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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 06/11/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1419 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MOHAMED ABU ZEAD Parte_1
SAMIRA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. IEZZI MARIA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.07.2025 ha chiesto regolamentarsi Parte_1
le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori (nata il Per_1
29.11.2019) e (nato il [...]). Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio . CP_1
All'udienza del 06.11.2025 l'iniziale procedura contenziosa, su espressa e concorde richiesta delle parti, è stata trasformata in congiunta.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate in relazione alle condizioni relative ai figli minori delle parti, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, conferisce vigore alle seguenti condizioni:
“1. L'ex casa familiare, sita in Savona, via Cimavalle 7/6, viene assegnata, con tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti alla sig.ra , ove i minori manterranno la residenza CP_1
anagrafica.
2. Il collocamento dei minori presso ciascun genitore sarà paritetico, così come il diritto di visita che verrà esercito, a settimane alterne, secondo la seguente modalità:
- dal lunedì dall'uscita da scuola sino al venerdì all'ingresso a scuola con la mamma e la restante parte della settimana, ossia dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì all'ingresso a scuola con il papà;
- dal lunedì dall'uscita da scuola sino al giovedì all'ingresso a scuola con la mamma e la restante parte della settimana, ossia dal giovedì dall'uscita da scuola sino al lunedì all'ingresso a scuola con il papà.
3. Tale regime potrà essere implementato, con facoltà per il genitore non collocatario di effettuare una visita settimanale, comunque sempre previo avviso, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con le esigenze ludico/sportive/scolastiche dei minori.
4. Durante le festività Natalizie e Pasquali ciascun genitore trascorrerà tempo paritetico con entrambi i figli, seguendo il criterio dell'alternanza ed alternando la settimana dal 23
Dicembre fino al 30 Dicembre con quella dal 31 Dicembre fino al 6 Gennaio, la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
5. Durante l'estate continuerà ad esser adottato il criterio di frequentazione settimanale. Ogni
genitore, inoltre, potrà prevedere un periodo di vacanza fuori dalla città di residenza con i figli, previo avviso all'altro genitore.
6. Per effetto dei tempi partitetici di collocamento e di visita, ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto della prole.
7. I coniugi concorreranno in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie riguardanti i figli (tutte da documentare), come identificate ed individuate secondo il Protocollo del
Tribunale di Savona, intendendosi come tali, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà (requisito funzionale).
A tal fine le spese straordinarie vengono così individuate:
SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria e) mensa scolastica;
- SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) pre-scuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante
(es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h)
cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
- SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN.
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida. Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
8. Le spese per le vacanze estive, per quelle invernali e per le festività saranno pagate integralmente da quel genitore con cui i figli le trascorreranno, così come tutto ciò che ogni genitore liberamente ed autonomamente decida di compiere con i figli o a favore dei figli
(tra cui pranzi e cene fuori casa, viaggi, gite, visite culturali, occasioni di svago, regali).
9. Gli assegni familiari di entrambi i minori continueranno ad essere percepiti in via esclusiva dalla Sig.ra . CP_1
10. Spese di lite interamente compensate tra le parti”
Savona, 06.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)