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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/09/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1684/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. VALENTE LUCA
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. PARIGI ANTONIO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Appello di Grosseto, in
accoglimento dei motivi del su esteso appello, riformi la Sentenza del Giudice di Pace di
Grosseto n. 976/2018 depositata il 21/12/2018, qui impugnata con la quale, in
accoglimento “parziale ” della domanda attorea, condannava la Controparte_1 a pagare all' la somma di € 1.500,00, oltre
[...] Parte_1
interessi legali, respingendo ogni altra domanda e compensando le spese di lite tra le
parti.
in via principale, in riforma della sentenza impugnata, accerti e dichiari che la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
rappresentanza legale per l'Italia in Via Ben igno Crespi, 23 20159 Milano, è tenuta al
pagamento nei confronti dell'attrice della somma di € 4.608,88 a titolo di danni
materiali subiti dal veicolo Alfa Romeo 159, targato DK338JB, a seguito dell'atto
vandalico e/o in quella maggiore o minore che sar à
ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì dell'evento al saldo a cui detrarre l'acconto di
€ 1.500,00 già esborsato in esecuzione della sentenza di primo grado.
rigetti ogni avversaria deduzione e osservazione dell'appellante.
Con condanna alle spese e onorari professionali del presente giudizio di impugnazione,
oltre spese generali e accessori come di legge”.
per parte appellata: “Piaccia al Tribunale di Grosseto,
in rito accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il
decorso del termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'art. 327
cpc
nel merito confermare in ogni sua parte la sentenza n. 976/18 non notificata ai fini del
passaggio in giudicato e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello proposto dalla
in quanto inammissibile ex art. 327 cpc e del tutto infondato in fatto Parte_2
ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede.
Con vittoria di competenze di causa ex DM. 55/14”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il […] l' ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 976/18 del 21/12/2018 del Giudice di Pace di Grosseto
che, per chiarezza espositiva, di seguito si trascrive:
pag. 2/10 ***
pag. 3/10 pag. 4/10 pag. 5/10 pag. 6/10 ***
pag. 7/10 Costituitasi nel presente giudizio di secondo grado, la Controparte_1
ha resistito al gravame – per quel che più rileva – eccependone
[...]
l'inammissibilità per essere stato lo stesso promosso tardivamente.
L'esame di tale eccezione - peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4601 del 11/04/2000) e sulla quale l'appellante non ha preso in alcun modo posizione - è sufficiente al rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni ulteriore e diversa questione.
Risulta infatti incontestato e documentale (come evincibile anche dall'estratto documentale sopra riportato, dal doc. 1 del fascicolo dell'appellante e dal fascicolo del primo grado) che la sentenza impugnata, n. 976/18, sia stata depositata in cancelleria - e dunque pubblicata - in data 21 dicembre 2018.
Ai sensi dell'art. 327 c.p.c., quindi, l'impugnazione avrebbe dovuto essere dispiegata al più tardi alla scadenza termine perentorio di sei mesi da tale data,
ossia entro il 21 giugno 2019.
Al contrario, dai documenti versati in atti dallo stesso appellante, la notifica del gravame (effettuata a mezzo pec) risulta essersi perfezionata, tanto per l'appellante quanto per l'appellata, in data 25 giugno 2019 (si vedano a tal proposito i documenti depositati dall' come Parte_1
“ACCETTAZIONE: citazione APPELLO - ITALIA - - Ced CP_1
GIANNINI.pdf - notificazione ai sensi della legge 53 del 1994” e CONSEGNA:
citazione APPELLO - ITALIA - - Ced GIANNINI.pdf - notificazione ai CP_1
sensi della legge 53 del 1994”).
Su questa scorta pare davvero sufficiente ricordare ed evidenziare che
- nei procedimenti che, come quello che ci occupa, vanno introdotti con citazione, la domanda si intende proposta nel momento in cui l'atto di citazione viene notificato al convenuto;
pag. 8/10 - ai sensi dell'art. 133 c.p.c. ratione temporis applicabile “la sentenza è resa
pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata”
- “il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione stabilito dall'art. 327
cpc, decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della
comunicazione dell'avvenuto deposito effettuato dal cancelliere alla parte
costituita, giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea al
procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo né
integrativo dell'efficacia di essa” ( cfr. Cass. Civ. 5946/17, Cass.
Civ.14821/20);
Tanto basta al rigetto dell'appello, che deve essere dichiarato inammissibile perché promosso tardivamente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014 tenuto conto delle fasi processuali in cui è stata effettivamente prestata attività difensiva.
In ragione di quanto sopra deve peraltro darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ex art. art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
DICHIARA inammissibile l'impugnazione perché promosso tardivamente;
pag. 9/10 CONDANNA la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
1.701,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Grosseto, in data 13/09/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. VALENTE LUCA
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. PARIGI ANTONIO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Appello di Grosseto, in
accoglimento dei motivi del su esteso appello, riformi la Sentenza del Giudice di Pace di
Grosseto n. 976/2018 depositata il 21/12/2018, qui impugnata con la quale, in
accoglimento “parziale ” della domanda attorea, condannava la Controparte_1 a pagare all' la somma di € 1.500,00, oltre
[...] Parte_1
interessi legali, respingendo ogni altra domanda e compensando le spese di lite tra le
parti.
in via principale, in riforma della sentenza impugnata, accerti e dichiari che la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
rappresentanza legale per l'Italia in Via Ben igno Crespi, 23 20159 Milano, è tenuta al
pagamento nei confronti dell'attrice della somma di € 4.608,88 a titolo di danni
materiali subiti dal veicolo Alfa Romeo 159, targato DK338JB, a seguito dell'atto
vandalico e/o in quella maggiore o minore che sar à
ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì dell'evento al saldo a cui detrarre l'acconto di
€ 1.500,00 già esborsato in esecuzione della sentenza di primo grado.
rigetti ogni avversaria deduzione e osservazione dell'appellante.
Con condanna alle spese e onorari professionali del presente giudizio di impugnazione,
oltre spese generali e accessori come di legge”.
per parte appellata: “Piaccia al Tribunale di Grosseto,
in rito accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il
decorso del termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'art. 327
cpc
nel merito confermare in ogni sua parte la sentenza n. 976/18 non notificata ai fini del
passaggio in giudicato e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello proposto dalla
in quanto inammissibile ex art. 327 cpc e del tutto infondato in fatto Parte_2
ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede.
Con vittoria di competenze di causa ex DM. 55/14”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il […] l' ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 976/18 del 21/12/2018 del Giudice di Pace di Grosseto
che, per chiarezza espositiva, di seguito si trascrive:
pag. 2/10 ***
pag. 3/10 pag. 4/10 pag. 5/10 pag. 6/10 ***
pag. 7/10 Costituitasi nel presente giudizio di secondo grado, la Controparte_1
ha resistito al gravame – per quel che più rileva – eccependone
[...]
l'inammissibilità per essere stato lo stesso promosso tardivamente.
L'esame di tale eccezione - peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4601 del 11/04/2000) e sulla quale l'appellante non ha preso in alcun modo posizione - è sufficiente al rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni ulteriore e diversa questione.
Risulta infatti incontestato e documentale (come evincibile anche dall'estratto documentale sopra riportato, dal doc. 1 del fascicolo dell'appellante e dal fascicolo del primo grado) che la sentenza impugnata, n. 976/18, sia stata depositata in cancelleria - e dunque pubblicata - in data 21 dicembre 2018.
Ai sensi dell'art. 327 c.p.c., quindi, l'impugnazione avrebbe dovuto essere dispiegata al più tardi alla scadenza termine perentorio di sei mesi da tale data,
ossia entro il 21 giugno 2019.
Al contrario, dai documenti versati in atti dallo stesso appellante, la notifica del gravame (effettuata a mezzo pec) risulta essersi perfezionata, tanto per l'appellante quanto per l'appellata, in data 25 giugno 2019 (si vedano a tal proposito i documenti depositati dall' come Parte_1
“ACCETTAZIONE: citazione APPELLO - ITALIA - - Ced CP_1
GIANNINI.pdf - notificazione ai sensi della legge 53 del 1994” e CONSEGNA:
citazione APPELLO - ITALIA - - Ced GIANNINI.pdf - notificazione ai CP_1
sensi della legge 53 del 1994”).
Su questa scorta pare davvero sufficiente ricordare ed evidenziare che
- nei procedimenti che, come quello che ci occupa, vanno introdotti con citazione, la domanda si intende proposta nel momento in cui l'atto di citazione viene notificato al convenuto;
pag. 8/10 - ai sensi dell'art. 133 c.p.c. ratione temporis applicabile “la sentenza è resa
pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata”
- “il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione stabilito dall'art. 327
cpc, decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della
comunicazione dell'avvenuto deposito effettuato dal cancelliere alla parte
costituita, giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea al
procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo né
integrativo dell'efficacia di essa” ( cfr. Cass. Civ. 5946/17, Cass.
Civ.14821/20);
Tanto basta al rigetto dell'appello, che deve essere dichiarato inammissibile perché promosso tardivamente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014 tenuto conto delle fasi processuali in cui è stata effettivamente prestata attività difensiva.
In ragione di quanto sopra deve peraltro darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ex art. art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
DICHIARA inammissibile l'impugnazione perché promosso tardivamente;
pag. 9/10 CONDANNA la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
1.701,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Grosseto, in data 13/09/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 10/10