Articolo 37 della Legge 20 maggio 1970, n. 300
Articolo 36Articolo 38
Versione
11 giugno 1970
Art. 37. (Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
Entrata in vigore il 11 giugno 1970
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