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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo nella causa civile iscritta al n.10178/2021 del ruolo civile contenzioso, n.2417/2021 promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Erlene Galasso mandato in atti opponente
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio
Tommasi mandato in atti opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 21.12.2021
regolarmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.2417/21 avente ad oggetto pagamento di fornitura servizi, per un importo pario ad €.12.000,00=
L'opponente eccepiva sostanzialmente che le somme poste a base del decreto ingiuntivo opposto non erano dovute, in quanto nell'erogazione dei sevizi richiesti
( attività di comunicazione e Ufficio Stampa) , la società opposta si era resa 2
responsabile di una serie di inadempimenti .
Asseriva quindi che l'importo pagato pari al 50% fosse l'equivalente della effettiva attività dalla stessa svolta e quindi doveva ritenersi esaustiva di ogni pretesa creditoria.
Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo, il pagamento della somma di
€.7.558,00 di cui €.6.000,00= per danni da inadempimento ed €.1.558,00= a titolo di pagamento per avere la sig.ra e famiglia usufruito di un CP_1
soggiorno e partecipato a degli eventi presso la struttura gestita dalla opponente.
Si costituiva in giudizio la Società opposta la quale impugnava il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea,
con conferma del decreto ingiuntivo , oltre al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale interrogatorio formale e prova testimoniale precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del 27.06.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali .
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenza della stessa per i motivi indicanti nella parte motiva dell'atto introduttivo,( veniva contestava la incompleta esecuzione dei servizi di comunicazione concordati) tuttavia, dalla espletata prova testimoniale, e dalla copiosa documentazione versata in atti è emersa la puntuale 3
esecuzione da parte della società opposta, di tutte le attività
contrattualmente previste, peraltro, eseguite, con la fattiva e necessaria collaborazione della società opponente.
Non si può non rilevare inoltre, che alcuna valida e formale contestazione risulta intervenuta da parte dalla società opponente, nel corso di tutto il rapporto contrattuale durato almeno un anno.
Alla luce di quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto.
Conseguentemente la spiegata domanda riconvenzionale ( di risarcimento danni va senz'altro rigettata non ricorrendone i presupposti, così come va rigettata la domanda di pagamento dei servizi forniti dalla Area Casa alla sig.ra e famiglia perché priva di qualsiasi adeguato supporto CP_1
probatorio.
Quanto alle spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1)Rigetta l'opposizione , siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.2417/21, notificato in data 11.11.2021
2) rigetta la domanda riconvenzionale siccome infondata in fatto ed in diritto . 4
3) Condanna l' opponente al pagamento, in favore della opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.800,00 ( Euro Milleottocento/00)
di cui 200,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge
Lecce, 27.06.2025 Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo nella causa civile iscritta al n.10178/2021 del ruolo civile contenzioso, n.2417/2021 promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Erlene Galasso mandato in atti opponente
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio
Tommasi mandato in atti opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 21.12.2021
regolarmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.2417/21 avente ad oggetto pagamento di fornitura servizi, per un importo pario ad €.12.000,00=
L'opponente eccepiva sostanzialmente che le somme poste a base del decreto ingiuntivo opposto non erano dovute, in quanto nell'erogazione dei sevizi richiesti
( attività di comunicazione e Ufficio Stampa) , la società opposta si era resa 2
responsabile di una serie di inadempimenti .
Asseriva quindi che l'importo pagato pari al 50% fosse l'equivalente della effettiva attività dalla stessa svolta e quindi doveva ritenersi esaustiva di ogni pretesa creditoria.
Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo, il pagamento della somma di
€.7.558,00 di cui €.6.000,00= per danni da inadempimento ed €.1.558,00= a titolo di pagamento per avere la sig.ra e famiglia usufruito di un CP_1
soggiorno e partecipato a degli eventi presso la struttura gestita dalla opponente.
Si costituiva in giudizio la Società opposta la quale impugnava il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea,
con conferma del decreto ingiuntivo , oltre al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale interrogatorio formale e prova testimoniale precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del 27.06.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali .
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenza della stessa per i motivi indicanti nella parte motiva dell'atto introduttivo,( veniva contestava la incompleta esecuzione dei servizi di comunicazione concordati) tuttavia, dalla espletata prova testimoniale, e dalla copiosa documentazione versata in atti è emersa la puntuale 3
esecuzione da parte della società opposta, di tutte le attività
contrattualmente previste, peraltro, eseguite, con la fattiva e necessaria collaborazione della società opponente.
Non si può non rilevare inoltre, che alcuna valida e formale contestazione risulta intervenuta da parte dalla società opponente, nel corso di tutto il rapporto contrattuale durato almeno un anno.
Alla luce di quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto.
Conseguentemente la spiegata domanda riconvenzionale ( di risarcimento danni va senz'altro rigettata non ricorrendone i presupposti, così come va rigettata la domanda di pagamento dei servizi forniti dalla Area Casa alla sig.ra e famiglia perché priva di qualsiasi adeguato supporto CP_1
probatorio.
Quanto alle spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1)Rigetta l'opposizione , siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.2417/21, notificato in data 11.11.2021
2) rigetta la domanda riconvenzionale siccome infondata in fatto ed in diritto . 4
3) Condanna l' opponente al pagamento, in favore della opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.800,00 ( Euro Milleottocento/00)
di cui 200,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge
Lecce, 27.06.2025 Il G.O. Marilena Caroppo