Articolo 8 della Legge 16 ottobre 1973, n. 676
Articolo 7Articolo 9
Versione
28 novembre 1973
Art. 8.
Ad integrazione dell'indennita' di malattia dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca e' corrisposto, dal 1 luglio 1973, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale all'indennita' predetta, entro il limite massimo di lire 2000 giornaliere.
L'assegno integrativo e' ridotto, con la stessa decorrenza e nella stessa misura dell'aumento che subisce l'indennita' di malattia, per effetto di mutamenti alla retribuzione convenzionale alla quale e' commisurato.
Entrata in vigore il 28 novembre 1973