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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1640/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1640/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. TODARO VINCENZO e dell'avv. FUSARI LUCIA VIA G. VICO N. 32
50136 FIRENZE;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. TOTTI MONICA;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello della sentenza. del Tribunale Civile di Ferrara, n. 465/2021 nel giudizio n. R.G.
n. 455/2020, pubblicata in data 05.07.2021.
Assegnata a decisione con ordinanza del 28.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note telematiche depositate tempestivamente in considerazione della trattazione scritta.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Contr Con atto di precetto notificato in data 21.01.2020 (in avanti Controparte_1
ha intimato ad , in solido con , di pagare alla banca la somma Parte_1 CP_3
complessiva di euro 91.195,20, a titolo di capitale residuo oggetto del mutuo fondiario oltre a rate del mutuo scadute e non pagate dal 1° giugno 2017.
ha proposto opposizione ex art. 615, co. 1, del c.p.c. avverso detto atto Parte_1 formulando in via preliminare istanza, di sospensione, chiedendo nel merito l'accertamento che il contratto di mutuo non fosse risolto e che la pretesa della Banca, alla luce del comportamento tenuto dalla stessa e meglio descritto in narrativa, era infondata.
Si è costituita parte opposta, sostenendo l'infondatezza dalle domande di cui ha chiesto il rigetto con condanna alle spese di lite. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda avversaria l'accertamento che l'opponente era venuta meno alle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento fondiario in controversia e per l'effetto la declaratoria di l'intervenuta risoluzione per inadempimento del citato contratto e, conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore della della somma di € 90.604,26 oltre interessi anche di mora dalle singole scadenze al saldo al CP_1
tasso convenzionale stabilito o della diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, con il favore delle spese processuali.
La causa veniva trattenuta in decisione – previa istruttoria meramente documentale - sulle conclusioni precisate all'udienza dell'08.04.2021 nella quale erano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, all'esito, il Tribunale così statuiva: “il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, pronunciando definitivamente nella causa promossa da contro la Parte_1 [...]
in contraddittorio fra le parti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione Controparte_4 disattesa e respinta, così decide: a) rigetta l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_1
b) condanna l'opponente alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, che liquida
d'ufficio in euro 9.650,00 per compenso d'avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge.”.
pagina 2 di 9 La statuizione è motivata rilevato che con lettera raccomandata a.r. del 23.05.2019, facente seguito a precedenti comunicazioni con richiesta di pagamento delle rate scadute, la stante il protratto CP_1
inadempimento dei mutuatari, aveva comunicato a e ad la revoca CP_3 Parte_1
degli affidamenti ed il recesso da tutti i rapporti in essere. Con successiva raccomandata dell'8.01.2020, la medesima banca, per mezzo aveva intimato ai mutuatari di pagare la complessiva somma di euro
90.624,26, oltre interessi, dichiarando espressamente che in assenza di pagamento entro il termine concesso, l'istituto avrebbe adito le vie legali per il recupero coattivo del credito procedendo poi alla notifica del precetto.
L'opponente non aveva mai formulato in tutto quel tempo concrete proposte di rientro in ordine all'esposizione debitoria..
Il Primo Giudice ha ritenuto altresì irrilevanti gli assunti dell'opponente relativi ai rapporti con il coobbligato e al procedimento di separazione in corso e del tutto inconferenti le CP_3 deduzioni in ordine all'asserito mancato rispetto delle norme della legge n. 3 del 2012 in materia di sovraindebitamento da parte della banca.
Altrettanto irrilevante la produzione da parte dell'attrice della copia della domanda di chiusura del conto corrente ed il disconoscimento da parte della stessa opponente della sottoscrizione in calce.
Nel caso di specie, la si era avvalsa legittimamente della clausola risolutiva espressa contenuta CP_1 nel contratto di mutuo, doveva quindi essere respinta l'opposizione a precetto, con conseguente condanna della opponente a rifondere alla controparte le spese della lite in base al principio della soccombenza.
ha impugnato innanzi a questa Corte la sentenza per più motivi. Parte_1
Con il primo motivo essa censura la decisione per erronea valutazione degli elementi di prova, in particolare dell'allegato n. 4 dell'atto di citazione, costituito dalla risposta del direttore della filiale datata 8 agosto 2018 e degli allegati n. 8 e 9 relativi alla chiusura del conto corrente cointestato;
con tale motivo di appello si intende impugnare la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure argomenta sui documenti prodotti da parte attrice.
Con il secondo motivo si lamenta che il Primo Giudice ha omesso la valutazione in ordine all'abuso di Contr diritto posto in essere da
Il terzo motivo si duole dell'errata valutazione in merito all'omessa dichiarazione di volersi avvelare della clausola risolutiva espressa da parte della creditrice.
pagina 3 di 9 L'ultimo motivo censura la sentenza anche in punto di regolazione delle spese di lite.
La statuizione a parere dell'appellante sarebbe ingiusta e gravatoria, per cui essa ha concluso: “Voglia
Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis in riforma della sentenza gravata resa dal Tribunale di Ferrara n. 465/2021, del 24/06/2021, depositata in data 5 luglio 2021 e notificata all'odierno appellante in data 8 luglio 2021 in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza Impugnata - In via principale, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza gravata resa dal Tribunale di Ferrara n. 465/2021, del 24/06/2021, depositata in data 5 luglio 2021 e notificata all'odierno appellante in data 8 luglio 2021 e accertare che il contratto di mutuo fondiario non è risolto e che la pretesa della anche alla luce del comportamento CP_5 tenuto, è infondata;
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita la chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità CP_5 dell'appello ex art. 348 bis e 342 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'impugnativa con conferma del provvedimento e vittoria di spese del grado. In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello l'accertamento che l'opponente era venuta meno alle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento fondiario in controversia e per l'effetto la declaratoria di l'intervenuta risoluzione per inadempimento del citato contratto e conseguente condannata dell'opponente al pagamento, in favore della della somma di € 90.604,26 oltre interessi anche di mora dalle singole scadenze al saldo al CP_1
tasso convenzionale stabilito o della diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
La Corte, con ordinanza di data 28.01.2025 ha trattenuto la causa in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta, concedendo ex art. 190 c.p.c. il termine di quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. questa Corte si è già espressa. Alla luce poi dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199),
l'appello appare ammissibile in quanto risultano individuati i punti contestati della sentenza impugnata.
Nel merito l'appello è infondato.
Il Collegio rileva che sono pacifici gli antefatti della vicenda e, anzitutto, l'avvenuta stipula del contratto versato in atti di finanziamento fondiario sottoscritto in data 27.03.2003 da un lato da CP_3
Contr e e dall'altro (poi incorporata con
[...] Parte_1 Controparte_6
a ministero del Notaio Dott. garantito da ipoteca volontaria. Persona_1
pagina 4 di 9 I mutuatari hanno omesso di versare le rate concordate a far data dal 1.06.2017.
Dopo alcuni solleciti, in data 23.05.2019, la ha inviato raccomandata con la quale ha comunicato CP_1
la revoca degli affidamenti e il recesso da tutti i rapporti in essere.
In data 8.01.2020, la ha inviato un'ulteriore raccomandata con la quale ha invitato i debitori a CP_1 corrispondere la complessiva somma di € 90.604,26, a titolo di capitale residuo alla data dell'estinzione del rapporto, rate non pagate e scadute, oltre interessi anche di mora, comunicando che in assenza di pagamento avrebbe adito le vie legali per il recupero coattivo del credito.
In data 30.01.2020 la ha, quindi, provveduto a notificare atto di precetto con intimazione di CP_1 pagamento della somma di € 91.195,20, oltre agli interessi come contrattualmente previsti anche di mora, e comunque nei limiti di leggi dalle singole scadenze al saldo, alle spese di notifica ed alle spese, competenze e spese generali successive occorrende con espresso avvertimento ex art. 480 co. 2 c.p.c.
Le somme portate nel precetto non sono state oggetto di impugnazione.
Il primo motivo di gravame censura l'errata valutazione degli elementi di prova da parte del Primo
Giudice mentre secondo l'appellante emergerebbe che l'Istituto bancario avrebbe tenuto una condotta ostativa rispetto ai propri tentativi di definire bonariamente il rapporto.
Dalla documentazione richiamata proprio dalla si rilevano, invece, elementi di segno Pt_1
contrario e correttamente il Primo Giudice con motivazione immune da vizi che questa Corte condivide ha affermato: “Come si è già evidenziato, la banca non impedì all'attrice di “risolvere” la situazione debitoria, pagando il debito maturato nei confronti dell'istituto di credito. Né la banca si rifiutò di incontrare l'opponente per eventuali chiarimenti in ordine alla situazione debitoria e alle modalità di estinzione del debito maturato (v. i richiamati documenti prodotti sub n. 4 dell'opponente). Fu invece
l'attrice, come è stato rilevato, a non dar seguito al manifestato proposito di concordare con la banca un incontro per definire la posizione debitoria, disinteressandosi della vicenda e riattivandosi per avere informazioni solo dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento dell'8 gennaio 2020.”.
Del resto la solo a distanza di molto tempo (circa due anni) dall'inizio della morosità con la CP_1
comunicazione del 23.05.2019 ha revocato gli affidamenti in essere, mentre la debitrice non ha mai proposto un piano di rientro.
Contr Le difese giudiziali della , e prima ancora le mail interlocutorie con hanno richiamato Pt_1
più volte i problemi legati alla separazione con il marito, cointestatario del mutuo ma tale situazione non è certamente opponibile alla CP_1
pagina 5 di 9 Così il Giudice di Prime Cure ha motivatamente affermato: “Irrilevanti sono gli assunti dell'opponente relativi ai rapporti con il coobbligato e al procedimento di separazione in corso. Gli CP_3 eventuali accordi intervenuti fra l'attrice ed il coniuge riguardanti il soggetto tenuto al pagamento delle rate di mutuo sono infatti inopponibili alla banca, verso la quale entrambi i mutuatari sono solidalmente obbligati all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo.”.
Quanto alla chiusura del conto corrente ed al relativo disconoscimento della firma la Corte evidenzia l'irrilevanza di tali aspetti oggetto di motivo di appello così come correttamente rilevato dal Tribunale con motivazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi: “Come è stato rilevato dalla convenuta, la richiesta di chiusura del conto, datata 14 novembre 2014, risale a circa tre anni prima dell'interruzione del pagamento delle rate del mutuo (ed anche della separazione dei coniugi), per cui la chiusura del conto corrente non può essere la causa della morosità, posto che le rate del mutuo sono state regolarmente corrisposte anche successivamente al novembre 2014 e fino al giugno 2017. Non pare peraltro credibile, come osservato dalla banca, che si sia avveduta della Parte_1
chiusura del conto corrente cointestato soltanto dopo quattro anni, anche perché la stessa opponente ha affermato che nel ménage familiare si occupava del pagamento delle utenze e di altre spese familiari e ciò presuppone che l'attrice avesse accesso al conto corrente cointestato con il marito.”.
La richiesta di chiusura del conto corrente è irrilevante ai fini del decidere perché quel che rileva è che l'appellante non ha più pagato e neppure presentato un piano di rientro e, in effetti, a maggior ragione qualora la medesima non avesse chiesto la chiusura del conto avrebbe dovuto pagare i ratei di mutuo come detto dal Tribunale.
Sul secondo motivo di appello, e quindi sul lamentato abuso del diritto che sarebbe stato posto in essere Contr da la Corte rileva che nessuna domanda è stata avanzata dall'opponente in merito all'accertamento di tale abuso. Ciò posto il motivo di appello è comunque infondato: la Suprema Corte anche nella sua più recente giurisprudenza in materia contrattuale afferma (cfr. Cass. Ordinanza n.
656/2025) “I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.”.
pagina 6 di 9 Orbene, richiamando quanto motivato sul primo motivo non è dato valutare in alcun modo un abuso del diritto da parte della banca che non è stato, comunque, provato.
Parimenti, quanto alla Legge 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento finalizzata a comporre le crisi di liquidità del singolo debitore, al quale non si possono applicare le ordinarie procedure concorsuali anche tale richiamo è fuorviante: il Primo Giudice ha puntualmente rilevato:
“Del tutto inconferenti sono inoltre le deduzioni dell'attrice in ordine all'asserito mancato rispetto delle norme della legge n. 3 del 2012 in materia di sovraindebitamento da parte della banca, la quale, secondo l'opponente, avrebbe impedito ad di accedere allo strumento di Parte_1 composizione della crisi, quando la “situazione debitoria era di appena € 3.431,38” (pag. 4 atto di citazione).”.
Il Tribunale ha ritenuto invece fondata la difesa di parte convenuta poiché nella fattispecie non sarebbe stato comunque possibile per l'opponente ricorrere agli strumenti di composizione della crisi previsti dalla legge in esame in quanto presupposto per il ricorso a tali strumenti è la “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempierle regolarmente”.
Nella fattispecie la situazione debitoria avrebbe potuto “trovare una facile risoluzione” e non era “di rilevante difficoltà”, come affermato dall'attrice stessa, dicendo che una soluzione “ben facilmente sarebbe stata trovata”.
Il Tribunale ha proseguito: “La stessa convenuta ha osservato altresì che l'avversaria aveva “sempre attribuito al marito il mancato pagamento delle rate scadute senza tuttavia mai ricondurre tale mancanza a uno stato di crisi e di impossibilità ad adempiere alle obbligazioni assunte, quanto piuttosto ad un'arbitraria ed immotivata volontà in tal senso del Sig. a seguito della CP_3 separazione fra i coniugi, con quanto ne consegue in ordine anche all'assenza non solo dello stato di crisi, ma anche del requisito della non colpevolezza, richiesto dalla norma” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).”.
pagina 7 di 9 Quanto al terzo motivo di appello, anch'esso infondato, il Primo Giudice ha correttamente ritenuto che la abbia risolto legittimamente il contratto di mutuo avvalendosi della clausola risolutiva CP_1
espressa contenuta nel contratto medesimo. Secondo il Tribunale, dalla cui motivazione non vi è motivo di discostarsi va affermato che: Quanto alla domanda con la quale l'opponente ha chiesto che sia accertato che il contratto di mutuo non è risolto, si osserva che la banca già con la menzionata lettera raccomandata con a.r. del 23 maggio 2019 aveva dichiarato di revocare tutti gli affidamenti e di recedere da tutti i rapporti in essere (v. il documento n. 4 della convenuta). Con tale missiva dunque l'istituto di credito - che, come riconosciuto dall'opponente, aveva in precedenza intimato ai mutuatari il pagamento delle rate scadute - comunicò di recedere anche dal contratto di finanziamento, e ciò dopo due anni dalla prima morosità ed a seguito del mancato pagamento di ben 23 rate. Successivamente, in data 8 gennaio 2020, l'istituto inviò ai debitori la lettera con la quale la banca, sul rilievo dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 del cod. civ. e in virtù della già intervenuta risoluzione del rapporto, invitò in via ultimativa i debitori a corrispondere l'importo dovuto, comprensivo di rate già scadute e di capitale a scadere, specificando che, in mancanza di pagamento nel termine indicato, l'istituto si sarebbe attivato per il recupero coattivo del proprio credito.
Come rilevato dalla convenuta, secondo la giurisprudenza la sola notifica dell'atto di precetto, non preceduta da alcuna comunicazione, può essere sufficiente per ritenere risolto il contratto.”.
Il Tribunale ha aggiunto: “Non vi possono essere pertanto dubbi sulla volontà dell'istituto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del cod. civ. contenuta nel contratto di mutuo, atteso il grave inadempimento dei mutuatari.”.
I motivi di appello sopra esposti cui il Primo Giudice ha già risposto non intaccano la correttezza dal punto di vista logico giuridico del provvedimento gravato.
Anche l'ultimo motivo di appello, sulla regolazione delle spese di lite deve essere respinto poiché il
Primo Giudice ha correttamente applicato il principio della soccombenza cui si dovrà ricorrere anche nel presente grado.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello è infondato e la sentenza gravata deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. che deve essere condannata a rifondere le spese di lite in favore della parte appellata ex D.M. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 come da dispositivo e determinate in base al parametro medio dello scaglione di riferimento sul valore della causa (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) per tutte le fasi effettivamente espletate con esclusione di quella istruttoria.
pagina 8 di 9 Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R.
30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 rilevandosene i presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa così dispone:
I respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
II condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore della parte appellata che sono liquidate nella misura di euro 9.991,00 per compensi oltre spese generali 15% CPA e IVA se dovuta come per legge;
III Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R.
30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 01.04.2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1640/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. TODARO VINCENZO e dell'avv. FUSARI LUCIA VIA G. VICO N. 32
50136 FIRENZE;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. TOTTI MONICA;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello della sentenza. del Tribunale Civile di Ferrara, n. 465/2021 nel giudizio n. R.G.
n. 455/2020, pubblicata in data 05.07.2021.
Assegnata a decisione con ordinanza del 28.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note telematiche depositate tempestivamente in considerazione della trattazione scritta.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Contr Con atto di precetto notificato in data 21.01.2020 (in avanti Controparte_1
ha intimato ad , in solido con , di pagare alla banca la somma Parte_1 CP_3
complessiva di euro 91.195,20, a titolo di capitale residuo oggetto del mutuo fondiario oltre a rate del mutuo scadute e non pagate dal 1° giugno 2017.
ha proposto opposizione ex art. 615, co. 1, del c.p.c. avverso detto atto Parte_1 formulando in via preliminare istanza, di sospensione, chiedendo nel merito l'accertamento che il contratto di mutuo non fosse risolto e che la pretesa della Banca, alla luce del comportamento tenuto dalla stessa e meglio descritto in narrativa, era infondata.
Si è costituita parte opposta, sostenendo l'infondatezza dalle domande di cui ha chiesto il rigetto con condanna alle spese di lite. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda avversaria l'accertamento che l'opponente era venuta meno alle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento fondiario in controversia e per l'effetto la declaratoria di l'intervenuta risoluzione per inadempimento del citato contratto e, conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore della della somma di € 90.604,26 oltre interessi anche di mora dalle singole scadenze al saldo al CP_1
tasso convenzionale stabilito o della diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, con il favore delle spese processuali.
La causa veniva trattenuta in decisione – previa istruttoria meramente documentale - sulle conclusioni precisate all'udienza dell'08.04.2021 nella quale erano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, all'esito, il Tribunale così statuiva: “il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, pronunciando definitivamente nella causa promossa da contro la Parte_1 [...]
in contraddittorio fra le parti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione Controparte_4 disattesa e respinta, così decide: a) rigetta l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_1
b) condanna l'opponente alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, che liquida
d'ufficio in euro 9.650,00 per compenso d'avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge.”.
pagina 2 di 9 La statuizione è motivata rilevato che con lettera raccomandata a.r. del 23.05.2019, facente seguito a precedenti comunicazioni con richiesta di pagamento delle rate scadute, la stante il protratto CP_1
inadempimento dei mutuatari, aveva comunicato a e ad la revoca CP_3 Parte_1
degli affidamenti ed il recesso da tutti i rapporti in essere. Con successiva raccomandata dell'8.01.2020, la medesima banca, per mezzo aveva intimato ai mutuatari di pagare la complessiva somma di euro
90.624,26, oltre interessi, dichiarando espressamente che in assenza di pagamento entro il termine concesso, l'istituto avrebbe adito le vie legali per il recupero coattivo del credito procedendo poi alla notifica del precetto.
L'opponente non aveva mai formulato in tutto quel tempo concrete proposte di rientro in ordine all'esposizione debitoria..
Il Primo Giudice ha ritenuto altresì irrilevanti gli assunti dell'opponente relativi ai rapporti con il coobbligato e al procedimento di separazione in corso e del tutto inconferenti le CP_3 deduzioni in ordine all'asserito mancato rispetto delle norme della legge n. 3 del 2012 in materia di sovraindebitamento da parte della banca.
Altrettanto irrilevante la produzione da parte dell'attrice della copia della domanda di chiusura del conto corrente ed il disconoscimento da parte della stessa opponente della sottoscrizione in calce.
Nel caso di specie, la si era avvalsa legittimamente della clausola risolutiva espressa contenuta CP_1 nel contratto di mutuo, doveva quindi essere respinta l'opposizione a precetto, con conseguente condanna della opponente a rifondere alla controparte le spese della lite in base al principio della soccombenza.
ha impugnato innanzi a questa Corte la sentenza per più motivi. Parte_1
Con il primo motivo essa censura la decisione per erronea valutazione degli elementi di prova, in particolare dell'allegato n. 4 dell'atto di citazione, costituito dalla risposta del direttore della filiale datata 8 agosto 2018 e degli allegati n. 8 e 9 relativi alla chiusura del conto corrente cointestato;
con tale motivo di appello si intende impugnare la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure argomenta sui documenti prodotti da parte attrice.
Con il secondo motivo si lamenta che il Primo Giudice ha omesso la valutazione in ordine all'abuso di Contr diritto posto in essere da
Il terzo motivo si duole dell'errata valutazione in merito all'omessa dichiarazione di volersi avvelare della clausola risolutiva espressa da parte della creditrice.
pagina 3 di 9 L'ultimo motivo censura la sentenza anche in punto di regolazione delle spese di lite.
La statuizione a parere dell'appellante sarebbe ingiusta e gravatoria, per cui essa ha concluso: “Voglia
Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis in riforma della sentenza gravata resa dal Tribunale di Ferrara n. 465/2021, del 24/06/2021, depositata in data 5 luglio 2021 e notificata all'odierno appellante in data 8 luglio 2021 in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza Impugnata - In via principale, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza gravata resa dal Tribunale di Ferrara n. 465/2021, del 24/06/2021, depositata in data 5 luglio 2021 e notificata all'odierno appellante in data 8 luglio 2021 e accertare che il contratto di mutuo fondiario non è risolto e che la pretesa della anche alla luce del comportamento CP_5 tenuto, è infondata;
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita la chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità CP_5 dell'appello ex art. 348 bis e 342 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'impugnativa con conferma del provvedimento e vittoria di spese del grado. In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello l'accertamento che l'opponente era venuta meno alle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento fondiario in controversia e per l'effetto la declaratoria di l'intervenuta risoluzione per inadempimento del citato contratto e conseguente condannata dell'opponente al pagamento, in favore della della somma di € 90.604,26 oltre interessi anche di mora dalle singole scadenze al saldo al CP_1
tasso convenzionale stabilito o della diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
La Corte, con ordinanza di data 28.01.2025 ha trattenuto la causa in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta, concedendo ex art. 190 c.p.c. il termine di quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. questa Corte si è già espressa. Alla luce poi dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199),
l'appello appare ammissibile in quanto risultano individuati i punti contestati della sentenza impugnata.
Nel merito l'appello è infondato.
Il Collegio rileva che sono pacifici gli antefatti della vicenda e, anzitutto, l'avvenuta stipula del contratto versato in atti di finanziamento fondiario sottoscritto in data 27.03.2003 da un lato da CP_3
Contr e e dall'altro (poi incorporata con
[...] Parte_1 Controparte_6
a ministero del Notaio Dott. garantito da ipoteca volontaria. Persona_1
pagina 4 di 9 I mutuatari hanno omesso di versare le rate concordate a far data dal 1.06.2017.
Dopo alcuni solleciti, in data 23.05.2019, la ha inviato raccomandata con la quale ha comunicato CP_1
la revoca degli affidamenti e il recesso da tutti i rapporti in essere.
In data 8.01.2020, la ha inviato un'ulteriore raccomandata con la quale ha invitato i debitori a CP_1 corrispondere la complessiva somma di € 90.604,26, a titolo di capitale residuo alla data dell'estinzione del rapporto, rate non pagate e scadute, oltre interessi anche di mora, comunicando che in assenza di pagamento avrebbe adito le vie legali per il recupero coattivo del credito.
In data 30.01.2020 la ha, quindi, provveduto a notificare atto di precetto con intimazione di CP_1 pagamento della somma di € 91.195,20, oltre agli interessi come contrattualmente previsti anche di mora, e comunque nei limiti di leggi dalle singole scadenze al saldo, alle spese di notifica ed alle spese, competenze e spese generali successive occorrende con espresso avvertimento ex art. 480 co. 2 c.p.c.
Le somme portate nel precetto non sono state oggetto di impugnazione.
Il primo motivo di gravame censura l'errata valutazione degli elementi di prova da parte del Primo
Giudice mentre secondo l'appellante emergerebbe che l'Istituto bancario avrebbe tenuto una condotta ostativa rispetto ai propri tentativi di definire bonariamente il rapporto.
Dalla documentazione richiamata proprio dalla si rilevano, invece, elementi di segno Pt_1
contrario e correttamente il Primo Giudice con motivazione immune da vizi che questa Corte condivide ha affermato: “Come si è già evidenziato, la banca non impedì all'attrice di “risolvere” la situazione debitoria, pagando il debito maturato nei confronti dell'istituto di credito. Né la banca si rifiutò di incontrare l'opponente per eventuali chiarimenti in ordine alla situazione debitoria e alle modalità di estinzione del debito maturato (v. i richiamati documenti prodotti sub n. 4 dell'opponente). Fu invece
l'attrice, come è stato rilevato, a non dar seguito al manifestato proposito di concordare con la banca un incontro per definire la posizione debitoria, disinteressandosi della vicenda e riattivandosi per avere informazioni solo dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento dell'8 gennaio 2020.”.
Del resto la solo a distanza di molto tempo (circa due anni) dall'inizio della morosità con la CP_1
comunicazione del 23.05.2019 ha revocato gli affidamenti in essere, mentre la debitrice non ha mai proposto un piano di rientro.
Contr Le difese giudiziali della , e prima ancora le mail interlocutorie con hanno richiamato Pt_1
più volte i problemi legati alla separazione con il marito, cointestatario del mutuo ma tale situazione non è certamente opponibile alla CP_1
pagina 5 di 9 Così il Giudice di Prime Cure ha motivatamente affermato: “Irrilevanti sono gli assunti dell'opponente relativi ai rapporti con il coobbligato e al procedimento di separazione in corso. Gli CP_3 eventuali accordi intervenuti fra l'attrice ed il coniuge riguardanti il soggetto tenuto al pagamento delle rate di mutuo sono infatti inopponibili alla banca, verso la quale entrambi i mutuatari sono solidalmente obbligati all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo.”.
Quanto alla chiusura del conto corrente ed al relativo disconoscimento della firma la Corte evidenzia l'irrilevanza di tali aspetti oggetto di motivo di appello così come correttamente rilevato dal Tribunale con motivazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi: “Come è stato rilevato dalla convenuta, la richiesta di chiusura del conto, datata 14 novembre 2014, risale a circa tre anni prima dell'interruzione del pagamento delle rate del mutuo (ed anche della separazione dei coniugi), per cui la chiusura del conto corrente non può essere la causa della morosità, posto che le rate del mutuo sono state regolarmente corrisposte anche successivamente al novembre 2014 e fino al giugno 2017. Non pare peraltro credibile, come osservato dalla banca, che si sia avveduta della Parte_1
chiusura del conto corrente cointestato soltanto dopo quattro anni, anche perché la stessa opponente ha affermato che nel ménage familiare si occupava del pagamento delle utenze e di altre spese familiari e ciò presuppone che l'attrice avesse accesso al conto corrente cointestato con il marito.”.
La richiesta di chiusura del conto corrente è irrilevante ai fini del decidere perché quel che rileva è che l'appellante non ha più pagato e neppure presentato un piano di rientro e, in effetti, a maggior ragione qualora la medesima non avesse chiesto la chiusura del conto avrebbe dovuto pagare i ratei di mutuo come detto dal Tribunale.
Sul secondo motivo di appello, e quindi sul lamentato abuso del diritto che sarebbe stato posto in essere Contr da la Corte rileva che nessuna domanda è stata avanzata dall'opponente in merito all'accertamento di tale abuso. Ciò posto il motivo di appello è comunque infondato: la Suprema Corte anche nella sua più recente giurisprudenza in materia contrattuale afferma (cfr. Cass. Ordinanza n.
656/2025) “I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.”.
pagina 6 di 9 Orbene, richiamando quanto motivato sul primo motivo non è dato valutare in alcun modo un abuso del diritto da parte della banca che non è stato, comunque, provato.
Parimenti, quanto alla Legge 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento finalizzata a comporre le crisi di liquidità del singolo debitore, al quale non si possono applicare le ordinarie procedure concorsuali anche tale richiamo è fuorviante: il Primo Giudice ha puntualmente rilevato:
“Del tutto inconferenti sono inoltre le deduzioni dell'attrice in ordine all'asserito mancato rispetto delle norme della legge n. 3 del 2012 in materia di sovraindebitamento da parte della banca, la quale, secondo l'opponente, avrebbe impedito ad di accedere allo strumento di Parte_1 composizione della crisi, quando la “situazione debitoria era di appena € 3.431,38” (pag. 4 atto di citazione).”.
Il Tribunale ha ritenuto invece fondata la difesa di parte convenuta poiché nella fattispecie non sarebbe stato comunque possibile per l'opponente ricorrere agli strumenti di composizione della crisi previsti dalla legge in esame in quanto presupposto per il ricorso a tali strumenti è la “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempierle regolarmente”.
Nella fattispecie la situazione debitoria avrebbe potuto “trovare una facile risoluzione” e non era “di rilevante difficoltà”, come affermato dall'attrice stessa, dicendo che una soluzione “ben facilmente sarebbe stata trovata”.
Il Tribunale ha proseguito: “La stessa convenuta ha osservato altresì che l'avversaria aveva “sempre attribuito al marito il mancato pagamento delle rate scadute senza tuttavia mai ricondurre tale mancanza a uno stato di crisi e di impossibilità ad adempiere alle obbligazioni assunte, quanto piuttosto ad un'arbitraria ed immotivata volontà in tal senso del Sig. a seguito della CP_3 separazione fra i coniugi, con quanto ne consegue in ordine anche all'assenza non solo dello stato di crisi, ma anche del requisito della non colpevolezza, richiesto dalla norma” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).”.
pagina 7 di 9 Quanto al terzo motivo di appello, anch'esso infondato, il Primo Giudice ha correttamente ritenuto che la abbia risolto legittimamente il contratto di mutuo avvalendosi della clausola risolutiva CP_1
espressa contenuta nel contratto medesimo. Secondo il Tribunale, dalla cui motivazione non vi è motivo di discostarsi va affermato che: Quanto alla domanda con la quale l'opponente ha chiesto che sia accertato che il contratto di mutuo non è risolto, si osserva che la banca già con la menzionata lettera raccomandata con a.r. del 23 maggio 2019 aveva dichiarato di revocare tutti gli affidamenti e di recedere da tutti i rapporti in essere (v. il documento n. 4 della convenuta). Con tale missiva dunque l'istituto di credito - che, come riconosciuto dall'opponente, aveva in precedenza intimato ai mutuatari il pagamento delle rate scadute - comunicò di recedere anche dal contratto di finanziamento, e ciò dopo due anni dalla prima morosità ed a seguito del mancato pagamento di ben 23 rate. Successivamente, in data 8 gennaio 2020, l'istituto inviò ai debitori la lettera con la quale la banca, sul rilievo dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 del cod. civ. e in virtù della già intervenuta risoluzione del rapporto, invitò in via ultimativa i debitori a corrispondere l'importo dovuto, comprensivo di rate già scadute e di capitale a scadere, specificando che, in mancanza di pagamento nel termine indicato, l'istituto si sarebbe attivato per il recupero coattivo del proprio credito.
Come rilevato dalla convenuta, secondo la giurisprudenza la sola notifica dell'atto di precetto, non preceduta da alcuna comunicazione, può essere sufficiente per ritenere risolto il contratto.”.
Il Tribunale ha aggiunto: “Non vi possono essere pertanto dubbi sulla volontà dell'istituto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del cod. civ. contenuta nel contratto di mutuo, atteso il grave inadempimento dei mutuatari.”.
I motivi di appello sopra esposti cui il Primo Giudice ha già risposto non intaccano la correttezza dal punto di vista logico giuridico del provvedimento gravato.
Anche l'ultimo motivo di appello, sulla regolazione delle spese di lite deve essere respinto poiché il
Primo Giudice ha correttamente applicato il principio della soccombenza cui si dovrà ricorrere anche nel presente grado.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello è infondato e la sentenza gravata deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. che deve essere condannata a rifondere le spese di lite in favore della parte appellata ex D.M. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 come da dispositivo e determinate in base al parametro medio dello scaglione di riferimento sul valore della causa (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) per tutte le fasi effettivamente espletate con esclusione di quella istruttoria.
pagina 8 di 9 Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R.
30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 rilevandosene i presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa così dispone:
I respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
II condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore della parte appellata che sono liquidate nella misura di euro 9.991,00 per compensi oltre spese generali 15% CPA e IVA se dovuta come per legge;
III Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R.
30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 01.04.2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
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