Art. 2.
Le aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina sono abilitate a provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, all'esecuzione, ai sensi delle leggi vigenti, delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali a totale carico dello Stato o con il concorso di esso.
Le aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina sono abilitate a provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, all'esecuzione, ai sensi delle leggi vigenti, delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali a totale carico dello Stato o con il concorso di esso.