TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/10/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4563/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
25/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DI LIBERTO GIANCARLO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DAL BROI LUISELLA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare lo
1 scioglimento del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 10.10.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 22/12/2018 da (n. a Parte_1
LF VE (TV) il 07/10/1984) e (n. a MONTEBELLUNA Parte_2
(TV) il 05/09/1984), iscritto al n. 50, Parte II, Serie C, Anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di RIESE PIO X alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà del sig. , in uno ai mobili ed arredi ivi presenti, rimarrà nella disponibilità del sig. Pt_1
Per_
. La sig.ra , attualmente ivi residente con i figli e si impegna a rilasciare la suddetta Pt_1 Pt_2 Per_2
abitazione entro e non oltre il 06 novembre 2025, avendo la stessa già reperito un altro immobile in Trevignano (TV) ove si stabilirà con i minori, mantenendo inalterato l'odierno calendario come infra precisato. Le parti dichiarano di aver già regolato, sottoscrivendo separata scrittura privata, il rilascio dell'immobile nei termini suindicati e di aver raggiunto un accordo per la ripartizione dei beni ivi contenuti.
2 Per_ 3. I figli minorenni e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con domicilio e Per_2
residenza prevalente presso la madre, con autorizzazione all'esercizio separato della responsabilità genitoriale in merito alle sole questioni di ordinaria amministrazione, fermo restando che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione alla salute etc., eccedenti quindi l'ordinaria amministrazione, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice.
4. Il padre continuerà a vedere e tenere con sé i minori a fine settimana alternati, da venerdì sera alle ore 21.00 alla domenica sera dopo cena, con riaccompagno a casa entro le 21,00, nonché due giorni (e due notti) infrasettimanali che saranno il lunedì finita la scuola e con riaccompagno direttamente a scuola il mercoledì mattina nella settimana in cui i minori hanno trascorso il weekend immediatamente precedente con la madre e da mercoledì dopo scuola e con riaccompagno direttamente a scuola il venerdì mattina nella settimana il cui i minori avranno trascorso il weekend immediatamente precedente con il padre.
I coniugi si impegnano alla massima collaborazione per far sì che il calendario venga sempre pedissequamente rispettato.
Qualora il genitore collocatario in base al calendario abbia degli impedimenti potrà sempre ricorrere all'ausilio dei nonni.
In caso di malattia dei figli, gli stessi rimarranno nell'abitazione del genitore in quel momento collocatario finché non trasportabile senza pericolo per la salute. In tal caso, l'altro genitore potrà recuperare il periodo la settimana successiva e/o, comunque, entro un mese.
I coniugi concordano, infine, che le comunicazioni tra loro dovranno limitarsi al minimo indispensabile per la “gestione” dei figli ed avverranno esclusivamente a mezzo email, salvo, ovviamente, eventuali comunicazioni urgenti che potranno avvenire telefonicamente. I coniugi si impegnano ad avere davanti ai figli un atteggiamento sereno e collaborativo.
5. Le vacanze e festività continueranno ad essere così gestite:
- vacanze estive (per tali intendendosi il periodo metà giugno-metà settembre in cui non vi è l'obbligo di frequenza scolastica): ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno due settimane (anche non consecutive) nel periodo da concordarsi con la madre, previo calendario da concordarsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Ciò con la precisazione che, qualora dovessero insorgere sovrapposizioni in ordine alla settimana di ferragosto, la stessa sarà fruita secondo il principio dell'alternanza un anno con un genitore ed un anno con l'altro. Va da sé che, durante il periodo estivo, ognuno dei genitori provvederà, nel
3 reciproco periodo di permanenza, a far eseguire ai minori i compiti scolastici. Ciascun genitore provvederà a riaccompagnare i figli nella casa dell'altro;
- Vacanze natalizie: i minori trascorreranno, rispettivamente:
- la Vigilia di Natale, dalle ore 17.00 con pernottamento e fino alle ore 10.30 del giorno seguente (25 dicembre), presso l'abitazione di un genitore;
- il giorno di Natale, dalle ore 10.30 fino alle ore 21.00 del 30 dicembre, presso l'altro; i coniugi però stabiliscono di trascorrere assieme con i figli, a prescindere da quale sia il genitore in quel momento collocatario, almeno o il pranzo o la cena del giorno di Natale, ove possibile;
- i rimanenti giorni delle vacanze natalizie, dalle ore 21.00 del 30 dicembre alle ore 21.00 del 06 gennaio, presso l'abitazione del genitore che ha trascorso con i minori il giorno della Vigilia.
Ciò avendo cura di alternare i suddetti periodi, di anno in anno.
- Vacanze pasquali: il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, per la metà delle vacanze pasquali, Pasqua e
Pasquetta alternati.
- Ponti lunghi: in occasione di eventuali “ponti lunghi” (per tali intendendosi i ponti scolastici in occasione di Ognissanti, otto dicembre, venticinque aprile, primo maggio, due giugno, etc.) i genitori terranno con sé i figli per l'intero ponte una volta ciascuno secondo il criterio dell'alternanza.
Nella denegata ipotesi in cui sorgessero disaccordi, si tratteranno tali periodi come normali giorni di calendario.
- Compleanni: le parti concordano sin d'ora di festeggiare assieme i compleanni dei figli, ove possibile, nonché di condividere i momenti fondamentali della vita dei minori quali eventi scolastici, ludico sportivi etc.
6. Va da sé che ciascun genitore, nel periodo di reciproca permanenza dei figli in base al calendario sopra indicato ai punti nn. 4 e 5, seguirà i minori, anche con l'aiuto dei nonni, anche nello svolgimento dei compiti scolastici nonché nelle attività extrascolastiche, sportive e ludiche degli stessi. I minori, nei weekend di “competenza” paterna in cui il papà avrà calendarizzato un concerto (suonando egli in una band), avranno modo di parteciparvi grazie alla partecipazione dei nonni paterni. In ogni caso, ciascun genitore favorirà, con spirito di leale cooperazione (e, comunque, non ostacolerà) nell'interesse esclusivo dei piccoli, lo svolgimento di attività culturali, sportive, ludiche etc. con l'altro genitore.
4 7. Entrambi i genitori concordano sin d'ora che, nell'esclusivo e preminente interesse dei minori, la conoscenza, da parte dei figli, di eventuali futuri compagni/e / fidanzati/fidanzate della sig.ra e/o del sig. verrà opportunamente Pt_2 Pt_1
decisa di comune accordo tra i coniugi che adotteranno un criterio di assoluta gradualità.
Per_ 8. Per quanto concerne il mantenimento ordinario dei figli e il sig. verserà alla sig.ra , Per_2 Pt_1 Pt_2
la somma mensile di euro 575,00, da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, importo che verrà corrisposto entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che verranno indicate dalla moglie.
9. I signori e provvederanno in misura pari al 50% ciascuno alle spese di straordinaria amministrazione Pt_1 Pt_2
dei minori. Quanto all'identificazione delle spese reputate di ordinaria o straordinaria amministrazione, i coniugi dichiarano di aderire al Protocollo adottato dal Tribunale di Treviso allegato in atti.
10. Nulla verrà versato dai coniugi a titolo di reciproco mantenimento, dichiarando le parti di essere economicamente autosufficienti e rinunciando espressamente, pertanto, a qualunque richiesta a titolo di reciproco mantenimento e/o di contributo allo stesso.
11. Le parti concordano sin d'ora che l'assegno unico continuerà ad essere percepito da ciascun genitore nella misura del
50%.
12. In ordine agli aspetti patrimoniali della coppia, i coniugi precisano che:
- l'auto Volkswagen Polo, targata CT605RJ, di proprietà del sig. , continuerà ad essere utilizzata dal medesimo;
Pt_1
- il ciclomotore Piaggio Vespa, modello 50 special, targato X8R4H3, di proprietà del sig. , continuerà ad essere Pt_1
utilizzata dal medesimo;
- l'auto Dacia Duster, targata FL297LC, di proprietà della sig.ra continuerà ad essere utilizzata dalla Pt_2
medesima;
Le parti danno inoltre atto di aver definito ogni e qualsivoglia questione patrimoniale e dichiarano che non vi sono altre questioni ancora in essere non avendo, pertanto, null'altro a che pretendere vicendevolmente, e con espressa precisazione che la presente clausola non potrà essere interpretata quale clausola di stile. Ciò, fatto salvo il contenuto della scrittura privata sopra richiamata nonché ogni questione relativa al rilascio dell'immobile di IE IO X (TV), via 27 Aprile n. 39/B, nei
5 termini concordati.
13. I coniugi si prestano il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio per i figli.
14. Su accordo delle parti le spese legali sono interamente a carico del sig. che provvederà a saldare la notula già Pt_1
concordata anche con il legale avversario.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10/10/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
6