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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2025
CORTE D'APPELLO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente
dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del giorno 11 marzo 2025
nel procedimento promosso da:
(C.F.: ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano, che lo rappresenta e difende ex lege
RECLAMANTE
Contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Volta, n. 10 ed elettivamente domiciliata in Milano, via Cappuccini, n. 11, presso lo studio dell'avv.
Andrea Bettini, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ex art. 3
1 della legge 24 marzo 2001, n. 89
RECLAMATO
Ha emesso il seguente
DECRETO
Nel procedimento in epigrafe trascritto, introdotto con ricorso ex art. 5 ter L.
89/2001, in opposizione al decreto di accoglimento n. cron. 3440/2024, emesso il 2
dicembre 2024 nel procedimento n. 951/2024 r.g.
2
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 5 ter, primo comma, della legge n. 89 del 2001, depositato il 29 gennaio 2025, il ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1
questa Corte di Appello - con il quale, in accoglimento del ricorso presentato il 20 novembre 2024, ex art. 3 della predetta legge, dall'odierna parte reclamata per l'eccesiva durata del fallimento di è stata accertata la violazione dell'art. 6, par. 1, Parte_2
della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e il diritto della parte ricorrente ad ottenere un'equa riparazione, a norma dell'art. 2, primo comma, legge n. 89/2001 ed è stato ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento senza dilazione, in favore della parte ricorrente, della somma di denaro di euro 400,00, per l'irragionevole durata di un anno della procedura presupposta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rimborso delle spese processuali – chiedendo la revoca del decreto e di conseguenza, in via principale, il rigetto della domanda di equo indennizzo per mancato superamento del termine di durata ragionevole del fallimento presupposto e, in subordine, la determinazione dell'equo indennizzo sulla base di un parametro monetario non superiore a euro 300,00 per l'unico anno di durata che fosse ritenuto oltre il termine ragionevole.
Il Ministero ha affermato che il giudice non ha considerato la particolare complessità della procedura presupposta, sia al fine di estendere la durata ragionevole della procedura fallimentare fino al massimo consentito di sette anni, sia al fine di ridurre il parametro monetario di euro 400,00, che il reclamante considera eccessivo anche in considerazione dell'entità, della natura del credito e delle caratteristiche della parte ricorrente.
3 Il Ministero reclamante ha richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione n.
34836/2023, che riconosce che il termine di ragionevole durata di un fallimento può essere di sette anni nel caso di fallimenti con un unico creditore oppure con un numero limitato di creditori, senza profili contenziosi.
Ha rilevato che la Corte di Cassazione ha, altresì, affermato che se la procedura fallimentare è particolarmente complessa, la ragionevole durata del procedimento deve essere riconosciuta in sette anni;
precisando che la particolare complessità della procedura può esser data dal numero elevato di creditori, dalla natura o dalla situazione giuridica dei beni da liquidare, dalla proliferazione di giudizi connessi o dalla pluralità delle procedure concorsuali interdipendenti;
principio ribadito dalla pronuncia n. 1286 del 2024 della Suprema Corte.
Il Ministero della Giustizia ha, altresì, dedotto che nel caso in esame la parte reclamata è una società quotata in borsa, con un fatturato di oltre tre milioni di euro, che ha chiesto l'indennizzo per la durata eccessiva di un fallimento in cui aveva insinuato un credito chirografario di euro 3.660,00.
Ha aggiunto che la procedura fallimentare presupposta ha coinvolto 74 creditori e che, come riferito dal curatore fallimentare, la durata della procedura si à determinata dalla difficoltà nella realizzazione dell'attivo e in particolare nella vendita delle unità immobiliari di proprietà della fallita;
che anche l'inizio delle operazioni di vendita è stato posticipato in presenza di contratto di affitto di azienda;
che le formalità relative alla vendita dell'ultimo immobile (rogito, pagamento imposte, cancellazione formalità pregiudizievoli) sono terminate a marzo 2022; che si sono susseguite 6 udienze per la verifica dei crediti a fronte di 74 creditori ammessi.
Ha, inoltre, allegato che il curatore fallimentare aveva ricevuto notifica dell'avviso del decreto di fissazione dell'udienza preliminare nel procedimento penale nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione della fallita, per la qual cosa il giudice delegato aveva autorizzato la costituzione di parte civile;
che successivamente il giudice delegato ha autorizzato una transazione con l'amministratore delegato della società fallita;
che l'ultima udienza penale è stata fissata nel novembre 2023.
Sotto altro profilo il reclamante ha lamentato l'eccessiva quantificazione Parte_1 dell'indennizzo nella misura di euro 400,00, che secondo tale parte non considererebbe la natura chirografaria del credito ammesso al passivo, né la specifica complessità della
4 procedura presupposta. Il Ministero della Giustizia ha, dunque, affermato che sarebbe congruo un parametro monetario di euro 300,00.
si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Il ricorso non può essere accolto.
Il numero di creditori della procedura concorsuale presupposta (74) e le unità immobiliari da liquidare (che erano, peraltro, di proprietà della società fallita e neppure beni indivisi che potessero rendere necessaria una procedura incidentale di scioglimento della comunione) non sono circostanze particolari che possano giustificare una deroga del termine di ragionevole durata indicato nell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89/2001, tanto più che la compresenza di una pluralità di creditori rappresenta l'ipotesi fisiologica nelle procedure concorsuali.
Si aggiunga che dalla relazione del curatore fallimentare non emerge neppure una proliferazione di giudizi connessi.
In particolare, dalla detta relazione risulta che la procedura fallimentare presupposta è stata caratterizzata dalle seguenti circostanze:
sei udienze per la verifica dei crediti e 74 creditori ammessi;
all'atto della dichiarazione di fallimento vi era un contratto di affitto di azienda, del quale venne autorizzata la proroga sino a tutto il 2016;
tale contratto era relativo all'immobile sito in Settimo Milanese (MI), presso il quale vi era la sede operativa di e che si preferì attendere la conclusione del Parte_2
contratto di affitto e la cessione finale dell'azienda – cessione che non avvenne per assenza di offerenti – prima di iniziare le operazioni di vendita dell'immobile, perché si reputò che il fatto che l'immobile potesse essere venduto libero ne avrebbe aumentato l'appetibilità commerciale;
solo nel 2022, dopo numerosi tentativi di vendita, la procedura era riuscita a vendere un immobile sito in Fontainemore (AO);
nel frattempo era stato notificato al curatore fallimentare decreto di fissazione dell'udienza preliminare nel procedimento penale a carico dei membri del consiglio di amministrazione della società fallita, per la qual cosa il giudice delegato aveva autorizzato la costituzione di parte civile;
5 successivamente era stata autorizzata dal giudice delegato, in assenza del comitato dei creditori, una transazione con l'amministratore delegato della società fallita che prevedeva, a fronte della revoca della costituzione di parte civile, il conferimento alla procedura della somma di denaro di euro 35.000,00 mediante versamenti rateali con termine ultimo al 15 febbraio 2023;
il saldo delle somme dovute è avvenuto il 9 ottobre 2023 e il procedimento penale
è proseguito, con ultima udienza fissata nel mese di novembre 2023;
il procedimento penale è stato definito con l'assoluzione dell'amministratore delegato;
il rendiconto è stato depositato dal curatore fallimentare nel mese di novembre
2023;
l'udienza di approvazione è stata fissata al 10 gennaio 2024, la liquidazione del compenso del curatore fallimentare è stata disposta il 10 febbraio 2024 e il riparto finale
è stato depositato il 21 febbraio 2024 e comunicato ai creditori il 22 febbraio 2024;
il provvedimento di chiusura della procedura fallimentare è intervenuto il 24 aprile
2024.
In definitiva, la procedura presupposta ha visto sei udienze di verifica dello stato passivo, 74 creditori ammessi, la vendita di due beni immobili di proprietà della società fallita, un procedimento penale nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione della società, nel corso del quale è stata raggiunta una transazione con l'amministratore delegato, che ha permesso alla curatela di conseguire somme di denaro Persona_1
che diversamente non avrebbe potuto conseguire.
Non sembra, pertanto, che sia stata una procedura particolarmente complessa e farraginosa, tale da giustificare una deroga al termine di durata previsto dall'art. 2, comma
2 bis, della legge n. 89/2001 o determinazione del parametro monetario annuo inferiore al minimo di legge (pari a euro 400,00).
Alla luce di quanto evidenziato la determinazione di un indennizzo inferiore al minimo di legge non trova giustificazione neppure nella natura chirografaria del credito vantato dall'odierna parte reclamata, né nelle condizioni soggettive della stessa.
Alla luce di quanto osservato il reclamo deve essere rigettato, con conseguente conferma del decreto opposto.
6 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, il , Parte_1
soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla parte reclamata le spese della presente fase di opposizione.
Le spese devono essere liquidate in base al D.M. n. 147 del 2022, con riferimento al valore della causa (pari all'indennizzo riconosciuto nel decreto opposto, ricompreso nello scaglione fino a euro 1.100,00), all'attività difensiva effettivamente svolta, alla semplicità delle questioni affrontate nelle prime due fasi, di studio e introduttiva e alla breve discussione orale tenuta nella fase decisionale, che giustificano la liquidazione delle spese nei minimi dello scaglione di riferimento come quantificato nel decreto opposto
(cfr. Cass., ord. 28 maggio 2020, n. 9728; Cass., ord. 2 settembre 2019, n. 21936).
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta dal contro Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma il decreto della Corte d'Appello di Milano n. CP_1
cronol. 3440/2024, emesso il 2 dicembre 2024 nel procedimento n. 951/2024 r.g.;
condanna il a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1
spese della presente fase, liquidate in euro 247,00 per compensi, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Milano, dalla Sezione Seconda Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
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