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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone all'udienza del 27/01/2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20816 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
( ), quale successore mortis causa nella locazione CodiceFiscale_1 dell'intimante (DECEDUTA IN DATA Parte_2
17.2.2024) rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'avv. GIANNARINI DANIELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA, 82 LADISPOLI
attore e nato il [...] a [...] Controparte_1
(C.F. , residente in [...] C.F._2
(int.8), rappresentato e difeso dall'Avv. Maddalena Aspromonte (C.F.
) in virtù di mandato in atti C.F._3 convenuto
CONCLUSIONI: come in atti Fatto e diritto Con atto di citazione notificato in data 15/01/2024 la parte attrice in epigrafe intimava al lo sfratto per morosità Controparte_1 deducendo:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Roma a, Via del Passero Solitario n.11 piano 2° int. 8, con estremi catastali identificati da foglio 1019, part. 490, sub. 503, concesso in locazione con contratto debitamente registrato il 27/03/20129 per la durata di anni 4+4, ad uso abitativo con esclusione di ogni altra destinazione al sig. ; Controparte_1
- che a termini di contratto il conduttore si era impegnato al versamento del corrispettivo mensile di 570,00 euro;
- che il convenuto aveva omesso il pagamento dei canoni di locazione dal
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mese di gennaio 2022 sino al mese di gennaio 2024, accumulando sino ad ottobre 2024 una morosità di euro 14,250.00 euro cui si aggiungevano euro 524,20 per oneri condominaili;
Per tali ragioni l'intimante chiedeva la convalida dello sfratto e la emissione del decreto ingiuntivo per le somme intimate e, in caso di opposizione, la emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. Alla prima udienza compariva il convenuto il quale:
- opponeva eccezioni non fondate su prova scritta e precisamente deduceva, senza nulla provare, di avere sempre corrisposto non solo i canoni pattuiti in contratto ma anche la somma ulteriore pari ad euro 300,00 mensili senza ricevere alcuna ricevuta dell'avvenuto versamento, per un totale di euro 870,00 mensili sin dalla sottoscrizione dell'ultimo contratto di locazione nel marzo 2019;
- lamentava la presenza di muffa e allegava la propria situazione medica. Ordinato il rilascio e disposto il mutamento del rito con invito alle parti alla mediazione, la causa in difetto di prove ammissibili veniva decisa all'udienza del 27/01/2025 e il giudice dava lettura in udienza del dispositivo riservandosi la motivazione. La domanda di risoluzione è fondata atteso l'inadempimento di parte convenuta e attesa la morosità che ammontava alla data della notifica dell'intimazione a 14.250,00 euro e del cui pagamento non è stata fornita alcuna prova. L'attore ha assolto agli oneri di prova che gl'incombevano ex art. 2697 c.c. Secondo i noti principî in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n°15659.2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n°3373.2010; Cass. n°9351.2007; Cass. n°1743.2007; Cass. n°20073.2004). Nella fattispecie, l'attore ha evaso l'onere di prova che gli incombeva producendo in giudizio il contratto stipulato. Mentre parte convenuta non ha provato né il pagamento dei canoni contrattuali né il versamento di somme” in nero”. Del tutto non provate sono rimaste anche le affermazioni di parte convenuta in ordine a pretese infiltrazioni e muffe nell'immobile che,
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peraltro, non è stato neanche dedotto abbiano reso non fruibile il bene. Va confermato, quindi, il provvedimento di rilascio emesso in corso di causa. Quanto alla condanna al pagamento la domanda attorea va accolta nei limiti di quanto provato e quindi in ordine ai canoni oggetto di intimazione. Non vi è prova invece degli oneri condominiali dedotti in sede di atto introduttivo. Parte convenuta va condannata al pagamento in favore di Pt_1
, della somma di € 14.250,00 per canoni impagati al gennaio
[...]
2024 oltre a quelli successivamente maturati e maturandi sino al rilascio effettivo con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del Dm Giustizia n.55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma sezione VI^ civile, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , quale successore di Parte_1 [...]
nei confronti di Parte_2 CP_2
così decide:
[...]
- accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara risolto, per inadempimento grave del convenuto, il contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in Roma, Via del Passero Solitario n. 11 sc U piano II int. 8;
- conferma l'ordinanza di rilascio del 20 maggio 2024;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore di Pt_1
, della somma di € 14.250,00 per canoni impagati al gennaio
[...]
2024 oltre ai canoni successivamente maturati e maturandi sino al rilascio effettivo e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in € 165,50 per esborsi ed € € 2.543,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione. Roma, 27/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Nardone
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone all'udienza del 27/01/2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20816 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
( ), quale successore mortis causa nella locazione CodiceFiscale_1 dell'intimante (DECEDUTA IN DATA Parte_2
17.2.2024) rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'avv. GIANNARINI DANIELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA, 82 LADISPOLI
attore e nato il [...] a [...] Controparte_1
(C.F. , residente in [...] C.F._2
(int.8), rappresentato e difeso dall'Avv. Maddalena Aspromonte (C.F.
) in virtù di mandato in atti C.F._3 convenuto
CONCLUSIONI: come in atti Fatto e diritto Con atto di citazione notificato in data 15/01/2024 la parte attrice in epigrafe intimava al lo sfratto per morosità Controparte_1 deducendo:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Roma a, Via del Passero Solitario n.11 piano 2° int. 8, con estremi catastali identificati da foglio 1019, part. 490, sub. 503, concesso in locazione con contratto debitamente registrato il 27/03/20129 per la durata di anni 4+4, ad uso abitativo con esclusione di ogni altra destinazione al sig. ; Controparte_1
- che a termini di contratto il conduttore si era impegnato al versamento del corrispettivo mensile di 570,00 euro;
- che il convenuto aveva omesso il pagamento dei canoni di locazione dal
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mese di gennaio 2022 sino al mese di gennaio 2024, accumulando sino ad ottobre 2024 una morosità di euro 14,250.00 euro cui si aggiungevano euro 524,20 per oneri condominaili;
Per tali ragioni l'intimante chiedeva la convalida dello sfratto e la emissione del decreto ingiuntivo per le somme intimate e, in caso di opposizione, la emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. Alla prima udienza compariva il convenuto il quale:
- opponeva eccezioni non fondate su prova scritta e precisamente deduceva, senza nulla provare, di avere sempre corrisposto non solo i canoni pattuiti in contratto ma anche la somma ulteriore pari ad euro 300,00 mensili senza ricevere alcuna ricevuta dell'avvenuto versamento, per un totale di euro 870,00 mensili sin dalla sottoscrizione dell'ultimo contratto di locazione nel marzo 2019;
- lamentava la presenza di muffa e allegava la propria situazione medica. Ordinato il rilascio e disposto il mutamento del rito con invito alle parti alla mediazione, la causa in difetto di prove ammissibili veniva decisa all'udienza del 27/01/2025 e il giudice dava lettura in udienza del dispositivo riservandosi la motivazione. La domanda di risoluzione è fondata atteso l'inadempimento di parte convenuta e attesa la morosità che ammontava alla data della notifica dell'intimazione a 14.250,00 euro e del cui pagamento non è stata fornita alcuna prova. L'attore ha assolto agli oneri di prova che gl'incombevano ex art. 2697 c.c. Secondo i noti principî in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n°15659.2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n°3373.2010; Cass. n°9351.2007; Cass. n°1743.2007; Cass. n°20073.2004). Nella fattispecie, l'attore ha evaso l'onere di prova che gli incombeva producendo in giudizio il contratto stipulato. Mentre parte convenuta non ha provato né il pagamento dei canoni contrattuali né il versamento di somme” in nero”. Del tutto non provate sono rimaste anche le affermazioni di parte convenuta in ordine a pretese infiltrazioni e muffe nell'immobile che,
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peraltro, non è stato neanche dedotto abbiano reso non fruibile il bene. Va confermato, quindi, il provvedimento di rilascio emesso in corso di causa. Quanto alla condanna al pagamento la domanda attorea va accolta nei limiti di quanto provato e quindi in ordine ai canoni oggetto di intimazione. Non vi è prova invece degli oneri condominiali dedotti in sede di atto introduttivo. Parte convenuta va condannata al pagamento in favore di Pt_1
, della somma di € 14.250,00 per canoni impagati al gennaio
[...]
2024 oltre a quelli successivamente maturati e maturandi sino al rilascio effettivo con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del Dm Giustizia n.55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma sezione VI^ civile, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , quale successore di Parte_1 [...]
nei confronti di Parte_2 CP_2
così decide:
[...]
- accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara risolto, per inadempimento grave del convenuto, il contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in Roma, Via del Passero Solitario n. 11 sc U piano II int. 8;
- conferma l'ordinanza di rilascio del 20 maggio 2024;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore di Pt_1
, della somma di € 14.250,00 per canoni impagati al gennaio
[...]
2024 oltre ai canoni successivamente maturati e maturandi sino al rilascio effettivo e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in € 165,50 per esborsi ed € € 2.543,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione. Roma, 27/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Nardone
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