Decreto cautelare 22 settembre 2022
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 29/12/2025, n. 23871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23871 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23871/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10567/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10567 del 2022, proposto da
IR IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IO LA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria dei candidati ammessi alle prove successive, motorio attitudinali, del concorso pubblico per titoli ed esami, a trecento (300) posti di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio 2022, pubblicata in data 19/7/2022 sul sito www.vigilifuoco.it, secondo quanto comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 57, pubblicata il 19 luglio 2022 , nella parte in cui i ricorrenti non risultano essere inseriti,
- del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico – Difesa Civile, n. 34 del 21/2/2022, avente ad oggetto l'indizione del concorso pubblico, per esami, a 300 posti di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui, all'art.7 (prova preselettiva), ha previsto che “È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso secondo il punteggio attribuito alle risposte date e a quelle errate. Sono ammessi alle prove di esame i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. IU GR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con atto depositato in data 30 novembre 2025 la parte ricorrente ha dato atto della cessata materia del contendere da riqualificarsi come sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso di merito, non avendo la parte fornito prova dell’integrale soddisfazione delle proprie pretese da parte dell’amministrazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese di lite, sussistendone giustificati motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
IU GR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU GR | TI RU |
IL SEGRETARIO