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11 giugno 1970
11 giugno 1970
Art. 37. (Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
Commentario • 1
- 1. I diritti sindacali nel lavoro pubblicoAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2007 · 2.0934632
Giurisprudenza • 76
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2004, n. 15135Provvedimento: […] Per espresso dettato legislativo, dunque, le norme dello Statuto dei lavoratori, non escluse quelle sulle garanzie e prerogative sindacali, sono di generale applicazione anche nel rapporto di pubblico impiego, restando così eliminate le limitazioni originariamente poste dall'art. 37 della legge 300/1970 (e successivamente dall'art. 23 della legge quadro n. 93 del 1983). […]Leggi di più...
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