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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4717/2024 R.G. sul ricorso depositato il 2/10/2024 proposto da (difesa dall'avv. Donatella Nucera) Parte_1
nei confronti di Controparte_1
( difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che :
è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.;
ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Dichiara inammissibile l'opposizione .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
Rigetta l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva : previa sospensiva degli effetti dell'atto impugnato e riunione del presente procedimento con il procedimento n 2634 /2023 rg, pendente innanzi al medesimo Tribunale di Reggio Calabra, Giudice del Lavoro, D'Ingianna, con udienza fissata al 04.03.2025 , e previa chiamata in causa della CP_2 nella persona dell'amministratrice giudiziaria p.t. Avv. Maria Stella Ciarletta, accertare e
[...] dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI002032710 notificata alla ricorrente in data 27.05.2024, per un importo totale di € 836,00 per le motivazioni esposte;
in subordine, dichiarare la non debenza delle somme recate dall'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese e competenze a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
1 Parte ricorrente deduceva che:
l'odierno giudizio viene proposto avverso e per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
002032710 notificata alla ricorrente in data 27.05.2024 per un importo totale di € 836,00.
Si costituiva l' come in epigrafe , contestando la domanda ed in primis evidenziando CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione perché non proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzione (articolo 22 della legge n.689/1981, come modificato dal decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150). ; nel caso in esame l' ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 27.05.2024, mentre il ricorso è stato depositato in data 02.10.2024, oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge.
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda è inammissibile .
La presente azione giudiziale è svolta avverso un' ordinanza ingiunzione con sanzione CP_ amministrativa pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del 2018 .
CP_ Dalla risposta dell' emerge < In riferimento a quanto rappresentato, effettuate le opportune verifiche, si evidenzia quanto segue:- l'annualità interessata dall'ordinanza ingiunzione n. OI-
002032710 è il 2018 e si riferisce all'irrogazione della sanzione amministrativa per il mancato versamento, nei termini, delle ritenute assistenziali e previdenziali effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei periodi 12/2017 e 01/2018;
- l'illecito amministrativo viene contestato al legale rappresentante in carica al momento della scadenza dei termini di pagamento in quanto responsabile, personalmente, dell'omesso versamento dei contributi;
- alla data di scadenza del versamento dei contributi relativi all'ultimo periodo contestato,16.02.2018, la società non era ancora oggetto di sequestro ed il legale rappresentante incarica risultava essere la sig.ra ; Parte_1
- la sanzione amministrativa relativa all'illecito, pertanto, va irrogata al rappresentante legale che ha commesso detta violazione, che ne risponde in solido con l'azienda; Alla luce di quanto sopra, si conferma la legittimità del procedimento sanzionatorio di cui alla 'ordinanza-ingiunzione n. OI-
002032710 .Distinti saluti.U.O. Gestione del Credito>.
2 TARDIVITA'
E' preliminare la questione della tardività della opposizione , rilevabile d'ufficio ed eccepita CP_ comunque dall' .
L'ordinanza è stata notificata il 27.5.2024 ma il ricorso è del 2.10.2024 , dunque oltre i 30 giorni previsti a pena di decadenza.
L'opposizione non è tempestiva .
Ciò preclude l'esame dei motivi di opposizione e l'opposizione è inammissibile.
La definitività della ordinanza a carico della parte opponente rende superflua la chiamata in causa della nella persona dell'amministratrice giudiziaria p.t. Avv. Maria Stella Ciarletta. CP_2
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Quanto al patrocinio a spese dello Stato, in primo luogo la ricorrente non deposita la delibera di ammissione ma solo l'istanza di ammissione .
La manifesta tardività della opposizione è condotta tenuta quantomeno con colpa grave in violazione di un chiaro termine di decadenza dall'azione di contestazione della ordinanza ingiunzione il che esclude il diritto all'ammissione ( e se ammessa determina la revoca ai sensi dell'art 136 dlgs 115/2002) al beneficio del patrocinio a spese dello Stato .
Reggio Calabria, 15.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4717/2024 R.G. sul ricorso depositato il 2/10/2024 proposto da (difesa dall'avv. Donatella Nucera) Parte_1
nei confronti di Controparte_1
( difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che :
è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.;
ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Dichiara inammissibile l'opposizione .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
Rigetta l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva : previa sospensiva degli effetti dell'atto impugnato e riunione del presente procedimento con il procedimento n 2634 /2023 rg, pendente innanzi al medesimo Tribunale di Reggio Calabra, Giudice del Lavoro, D'Ingianna, con udienza fissata al 04.03.2025 , e previa chiamata in causa della CP_2 nella persona dell'amministratrice giudiziaria p.t. Avv. Maria Stella Ciarletta, accertare e
[...] dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI002032710 notificata alla ricorrente in data 27.05.2024, per un importo totale di € 836,00 per le motivazioni esposte;
in subordine, dichiarare la non debenza delle somme recate dall'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese e competenze a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
1 Parte ricorrente deduceva che:
l'odierno giudizio viene proposto avverso e per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
002032710 notificata alla ricorrente in data 27.05.2024 per un importo totale di € 836,00.
Si costituiva l' come in epigrafe , contestando la domanda ed in primis evidenziando CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione perché non proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzione (articolo 22 della legge n.689/1981, come modificato dal decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150). ; nel caso in esame l' ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 27.05.2024, mentre il ricorso è stato depositato in data 02.10.2024, oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge.
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda è inammissibile .
La presente azione giudiziale è svolta avverso un' ordinanza ingiunzione con sanzione CP_ amministrativa pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del 2018 .
CP_ Dalla risposta dell' emerge < In riferimento a quanto rappresentato, effettuate le opportune verifiche, si evidenzia quanto segue:- l'annualità interessata dall'ordinanza ingiunzione n. OI-
002032710 è il 2018 e si riferisce all'irrogazione della sanzione amministrativa per il mancato versamento, nei termini, delle ritenute assistenziali e previdenziali effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei periodi 12/2017 e 01/2018;
- l'illecito amministrativo viene contestato al legale rappresentante in carica al momento della scadenza dei termini di pagamento in quanto responsabile, personalmente, dell'omesso versamento dei contributi;
- alla data di scadenza del versamento dei contributi relativi all'ultimo periodo contestato,16.02.2018, la società non era ancora oggetto di sequestro ed il legale rappresentante incarica risultava essere la sig.ra ; Parte_1
- la sanzione amministrativa relativa all'illecito, pertanto, va irrogata al rappresentante legale che ha commesso detta violazione, che ne risponde in solido con l'azienda; Alla luce di quanto sopra, si conferma la legittimità del procedimento sanzionatorio di cui alla 'ordinanza-ingiunzione n. OI-
002032710 .Distinti saluti.U.O. Gestione del Credito>.
2 TARDIVITA'
E' preliminare la questione della tardività della opposizione , rilevabile d'ufficio ed eccepita CP_ comunque dall' .
L'ordinanza è stata notificata il 27.5.2024 ma il ricorso è del 2.10.2024 , dunque oltre i 30 giorni previsti a pena di decadenza.
L'opposizione non è tempestiva .
Ciò preclude l'esame dei motivi di opposizione e l'opposizione è inammissibile.
La definitività della ordinanza a carico della parte opponente rende superflua la chiamata in causa della nella persona dell'amministratrice giudiziaria p.t. Avv. Maria Stella Ciarletta. CP_2
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Quanto al patrocinio a spese dello Stato, in primo luogo la ricorrente non deposita la delibera di ammissione ma solo l'istanza di ammissione .
La manifesta tardività della opposizione è condotta tenuta quantomeno con colpa grave in violazione di un chiaro termine di decadenza dall'azione di contestazione della ordinanza ingiunzione il che esclude il diritto all'ammissione ( e se ammessa determina la revoca ai sensi dell'art 136 dlgs 115/2002) al beneficio del patrocinio a spese dello Stato .
Reggio Calabria, 15.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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