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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/09/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies u.c. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5262/2025
avente per oggetto: opposizione all'esecuzione
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONINO PIRRI presso Parte_1 C.F._1 il quale è elettivamente domiciliata per procura in atti
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODOLFO Controparte_1 C.F._2
RICCA presso il quale è elettivamente domiciliato per procura in atti
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 12.9.2025
Per parte attrice
(Citazione e memorie ex art. 171 ter c.p.c.)
pagina 1 di 9 Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'applicazione dell'istituto della compensazione tra il credito vantato dal SI. di € 23.846,81 ed il credito vantato dalla SI.ra di € Controparte_1 Parte_1
195.700,00;
- accertare e dichiarare che la SI.ra nulla deve al SI. in virtù Parte_1 Controparte_1
dell'istituto della compensazione per le ragioni esposte in fatto e in diritto;
- accertare le circostanze di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto del SI. a procedere ad esecuzione forzata. Controparte_1
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
Nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di dover accogliere la domanda della SI.ra
[...]
compensare le spese di lite tra le parti ex art. 92 c.p.c. Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di meglio produrre, dedurre, capitolare ed indicare testi nel prosieguo del giudizio e nei termini di legge.
(udienza 12.9.2025)
L'avv. Pirri richiama le conclusioni della citazione e memorie ex art. 171 ter e chiede applicarsi la compensazione tra il credito del sig. e il controcredito come accertato CP_1
nella sentenza della dr.ssa per euro 63.700, oltre spese legali come accertate in Parte_2
sentenza e per l'effetto chiede dichiararsi l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata RG 528/24 avente ad oggetto la quota di 9/10 dell'immobile in via Monastir.
Per parte convenuta
Voglia il Giudice del Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con riserva di ulteriori e più ampie difese, respingere la domanda proposta dall'attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
pagina 2 di 9 Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, indicare testi e capi di prova, valutato l'ulteriore comportamento processuale dell'attrice.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1)
Con atto di citazione ritualmente notificato, radicava la fase di merito Parte_1
dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa da nei suoi Controparte_1
confronti (RGE n. 528/2024) avente ad oggetto la quota di 9/10 di proprietà dell'immobile sito in via Monastir n. 33, invocando la compensazione del credito portato da titolo esecutivo in favore del creditore procedente (decreto ingiuntivo non opposto e dunque definitivo per euro 27.000,00 oltre interessi e spese e precisato nell'atto di pignoramento in euro 23.846,81 al netto degli acconti ricevuti) col maggior credito del complessivo importo di euro
195.700,00 dalla stessa vantato in forza di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di
Torino e precisamente:
a) decreto ingiuntivo n. 2613/2024 per euro 132.000,00 (doc. 1);
b) decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2474/2024 per euro 63.700,00 (doc. 2).
Tanto premesso, l'attrice (debitrice esecutata) chiedeva accertarsi l'applicazione dell'istituto della compensazione e per l'effetto l'inesistenza del diritto di di procedere Controparte_1
nell'esecuzione forzata intrapresa, evidenziando altresì l'incapienza del patrimonio del convenuto, tale da non consentirle il soddisfacimento dell'ingente credito (se non per l'irrisoria somma già ricevuta di euro 1.400,00).
2) si costituiva in giudizio contestando l'applicabilità dell'istituto della Controparte_1
compensazione in ragione della pendenza dei giudizi di opposizione da lui radicati avverso i decreti ingiuntivi invocati dall'attrice quali titoli esecutivi (docc. 2 e 3 prodotti), con conseguente difetto dei requisiti di omogeneità, esigibilità, liquidità e certezza dei crediti dedotti in compensazione, trattandosi di controcrediti non definitivamente verificati, come pagina 3 di 9 peraltro riconosciuto dal giudice dell'esecuzione nel rigettare l'istanza cautelare di sospensione con ordinanza del 12.12.2024 resa nella procedura esecutiva (doc.4).
Ciò premesso, il convenuto instava dunque per il rigetto delle domande attoree.
3)
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. l'opponente produceva la sentenza n. 2260/2025
(doc. 3) resa nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2613/2024 con cui era stato condannato a versarle la somma di euro 63.700,00 oltre spese Controparte_1
legali, insistendo nell'applicazione dell'istituto della compensazione e nelle conclusioni assunte.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. il convenuto contestava la pretesa deducendo la non definitività della sentenza.
4)
All'udienza del 20.6.2025 parte attrice instava per un rinvio per rinnovare la notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ed entrambe le parti davano atto dell'imminente deposito della perizia di stima del bene pignorato in sede esecutiva, quale presupposto per la prosecuzione del tentativo di conciliazione.
Alla successiva udienza del 12.9.2025, le parti davano concordemente atto del passaggio in giudicato della sentenza;
quindi, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione e l'assenza di istanze istruttorie, nella stessa udienza precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa trattenuta a decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
5)
L'opponente ha invocato l'applicazione dell'istituto della compensazione in ordine al quale merita dunque premettere brevi cenni.
L'art. 1241 ('Estinzione per compensazione) dispone: "Quando due persone sono obbligate
l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono";
pagina 4 di 9 l'art. 1243 (Compensazione legale e giudiziale) prosegue: "La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito fino all'accertamento del credito opposto in compensazione".
La Corte di Cassazione con la sentenza in data 12/04/2011, n.8338, richiamando precedenti conformi, ha lucidamente puntualizzato che:
“- il requisito della certezza del credito opposto in compensazione, benché non previsto dall'art. 1243 c.c., il quale richiede espressamente soltanto che il credito sia liquido (o di facile e pronta liquidazione) ed esigibile, è comunque indispensabile, perché non può attribuirsi effetto estintivo ad un credito che non si riconosca esistente (per il riconoscimento della certezza del credito come presupposto dell'effetto estintivo, oltre la sua liquidità ed esigibilità, v., da ultimo, Cass. S.U. 16 novembre 1999 n. 775, in motivazione);
- l'accertamento della esistenza del credito opposto in compensazione può certamente essere compiuto dal giudice davanti al quale tale compensazione è fatta valere;
ma siffatto accertamento, però, non è processualmente possibile quando venga opposto in compensazione un credito la cui esistenza forma già oggetto di un separato giudizio in corso
e prima che questo accertamento sia divenuto definitivo (Cass. 17 gennaio 2001 n. 580; 25 febbraio 1995 n. 2176; 15 novembre 1993 n. 11267; 14 gennaio 1992 n. 325);
- pertanto, un credito derivante da una sentenza provvisoriamente esecutiva non è opponibile in compensazione, perché tale titolo può subire modificazioni a seguito dell'impugnazione in corso, mentre, come si è detto, l'operatività dell'effetto estintivo presuppone il definitivo accertamento del credito da opporre in compensazione e quindi della compensazione medesima, sicché non può derivare da situazioni provvisorie (Cass. 14 gennaio 1992 n. 325, in motivazione;
Cass. 13 maggio 1987 n. 4423)”.
pagina 5 di 9 Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.23225 del 15/11/2016:
'In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”.
Sulla base del portato di tali principi normativi e giurisprudenziali, il giudice dell'esecuzione, con la citata ordinanza del 12.12.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento ritenendo insussistente il requisito della certezza del controcredito opposto in compensazione siccome contestato in un separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in allora pendente, con motivazione che qui si condivide.
Tuttavia, nelle more del presente giudizio è intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2613/24
(circostanza riconosciuta in udienza da entrambe le parti): si è pertanto verificata la fattispecie fatta salva dalla giurisprudenza sopra citata, preclusiva della compensazione solo prima che l'accertamento sia divenuto definitivo e non anche qualora il giudicato sopravvenga in corso di causa.
Come infatti ben chiarito da altri precedenti di legittimità:
. non 'occorre che l'accertamento della irrevocabile certezza del controcredito debba preesistere al giudizio nel quale la compensazione è stata opposta, in quanto, ai fini dell'operatività della compensazione giudiziale, è necessario che i requisiti di cui all'art.
1243 cod. civ. sussistano al momento della pronuncia. In tal senso, peraltro, risulta orientato già l'indirizzo di questa Corte, che, escludendo che il credito da accertare in altro giudizio possa venire in rilievo "prima" che il relativo accertamento sia divenuto definitivo, implicitamente ammette che la definitività dell'accertamento consente di tener conto del
pagina 6 di 9 credito risultante dal giudicato esterno (Cass., n. 6820/2002), il quale può formarsi anche mentre è in corso il giudizio in cui la compensazione è stata opposta (Cass. n. 2573/2002)'; pertanto 'può essere dedotto in compensazione anche un controcredito oggetto di accertamento in giudizio diverso, del quale il giudice, innanzi al quale la compensazione medesima è stata opposta, deve tener conto quando per esso sia intanto intervenuto il giudicato positivo' (Cass. 22133/2004);
. ancora, 'un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che, nel corso del giudizio di cui si tratta, la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato nell'altro giudizio con l'efficacia di giudicato' (Cass. 1695/2015);
. da ultimo, 'Vale al riguardo ribadire in senso opposto a quanto divisato dal decidente il principio in ragione del quale, sebbene la compensazione giudiziale non possa fondarsi su un credito la cui esistenza dipende attualmente dall'esito di un separato giudizio, giacché essa presuppone ai sensi dell'art. 1243 cod. civ. che il credito eccepito in compensazione sia liquido o liquidabile e comunque esigibile e dunque in tal caso non ne sussiste la irrevocabile certezza, nondimeno nulla si oppone a che, quando l'accertamento di irrevocabile certezza sia divenuto definitivo in altro separato giudizio, il credito in questione possa essere dedotto in compensazione e possa perciò formare oggetto, se non di compensazione legale, di valutazione da parte del giudice ai fini della compensazione giudiziale, diversamente arrecandosi un irragionevole alla difesa dell'escusso che si vedrebbe costretto ad adempiere nell'intero il proprio debito pur essendo stato riconosciuto altrove titolare di un controcredito da far valere a sua volta nei confronti dell'escutente' (Cass. 11732/2024).
Pertanto, in puntuale applicazione di tali principi, a fronte di un credito di Controparte_1
precisato nell'atto di pignoramento della procedura RGE 528/2024 in euro 23.846,81,
l'accertamento in via definitiva di un controcredito di per la maggior somma di Parte_1
euro 63.700,00 comporta l'accoglimento dell'eccezione di compensazione e, per l'effetto,
pagina 7 di 9 dell'opposizione all'esecuzione promossa nei suoi confronti: diversamente opinando,
l'escusso sarebbe irragionevolmente costretto ad adempiere l'intero debito, pur essendo stato riconosciuto altrove titolare di un controcredito nei confronti dell'escutente (cfr. Cass
11732/24 cit.).
Superfluo aggiungere che le contestazioni di merito avanzate dal convenuto nell'atto introduttivo sulla debenza della somma portata dai decreti ingiuntivi emessi in favore della parte attrice e la ricostruzione dei fatti e dei rapporti giuridici tra le parti ivi prospettata non sono delibabili in questa sede in quanto oggetto di separati giudizi, di cui uno definito con la citata sentenza passata in giudicato.
6)
In punto spese di lite della presente fase di merito, occorre tenere conto non solo della riduzione del controcredito opposto in compensazione (indicato in euro 195.700,00 nell'atto introduttivo e nella minor somma di euro 63.700,00 all'ultima udienza), ma in ogni caso del fatto che l'accoglimento dell'eccezione di compensazione e per l'effetto dell'opposizione all'esecuzione è dipeso dal giudicato intervenuto in corso di causa, di cui solo all'ultima udienza le parti hanno concordemente dato atto e in mancanza del quale le domande sarebbero state respinte in adesione alla citata giurisprudenza di legittimità. Pertanto, sussistono quelle gravi ragioni che legittimano la compensazione integrale delle spese che possono ritenersi integrate anche dal sopravvenuto mutamento del quadro giuridico e/o fattuale di riferimento della causa, non ascrivibile alla condotta processuale delle parti, che muta i termini della controversia, secondo la lettura data dalla Corte Costituzionale con la sentenza 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, accerta l'estinzione del credito fatto valere da nella procedura RGE Controparte_1
528/2024 per € 23.846,81 per effetto della compensazione col maggior credito vantato da per € 63.700,00; Parte_1
pagina 8 di 9 accerta per l'effetto l'inesistenza del diritto di a procedere all'esecuzione Controparte_1
forzata intrapresa (RGE 528/2024); dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torino in data 22 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Anna Castellino
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies u.c. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5262/2025
avente per oggetto: opposizione all'esecuzione
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONINO PIRRI presso Parte_1 C.F._1 il quale è elettivamente domiciliata per procura in atti
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODOLFO Controparte_1 C.F._2
RICCA presso il quale è elettivamente domiciliato per procura in atti
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 12.9.2025
Per parte attrice
(Citazione e memorie ex art. 171 ter c.p.c.)
pagina 1 di 9 Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'applicazione dell'istituto della compensazione tra il credito vantato dal SI. di € 23.846,81 ed il credito vantato dalla SI.ra di € Controparte_1 Parte_1
195.700,00;
- accertare e dichiarare che la SI.ra nulla deve al SI. in virtù Parte_1 Controparte_1
dell'istituto della compensazione per le ragioni esposte in fatto e in diritto;
- accertare le circostanze di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto del SI. a procedere ad esecuzione forzata. Controparte_1
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
Nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di dover accogliere la domanda della SI.ra
[...]
compensare le spese di lite tra le parti ex art. 92 c.p.c. Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di meglio produrre, dedurre, capitolare ed indicare testi nel prosieguo del giudizio e nei termini di legge.
(udienza 12.9.2025)
L'avv. Pirri richiama le conclusioni della citazione e memorie ex art. 171 ter e chiede applicarsi la compensazione tra il credito del sig. e il controcredito come accertato CP_1
nella sentenza della dr.ssa per euro 63.700, oltre spese legali come accertate in Parte_2
sentenza e per l'effetto chiede dichiararsi l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata RG 528/24 avente ad oggetto la quota di 9/10 dell'immobile in via Monastir.
Per parte convenuta
Voglia il Giudice del Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con riserva di ulteriori e più ampie difese, respingere la domanda proposta dall'attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
pagina 2 di 9 Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, indicare testi e capi di prova, valutato l'ulteriore comportamento processuale dell'attrice.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1)
Con atto di citazione ritualmente notificato, radicava la fase di merito Parte_1
dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa da nei suoi Controparte_1
confronti (RGE n. 528/2024) avente ad oggetto la quota di 9/10 di proprietà dell'immobile sito in via Monastir n. 33, invocando la compensazione del credito portato da titolo esecutivo in favore del creditore procedente (decreto ingiuntivo non opposto e dunque definitivo per euro 27.000,00 oltre interessi e spese e precisato nell'atto di pignoramento in euro 23.846,81 al netto degli acconti ricevuti) col maggior credito del complessivo importo di euro
195.700,00 dalla stessa vantato in forza di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di
Torino e precisamente:
a) decreto ingiuntivo n. 2613/2024 per euro 132.000,00 (doc. 1);
b) decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2474/2024 per euro 63.700,00 (doc. 2).
Tanto premesso, l'attrice (debitrice esecutata) chiedeva accertarsi l'applicazione dell'istituto della compensazione e per l'effetto l'inesistenza del diritto di di procedere Controparte_1
nell'esecuzione forzata intrapresa, evidenziando altresì l'incapienza del patrimonio del convenuto, tale da non consentirle il soddisfacimento dell'ingente credito (se non per l'irrisoria somma già ricevuta di euro 1.400,00).
2) si costituiva in giudizio contestando l'applicabilità dell'istituto della Controparte_1
compensazione in ragione della pendenza dei giudizi di opposizione da lui radicati avverso i decreti ingiuntivi invocati dall'attrice quali titoli esecutivi (docc. 2 e 3 prodotti), con conseguente difetto dei requisiti di omogeneità, esigibilità, liquidità e certezza dei crediti dedotti in compensazione, trattandosi di controcrediti non definitivamente verificati, come pagina 3 di 9 peraltro riconosciuto dal giudice dell'esecuzione nel rigettare l'istanza cautelare di sospensione con ordinanza del 12.12.2024 resa nella procedura esecutiva (doc.4).
Ciò premesso, il convenuto instava dunque per il rigetto delle domande attoree.
3)
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. l'opponente produceva la sentenza n. 2260/2025
(doc. 3) resa nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2613/2024 con cui era stato condannato a versarle la somma di euro 63.700,00 oltre spese Controparte_1
legali, insistendo nell'applicazione dell'istituto della compensazione e nelle conclusioni assunte.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. il convenuto contestava la pretesa deducendo la non definitività della sentenza.
4)
All'udienza del 20.6.2025 parte attrice instava per un rinvio per rinnovare la notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ed entrambe le parti davano atto dell'imminente deposito della perizia di stima del bene pignorato in sede esecutiva, quale presupposto per la prosecuzione del tentativo di conciliazione.
Alla successiva udienza del 12.9.2025, le parti davano concordemente atto del passaggio in giudicato della sentenza;
quindi, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione e l'assenza di istanze istruttorie, nella stessa udienza precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa trattenuta a decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
5)
L'opponente ha invocato l'applicazione dell'istituto della compensazione in ordine al quale merita dunque premettere brevi cenni.
L'art. 1241 ('Estinzione per compensazione) dispone: "Quando due persone sono obbligate
l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono";
pagina 4 di 9 l'art. 1243 (Compensazione legale e giudiziale) prosegue: "La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito fino all'accertamento del credito opposto in compensazione".
La Corte di Cassazione con la sentenza in data 12/04/2011, n.8338, richiamando precedenti conformi, ha lucidamente puntualizzato che:
“- il requisito della certezza del credito opposto in compensazione, benché non previsto dall'art. 1243 c.c., il quale richiede espressamente soltanto che il credito sia liquido (o di facile e pronta liquidazione) ed esigibile, è comunque indispensabile, perché non può attribuirsi effetto estintivo ad un credito che non si riconosca esistente (per il riconoscimento della certezza del credito come presupposto dell'effetto estintivo, oltre la sua liquidità ed esigibilità, v., da ultimo, Cass. S.U. 16 novembre 1999 n. 775, in motivazione);
- l'accertamento della esistenza del credito opposto in compensazione può certamente essere compiuto dal giudice davanti al quale tale compensazione è fatta valere;
ma siffatto accertamento, però, non è processualmente possibile quando venga opposto in compensazione un credito la cui esistenza forma già oggetto di un separato giudizio in corso
e prima che questo accertamento sia divenuto definitivo (Cass. 17 gennaio 2001 n. 580; 25 febbraio 1995 n. 2176; 15 novembre 1993 n. 11267; 14 gennaio 1992 n. 325);
- pertanto, un credito derivante da una sentenza provvisoriamente esecutiva non è opponibile in compensazione, perché tale titolo può subire modificazioni a seguito dell'impugnazione in corso, mentre, come si è detto, l'operatività dell'effetto estintivo presuppone il definitivo accertamento del credito da opporre in compensazione e quindi della compensazione medesima, sicché non può derivare da situazioni provvisorie (Cass. 14 gennaio 1992 n. 325, in motivazione;
Cass. 13 maggio 1987 n. 4423)”.
pagina 5 di 9 Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.23225 del 15/11/2016:
'In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”.
Sulla base del portato di tali principi normativi e giurisprudenziali, il giudice dell'esecuzione, con la citata ordinanza del 12.12.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento ritenendo insussistente il requisito della certezza del controcredito opposto in compensazione siccome contestato in un separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in allora pendente, con motivazione che qui si condivide.
Tuttavia, nelle more del presente giudizio è intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2613/24
(circostanza riconosciuta in udienza da entrambe le parti): si è pertanto verificata la fattispecie fatta salva dalla giurisprudenza sopra citata, preclusiva della compensazione solo prima che l'accertamento sia divenuto definitivo e non anche qualora il giudicato sopravvenga in corso di causa.
Come infatti ben chiarito da altri precedenti di legittimità:
. non 'occorre che l'accertamento della irrevocabile certezza del controcredito debba preesistere al giudizio nel quale la compensazione è stata opposta, in quanto, ai fini dell'operatività della compensazione giudiziale, è necessario che i requisiti di cui all'art.
1243 cod. civ. sussistano al momento della pronuncia. In tal senso, peraltro, risulta orientato già l'indirizzo di questa Corte, che, escludendo che il credito da accertare in altro giudizio possa venire in rilievo "prima" che il relativo accertamento sia divenuto definitivo, implicitamente ammette che la definitività dell'accertamento consente di tener conto del
pagina 6 di 9 credito risultante dal giudicato esterno (Cass., n. 6820/2002), il quale può formarsi anche mentre è in corso il giudizio in cui la compensazione è stata opposta (Cass. n. 2573/2002)'; pertanto 'può essere dedotto in compensazione anche un controcredito oggetto di accertamento in giudizio diverso, del quale il giudice, innanzi al quale la compensazione medesima è stata opposta, deve tener conto quando per esso sia intanto intervenuto il giudicato positivo' (Cass. 22133/2004);
. ancora, 'un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che, nel corso del giudizio di cui si tratta, la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato nell'altro giudizio con l'efficacia di giudicato' (Cass. 1695/2015);
. da ultimo, 'Vale al riguardo ribadire in senso opposto a quanto divisato dal decidente il principio in ragione del quale, sebbene la compensazione giudiziale non possa fondarsi su un credito la cui esistenza dipende attualmente dall'esito di un separato giudizio, giacché essa presuppone ai sensi dell'art. 1243 cod. civ. che il credito eccepito in compensazione sia liquido o liquidabile e comunque esigibile e dunque in tal caso non ne sussiste la irrevocabile certezza, nondimeno nulla si oppone a che, quando l'accertamento di irrevocabile certezza sia divenuto definitivo in altro separato giudizio, il credito in questione possa essere dedotto in compensazione e possa perciò formare oggetto, se non di compensazione legale, di valutazione da parte del giudice ai fini della compensazione giudiziale, diversamente arrecandosi un irragionevole alla difesa dell'escusso che si vedrebbe costretto ad adempiere nell'intero il proprio debito pur essendo stato riconosciuto altrove titolare di un controcredito da far valere a sua volta nei confronti dell'escutente' (Cass. 11732/2024).
Pertanto, in puntuale applicazione di tali principi, a fronte di un credito di Controparte_1
precisato nell'atto di pignoramento della procedura RGE 528/2024 in euro 23.846,81,
l'accertamento in via definitiva di un controcredito di per la maggior somma di Parte_1
euro 63.700,00 comporta l'accoglimento dell'eccezione di compensazione e, per l'effetto,
pagina 7 di 9 dell'opposizione all'esecuzione promossa nei suoi confronti: diversamente opinando,
l'escusso sarebbe irragionevolmente costretto ad adempiere l'intero debito, pur essendo stato riconosciuto altrove titolare di un controcredito nei confronti dell'escutente (cfr. Cass
11732/24 cit.).
Superfluo aggiungere che le contestazioni di merito avanzate dal convenuto nell'atto introduttivo sulla debenza della somma portata dai decreti ingiuntivi emessi in favore della parte attrice e la ricostruzione dei fatti e dei rapporti giuridici tra le parti ivi prospettata non sono delibabili in questa sede in quanto oggetto di separati giudizi, di cui uno definito con la citata sentenza passata in giudicato.
6)
In punto spese di lite della presente fase di merito, occorre tenere conto non solo della riduzione del controcredito opposto in compensazione (indicato in euro 195.700,00 nell'atto introduttivo e nella minor somma di euro 63.700,00 all'ultima udienza), ma in ogni caso del fatto che l'accoglimento dell'eccezione di compensazione e per l'effetto dell'opposizione all'esecuzione è dipeso dal giudicato intervenuto in corso di causa, di cui solo all'ultima udienza le parti hanno concordemente dato atto e in mancanza del quale le domande sarebbero state respinte in adesione alla citata giurisprudenza di legittimità. Pertanto, sussistono quelle gravi ragioni che legittimano la compensazione integrale delle spese che possono ritenersi integrate anche dal sopravvenuto mutamento del quadro giuridico e/o fattuale di riferimento della causa, non ascrivibile alla condotta processuale delle parti, che muta i termini della controversia, secondo la lettura data dalla Corte Costituzionale con la sentenza 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, accerta l'estinzione del credito fatto valere da nella procedura RGE Controparte_1
528/2024 per € 23.846,81 per effetto della compensazione col maggior credito vantato da per € 63.700,00; Parte_1
pagina 8 di 9 accerta per l'effetto l'inesistenza del diritto di a procedere all'esecuzione Controparte_1
forzata intrapresa (RGE 528/2024); dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torino in data 22 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Anna Castellino
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