Art. 8.
Ad integrazione dell'indennita' di malattia dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca e' corrisposto, dal 1 luglio 1973, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale all'indennita' predetta, entro il limite massimo di lire 2000 giornaliere.
L'assegno integrativo e' ridotto, con la stessa decorrenza e nella stessa misura dell'aumento che subisce l'indennita' di malattia, per effetto di mutamenti alla retribuzione convenzionale alla quale e' commisurato.
Ad integrazione dell'indennita' di malattia dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca e' corrisposto, dal 1 luglio 1973, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale all'indennita' predetta, entro il limite massimo di lire 2000 giornaliere.
L'assegno integrativo e' ridotto, con la stessa decorrenza e nella stessa misura dell'aumento che subisce l'indennita' di malattia, per effetto di mutamenti alla retribuzione convenzionale alla quale e' commisurato.