Articolo 2 della Legge 5 maggio 1976, n. 355
Articolo 1Articolo 3
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20 giugno 1976
Art. 2.
Le aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina sono abilitate a provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, all'esecuzione, ai sensi delle leggi vigenti, delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali a totale carico dello Stato o con il concorso di esso.
Entrata in vigore il 20 giugno 1976
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