Art. 25. (Classificazione delle entrate e delle spese) 1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o piu' esercizi;
c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
d) categorie, secondo la natura dei cespiti;
e) unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.
2. Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, ((quarto)) periodo;
b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2, ((secondo e terzo)) periodo;
c) unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unita' possono essere ripartite in articoli.
2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, le unita' elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte.
2-ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni e' esposto il rimborso di passivita' finanziarie.
3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilita' nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.
(( 3-bis. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti )) 4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' presentato un quadro contabile da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;
b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.
5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonche' tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilita' nazionale. A tutte le unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e, al loro interno, a ciascun piano di gestione e' attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.
6. La numerazione delle unita' di voto, delle categorie e delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, puo' essere anche discontinua in relazione alle necessita' della codificazione.
7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, e' data distinta indicazione:
a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti ("risparmio pubblico");
b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonche' la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti ("indebitamento o accrescimento netto");
c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti ("saldo netto da finanziare o da impiegare");
d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese ("ricorso al mercato").
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o piu' esercizi;
c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
d) categorie, secondo la natura dei cespiti;
e) unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.
2. Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, ((quarto)) periodo;
b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2, ((secondo e terzo)) periodo;
c) unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unita' possono essere ripartite in articoli.
2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, le unita' elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte.
2-ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni e' esposto il rimborso di passivita' finanziarie.
3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilita' nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.
(( 3-bis. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti )) 4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' presentato un quadro contabile da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;
b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.
5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonche' tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilita' nazionale. A tutte le unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e, al loro interno, a ciascun piano di gestione e' attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.
6. La numerazione delle unita' di voto, delle categorie e delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, puo' essere anche discontinua in relazione alle necessita' della codificazione.
7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, e' data distinta indicazione:
a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti ("risparmio pubblico");
b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonche' la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti ("indebitamento o accrescimento netto");
c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti ("saldo netto da finanziare o da impiegare");
d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese ("ricorso al mercato").