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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/07/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Maria Elena Ballarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 130/2025 P.U.
PROMOSSO DA
presso il Tribunale di Busto Arsizio Parte_1 in persona del Procuratore della Repubblica, Dott. Carlo Nocerino
NEI CONFRONTI DI
, ], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale CP_1 P.IVA_1 a Somma Lombardo (VA) e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Sergio MORA che la rappresenta e difende come da procura alle liti depositata all'udienza del 15.7.2025.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di . CP_1
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_2
, e . Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 3.6.2025 il Pubblico Ministero, a seguito di segnalazione effettuata ai sensi dell'art. 38 secondo comma CCII, ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della;
CP_1
• fissata udienza di comparizione al 15.7.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
avvenuta in data 10.6.2025, mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese;
• la parte resistente è comparsa all'udienza del 15.7.2025, a mezzo del procuratore Avv. Sergio Mora, senza depositare la documentazione richiesta nel decreto di comparizione, ed ha chiesto un rinvio del procedimento per verificare l'eventuale approvazione di una normativa che consentirebbe una rateizzazione del debito erariale con un esborso mensile sostenibile dalla società;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Somma Lombardo (VA), non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali (i.e. fabbricazione di prodotti e strutture metalliche, come da visura camerale in atti);
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 38, c.c.i.i.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che risultano affidati al Concessionario della riscossione ( Controparte_3
) crediti erariali per € 1.379.590,51, come da elenco cartelle/avvisi di
[...] addebito aggiornato alla data del 18.6.2025.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da , mantenendo CP_1 validità, anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., il principio per cui “in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643); anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione della parte resistente, in quanto dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022 risulta un attivo patrimoniale annuo di
€ 1.496.030,00 ed emergono ricavi lordi per complessivi € 1.469.683,00. Inoltre, dalla documentazione in atti è ricavabile un indebitamento complessivo ampiamente superiore alla soglia di € 500.000,00.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dall'ingente indebitamento accumulato dalla società nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali ed assicurativi ed INAIL, quantomeno sin dal 2017 (anno a CP_4 cui risalgono le prime cartelle di pagamento), per un importo complessivo di € 1.379.590,51 già affidato all'Agente della riscossione. A ciò si aggiunga che la società convenuta, che ha peraltro omesso il deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024, risulta essere stata recentemente attinta da tre procedure esecutive mobiliari (cfr. certificato rilasciato dalla competente cancelleria il 25.6.2025) e da una precedente istanza di apertura della liquidazione giudiziale, depositata da un creditore, circostanza che dimostra come la stessa sia inadempiente anche nei confronti dei fornitori.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della , CP_1
. P.IVA_1 NOMINA Giudice Delegato il Dott. Milton D'Ambra. NOMINA Curatore il Dott. con studio in Varese Via Cavour n. 42. Persona_1 ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 26 novembre 2025 alle ore 14:30 , innanzi al Giudice Delegato. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Elisa Tosi Dott. Marco Giovanni Lualdi
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Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Maria Elena Ballarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 130/2025 P.U.
PROMOSSO DA
presso il Tribunale di Busto Arsizio Parte_1 in persona del Procuratore della Repubblica, Dott. Carlo Nocerino
NEI CONFRONTI DI
, ], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale CP_1 P.IVA_1 a Somma Lombardo (VA) e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Sergio MORA che la rappresenta e difende come da procura alle liti depositata all'udienza del 15.7.2025.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di . CP_1
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_2
, e . Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 3.6.2025 il Pubblico Ministero, a seguito di segnalazione effettuata ai sensi dell'art. 38 secondo comma CCII, ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della;
CP_1
• fissata udienza di comparizione al 15.7.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
avvenuta in data 10.6.2025, mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese;
• la parte resistente è comparsa all'udienza del 15.7.2025, a mezzo del procuratore Avv. Sergio Mora, senza depositare la documentazione richiesta nel decreto di comparizione, ed ha chiesto un rinvio del procedimento per verificare l'eventuale approvazione di una normativa che consentirebbe una rateizzazione del debito erariale con un esborso mensile sostenibile dalla società;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Somma Lombardo (VA), non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali (i.e. fabbricazione di prodotti e strutture metalliche, come da visura camerale in atti);
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 38, c.c.i.i.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che risultano affidati al Concessionario della riscossione ( Controparte_3
) crediti erariali per € 1.379.590,51, come da elenco cartelle/avvisi di
[...] addebito aggiornato alla data del 18.6.2025.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da , mantenendo CP_1 validità, anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., il principio per cui “in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643); anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione della parte resistente, in quanto dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022 risulta un attivo patrimoniale annuo di
€ 1.496.030,00 ed emergono ricavi lordi per complessivi € 1.469.683,00. Inoltre, dalla documentazione in atti è ricavabile un indebitamento complessivo ampiamente superiore alla soglia di € 500.000,00.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dall'ingente indebitamento accumulato dalla società nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali ed assicurativi ed INAIL, quantomeno sin dal 2017 (anno a CP_4 cui risalgono le prime cartelle di pagamento), per un importo complessivo di € 1.379.590,51 già affidato all'Agente della riscossione. A ciò si aggiunga che la società convenuta, che ha peraltro omesso il deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024, risulta essere stata recentemente attinta da tre procedure esecutive mobiliari (cfr. certificato rilasciato dalla competente cancelleria il 25.6.2025) e da una precedente istanza di apertura della liquidazione giudiziale, depositata da un creditore, circostanza che dimostra come la stessa sia inadempiente anche nei confronti dei fornitori.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della , CP_1
. P.IVA_1 NOMINA Giudice Delegato il Dott. Milton D'Ambra. NOMINA Curatore il Dott. con studio in Varese Via Cavour n. 42. Persona_1 ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 26 novembre 2025 alle ore 14:30 , innanzi al Giudice Delegato. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Elisa Tosi Dott. Marco Giovanni Lualdi
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