parte_4 Parte_5 alla rifusione in favore della Cassa Rurale delle spese della presente causa, oltre a CNPA ed IVA nella misura di legge ed oltre al 15% sul compenso totale per rimborso spese forfettarie ex art. 2 del D.M. 55/2014.” per , e : Controparte_2 Parte_4 Parte_5
“A) Previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata essendo palese il fumus (almeno per violazione dell'art. 85 cpc e per la pattuizione dell'Euribor), Voglia la ecc.ma Corte rigettare l'appello principale per le motivazioni di cui alla narrativa.
In via incidentale e gradatamente;
4
a) dichiarare la nullità della sentenza impugnata in rito per violazione dell'art. 85 cpc;
Nel merito della opposizione:
b) accoglimento delle conclusioni come espresse in primo grado con revoca del decreto ingiuntivo.
c) Conclusioni che debbono essere integrate con la declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso espresso in euribor per i contratti lett.a e lett. H) d.i. ricadenti nel periodo 2005/2008 e ricalcolo relativo.
Ferme dette integrazioni (per fatti intervenuti dopo la emissione della sentenza) si reiterano le CONCLUSIONI come da opposizione, prime memorie, insistendo nella revoca del d.i. opposto per le motivazioni.
Sempre gradatamente e sempre nel merito:
d) revocare il d.i. opposto perché non poteva essere emesso per le motivazioni;
in mera via subordinata:
Mutuo
e) Per il mutuo del 10.12.2007 (lettera a ricorso) dichiarare lo stesso nullo per violazione della forma scritta, inesistente i requisiti di cui all'art. 633
c.p.c. dichiarandolo nullo ed inefficace;
In subordine indeterminato nelle condizioni per violazione della normativa sulla trasparenza ex art.116 tub e Istruzioni Banca di Italia;
della delibera
Cicr 4.3.2003. Quindi procedere a ricalcolo del piano di ammortamento tasso ex art.117 tub con compensazione tra le parti le relative poste determinando il dare/avere tra le parti.
Conti correnti f) Per i conti corrente n.135 (lettera h) conto 102636 (lettera l) e per il conto
21 (lettera r) :
-Dichiarare indeterminate le condizioni come applicate e, per lo effetto, nomina di ctu al fine del ricalcolo del rapporto a saldo legale ex art.117 tub eliminando il non pattuito in punto di anatocismo, tassi, condizioni spese, valute ecc. Verifichi il ctu anche la eventuale pattuizione di tassi usurari come indicato ai capi 3 e 7 della opposizione con ogni conseguenza di legge ex art. 1815 c.c. . 5
g) Nullo il floor come pattuito con ogni conseguenza sul ricalcolo a mezzo ctu;
Condanna sul punto alla restituzione salva la compensazione per le motivazioni dedotte.
Per il rapporto lettera m (apercredito):
h) Nullo il floor per violazione dell'art.116 tub e comunque sulla trasparenza con revisione dei rapporti eliminando tale effetto i) Indeterminato il tasso per mancanza di un preciso termine di verifica come dedotto in opposizione ed in applicazione della Cass. 16907/2019.
Per assenza del documento di sintesi, seppur richiamato.
Per tutti i motivi e sempre revocato il d.i. opposto, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente pagate nel corso dei rapporti, salva la eventuale compensazione.
Fideiussioni
l) Previo ordine di esibizione degli originali delle fideiussioni come rilasciate da dichiarare la nullità delle stesse per quanto Parte_4 Pt_5 dedotto, perché adottati schemi ABI già oggetto di critiche da parte della
Banca di Italia.
n)In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via istruttoria nomina di CTU contabile, onde procedere al ricalcolo del rapporto di mutuo datato 10.12. 2007, ex art.117 tub con revisione di nuovo piano di ammortamento per indeterminatezza;
con esclusione dell'Euribor per il periodo 2006/2008 (tasso legale) e nuovo piano di ammortamento .
Ricalcolo a tasso legale per i rapporti di conto corrente. Ordine di esibizione di tutte le quietanze relative al mutuo;
degli originali delle fideiussioni e degli estratti tutti, dal sorgere del rapporto.
Vittoria delle spese e compensi del primo grado e del presente grado per i quali l'avv. Meloni si dichiara antistatario.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 10 settembre 2019 Parte_6
, in persona del legale rappresentante nonché
[...] Persona_1 personalmente i fideiussori e Persona_1 Parte_4 Parte_5
, proponevano opposizione avverso il decreto con cui si ingiungeva loro
[...] 6
il pagamento, in favore di Cassa Rurale AM BR Bcc, dell'importo di
Euro 719.983,77 oltre accessori e spese.
Tale somma era pretesa in relazione a vari rapporti bancari (mutuo fondiario n. 76801 del 10 dicembre 2007; conto corrente di corrispondenza n. 100135 del 6 dicembre 2006 e collegata apertura di credito per anticipo effetti salvo buon fine n. 100350 di pari data;
conto corrente di corrispondenza n. 102636 del 1 giugno 2012 e successiva apertura di credito ipotecaria fino alla concorrenza di € 300.000,00; conto corrente di corrispondenza n. 100021 del 27 luglio 2006).
A garanzia delle obbligazioni nascenti dall'apertura di credito del 6 dicembre 2006 si erano costituiti fideiussori , Parte_4 Persona_1
e , originariamente fino all'importo di € 450.000,00 poi Parte_5 ridotto ad € 300.000,00; e, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte da per operazioni bancarie di qualunque natura, i suddetti si erano CP_2 costituiti fideiussori con atti di data 8 giugno 2012 fino all'importo di €
825.000,00 ciascuno.
In data 24 settembre 2018 la stante l'inadempimento di P_
, aveva revocato gli affidamenti concessi e chiesto alla società e ai CP_2 garanti il pagamento del debito.
Tutti gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo:
- quanto al mutuo n. 76801, che l'atto era stato erroneamente collazionato, dato che gli allegati A e B (procura e documento di sintesi) erano relativi ad altro atto, cosa che non consentiva di verificare l'indicatore sintetico di costo;
che il documento di sintesi, datato invece 5 dicembre, era stato sottoscritto da in proprio, e non quale amministratore della;
Persona_1 CP_2 che le condizioni relative al calcolo del tasso non erano determinate, non essendovi contezza di quando l'indice di riferimento Euribor 3 mesi doveva essere calcolato;
- quanto ai conti correnti n. 100135, n. 102636 e n. 100021, che le condizioni contrattuali risultavano indeterminabili, che il tasso era usurario, che la clausola “floor” era nulla;
- quanto alle fideiussioni rilasciate da , Parte_4 Persona_1
, che erano stati adottati schemi censurati dalla Banca Parte_5 7
d'Italia in quanto frutto di intese restrittive vietate dalla l. 287/1990, e che esse erano quindi nulle.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto P_ dell'opposizione, integrando la documentazione prodotta con altra e contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate dagli opponenti.
Nella memoria ex art. 183 c.p.c. gli opponenti ritenevano non sanante la produzione degli allegati al mutuo n. 76801, e eccepivano ulteriormente, con riguardo al conto corrente di corrispondenza n. 100135, l'assenza dell'indicazione del Tasso annuale effettivo, obbligatorio in forza della delibera Cicr 4 marzo 2003. Chiedevano quindi che il mutuo fosse dichiarato nullo per violazione della forma scritta, e, in subordine, che il piano di ammortamento fosse ricalcolato ex art. 117 per violazioni della normativa sulla trasparenza. Con riguardo agli altri rapporti, chiedevano che fossero dichiarate indeterminate le condizioni applicate e fosse eliminato il non pattuito, con verifica dei tassi usurari, dichiarata nulla la clausola “floor”, ritenuto indeterminato il tasso per mancanza del documento di sintesi.
In corso di causa si costituiva quale cessionaria del Parte_1 credito, associandosi alle conclusioni della P_
La causa veniva istruita con la nomina di un C.T.U. ed infine trattenuta in decisione.
2. - Con sentenza pubblicata in data 28 aprile 2023 il Tribunale di Trento, richiamate le conclusioni del C.T.U., accertava come dovuti tutti gli importi indicati nel decreto ingiuntivo.
In relazione al mutuo n. 76801, dava atto dell'integrazione delle produzioni documentali con l'allegazione del relativo documento di sintesi, e riconosceva che termini e modalità del rimborso erano precisamente indicati nel piano di ammortamento, che vi era ogni indicazione necessaria alla individuazione del tasso corrispettivo nominale annuo, e che, avendo Persona_1 sottoscritto il contratto di mutuo quale legale rappresentante della
, non vi erano dubbi che nella stessa qualità avesse sottoscritto CP_2 il piano di ammortamento, di certo riferibile al mutuo.
Riteneva risultassero in modo chiaro sulla base del contratto e del documento di sintesi sia il parametro di riferimento Euribor (Euro Interbank 8
Offered Rate) a tre mesi, rilevato quale media mese solare antecedente la decorrenza del mutuo o di ogni singola rata, sia lo spread a questo applicabile;
e rilevava che nella perizia depositata dalla stessa parte opponente era allegato un documento, di fonte “Sole 24 Ore”, in cui erano riepilogati i tassi di periodo con evidenza del parametro “Euribor 3 mesi 360 gg media mese di novembre 2007, valore 4,621 punti percentuali”, da cui l'evidente determinabilità dei parametri contrattuali.
Con riguardo al conto corrente di corrispondenza n. 100135, riteneva il tasso pattuito inferiore al tasso soglia del periodo, e lo stesso accertava quanto al contratto di apertura di credito per anticipi n. 100350.
Quanto al contratto di conto corrente n. 102636, richiamava le pattuizioni contrattuali e l'apertura di credito poi concessa in data 8 giugno 2012, con le relative condizioni, chiare e determinate.
Negava che fosse avvenuto il superamento del tasso soglia con riguardo al conto n. 100021, e disattendeva per tutti i rapporti l'eccezione di nullità quanto alla clausola “floor”.
Riteneva però la nullità parziale delle fideiussioni generiche sottoscritte da e in data 8 giugno 2012 fino all'importo di € Persona_1 Pt_4 Pt_5
825.000,00 sulla base dei principi affermati dalla sentenza della Cassazione
SS.UU. n. 41994/2021. Non essendo di conseguenza applicabile la clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., ogni iniziativa giudiziale intrapresa dalla Banca dopo il decorso di sei mesi dalla revoca dei rapporti con la debitrice principale (individuata nell'11 ottobre 2018) doveva considerarsi tardiva, con la conseguente decadenza della garanzia.
Diversamente riteneva con riguardo alle fideiussioni specifiche rilasciate da ciascuno dei soci.
Conseguentemente, confermava integralmente il monitorio solo nei confronti di;
e lo riduceva – quanto ai garanti , CP_2 Parte_4
e – nei limiti dell'importo delle fideiussioni Persona_1 Parte_5 del 6 dicembre 2006, come ridotto l'8 giugno 2012, rilasciate con riguardo al rapporto di apertura di credito n. 100350, collegata al conto corrente n.
100135. 9
Compensava quindi per un terzo le spese di giudizio, ponendone i due terzi a carico degli opponenti, in solido fra loro.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello Parte_3
quale mandataria di
[...] Parte_1
La , e si sono Controparte_2 Parte_4 Parte_5 costituiti resistendo all'impugnazione e proponendo appello incidentale.
Si è costituita anche la
[...]
. Controparte_8
Non si sono invece costituiti , e Controparte_3 Controparte_4
, nei cui confronti il processo è stato riassunto a seguito del Controparte_5 decesso di e sono stati dichiarati contumaci. Persona_1
4. - , e eccepiscono CP_2 CP_2 Parte_4 Parte_5 in via preliminare la nullità della sentenza per violazione degli articoli 85 e
133 c.p.c., osservando che nel corso del procedimento avanti al Tribunale, dopo la rinuncia al mandato di entrambi i difensori, le parti non hanno ricevuto alcuna notifica né avviso del deposito della sentenza, e lo stesso vale per i difensori;
questo, nonostante l'articolo 85 c.p.c. stabilisca che la revoca della procura non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Si sarebbe quindi realizzata una lesione del diritto di difesa con riguardo all'udienza successiva al deposito della consulenza tecnica e a quella di precisazione delle conclusioni, e ne sarebbe derivato il mancato deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
L'eccezione è infondata.
Nessuna norma prevede che del deposito della C.T.U. debba essere data comunicazione alle parti, e non vi è certo obbligo di comunicazione dei provvedimenti dati dal Giudice in udienza;
mentre di tutti gli altri provvedimenti pronunciati fuori udienza, nonché dell'ordinanza resa all'udienza del 15 dicembre 2022 svoltasi in trattazione scritta e del deposito della sentenza, è stata data comunicazione all'avv. Danilo Pezzi (presso il quale, in ogni caso, le parti avevano eletto domicilio), come risulta dalle relative annotazioni nel fascicolo telematico. 10
I suddetti osservano poi che la sentenza condanna al pagamento è in favore di che in atti è rappresentata dalla Parte_1 [...]
su procura della sicché Parte_3 Parte_2 sembrerebbe sia stata pronunciata una condanna in proprio a favore del dante causa cessionario.
Ritiene questa Corte che, incontestata la cessione del credito in favore di
, correttamente la condanna sia stata pronunciata in suo Parte_1 favore, dato che e sono Parte_3 Parte_2 rispettivamente suo procuratore e subprocuratore.
5. – Per ragioni di ordine logico va prima esaminato l'appello incidentale di
, e , da ritenersi Controparte_2 Parte_4 Parte_5 infondato.
6.1 - Con il primo motivo (punto n. 4) gli appellanti lamentano che il
Tribunale avrebbe erroneamente consentito a controparte di integrare la documentazione prodotta con il ricorso monitorio, sia con riguardo al mutuo n. 76801 che al conto corrente n. 102636. Il ricorso, quindi non poteva essere accolto, sicchè il decreto dovrebbe essere revocato “perché inesistenti i requisiti ex art. 633 c.p.c. al momento della richiesta e della emissione”.
Il motivo è chiaramente infondato, giacché per noto e consolidato principio l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una “actio nullitatis” o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo;
e pare del tutto ovvio che la parte aveva pieno diritto di integrare la documentazione fino al maturare dei termini di preclusione di cui all'art. 183 c.p.c.
6.2 - Con il secondo motivo (punto 5) e con riguardo al mutuo n. 76801, gli appellanti ripropongono le argomentazioni già svolte in primo grado a proposito della divergenza tra contratto e allegato documento di sintesi circa le condizioni applicate, con specifico riguardo all'interesse di mora.
Ancora osservano che il piano di ammortamento è sottoscritto da quale persona fisica, e non nella qualità di amministratore Persona_1 11
della . Non vi sarebbe comunque alcun collegamento fra mutuo e CP_2 piano di ammortamento, che recano date diverse, né si avrebbe contezza delle modalità di calcolo dell'indice di riferimento.
Osserva questa Corte che avverso l'ampio ragionamento, svolto dal
Tribunale a pag.
5-7 della sentenza impugnata e sopra riassunto a pag. 7-8, non sono state formulate specifiche e circostanziate censure, limitandosi gli appellanti ad affermare che “La sentenza a pag.5/7 tratta l'argomento.
Ritenendo idonei i documenti. Errando. Perché i numeri sono numeri e non possono essere “ratificati”.”
Anche prescindendo dall'inammissibilità del motivo, si richiama quanto detto al punto 6.1 con riguardo alla tempestiva integrazione della documentazione, e si rileva che il contratto di mutuo n. 76801 è perfettamente coerente con il documento di sintesi prodotto dalla con P_ la comparsa di risposta (Doc. 04 all. comparsa), indicando entrambi uno spread del 2%. Il piano di ammortamento (Doc. 02 all. ricorso) reca una data diversa perché evidentemente redatto prima dell'atto notarile, e comunque richiama la data in cui quest'ultimo sarebbe stato sottoscritto.
Pare del tutto ovvio che ha sottoscritto il piano di Persona_1 ammortamento in relazione al mutuo, e quindi per conto della società.
L'indice di riferimento è poi calcolato in funzione di uno spread relativo all'indice Euribor a tre mesi, per il che vale l'ampia trattazione svolta dal
Tribunale e avverso la quale gli appellanti non hanno svolto censure.
6.3 – Con il terzo motivo (punto 6) gli appellanti osservano che il mutuo n.
76801 è stato rinegoziato il 17 aprile 2014 ed il 21 febbraio 2017, e che sono rimaste ferme tutte le condizioni originarie. Nonostante questo, nei piani di ammortamento risulta una variazione dei tassi mai pattuita, e su questo la sentenza nulla ha dedotto. L' indeterminatezza del mutuo e le contraddizioni fra testo e piano di ammortamento renderebbero nulla la dichiarazione ex art. 50 allegata al monitorio, con applicazione, in via subordinata, dell'articolo 117 T.U.B.
Ritiene questa Corte, come correttamente eccepito dalla che si tratti P_ di eccezione del tutto nuova, proposta in violazione del divieto di cui all'art. 346 c.p.c. Essa non può quindi essere esaminata, fermo restando che i due 12
atti di rinegoziazione (doc. 08 e 09 allegati al ricorso) affermano sì che
“restano ferme tutte le … condizioni … stabilite nel contratto originario”, ma che questo avviene “in quanto qui non espressamente modificate”, tanto che l'eccezione risulta infondata anche nel merito.
6.4 - Con il quarto motivo (punto 7) e con riguardo al conto corrente n.
100135, gli appellanti lamentano che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante l'assenza dell'indicazione del tasso annuo effettivo, e che questo non consentirebbe di calcolare l'effetto anatocistico, con la conseguente doverosa eliminazione della capitalizzazione attiva o passiva.
Osserva questa Corte che le condizioni economiche ed il documento di sintesi allegati al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 100135
(Doc. 10) indicano precisamente il tasso annuo effettivo. Questo non avviene invece nel documento di sintesi allegato al contratto del 25 gennaio 2017
(Doc. 11), che modifica parzialmente il primo, sia perché in esso viene indicato il Tasso annuo effettivo globale, sia perché il conteggio degli interessi in dare (così come in avere) è divenuto annuale: non varia quindi il reale costo dell'operazione finanziaria, dato che manca alcun effetto anatocistico.
Di conseguenza, l'indicazione del tasso annuo effettivo non avrebbe alcuna utilità, coincidendo esso con il tasso nominale;
ed infatti, la delibera CICR del 9 febbraio 2003, citata dagli stessi appellanti a sostegno della pretesa necessaria indicazione del TAE, precisa al punto 6 che esso va indicato “nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale”, che nella fattispecie non è stata affatto prevista.
6.5 - Con il quinto motivo (punto 8) gli appellanti osservano che il mutuo n. 76801 è stato stipulato nel 2007, e che la clausola di indicizzazione legata all'Euribor dovrebbe ritenersi nulla. Richiamano l'Ordinanza della
Cassazione 34889/2023, per la quale per il periodo per il quale si è accertata la manipolazione dell'Euribor è affetta da nullità la previsione contrattuale che prevede la determinazione del tasso di interesse in misura variabile con riferimento al detto saggio, anche se l'istituto mutuante non rientra tra quelli 13
sanzionati per aver preso parte all'intesa manipolativa. Lo stesso varrebbe con riguardo al rapporto di conto corrente n. 100135.
Ritiene questa Corte di dover dare adesione al più recente e persuasivo indirizzo affermato dalla Cassazione con Sentenza n. 12007/2024, per il quale “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.”.
Anche l'ultimo motivo deve quindi ritenersi infondato.
7. – È invece fondato l'appello proposto da Parte_1
Con riferimento alla ritenuta inoperatività delle tre fideiussioni omnibus rilasciate da e in data 8 Persona_1 Parte_4 Parte_5 giugno 2012, lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 avesse valore di prova presuntiva o privilegiata non solo per il periodo dell'indagine (anni 2002-2005), ma anche per le fideiussioni rilasciate nel
2012 e dunque ben sette anni dopo il periodo di cui sopra. Non avrebbe conseguentemente accertato che nella specie manca totalmente la prova della asserita intesa restrittiva della concorrenza e della partecipazione alla stessa della P_
In secondo luogo, ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe omesso di considerare che vi sono indizi gravi, precisi e concordanti (l'importo assai consistente delle tre fideiussioni, la qualità dei fideiussori e la consistenza degli importi mutuati alla Società garantita, nonché la doppia firma su tutti i contratti in corrispondenza della clausola di cui si discute) che attestano 14
l'esistenza di una specifica contrattazione tra le parti della deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe pronunciato d'ufficio una decadenza non eccepita dalla parte, in contrasto con l'art. 2969 c.c.
Quest'ultimo argomento, avente natura preliminare, deve ritenersi fondato.
Nell'atto di citazione in opposizione e Persona_1 Parte_4
si sono limitati ad opporre l'integrale nullità delle Parte_5 fideiussioni, senza però eccepire che, al momento in cui la Cassa aveva agito in via monitoria, la fideiussione si era estinta per decorso del termine semestrale ex art. 1957 c.c. L'eccezione non è stata proposta neppure nelle memorie ex art. 183 c.p.c. né nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 15 dicembre 2020, ultimo atto in cui gli appellanti hanno svolto attività difensiva.
Si ricorda allora che, sotto il profilo processuale, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. costituisce eccezione in senso stretto, perchè il termine semestrale per proporre l'azione contro il debitore principale attiene a diritti disponibili, e al relativo termine può rinunciare solo il fideiussore, anche implicitamente, non eccependo la decadenza nel corso del giudizio di merito, entro i termini previsti per l'individuazione del thema decidendum (da ultimo, Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 13/01/2025 - Rv. 673736 - 01).
Nessuna decadenza dalla garanzia può allora essere affermata, e le fideiussioni sottoscritte da e Persona_1 Parte_4 Parte_5
in data 8 giugno 2012 sono quindi efficaci, con la conseguente riforma
[...] della sentenza impugnata ed integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. - All'accoglimento dell'appello proposto da segue Parte_1 la condanna degli appellati , e Controparte_2 Parte_4
, nonché di , e Parte_5 Controparte_3 Controparte_4
, quali eredi di in solido fra loro, a Controparte_5 Persona_1 rimborsare alle altre parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 15
agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro
1.000.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto in via principale da ed in via incidentale da , Parte_1 Controparte_2
e avverso la sentenza n. 396/2023 del Parte_4 Parte_5
Tribunale di Trento, accoglie il primo e rigetta il secondo e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara la piena operatività delle fideiussioni sottoscritte da , Parte_4 Persona_1
e in data 8 giugno 2012 a favore della Cassa Rurale Parte_5
AM BR (oggi Cassa Rurale AM Giudicarie Valsabbia
Paganella Soc. Coop.), confermando integralmente anche nei loro confronti il decreto ingiuntivo opposto;
condanna , , Controparte_2 Parte_4 Parte_5 nonchè , e , quali Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 eredi di a rifondere a ed a Persona_1 Parte_1 [...]
Controparte_8
le spese di entrambi i gradi, che per ciascuna parte si
[...] liquidano per il primo grado in Euro 22.000,00 per onorari, per il presente grado di appello in Euro 20.000,00 per onorari, oltre ad Euro 2.556,00 per esborsi in favore della sola il tutto oltre al rimborso Parte_1 forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
pone definitivamente a carico di , , Controparte_2 Parte_4
, nonchè , e Parte_5 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, quali eredi di le spese di C.T.U.;
[...] Persona_1 sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato in relazione all'appello incidentale proposto da , in Controparte_2 persona del legale rappresentante, , . Parte_4 Parte_5
Trento, 10 giugno 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo