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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 981/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Maena Savasta ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 981/2023 promossa da:
Parte_1
Contro
[...]
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta.
pagina 1 di 5 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiama, in fatto, il contenuto narrativo del ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione, regolarmente notificato nonché il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata il 05/06/2023.
La visto il rapporto amministrativo Parte_2
ed il verbale di accertamento di illecito amministrativo, sanzionava le violazioni sotto indicate con l'emissione della ordinanza ingiunzione n. 01/2023 per violazione:
combinato disposto Art. 39, comma 6, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, s.m.i., e art.
3, comma 3, D.M. 09 luglio 2008. - Omessa esibizione LUL CdL - ipotesi base: I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con una sanzione amministrativa. Ai sensi del comma 6, dello stesso art. 39, in combinato disposto con l'art. 3, comma 3, del D.M. del 09 luglio 2008, I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro.
All'udienza del 07/09/2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisone poiché di natura documentale, rinviava per la discussione all'udienza dell'
11/01/2024 poi rinviata al 20/02/2025 per la lettura del dispositivo.
L'opposizione presentata dal ricorrente deve essere accolta per quanto si dirà in motivazione. pagina 2 di 5 Deve premettersi che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, spettando alla stessa che ha emesso l'ingiunzione di dimostrare gli elementi dimostrativi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato (vedi cass. 17615/07-5277/07-3837/01).
Gli elementi probatori offerti nel presente giudizio da parte della Parte_2
territoriale del lavoro, appaiono non idonei ai fini sia della emanazione della contestazione che della violazione della stessa.
Sul punto, è bene precisare che, il Libro Unico del Lavoro (LUL) Telematico doveva essere compilato e conservato unicamente in modalità telematica, tramite un apposito software messo a disposizione dall' ma è stato abolito CP_2
con il Decreto Semplificazioni del 2020. A partire dal 1° gennaio 2021, i datori di lavoro sono tornati alla compilazione del Libro Unico del Lavoro in modalità cartacea o mista (cartacea e telematica), con la possibilità di conservare il registro in formato elettronico.
Ora se la norma non indica alcuna modalità di conservazione, o se l'obbligo non ha origine legale, il documento deve formarsi ed essere conservato in modo tale che sia utile allo scopo che intende perseguire. Deve quindi essere garantita la possibilità di avvalersi validamente del documento ai fini probatori in caso di ispezione o contenzioso con il lavoratore.
Vieppiù, in base alle norme vigenti, il LUL non deve più essere conservato, come in passato, nel luogo in cui si svolge l'attività lavorativa, ma deve essere conservato alternativamente o presso la sede legale dell'impresa o presso il
Consulente del Lavoro (o altro professionista abilitato a cui viene data delega).
pagina 3 di 5 Si precisa che in caso di ispezione, se il LUL è conservato dal datore di lavoro, deve essere esibito immediatamente agli organi di vigilanza, in relazione ai periodi ed ai lavoratori richiesti.
Viceversa, qualora il datore di lavoro deleghi al proprio Consulente del Lavoro
l'obbligo di conservazione del LUL, in sede di verifica la mera esibizione della delega consentirà al datore di lavoro di essere esonerato da ogni richiesta dei verificatori, ed il Consulente incaricato potrà ottemperare alla richiesta di esibizione del LUL nel termine prolungato di 15 giorni.
Il LUL può essere conservato o in modo tradizionale (classica stampa meccanografica/laser) oppure con modalità di conservazione digitale.
Fatta la necessaria premessa, è indubbio perché documentale, che l'opponente si sia resa disponibile alla consegna della documentazione richiesta, precisando altresì che la stessa si trovasse anche nella disponibilità materiale dell'azienda resasi peraltro disponibile alla consegna della documentazione (vedasi corrispondenza via mail tra il libero professionalità e l'ispettorato, all. 5 in atti di parte opponente).
Alla luce di quanto su esposto, tenuto conto della documentazione in atti, il ricorso va accolto e l'ordinanza ingiunzione n. 01/2023 emessa nei confronti di in data 06/02/2023, annullata. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento relativo all'ordinanza ingiunzioni n. 01/2023 emessa in data 06/02/2023; pagina 4 di 5 2 ) Condanna la al pagamento delle Parte_2 spese di lite che si liquidano in € 332,00 per onorari, € 27,00 per spese vive, oltre iva, cpa e 15% spese generali
Sassari, 22 maggio 2025
Il G.on.
dott.ssa Maena Savasta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Maena Savasta ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 981/2023 promossa da:
Parte_1
Contro
[...]
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta.
pagina 1 di 5 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiama, in fatto, il contenuto narrativo del ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione, regolarmente notificato nonché il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata il 05/06/2023.
La visto il rapporto amministrativo Parte_2
ed il verbale di accertamento di illecito amministrativo, sanzionava le violazioni sotto indicate con l'emissione della ordinanza ingiunzione n. 01/2023 per violazione:
combinato disposto Art. 39, comma 6, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, s.m.i., e art.
3, comma 3, D.M. 09 luglio 2008. - Omessa esibizione LUL CdL - ipotesi base: I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con una sanzione amministrativa. Ai sensi del comma 6, dello stesso art. 39, in combinato disposto con l'art. 3, comma 3, del D.M. del 09 luglio 2008, I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro.
All'udienza del 07/09/2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisone poiché di natura documentale, rinviava per la discussione all'udienza dell'
11/01/2024 poi rinviata al 20/02/2025 per la lettura del dispositivo.
L'opposizione presentata dal ricorrente deve essere accolta per quanto si dirà in motivazione. pagina 2 di 5 Deve premettersi che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, spettando alla stessa che ha emesso l'ingiunzione di dimostrare gli elementi dimostrativi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato (vedi cass. 17615/07-5277/07-3837/01).
Gli elementi probatori offerti nel presente giudizio da parte della Parte_2
territoriale del lavoro, appaiono non idonei ai fini sia della emanazione della contestazione che della violazione della stessa.
Sul punto, è bene precisare che, il Libro Unico del Lavoro (LUL) Telematico doveva essere compilato e conservato unicamente in modalità telematica, tramite un apposito software messo a disposizione dall' ma è stato abolito CP_2
con il Decreto Semplificazioni del 2020. A partire dal 1° gennaio 2021, i datori di lavoro sono tornati alla compilazione del Libro Unico del Lavoro in modalità cartacea o mista (cartacea e telematica), con la possibilità di conservare il registro in formato elettronico.
Ora se la norma non indica alcuna modalità di conservazione, o se l'obbligo non ha origine legale, il documento deve formarsi ed essere conservato in modo tale che sia utile allo scopo che intende perseguire. Deve quindi essere garantita la possibilità di avvalersi validamente del documento ai fini probatori in caso di ispezione o contenzioso con il lavoratore.
Vieppiù, in base alle norme vigenti, il LUL non deve più essere conservato, come in passato, nel luogo in cui si svolge l'attività lavorativa, ma deve essere conservato alternativamente o presso la sede legale dell'impresa o presso il
Consulente del Lavoro (o altro professionista abilitato a cui viene data delega).
pagina 3 di 5 Si precisa che in caso di ispezione, se il LUL è conservato dal datore di lavoro, deve essere esibito immediatamente agli organi di vigilanza, in relazione ai periodi ed ai lavoratori richiesti.
Viceversa, qualora il datore di lavoro deleghi al proprio Consulente del Lavoro
l'obbligo di conservazione del LUL, in sede di verifica la mera esibizione della delega consentirà al datore di lavoro di essere esonerato da ogni richiesta dei verificatori, ed il Consulente incaricato potrà ottemperare alla richiesta di esibizione del LUL nel termine prolungato di 15 giorni.
Il LUL può essere conservato o in modo tradizionale (classica stampa meccanografica/laser) oppure con modalità di conservazione digitale.
Fatta la necessaria premessa, è indubbio perché documentale, che l'opponente si sia resa disponibile alla consegna della documentazione richiesta, precisando altresì che la stessa si trovasse anche nella disponibilità materiale dell'azienda resasi peraltro disponibile alla consegna della documentazione (vedasi corrispondenza via mail tra il libero professionalità e l'ispettorato, all. 5 in atti di parte opponente).
Alla luce di quanto su esposto, tenuto conto della documentazione in atti, il ricorso va accolto e l'ordinanza ingiunzione n. 01/2023 emessa nei confronti di in data 06/02/2023, annullata. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento relativo all'ordinanza ingiunzioni n. 01/2023 emessa in data 06/02/2023; pagina 4 di 5 2 ) Condanna la al pagamento delle Parte_2 spese di lite che si liquidano in € 332,00 per onorari, € 27,00 per spese vive, oltre iva, cpa e 15% spese generali
Sassari, 22 maggio 2025
Il G.on.
dott.ssa Maena Savasta
pagina 5 di 5