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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Impresa, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. PP MA Presidente rel. Cron. N.
Dott. Cesare Massetti Consigliere Rep. N.
Dott. Maura Mancini Consigliere R. Gen. N. 528/2019 ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N. S E N T E N Z A nella causa civile n. 528/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
15/04/2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 09/07/2025
d a
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in , Parte_1 Pt_1
OGGETTO: Piazza della Loggia n. 1, con il patrocinio degli avvocati FRANCESCA MONIGA,
elettivamente domiciliato presso la Cause in materia di Parte_2 Parte_3 sede dell'Avvocatura Civica in , via Corsetto S. Agata n. 11/b rapporti societari Pt_1
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante pro tempore Dott. con sede in via Controparte_2 Pt_1
Somalia n.2/4, con il patrocinio dell'avv. ALBERTO SALVADORI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Via XX Settembre n. 8 Pt_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 27/03/2019
n.857/2019.
Conclusioni delle parti pagina 1 di 16 Per parte appellante
“per i motivi di cui in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia in epigrafe meglio individuata, voglia Codesta Ecc.ma Corte nel merito, ferme le statuizioni della sentenza non definitiva n. 813/2023, pubblicata in data 12.5.2023 con cui Codesta Ecc.ma Corte ha accolto la domanda proposta dall'appellante in primo grado e, per l'effetto, ha dichiarato cessata ex lege Pt_1 la partecipazione del nella alla data del Pt_1 Parte_4
23.12.2015, dichiarando nulla ed inefficace, ai sensi dell'art. 1 comma 569-bis della
L. 27.12.2013 n. 147, come inserito dall'art. 7 comma 8-bis del D.L. 19.6.2015 n. 78, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci di in data Controparte_1
8.3.2016 nella parte in cui non ha approvato la cessazione della partecipazione societaria detenuta dall'attore e non ha dato corso alla Parte_1 liquidazione in denaro del valore delle quote del socio Parte_1
e voglia conseguentemente:
- dichiarare la Società convenuta decaduta dal beneficio del termine previsto dall'art. 1 comma 569 L. 27.12.2013 n. 147 per la liquidazione in denaro della quota azionaria del Pt_1
- e, previa determinazione, anche alla luce della CTU depositata in data 13.3.2025, del valore reale ed effettivo delle n. 950.000 azioni possedute dal Parte_1 da liquidarsi tenuto conto della perizia giurata prodotta dal e già utilizzata Pt_1 per la procedura di alienazione nonché sulla scorta dei dati relativi alla consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali e dell'eventuale valore di mercato delle azioni come esistenti alla data della cessazione della partecipazione, condannare la convenuta al pagamento della somma così determinata, oltre agli interessi al tasso legale ex artt. 1284, primo e quarto comma, c.c. dal giorno della mora risalente all'8.3.2016; in via subordinata, fermi tutti gli accertamenti sopra richiesti, nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte ritenga di non poter determinare direttamente il valore della quota sociale, si chiede che la Società sia comunque condannata a determinare il valore reale ed effettivo delle n. 950.000 azioni possedute dal ex art. Parte_1 pagina 2 di 16 2437-ter comma 2 c.c. sulla scorta dei dati relativi alla consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni come esistenti alla data della cessazione della partecipazione e non a quella, successiva, di materiale svolgimento delle operazioni di liquidazione, oltre gli interessi al tasso legale ex artt. 1284, primo e quarto comma, c.c. dal 8.3.2016, indicando il termine per l'esecuzione, nonché, ex art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dalla convenuta per ogni ritardo nell'esecuzione dell'ordine giudiziale;
In ogni caso, condannare la Società convenuta a rifondere al il Parte_1 maggior danno derivante dall'indisponibilità delle somme corrispondenti al valore della quota azionaria cessata e, in particolare, dall'impossibilità di accertare tali somme come maggiori entrate sin dal bilancio comunale del 2016 e dunque di programmarne l'utilizzo per la realizzazione di interventi in conto capitale, funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente, così come quantificato nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata in primo grado, da intendersi qui integralmente richiamata, salva in ogni caso la liquidazione equitativa;
in ogni caso, in riforma della sentenza di primo grado, condannare l'appellato alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata
“In via principale:
Accertare e dichiarare che il Consulente Tecnico d'Ufficio ha commesso un errore metodologico nel non applicare il premio per il rischio di esecuzione del Piano
Economico Finanziario, nonostante la comprovata sussistenza di rilevanti profili di criticità e di incertezza;
Conseguentemente, disporre una nuova valutazione della partecipazione del
[...]
in ATL – Autostrade Lombarde S.p.A., tenendo conto dei profili di rischio Parte_1 evidenziati e applicando un appropriato premio per il rischio di esecuzione del business plan;
Rigettare la domanda di maggior danno formulata dal in quanto Parte_1 priva di supporto probatorio e basata su criteri metodologicamente errati;
Tenuto conto della peculiarità e tecnicità del caso, nonché dei diversi orientamenti della giurisprudenza, compensare le spese del grado.” pagina 3 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.813/2023 pubblicata in data 12/05/2023 la Corte d'Appello di
Brescia, non definitivamente pronunciando, ha dichiarato cessata ex lege la partecipazione del nella alla data del Pt_1 Parte_4
23.12.2015; ha inoltre dichiarato nulla ed inefficace, ai sensi dell'art. 1 comma 569- bis della L. 27.12.2013 n. 147, come inserito dall'art. 7 comma 8-bis del D.L.
19.6.2015 n. 78, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci di Controparte_1 in data 8.3.2016 nella parte in cui non ha approvato la cessazione della
[...] partecipazione societaria detenuta dall'attore e non ha dato corso Parte_1 alla liquidazione in denaro del valore delle quote del socio;
con Pt_1 Parte_1 separata ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria per l'accertamento del valore della partecipazione alla data del 23.12.2015 nonché del danno per il ritardo lamentato da parte appellante, riservando la disciplina delle spese di lite alla pronuncia definitiva.
La corte ha pertanto disposto la rimessione della causa in istruttoria per l'accertamento del valore della partecipazione alla data del 23.12.2015 nonché del danno per il ritardo lamentato da parte appellante, fissando all'uopo un'apposita udienza ex art. 127 ter cpc in data 18 ottobre 2023; in quella sede, su richiesta congiunta delle parti, ha rinviato la causa per pendenza di trattative all'udienza ex art. 127 ter cpc del 20 marzo 2024; dopo il fallimento di una risoluzione bonaria della controversia tra le parti, il ha chiesto la prosecuzione Parte_1 dell'istruttoria per l'accertamento del valore della partecipazione nonché per il danno da ritardo così come disposto nell'ordinanza della Corte d'Appello di Brescia n. 35 del 12/5/2023; di contro, nell'ipotesi di espletamento Parte_4 della CTU, da un lato, ha chiesto, termine per designare il proprio CTP, e, dall'altro, ha formulato il seguente quesito da sottoporre al CTU: “Accerti, il CTU, il valore economico della quota di partecipazione (n. 950.000 azioni) detenuta dal Comune di
Brescia nella Autostrade Lombarde S.p.A., alla data del 23.12.2015, avendo a riferimento, secondo quanto indicato dall'art. 2437-ter c.c., il metodo di stima più adatto per tale finalità e i valori concretamente espressi dalla Società nella (e dalla) predetta data”; sempre in quella sede, in forza della Parte_4 pagina 4 di 16 pendenza del giudizio di impugnazione della sentenza non definitiva n. 813/2023 innanzi alla Corte di cassazione, ha chiesto la sospensione del giudizio nelle more della relativa decisione;
pertanto, la Corte, all'udienza del 20.03.2024, visto l'art.133 bis disp. att. cpc, ha invitato parte appellante a manifestare il proprio eventuale consenso alla richiesta di sospensione dell'attività istruttoria già preannunciata nell'ordinanza 12/05/2023; la Corte, recepita la mancata adesione alla sospensione dell'attività istruttoria da parte del all'udienza del 08/05/2024 ha Parte_1 nominato quale CTU il Prof. formulando il seguente quesito: Persona_1
“<esaminati atti e documenti di causa, ispezionati se del caso i luoghi, acquisite tutte le informazioni del caso, accerti il CTU il valore, alla data del 23.12.2015, della quota di partecipazione (950.000 azioni) detenuta dal nella Parte_1 società – tenuto conto, secondo il disposto di cui Controparte_1 all'art.2437 ter cc, della relativa consistenza patrimoniale, delle prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni – determinando inoltre l'entità del danno per il ritardo lamentato da parte appellante>>; all'udienza del 29/05/2024 il CTU ha prestato giuramento, mentre parte appellante ha nominato come proprio CTP la dott.ssa e parte appellata ha nominato come Persona_2 proprio CTP. il prof. Persona_3
Dopo la concessione di due proroghe, il CTU ha depositato la propria relazione peritale in data 12/03/2025, concludendo come segue:
- “Il valore di liquidazione delle azioni detenute dal nella società Parte_1
stimato alla data del 23.12.2015 tenendo conto dei Parte_4 criteri indicati nell'art. 2437-ter, Cod. Civ., è pari a euro 791.596, calcolato in pro- quota moltiplicando il valore unitario dell'azione, pari a (arrotondati) euro 0,83, per le n. 950.000 detenute dal alla data di riferimento della Parte_1 valutazione”;
- per quanto concerne l'entità del danno per ritardo lamentato da parte appellante, assumendo convenzionalmente, quale data finale, il 29.5.2024, ovvero la data dell'udienza di conferimento dell'incarico al CTU, la somma sopra calcolata,
“avrebbe potuto essere nella disponibilità del quanto meno a Parte_1 partire o dal giorno 23.12.2016, cioè decorsi i dodici mesi dalla comunicazione resa pagina 5 di 16 dal ad del 23 dicembre 2015, o dal Parte_1 Parte_4 giorno 8.3.2016, ovvero dalla data in cui è stata Parte_4 dichiarata decaduta dal beneficio del termine”: nel primo caso gli interessi legali sono pari a euro 67.616,43 (dal 23.12.2016 al 29.5.2024), mentre nel secondo caso gli interessi legali sono pari a euro 68.874,31 (dal 8.3.2016 al 29.5.2024);
- quanto al maggior danno, il CTU “ha accertato che le minori e/o le mancate utilità,
a beneficio della collettività, derivanti dal non aver potuto iscrivere entrate aggiuntive in conto capitale destinate a realizzare investimenti in opere pubbliche, in quanto non stimabili con parametri di natura monetaria, non sono determinabili nel quantum se non in via equitativa […] l'unico parametro di riferimento che può ragionevolmente essere assunto per stimare tale maggior danno, ove confermato a valle delle valutazioni che spettano alla Corte d'Appello anche in funzione degli elementi tecnici forniti in questa sede, è costituito dal rendimento medio che sarebbe spettato al laddove avesse investito, in strumenti finanziari privi Parte_1 di rischio, le somme di denaro sopra indicate per i periodi richiamati ai punti (i) e
(ii) che precedono, al netto degli interessi legali già determinati”: in caso di
Rendistato, il maggior danno è pari a euro 39.448,75, assumendo quale periodo di riferimento, l'arco temporale 23.12.2016 – 29.5.2024, ovvero ad euro 43.902,16, assumendo quale arco temporale 23.12.2016 – 29.5.2024; in caso di il Pt_5 maggior danno è pari a euro 2.752,42, sia assumendo, quale periodo di riferimento,
l'arco temporale 23.12.2016 – 29.5.2024, sia assumendo, quale periodo di riferimento, l'arco temporale 23.12.2016 – 29.5.2024.
***
Precisate dunque le conclusioni, all'udienza del 09/07/2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per conclusionali e repliche.
In sede di conclusionali il ha innanzitutto contestato la quantificazione della propria quota di Parte_1 partecipazione da parte del CTU, asserendo che “il CTU ha infatti fondato la stima del valore intrinseco della partecipazione in BE operando il calcolo e
l'attualizzazione dei flussi di dividendi attesi esclusivamente sulla base del PEF pagina 6 di 16 2015, risalente ad agosto 2015 (cfr. pag. 18), senza più considerare e chiarire le ragioni per le quali il valore riportato nel bilancio al 31.12.2015 – come detto, aggiornato a marzo 2016 e, come tale, maggiormente allineato al valore di mercato
– non poteva ritenersi attendibile e doveva quindi essere rettificato”.
Secondariamente, ha rilevato che, stante il tempo intercorso dall'instaurazione del giudizio di primo grado (atto di citazione notificato in data 8.6.2016) ed in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, l'applicazione degli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. – pari a Euro 669.012,48, tenendo in considerazione la valutazione della partecipazione effettuata dal CTU – ha reso ultroneo il calcolo del maggior danno ai sensi dell'art. 1284, comma 2, c.c.
Inoltre, ha sottolineato che dalla data dell'inadempimento (e cioè dal giorno 8.3.2016, data in cui fu considerata decaduta dal beneficio del Parte_4 termine per la liquidazione della quota) sino a quella della domanda giudiziale
(8.6.2016), sono dovuti gli interessi ex artt. 1224, comma 2, c.c. (il cui tasso d'interesse è pari a quello del rendimento medio annuale netto dei titoli di Stato, ove superiore al tasso di interesse legale e comunque non inferiore a quest'ultimo, come calcolato dal CTU nel periodo di riferimento); dalla domanda giudiziale (8.6.2016) sino all'effettivo soddisfo, sono inoltre dovuti gli interessi di mora ai sensi del d.lgs.
231/02, come richiamato dall'art. 1284, comma 4, c.c. Infine, ha contestato la valutazione del danno effettuata sulla base di Rendistato e da quantificarsi, Pt_5 di contro, in via equitativa e personalizzata, proprio in relazione alle caratteristiche dell'investitore ente pubblico (anche tenendo conto del tasso di mora ex art. 1284, comma 4, c.c), rilevando che la mancata tempestiva liquidazione ha precluso al di investire le somme per la collettività e ha determinato il congelamento ex Pt_1 lege delle stesse (obbligo previsto dalla legge di stabilità 2014 art. 1 commi 551 e seguenti) a copertura delle perdite stimate in relazione alla chiusura del bilancio di esercizio 2015.
Sempre in sede di conclusionali, ha rilevato la manifesta erroneità delle Parte_4
CTU sotto due profili.
In primo luogo, ha pagina 7 di 16 sottolineato la mancata applicazione del premio per il rischio di esecuzione del Piano
Economico Finanziario, nonostante la comprovata sussistenza di rilevanti profili di criticità e di incertezza connessi al conseguimento degli obiettivi del Piano, riconosciuti dallo stesso CTU: una fase di lancio del tratto autostradale, l'assenza di dati storici consolidati, il fatto che si tratti di una nuova tratta autostradale, la situazione di concorrenza con altre infrastrutture, i dimostrati scostamenti negativi tra dati previsionali e consuntivi, il mancato completamento della procedura di aggiornamento del PEF, il diniego del visto della Corte dei Conti con provvedimento del 25/03/2025, l'incertezza sulle tempistiche di conclusione del procedimento,
l'instabilità del quadro regolatorio.
In secondo luogo, ha eccepito l'erroneità dei criteri adottati nella determinazione del maggior danno da ritardato pagamento.
In particolare, ha rilevato che il credito per il rimborso del valore delle azioni, per giurisprudenza consolidata, costituisce un debito di valuta e non un debito di valore con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1224 c.c. secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria è costituito dal pagamento degli interessi legali, salvo il diritto del creditore al risarcimento del maggior danno, il quale deve essere specificamente provato dal creditore e non può essere presunto o determinato in via equitativa in assenza di elementi probatori concreti come nel caso di specie;
nel dettaglio il avrebbe Pt_1 dovuto dimostrare di aver effettivamente subito un pregiudizio economico a causa del ritardo nel pagamento, quale sia stata l'entità specifica di tale pregiudizio, attraverso quali modalità tale pregiudizio si sia concretizzato, in che cosa avrebbe effettivamente investito le somme in strumenti finanziari, quale sarebbe stato il rendimento effettivo di tali investimenti.
Inoltre, ha sottolineato che il maggior danno da svalutazione monetaria non può essere riconosciuto automaticamente, ma deve essere specificamente allegato e provato dal creditore, profilo non approfondito da controparte e che il criterio proposto dal CTU, basato sui pagina 8 di 16 rendimenti medi dei titoli di Stato si traduce in una forma di rivalutazione monetaria automatica (non consentita) con profili di arbitrarietà.
In sede di memorie di replica il ribadendo le proprie considerazioni svolte in merito alla Parte_1
CTU, ha chiesto la riconvocazione del CTU e ha eccepito la tardività dell'introduzione da parte della Società, solo in sede di conclusionali, per la prima volta nel giudizio, di circostanze e documenti nuovi, quali il provvedimento della
Corte dei Conti e una delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti che non sono stati oggetto né di contraddittorio, né tantomeno di indagine in sede di CTU.
Sotto il profilo del maggior danno, riconosciuta la natura di credito di valuta dell'obbligazione per cui è causa, in via principale, ha ribadito che la mera applicazione degli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. assorbe e soddisfa integralmente il in ordine al profilo del maggior danno;
Pt_1 che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1224 c. 4 c.c.; che la data di decorrenza degli interessi deve essere individuata nella messa in mora, ossia, al più tardi, al momento della domanda giudiziale. In via subordinata, ha chiesto l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, atteso che controparte non ha mai specificatamente contestato, nella prima difesa utile, la sussistenza dei fatti allegati a fondamento del maggior danno subito.
di contro, ha contestato la pretesa applicazione da parte Parte_4 del degli interessi di mora dalla data della domanda giudiziale per le Pt_1 seguenti ragioni: il credito per cui è causa non è liquido ed esigibile, essendo oggetto di valutazione da parte della CTU, pertanto l'art. 1224 c. 4 c.c. non può trovare applicazione, anche perché tale disposizione risulta applicabile alle sole transazioni di natura commerciale;
per giurisprudenza costante, nelle controversie aventi ad oggetto la liquidazione di partecipazioni societarie, gli interessi decorrono dal momento in cui il credito diventa liquido ed esigibile, e non dalla proposizione della domanda giudiziale quando l'ammontare deve essere determinato in corso di causa (ossia, a tutto voler concedere, dal deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio che pagina 9 di 16 ha determinato il valore della partecipazione).
MOTIVAZIONE
Al netto di quanto già deciso in sede di sentenza non definitiva n. 813/2023, rimane da definire il valore, alla data del 23.12.2015, della quota di partecipazione (950.000 azioni) detenuta dal nella società Pt_1 Parte_1 Controparte_1 determinando, altresì, l'entità del danno per il ritardo lamentato da parte appellante, nonché l'eventuale maggior danno.
Sotto il primo profilo, non vi sono ragioni per discostarsi dalla valutazione effettuata dal CTU nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 2437ter c.c.: il valore della liquidazione delle azioni detenute dal è pari a € 791.596,00, Parte_1 calcolato pro-quota moltiplicando il valore unitario dell'azione, pari a € 0.83
(arrotondati) per le n. 950.000 azioni detenute.
Appare, infatti, del tutto irrilevante la contestazione del in ordine Parte_1 al mancato utilizzo da parte del CTU del valore riportato nel bilancio 31.12.2015, aggiornato a marzo 2016 e come tale maggiormente allineato al valore di mercato.
Innanzitutto, è stato lo stesso quesito, mai stato oggetto di contestazione dalle parti, ad indicare temporalmente il 23.12.2015, quale data di riferimento per la valutazione della liquidazione, decisione giustificata dal fatto che quel giorno il Parte_1
ha esercitato il proprio diritto di recesso dalla società.
[...]
Secondariamente, come si può leggere nell'elaborato peritale (pag. 13), il CTU,
d'intesa con i CTP ha già considerato quale data di riferimento della stima il
31.12.2015, non essendo il 23.12.2015 una data di fine periodo e rispetto alla quale
“non sarebbe in alcun modo possibile, ora per allora, elaborare i bilanci e le situazioni contabili necessari per svolgere i conteggi richiesti dal quesito”.
Non si comprende, dunque, la ragione per cui il CTU avrebbe dovuto stimare le azioni in base ad un bilancio aggiornato a marzo 2016, con conseguente scostamento da quanto richiesto dal quesito peritale che ha motivatamente delimitato l'ambito temporale di riferimento della valutazione della liquidazione.
Inoltre, correttamente il CTU ha replicato in sede di elaborato peritale come segue:
“Nel quesito, punto a) è stato chiesto di determinare il valore della quota di pagina 10 di 16 partecipazione […] sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 2437ter c.c. Le determinazioni richieste dal quesito, pertanto hanno ad oggetto la stima del valore intrinseco del capitale di […], il cui attivo era Parte_4 rappresentato per il 97% circa da partecipazioni e da crediti nei confronti della partecipate, l'assunzione di valori contabili delle medesime partecipazioni in luogo dei valori calcolati […] non sarebbe stata in alcun modo accettabile sul pianto metodologico, a maggior ragione laddove siano disponibili elementi informativi che consentano al valutatore di applicare criteri a tal fine previsti dalla dottrina e dalla prassi professionale”.
Del resto, è lo stesso CTU che nell'elaborato peritale (pag. 19), rilevata l'inidoneità della base informativa in atti per svolgere la stima del valore intrinseco di BE in data 31.12.2015, chiarisce che “è apparso necessario, allo scrivente CTU, richiedere informazioni relativamente ai dati prospettivi che potevano essere disponibili alla data del 31 dicembre 2015 e ciò al fine di poter applicare metodologie di valutazione che potessero tenere conto, per l'appunto, sia della consistenza patrimoniale, sia delle prospettive di andamento economico e finanziario della società nell'arco temporale della durata della concessione”, decidendo così di acquisire, tra l'altro, il PEF 2015.
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla società appellata, la valutazione effettuata dal CTU sconta la mancata considerazione del c.d. Execution Risk Premium, ossia la previsione di un premio aggiuntivo nel calcolo del tasso di attualizzazione, determinandone una sottovalutazione (da 11,02% a 9,52%), pur in presenza di rilevanti profili di criticità e di incertezza connessi al conseguimento degli obiettivi del Piano: una fase di lancio del tratto autostradale, l'assenza di dati storici consolidati, il fatto che si tratti di una nuova tratta autostradale, la situazione di concorrenza con altre infrastrutture, i dimostrati scostamenti negativi tra dati previsionali e consuntivi, il mancato completamento della procedura di aggiornamento del PEF, l'incertezza sulle tempistiche di conclusione del procedimento, il diniego del visto della Corte dei Conti con provvedimento del
25/03/2025 (ALL. 1 prodotto in conclusionale di parte appellata), l'instabilità del pagina 11 di 16 quadro regolatorio (come dimostrata dal link https://www.
[...] presente nella conclusionale di parte Email_1 appellata).
Il CTU non ritiene accoglibili tali osservazioni per le ragioni che seguono: “In termini generali va innanzi tutto precisato che sono molteplici le tipologie di premi che possono essere considerati nella costruzione di un tasso di attualizzazione in aggiunta alla componente di base costituita dal tasso privo di rischio.[…]Focalizzando l'attenzione sull'Execution Risk Premium, non è condivisibile l'affermazione del CTP secondo cui, per “prassi e dottrina” un premio aggiuntivo riferito al rischio di esecuzione del piano “viene sempre contemplato nella definizione della rischiosità del busness” nell'ambito della costruzione del tasso di attualizzazione. Quanto alla “prassi”, va rilevato che la stessa non viene documentata dal CTP nelle proprie osservazioni.
Quanto alla “dottrina”, invece, non è condivisibile la sopra richiamata affermazione del CTP, il quale parrebbe lasciare intendere che l'orientamento prevalente, se non univoco, della letteratura sia nella direzione del “contemplare sempre” il premio per il rischio di execution del piano.”
Sebbene le osservazioni del CTU possano apparire condivisibili, bisogna tenere in considerazione tutti gli elementi di rischio rilevati dalla società.
In via preliminare, il provvedimento della Corte dei Conti e l'instabilità del quadro regolatorio non possono essere tenuti in considerazione, in quanto oggetto di produzioni nuove, depositate per la prima volta in giudizio solo in sede di conclusionali e, pertanto, tardive e inammissibili.
Tuttavia, non è possibile ignorare gli altri elementi elencati dalla società appellata a sostegno della necessità di una valutazione del c.d. Execution Risk Premium, una per tutte il fatto che la nuova tratta autostradale si trovasse fin dall'origine in concorrenza con altre infrastrutture del medesimo territorio per le medesime destinazioni.
Il rispetto di tali elementi di rischio, fra l'altro, risulta maggiormente aderente al pagina 12 di 16 dettato normativo dell'art. 2473 ter (richiamato dallo stesso quesito) laddove parla di una valutazione delle prospettive reddituali.
Ciononostante, la Corte non ritiene necessario riconvocare il CTU per richiedere una nuova valutazione in tal senso, atteso che una decisione in tal senso sarebbe contraria al principio della ragionevole durata del processo, tacendo poi delle difficoltà di una valutazione così specifica che, fra l'altro, avrebbe potuto essere richiesta dalla parte appellata in sede di formulazione del quesito, il quale è, invece, rimasto incontestato.
Per queste ragioni, la Corte ritiene di applicare una riduzione della somma stimata dalla CTU in via equitativa pari al 10% di 791.596,00.
Con riferimento alla domanda del in ordine all'applicazione degli Parte_1 interessi legali al tasso legale ex artt. 1284, cc. 1 e 4 c.c., innanzitutto è pacifico che la liquidazione della quota del socio uscente è un debito di valuta (ex multis, Cass., Sez.
I, sent. 816/2009).
La natura di debito di valuta comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1224 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria è costituito dal pagamento degli interessi legali, salvo il diritto del creditore al risarcimento del maggior danno. In secondo luogo, è vero che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, nei crediti di valuta non è escluso il diritto al maggior danno da ritardato pagamento che non sia coperto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224, c. 2, c.c.; tuttavia è anche vero che tale maggior danno deve essere specificamente provato dal creditore e non può essere presunto o determinato in via equitativa in assenza di elementi probatori concreti.
Per quanto concerne il maggior danno, per il periodo successivo alla domanda, è il stesso ha definire “ultronea” tale richiesta in sede di conclusionale: “la Pt_1 semplice e lineare applicazione degli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284, comma
4, c.c. - già oggetto di domanda giudiziale sin dall'atto di citazione e ribadite anche in sede di precisazione delle conclusioni nell'odierno giudizio - rende ultroneo il calcolo del maggior danno ai sensi dell'art. 1284, comma 2, c.c.: infatti, prendendo come riferimento il valore della quota stimata dal CTU in Euro 791.596,00 […]Il totale importo degli interessi moratori ammonta dunque ad Euro 669.012,48, e cioè pagina 13 di 16 un importo tale da assorbire qualsivoglia ipotesi di maggior danno calcolato dal
CTU, anche prescindendo dalla relativa decorrenza degli interessi legali ex art.
1284, comma 1, c.c. (v. conclusioni della perizia alle pagg. 52 e 53, da un minimo di
Euro 2.752,42 sino ad un massimo di Euro 43.902,16).”
Come noto, del resto, il tasso degli interessi di mora è stabilito dall'art. 1284, comma
4, c.c. (nel testo novellato dal d.l. 132/2014), secondo cui, dalla data della domanda giudiziale, gli interessi di mora si calcolano ai sensi del d.lgs. 231/2002, indipendentemente dalle qualità soggettive delle parti del rapporto giuridico.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la misura del tasso di interesse c.d. commerciale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. si applica a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle derivanti da un rapporto di natura contrattuale (Cass., sez. III, 3.1.2023, n. 61).
Per il periodo antecedentemente alla domanda giudiziale (da 23.12.2015 al 8.6.2016), invece, non può ritenersi raggiunta la prova del maggior danno.
Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 19499/2008 ha chiarito che “- nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinati per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1; - è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno e che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata;
il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso di interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che
pagina 14 di 16 invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti”.
Nel caso di specie, il infatti, limitandosi a una richiesta generica Parte_1 priva di supporto probatorio concreto, non ha dimostrato se e come avrebbe effettivamente investito le somme dovute in titoli di Stato o in altri strumenti finanziari, né che tale investimento avrebbe generato un rendimento superiore agli interessi legali.
Pertanto, il maggior danno, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, dovrà essere calcolato nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinati per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1.
Ciò posto, secondo il principio della soccombenza le spese della CTU e le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della società Parte_4 nella misura che si liquida in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei
[...] parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 520.001 e € 1.000.000), ad eccezione della “fase di trattazione” di primo grado, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) condanna alla liquidazione della quota di Parte_4
partecipazione del per una somma pari ad € 712.436,40 (e cioè ad Parte_1
€ 791.596,00, liquidata dal CTU, equitativamente ridotta del 10%), oltre all'interesse al tasso legale, ovvero a quello eventualmente superiore corrispondente ai rendimenti medi dei titoli di stato di durata infrannuale emessi nel periodo corrispondente, dalla data di costituzione in mora a quella della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed all'interesse al saggio di cui al 4° comma dell'art.1284 c.c.
pagina 15 di 16 (pari a quello di cui all'art.5 del d.lgs 231/2002) dalla tale data (e cioè dalla data della domanda) a quella del saldo;
2) pone per intero a carico di le spese di CTU, liquidate Parte_4
come da separato decreto;
2) condanna a rifondere al le spese Parte_4 Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio che, per il primo grado di giudizio, si liquidano in €
4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 8.013,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, VA e CPA come per legge e, per il secondo grado di giudizio, si liquidano in € 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 7.644,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, VA e CPA come per legge
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il presidente estensore
PP MA
pagina 16 di 16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Impresa, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. PP MA Presidente rel. Cron. N.
Dott. Cesare Massetti Consigliere Rep. N.
Dott. Maura Mancini Consigliere R. Gen. N. 528/2019 ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N. S E N T E N Z A nella causa civile n. 528/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
15/04/2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 09/07/2025
d a
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in , Parte_1 Pt_1
OGGETTO: Piazza della Loggia n. 1, con il patrocinio degli avvocati FRANCESCA MONIGA,
elettivamente domiciliato presso la Cause in materia di Parte_2 Parte_3 sede dell'Avvocatura Civica in , via Corsetto S. Agata n. 11/b rapporti societari Pt_1
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante pro tempore Dott. con sede in via Controparte_2 Pt_1
Somalia n.2/4, con il patrocinio dell'avv. ALBERTO SALVADORI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Via XX Settembre n. 8 Pt_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 27/03/2019
n.857/2019.
Conclusioni delle parti pagina 1 di 16 Per parte appellante
“per i motivi di cui in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia in epigrafe meglio individuata, voglia Codesta Ecc.ma Corte nel merito, ferme le statuizioni della sentenza non definitiva n. 813/2023, pubblicata in data 12.5.2023 con cui Codesta Ecc.ma Corte ha accolto la domanda proposta dall'appellante in primo grado e, per l'effetto, ha dichiarato cessata ex lege Pt_1 la partecipazione del nella alla data del Pt_1 Parte_4
23.12.2015, dichiarando nulla ed inefficace, ai sensi dell'art. 1 comma 569-bis della
L. 27.12.2013 n. 147, come inserito dall'art. 7 comma 8-bis del D.L. 19.6.2015 n. 78, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci di in data Controparte_1
8.3.2016 nella parte in cui non ha approvato la cessazione della partecipazione societaria detenuta dall'attore e non ha dato corso alla Parte_1 liquidazione in denaro del valore delle quote del socio Parte_1
e voglia conseguentemente:
- dichiarare la Società convenuta decaduta dal beneficio del termine previsto dall'art. 1 comma 569 L. 27.12.2013 n. 147 per la liquidazione in denaro della quota azionaria del Pt_1
- e, previa determinazione, anche alla luce della CTU depositata in data 13.3.2025, del valore reale ed effettivo delle n. 950.000 azioni possedute dal Parte_1 da liquidarsi tenuto conto della perizia giurata prodotta dal e già utilizzata Pt_1 per la procedura di alienazione nonché sulla scorta dei dati relativi alla consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali e dell'eventuale valore di mercato delle azioni come esistenti alla data della cessazione della partecipazione, condannare la convenuta al pagamento della somma così determinata, oltre agli interessi al tasso legale ex artt. 1284, primo e quarto comma, c.c. dal giorno della mora risalente all'8.3.2016; in via subordinata, fermi tutti gli accertamenti sopra richiesti, nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte ritenga di non poter determinare direttamente il valore della quota sociale, si chiede che la Società sia comunque condannata a determinare il valore reale ed effettivo delle n. 950.000 azioni possedute dal ex art. Parte_1 pagina 2 di 16 2437-ter comma 2 c.c. sulla scorta dei dati relativi alla consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni come esistenti alla data della cessazione della partecipazione e non a quella, successiva, di materiale svolgimento delle operazioni di liquidazione, oltre gli interessi al tasso legale ex artt. 1284, primo e quarto comma, c.c. dal 8.3.2016, indicando il termine per l'esecuzione, nonché, ex art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dalla convenuta per ogni ritardo nell'esecuzione dell'ordine giudiziale;
In ogni caso, condannare la Società convenuta a rifondere al il Parte_1 maggior danno derivante dall'indisponibilità delle somme corrispondenti al valore della quota azionaria cessata e, in particolare, dall'impossibilità di accertare tali somme come maggiori entrate sin dal bilancio comunale del 2016 e dunque di programmarne l'utilizzo per la realizzazione di interventi in conto capitale, funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente, così come quantificato nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata in primo grado, da intendersi qui integralmente richiamata, salva in ogni caso la liquidazione equitativa;
in ogni caso, in riforma della sentenza di primo grado, condannare l'appellato alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata
“In via principale:
Accertare e dichiarare che il Consulente Tecnico d'Ufficio ha commesso un errore metodologico nel non applicare il premio per il rischio di esecuzione del Piano
Economico Finanziario, nonostante la comprovata sussistenza di rilevanti profili di criticità e di incertezza;
Conseguentemente, disporre una nuova valutazione della partecipazione del
[...]
in ATL – Autostrade Lombarde S.p.A., tenendo conto dei profili di rischio Parte_1 evidenziati e applicando un appropriato premio per il rischio di esecuzione del business plan;
Rigettare la domanda di maggior danno formulata dal in quanto Parte_1 priva di supporto probatorio e basata su criteri metodologicamente errati;
Tenuto conto della peculiarità e tecnicità del caso, nonché dei diversi orientamenti della giurisprudenza, compensare le spese del grado.” pagina 3 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.813/2023 pubblicata in data 12/05/2023 la Corte d'Appello di
Brescia, non definitivamente pronunciando, ha dichiarato cessata ex lege la partecipazione del nella alla data del Pt_1 Parte_4
23.12.2015; ha inoltre dichiarato nulla ed inefficace, ai sensi dell'art. 1 comma 569- bis della L. 27.12.2013 n. 147, come inserito dall'art. 7 comma 8-bis del D.L.
19.6.2015 n. 78, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci di Controparte_1 in data 8.3.2016 nella parte in cui non ha approvato la cessazione della
[...] partecipazione societaria detenuta dall'attore e non ha dato corso Parte_1 alla liquidazione in denaro del valore delle quote del socio;
con Pt_1 Parte_1 separata ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria per l'accertamento del valore della partecipazione alla data del 23.12.2015 nonché del danno per il ritardo lamentato da parte appellante, riservando la disciplina delle spese di lite alla pronuncia definitiva.
La corte ha pertanto disposto la rimessione della causa in istruttoria per l'accertamento del valore della partecipazione alla data del 23.12.2015 nonché del danno per il ritardo lamentato da parte appellante, fissando all'uopo un'apposita udienza ex art. 127 ter cpc in data 18 ottobre 2023; in quella sede, su richiesta congiunta delle parti, ha rinviato la causa per pendenza di trattative all'udienza ex art. 127 ter cpc del 20 marzo 2024; dopo il fallimento di una risoluzione bonaria della controversia tra le parti, il ha chiesto la prosecuzione Parte_1 dell'istruttoria per l'accertamento del valore della partecipazione nonché per il danno da ritardo così come disposto nell'ordinanza della Corte d'Appello di Brescia n. 35 del 12/5/2023; di contro, nell'ipotesi di espletamento Parte_4 della CTU, da un lato, ha chiesto, termine per designare il proprio CTP, e, dall'altro, ha formulato il seguente quesito da sottoporre al CTU: “Accerti, il CTU, il valore economico della quota di partecipazione (n. 950.000 azioni) detenuta dal Comune di
Brescia nella Autostrade Lombarde S.p.A., alla data del 23.12.2015, avendo a riferimento, secondo quanto indicato dall'art. 2437-ter c.c., il metodo di stima più adatto per tale finalità e i valori concretamente espressi dalla Società nella (e dalla) predetta data”; sempre in quella sede, in forza della Parte_4 pagina 4 di 16 pendenza del giudizio di impugnazione della sentenza non definitiva n. 813/2023 innanzi alla Corte di cassazione, ha chiesto la sospensione del giudizio nelle more della relativa decisione;
pertanto, la Corte, all'udienza del 20.03.2024, visto l'art.133 bis disp. att. cpc, ha invitato parte appellante a manifestare il proprio eventuale consenso alla richiesta di sospensione dell'attività istruttoria già preannunciata nell'ordinanza 12/05/2023; la Corte, recepita la mancata adesione alla sospensione dell'attività istruttoria da parte del all'udienza del 08/05/2024 ha Parte_1 nominato quale CTU il Prof. formulando il seguente quesito: Persona_1
“<esaminati atti e documenti di causa, ispezionati se del caso i luoghi, acquisite tutte le informazioni del caso, accerti il CTU il valore, alla data del 23.12.2015, della quota di partecipazione (950.000 azioni) detenuta dal nella Parte_1 società – tenuto conto, secondo il disposto di cui Controparte_1 all'art.2437 ter cc, della relativa consistenza patrimoniale, delle prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni – determinando inoltre l'entità del danno per il ritardo lamentato da parte appellante>>; all'udienza del 29/05/2024 il CTU ha prestato giuramento, mentre parte appellante ha nominato come proprio CTP la dott.ssa e parte appellata ha nominato come Persona_2 proprio CTP. il prof. Persona_3
Dopo la concessione di due proroghe, il CTU ha depositato la propria relazione peritale in data 12/03/2025, concludendo come segue:
- “Il valore di liquidazione delle azioni detenute dal nella società Parte_1
stimato alla data del 23.12.2015 tenendo conto dei Parte_4 criteri indicati nell'art. 2437-ter, Cod. Civ., è pari a euro 791.596, calcolato in pro- quota moltiplicando il valore unitario dell'azione, pari a (arrotondati) euro 0,83, per le n. 950.000 detenute dal alla data di riferimento della Parte_1 valutazione”;
- per quanto concerne l'entità del danno per ritardo lamentato da parte appellante, assumendo convenzionalmente, quale data finale, il 29.5.2024, ovvero la data dell'udienza di conferimento dell'incarico al CTU, la somma sopra calcolata,
“avrebbe potuto essere nella disponibilità del quanto meno a Parte_1 partire o dal giorno 23.12.2016, cioè decorsi i dodici mesi dalla comunicazione resa pagina 5 di 16 dal ad del 23 dicembre 2015, o dal Parte_1 Parte_4 giorno 8.3.2016, ovvero dalla data in cui è stata Parte_4 dichiarata decaduta dal beneficio del termine”: nel primo caso gli interessi legali sono pari a euro 67.616,43 (dal 23.12.2016 al 29.5.2024), mentre nel secondo caso gli interessi legali sono pari a euro 68.874,31 (dal 8.3.2016 al 29.5.2024);
- quanto al maggior danno, il CTU “ha accertato che le minori e/o le mancate utilità,
a beneficio della collettività, derivanti dal non aver potuto iscrivere entrate aggiuntive in conto capitale destinate a realizzare investimenti in opere pubbliche, in quanto non stimabili con parametri di natura monetaria, non sono determinabili nel quantum se non in via equitativa […] l'unico parametro di riferimento che può ragionevolmente essere assunto per stimare tale maggior danno, ove confermato a valle delle valutazioni che spettano alla Corte d'Appello anche in funzione degli elementi tecnici forniti in questa sede, è costituito dal rendimento medio che sarebbe spettato al laddove avesse investito, in strumenti finanziari privi Parte_1 di rischio, le somme di denaro sopra indicate per i periodi richiamati ai punti (i) e
(ii) che precedono, al netto degli interessi legali già determinati”: in caso di
Rendistato, il maggior danno è pari a euro 39.448,75, assumendo quale periodo di riferimento, l'arco temporale 23.12.2016 – 29.5.2024, ovvero ad euro 43.902,16, assumendo quale arco temporale 23.12.2016 – 29.5.2024; in caso di il Pt_5 maggior danno è pari a euro 2.752,42, sia assumendo, quale periodo di riferimento,
l'arco temporale 23.12.2016 – 29.5.2024, sia assumendo, quale periodo di riferimento, l'arco temporale 23.12.2016 – 29.5.2024.
***
Precisate dunque le conclusioni, all'udienza del 09/07/2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per conclusionali e repliche.
In sede di conclusionali il ha innanzitutto contestato la quantificazione della propria quota di Parte_1 partecipazione da parte del CTU, asserendo che “il CTU ha infatti fondato la stima del valore intrinseco della partecipazione in BE operando il calcolo e
l'attualizzazione dei flussi di dividendi attesi esclusivamente sulla base del PEF pagina 6 di 16 2015, risalente ad agosto 2015 (cfr. pag. 18), senza più considerare e chiarire le ragioni per le quali il valore riportato nel bilancio al 31.12.2015 – come detto, aggiornato a marzo 2016 e, come tale, maggiormente allineato al valore di mercato
– non poteva ritenersi attendibile e doveva quindi essere rettificato”.
Secondariamente, ha rilevato che, stante il tempo intercorso dall'instaurazione del giudizio di primo grado (atto di citazione notificato in data 8.6.2016) ed in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, l'applicazione degli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. – pari a Euro 669.012,48, tenendo in considerazione la valutazione della partecipazione effettuata dal CTU – ha reso ultroneo il calcolo del maggior danno ai sensi dell'art. 1284, comma 2, c.c.
Inoltre, ha sottolineato che dalla data dell'inadempimento (e cioè dal giorno 8.3.2016, data in cui fu considerata decaduta dal beneficio del Parte_4 termine per la liquidazione della quota) sino a quella della domanda giudiziale
(8.6.2016), sono dovuti gli interessi ex artt. 1224, comma 2, c.c. (il cui tasso d'interesse è pari a quello del rendimento medio annuale netto dei titoli di Stato, ove superiore al tasso di interesse legale e comunque non inferiore a quest'ultimo, come calcolato dal CTU nel periodo di riferimento); dalla domanda giudiziale (8.6.2016) sino all'effettivo soddisfo, sono inoltre dovuti gli interessi di mora ai sensi del d.lgs.
231/02, come richiamato dall'art. 1284, comma 4, c.c. Infine, ha contestato la valutazione del danno effettuata sulla base di Rendistato e da quantificarsi, Pt_5 di contro, in via equitativa e personalizzata, proprio in relazione alle caratteristiche dell'investitore ente pubblico (anche tenendo conto del tasso di mora ex art. 1284, comma 4, c.c), rilevando che la mancata tempestiva liquidazione ha precluso al di investire le somme per la collettività e ha determinato il congelamento ex Pt_1 lege delle stesse (obbligo previsto dalla legge di stabilità 2014 art. 1 commi 551 e seguenti) a copertura delle perdite stimate in relazione alla chiusura del bilancio di esercizio 2015.
Sempre in sede di conclusionali, ha rilevato la manifesta erroneità delle Parte_4
CTU sotto due profili.
In primo luogo, ha pagina 7 di 16 sottolineato la mancata applicazione del premio per il rischio di esecuzione del Piano
Economico Finanziario, nonostante la comprovata sussistenza di rilevanti profili di criticità e di incertezza connessi al conseguimento degli obiettivi del Piano, riconosciuti dallo stesso CTU: una fase di lancio del tratto autostradale, l'assenza di dati storici consolidati, il fatto che si tratti di una nuova tratta autostradale, la situazione di concorrenza con altre infrastrutture, i dimostrati scostamenti negativi tra dati previsionali e consuntivi, il mancato completamento della procedura di aggiornamento del PEF, il diniego del visto della Corte dei Conti con provvedimento del 25/03/2025, l'incertezza sulle tempistiche di conclusione del procedimento,
l'instabilità del quadro regolatorio.
In secondo luogo, ha eccepito l'erroneità dei criteri adottati nella determinazione del maggior danno da ritardato pagamento.
In particolare, ha rilevato che il credito per il rimborso del valore delle azioni, per giurisprudenza consolidata, costituisce un debito di valuta e non un debito di valore con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1224 c.c. secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria è costituito dal pagamento degli interessi legali, salvo il diritto del creditore al risarcimento del maggior danno, il quale deve essere specificamente provato dal creditore e non può essere presunto o determinato in via equitativa in assenza di elementi probatori concreti come nel caso di specie;
nel dettaglio il avrebbe Pt_1 dovuto dimostrare di aver effettivamente subito un pregiudizio economico a causa del ritardo nel pagamento, quale sia stata l'entità specifica di tale pregiudizio, attraverso quali modalità tale pregiudizio si sia concretizzato, in che cosa avrebbe effettivamente investito le somme in strumenti finanziari, quale sarebbe stato il rendimento effettivo di tali investimenti.
Inoltre, ha sottolineato che il maggior danno da svalutazione monetaria non può essere riconosciuto automaticamente, ma deve essere specificamente allegato e provato dal creditore, profilo non approfondito da controparte e che il criterio proposto dal CTU, basato sui pagina 8 di 16 rendimenti medi dei titoli di Stato si traduce in una forma di rivalutazione monetaria automatica (non consentita) con profili di arbitrarietà.
In sede di memorie di replica il ribadendo le proprie considerazioni svolte in merito alla Parte_1
CTU, ha chiesto la riconvocazione del CTU e ha eccepito la tardività dell'introduzione da parte della Società, solo in sede di conclusionali, per la prima volta nel giudizio, di circostanze e documenti nuovi, quali il provvedimento della
Corte dei Conti e una delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti che non sono stati oggetto né di contraddittorio, né tantomeno di indagine in sede di CTU.
Sotto il profilo del maggior danno, riconosciuta la natura di credito di valuta dell'obbligazione per cui è causa, in via principale, ha ribadito che la mera applicazione degli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. assorbe e soddisfa integralmente il in ordine al profilo del maggior danno;
Pt_1 che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1224 c. 4 c.c.; che la data di decorrenza degli interessi deve essere individuata nella messa in mora, ossia, al più tardi, al momento della domanda giudiziale. In via subordinata, ha chiesto l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, atteso che controparte non ha mai specificatamente contestato, nella prima difesa utile, la sussistenza dei fatti allegati a fondamento del maggior danno subito.
di contro, ha contestato la pretesa applicazione da parte Parte_4 del degli interessi di mora dalla data della domanda giudiziale per le Pt_1 seguenti ragioni: il credito per cui è causa non è liquido ed esigibile, essendo oggetto di valutazione da parte della CTU, pertanto l'art. 1224 c. 4 c.c. non può trovare applicazione, anche perché tale disposizione risulta applicabile alle sole transazioni di natura commerciale;
per giurisprudenza costante, nelle controversie aventi ad oggetto la liquidazione di partecipazioni societarie, gli interessi decorrono dal momento in cui il credito diventa liquido ed esigibile, e non dalla proposizione della domanda giudiziale quando l'ammontare deve essere determinato in corso di causa (ossia, a tutto voler concedere, dal deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio che pagina 9 di 16 ha determinato il valore della partecipazione).
MOTIVAZIONE
Al netto di quanto già deciso in sede di sentenza non definitiva n. 813/2023, rimane da definire il valore, alla data del 23.12.2015, della quota di partecipazione (950.000 azioni) detenuta dal nella società Pt_1 Parte_1 Controparte_1 determinando, altresì, l'entità del danno per il ritardo lamentato da parte appellante, nonché l'eventuale maggior danno.
Sotto il primo profilo, non vi sono ragioni per discostarsi dalla valutazione effettuata dal CTU nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 2437ter c.c.: il valore della liquidazione delle azioni detenute dal è pari a € 791.596,00, Parte_1 calcolato pro-quota moltiplicando il valore unitario dell'azione, pari a € 0.83
(arrotondati) per le n. 950.000 azioni detenute.
Appare, infatti, del tutto irrilevante la contestazione del in ordine Parte_1 al mancato utilizzo da parte del CTU del valore riportato nel bilancio 31.12.2015, aggiornato a marzo 2016 e come tale maggiormente allineato al valore di mercato.
Innanzitutto, è stato lo stesso quesito, mai stato oggetto di contestazione dalle parti, ad indicare temporalmente il 23.12.2015, quale data di riferimento per la valutazione della liquidazione, decisione giustificata dal fatto che quel giorno il Parte_1
ha esercitato il proprio diritto di recesso dalla società.
[...]
Secondariamente, come si può leggere nell'elaborato peritale (pag. 13), il CTU,
d'intesa con i CTP ha già considerato quale data di riferimento della stima il
31.12.2015, non essendo il 23.12.2015 una data di fine periodo e rispetto alla quale
“non sarebbe in alcun modo possibile, ora per allora, elaborare i bilanci e le situazioni contabili necessari per svolgere i conteggi richiesti dal quesito”.
Non si comprende, dunque, la ragione per cui il CTU avrebbe dovuto stimare le azioni in base ad un bilancio aggiornato a marzo 2016, con conseguente scostamento da quanto richiesto dal quesito peritale che ha motivatamente delimitato l'ambito temporale di riferimento della valutazione della liquidazione.
Inoltre, correttamente il CTU ha replicato in sede di elaborato peritale come segue:
“Nel quesito, punto a) è stato chiesto di determinare il valore della quota di pagina 10 di 16 partecipazione […] sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 2437ter c.c. Le determinazioni richieste dal quesito, pertanto hanno ad oggetto la stima del valore intrinseco del capitale di […], il cui attivo era Parte_4 rappresentato per il 97% circa da partecipazioni e da crediti nei confronti della partecipate, l'assunzione di valori contabili delle medesime partecipazioni in luogo dei valori calcolati […] non sarebbe stata in alcun modo accettabile sul pianto metodologico, a maggior ragione laddove siano disponibili elementi informativi che consentano al valutatore di applicare criteri a tal fine previsti dalla dottrina e dalla prassi professionale”.
Del resto, è lo stesso CTU che nell'elaborato peritale (pag. 19), rilevata l'inidoneità della base informativa in atti per svolgere la stima del valore intrinseco di BE in data 31.12.2015, chiarisce che “è apparso necessario, allo scrivente CTU, richiedere informazioni relativamente ai dati prospettivi che potevano essere disponibili alla data del 31 dicembre 2015 e ciò al fine di poter applicare metodologie di valutazione che potessero tenere conto, per l'appunto, sia della consistenza patrimoniale, sia delle prospettive di andamento economico e finanziario della società nell'arco temporale della durata della concessione”, decidendo così di acquisire, tra l'altro, il PEF 2015.
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla società appellata, la valutazione effettuata dal CTU sconta la mancata considerazione del c.d. Execution Risk Premium, ossia la previsione di un premio aggiuntivo nel calcolo del tasso di attualizzazione, determinandone una sottovalutazione (da 11,02% a 9,52%), pur in presenza di rilevanti profili di criticità e di incertezza connessi al conseguimento degli obiettivi del Piano: una fase di lancio del tratto autostradale, l'assenza di dati storici consolidati, il fatto che si tratti di una nuova tratta autostradale, la situazione di concorrenza con altre infrastrutture, i dimostrati scostamenti negativi tra dati previsionali e consuntivi, il mancato completamento della procedura di aggiornamento del PEF, l'incertezza sulle tempistiche di conclusione del procedimento, il diniego del visto della Corte dei Conti con provvedimento del
25/03/2025 (ALL. 1 prodotto in conclusionale di parte appellata), l'instabilità del pagina 11 di 16 quadro regolatorio (come dimostrata dal link https://www.
[...] presente nella conclusionale di parte Email_1 appellata).
Il CTU non ritiene accoglibili tali osservazioni per le ragioni che seguono: “In termini generali va innanzi tutto precisato che sono molteplici le tipologie di premi che possono essere considerati nella costruzione di un tasso di attualizzazione in aggiunta alla componente di base costituita dal tasso privo di rischio.[…]Focalizzando l'attenzione sull'Execution Risk Premium, non è condivisibile l'affermazione del CTP secondo cui, per “prassi e dottrina” un premio aggiuntivo riferito al rischio di esecuzione del piano “viene sempre contemplato nella definizione della rischiosità del busness” nell'ambito della costruzione del tasso di attualizzazione. Quanto alla “prassi”, va rilevato che la stessa non viene documentata dal CTP nelle proprie osservazioni.
Quanto alla “dottrina”, invece, non è condivisibile la sopra richiamata affermazione del CTP, il quale parrebbe lasciare intendere che l'orientamento prevalente, se non univoco, della letteratura sia nella direzione del “contemplare sempre” il premio per il rischio di execution del piano.”
Sebbene le osservazioni del CTU possano apparire condivisibili, bisogna tenere in considerazione tutti gli elementi di rischio rilevati dalla società.
In via preliminare, il provvedimento della Corte dei Conti e l'instabilità del quadro regolatorio non possono essere tenuti in considerazione, in quanto oggetto di produzioni nuove, depositate per la prima volta in giudizio solo in sede di conclusionali e, pertanto, tardive e inammissibili.
Tuttavia, non è possibile ignorare gli altri elementi elencati dalla società appellata a sostegno della necessità di una valutazione del c.d. Execution Risk Premium, una per tutte il fatto che la nuova tratta autostradale si trovasse fin dall'origine in concorrenza con altre infrastrutture del medesimo territorio per le medesime destinazioni.
Il rispetto di tali elementi di rischio, fra l'altro, risulta maggiormente aderente al pagina 12 di 16 dettato normativo dell'art. 2473 ter (richiamato dallo stesso quesito) laddove parla di una valutazione delle prospettive reddituali.
Ciononostante, la Corte non ritiene necessario riconvocare il CTU per richiedere una nuova valutazione in tal senso, atteso che una decisione in tal senso sarebbe contraria al principio della ragionevole durata del processo, tacendo poi delle difficoltà di una valutazione così specifica che, fra l'altro, avrebbe potuto essere richiesta dalla parte appellata in sede di formulazione del quesito, il quale è, invece, rimasto incontestato.
Per queste ragioni, la Corte ritiene di applicare una riduzione della somma stimata dalla CTU in via equitativa pari al 10% di 791.596,00.
Con riferimento alla domanda del in ordine all'applicazione degli Parte_1 interessi legali al tasso legale ex artt. 1284, cc. 1 e 4 c.c., innanzitutto è pacifico che la liquidazione della quota del socio uscente è un debito di valuta (ex multis, Cass., Sez.
I, sent. 816/2009).
La natura di debito di valuta comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1224 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria è costituito dal pagamento degli interessi legali, salvo il diritto del creditore al risarcimento del maggior danno. In secondo luogo, è vero che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, nei crediti di valuta non è escluso il diritto al maggior danno da ritardato pagamento che non sia coperto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224, c. 2, c.c.; tuttavia è anche vero che tale maggior danno deve essere specificamente provato dal creditore e non può essere presunto o determinato in via equitativa in assenza di elementi probatori concreti.
Per quanto concerne il maggior danno, per il periodo successivo alla domanda, è il stesso ha definire “ultronea” tale richiesta in sede di conclusionale: “la Pt_1 semplice e lineare applicazione degli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284, comma
4, c.c. - già oggetto di domanda giudiziale sin dall'atto di citazione e ribadite anche in sede di precisazione delle conclusioni nell'odierno giudizio - rende ultroneo il calcolo del maggior danno ai sensi dell'art. 1284, comma 2, c.c.: infatti, prendendo come riferimento il valore della quota stimata dal CTU in Euro 791.596,00 […]Il totale importo degli interessi moratori ammonta dunque ad Euro 669.012,48, e cioè pagina 13 di 16 un importo tale da assorbire qualsivoglia ipotesi di maggior danno calcolato dal
CTU, anche prescindendo dalla relativa decorrenza degli interessi legali ex art.
1284, comma 1, c.c. (v. conclusioni della perizia alle pagg. 52 e 53, da un minimo di
Euro 2.752,42 sino ad un massimo di Euro 43.902,16).”
Come noto, del resto, il tasso degli interessi di mora è stabilito dall'art. 1284, comma
4, c.c. (nel testo novellato dal d.l. 132/2014), secondo cui, dalla data della domanda giudiziale, gli interessi di mora si calcolano ai sensi del d.lgs. 231/2002, indipendentemente dalle qualità soggettive delle parti del rapporto giuridico.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la misura del tasso di interesse c.d. commerciale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. si applica a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle derivanti da un rapporto di natura contrattuale (Cass., sez. III, 3.1.2023, n. 61).
Per il periodo antecedentemente alla domanda giudiziale (da 23.12.2015 al 8.6.2016), invece, non può ritenersi raggiunta la prova del maggior danno.
Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 19499/2008 ha chiarito che “- nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinati per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1; - è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno e che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata;
il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso di interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che
pagina 14 di 16 invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti”.
Nel caso di specie, il infatti, limitandosi a una richiesta generica Parte_1 priva di supporto probatorio concreto, non ha dimostrato se e come avrebbe effettivamente investito le somme dovute in titoli di Stato o in altri strumenti finanziari, né che tale investimento avrebbe generato un rendimento superiore agli interessi legali.
Pertanto, il maggior danno, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, dovrà essere calcolato nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinati per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1.
Ciò posto, secondo il principio della soccombenza le spese della CTU e le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della società Parte_4 nella misura che si liquida in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei
[...] parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 520.001 e € 1.000.000), ad eccezione della “fase di trattazione” di primo grado, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) condanna alla liquidazione della quota di Parte_4
partecipazione del per una somma pari ad € 712.436,40 (e cioè ad Parte_1
€ 791.596,00, liquidata dal CTU, equitativamente ridotta del 10%), oltre all'interesse al tasso legale, ovvero a quello eventualmente superiore corrispondente ai rendimenti medi dei titoli di stato di durata infrannuale emessi nel periodo corrispondente, dalla data di costituzione in mora a quella della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed all'interesse al saggio di cui al 4° comma dell'art.1284 c.c.
pagina 15 di 16 (pari a quello di cui all'art.5 del d.lgs 231/2002) dalla tale data (e cioè dalla data della domanda) a quella del saldo;
2) pone per intero a carico di le spese di CTU, liquidate Parte_4
come da separato decreto;
2) condanna a rifondere al le spese Parte_4 Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio che, per il primo grado di giudizio, si liquidano in €
4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 8.013,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, VA e CPA come per legge e, per il secondo grado di giudizio, si liquidano in € 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 7.644,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, VA e CPA come per legge
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il presidente estensore
PP MA
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