Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 27/08/2025, n. 15817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15817 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15817/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14433/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14433 del 2019, proposto da
Consul System S.p.A., Simar – Società Metalli Marghera S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Andrea Tatafiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fienga, Giovanni Battista De Luca, Alessandro Zuccaro, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;
per l'annullamento
del provvedimento del 10.09.2019, prot. GSE/P20190058958 (doc. 0), con cui il GSE ha disposto il rigetto della RVC n.0159482044914R158_rev1-1#2 presentata da Consul System s.p.a. in data 24.10.2017 (doc. 1).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 luglio 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2019 e ritualmente notificato, le odierne ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20190058958 del 10/09/2019 recante rigetto della RVC n. 0159482044914R158_rev1-1#2 presentata da Consul System in data 24/10/2017 con cui il Gestore ha rigettato la Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) presentata ai fini dell’ottenimento dei Certificati Bianchi in quanto “ non è stato modificato l’algoritmo di calcolo secondo quanto indicato nella comunicazione prot. n. 20160070269 inviata dal GSE in data 8 agosto 2016 ” per i seguenti motivi:
1. Sviamento di potere. Violazione del dovere di imparzialità e buon andamento. Ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo. Violazione del principio di leale collaborazione giacché il GSE avrebbe inopinatamente rigettato la richiesta di proroga presentata dalle ricorrenti in data 23.07.2019.
2. Difetto di motivazione , giusta la motivazione per relationem di cui al richiamato provvedimento del 08.08.2016.
3. Illegittimità derivata per i medesimi motivi che inficiano il provvedimento prot. GSE/P20160070269 del 08.08.2016 ed il provvedimento prot. GSE/P20160084438 del 24.10.2016 – che costituiscono il presupposto giuridico e funzionale della nota prot. GSE/P20190058958/19, già impugnati.
Si è costituito in giudizio il Gestore, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come pacificamente ammesso dalle parti, l’odierno provvedimento oggetto di impugnazione è direttamente conseguente al già impugnato provvedimento prot. n. 20160070269 dell’8 agosto 2016.
Infatti, In data 13 febbraio 2014, la CONSUL SYSTEM S.p.A ha presentato al GSE la Proposta di Progetto e Programma di Misura n. 0159482044913T129_revl riferita ad un forno di trattamento dei rottami di rame (denominato forno KALDO) facente parte del ciclo produttivo di uno stabilimento della SIMAR S.p.A. di Porto Marghera.
In seguito ad istruttoria, accertato che “ dall'analisi dell'ulteriore documentazione fornita nell'ambito del controllo è emerso che il progetto realizzato non è rappresentativo di quanto indicato nella PPPM in quanto l'Intervento A non riguarda un nuovo sistema di alimentazione del forno Kaldo mediante sfere in ferro... ” il GSE, con nota prot. n. GSE/P20160072996 dell'1/09/2016, comunicava la possibilità per la Consul System di provvedere o alla restituzione dei TEE indebitamente percepiti o, in alternativa, ad effettuare un bonifico di una somma pari al loro controvalore economico.
Questo provvedimento è stato impugnato dalla Consul System e dalla SIMAR dinanzi al TAR con giudizio nrg 10464/2016, definitosi con sentenza di integrale rigetto n. 11009/2017. Le ricorrenti hanno impugnato tale pronuncia dinanzi al Consiglio di Stato con giudizio nrg 863/2018, all’esito del quale è stata emessa sentenza di rigetto n. 2380/2019. Le ricorrenti ne hanno domandato poi la revocazione, instaurando il relativo processo dinanzi al Consiglio di Stato al nrg 7340/2019, definitosi nelle more del presente giudizio, con sentenza n. 4416 del 10 luglio 2020 che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Tuttavia, nelle more del procedimento di appello e poi di revocazione le ricorrenti, senza prendere in
considerazione quanto stabilito nel provvedimento dell’agosto 2016 in merito alle modalità di ricalcolo dell’algoritmo, hanno presentato al GSE la RVC n. 0159482044914R158_rev1-1#2.
In data 24/10/2017 il GSE ha dunque avviato l’istruttoria su tale RVC inviando in data 15/12/2017 una richiesta di integrazione. La Consul System non ha fornito le integrazioni richieste e, pertanto, il GSE con comunicazione del 15/05/2019 ha inviato il preavviso di rigetto della RVC.
Le ricorrenti con comunicazioni del 22/05/2019 e 21/06/2019 hanno richiesto la concessione di una proroga per la trasmissione delle osservazioni. Il GSE ha dunque concesso la richiesta proroga.
Nuovamente in data 23/07/2019 la Consul System ha chiesto una ulteriore proroga fino alla sentenza del giudizio di revocazione pendente. In questo ultimo caso, considerato il lasso di tempo intercorso dall’avvio del procedimento e le proroghe già concesse e, soprattutto, alla luce del mancato invio dei chiarimenti e integrazioni documentali richieste, il GSE ha negato l’ulteriore proroga ed ha adottato il provvedimento di rigetto impugnato
Ebbene, quanto al primo motivo di ricorso, si ritiene immune da vizi il procedimento condotto dall’Amministrazione, la quale – diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente – ha concesso due proroghe per il deposito della documentazione richiesta, rigettando la terza e ultima richiesta di proroga giacché – come si legge nel corso del provvedimento impugnato – “ una ulteriore procrastinazione del provvedimento conclusivo risulterebbe contraria – in mancanza di idonee documentazione dalla quale possa accertarsi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei TEE – ai parametri dell’efficacia, efficienza ed economicità cui deve informarsi l’azione amministrativa ”.
Peraltro, giusta l’intervenuta sfavorevole definizione del processo di revocazione, l’eventuale concessione della proroga non avrebbe determinato alcun diverso esito del procedimento.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso, si evidenzia che la motivazione del provvedimento risulta chiara ed intellegibile, considerato che l’Amministrazione ritiene che il “ progetto non è conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012 in quanto non è stato modificato l’algoritmo di calcolo secondo quanto indicato nella comunicazione inviata in data 08/08/2016, di conclusione dell’attività di controllo sul progetto a cui la richiesta di verifica e certificazione in oggetto si riferisce ”. Né può dubitarsi della legittimità della motivazione per relationem , laddove questa consenta in ogni caso la comprensione delle ragioni sottese al provvedimento in parola.
Quanto al terzo motivo di ricorso, giusta la stretta contiguità logica e temporale fra i provvedimenti già oggetto di giudicato e il provvedimento in questa sede impugnato, si rinvia a quanto già motivato nella sent. n. 11009/2017, come confermata in sede di appello.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Stante la complessità della controversia le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Virginia Arata, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO