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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22898/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22898/2022
tra
[...]
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 marzo 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per Per Per l'avv. Parte_1 Parte_1 Parte_2
RIBOLZI STEFANO CARLO
Per 'avv. PRECETTI MASSIMILIANO Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio. Terminata la camera di consiglio
pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 4 N. R.G. 22898/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22898/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_1 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. RIBOLZI Parte_2 C.F._3
STEFANO CARLO, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 50 20122 MILANO presso il difensore avv. RIBOLZI STEFANO CARLO
ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRECETTI Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA I MAGGIO 20090 presso il difensore CP_1 avv. PRECETTI MASSIMILIANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21 febbraio 2024
pagina2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-la domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti del rientra nella Controparte_1 giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria
-la Regione Lombardia ha bandito con DDGS n.9986 del 8 novembre 2012 un concorso pubblico straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, ai sensi dell'art.11 D.L. n.1 del 24 gennaio 2012, conv. nella l.n.27 del 24 marzo 2012
-all'esito del concorso, gli attori, in qualità di associati, sono risultati assegnatari in via provvisoria della zona farmaceutica n.9 sita nel Comune di CP_1
-in attesa dell'assegnazione definitiva, gli attori si sono adoperati per reperire nella zona assegnata un locale idoneo all'apertura dell'esercizio farmaceutico nel termine decadenziale previsto dal bando
-su richiesta degli attori, il ha successivamente prorogato di sei mesi questo termine, Controparte_1 essendo stata rappresenta la difficoltà di trovare nella zona farmaceutica in questione un locale idoneo all'allestimento della farmacia
-nel termine così prorogato, gli assegnatari non sono però riusciti a reperire locali idonei
-scaduto il termine, la Regione ha dichiarato la decadenza degli attori dall'assegnazione per mancata apertura della farmacia nei tempi stabiliti
-per effetto di tale decadenza, gli attori sono stati pertanto esclusi dalla graduatoria dei vincitori del concorso e si sono trovati nell'impossibilità di partecipare all'assegnazione di qualsiasi sede farmaceutica individuata nel bando stesso
-essi hanno pertanto convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale il chiedendo, Controparte_1 previo accertamento della responsabilità dell'Ente per la lesione del all'apertura dell'esercizio farmaceutico nella zona farmaceutica n.9, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali subiti
-il costituendosi, ha sostenuto che la controversia rientra nella giurisdizione del Controparte_1 Gi o riguardando il presunto omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria per evitare l'insorgenza del pregiudizio lamentato dagli attori
-la posizione degli attori, secondo il convenuto, andrebbe qualificata in termini di interesse legittimo pretensivo
-tale interesse di identificherebbe con quello ad ottenere una rideterminazione della pianta organica delle farmacie comunali per l'apertura dell'esercizio farmaceutico in altra zona comunale dotata di locali con idonea destinazione urbanistica
-così riassunti, ai fini della presente pronuncia parziale, i termini della controversia, va detto che la domanda risarcitoria proposta dagli attori appare soddisfare gli oneri di allegazione inerenti agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano prospettato nell'atto di citazione (e ulteriormente precisato nella memoria n.1 ex art.183, sesto comma, c.p.c.)
-la condotta omissiva contestata al è stata infatti identificata nel mancato Controparte_1 adempimento, da parte dell' derivanti dalla definitiva individuazione di Controparte_2 una farmacia nel proprio territorio da assegnarsi agli attori
-questa omissione si sarebbe realizzata anche in considerazione della concessione di una proroga del termine previsto per l'individuazione di un locale nella zona farmaceutica n.9
pagina3 di 4 -si tratta di una proroga, richiesta dagli attori nella loro qualità di assegnatari provvisori, che ha rafforzato, secondo la difesa, il legittimo affidamento degli stessi nella positiva conclusione della vicenda
-l'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano è stato poi configurato nella consapevolezza, in capo al danneggiante, dell'assenza, nella zona farmaceutica in esame, di unità immobiliari idonee a consentire l'insediamento della farmacia, e, quindi, nella conseguente assoluta prevedibilità della decadenza nell'assegnazione definitiva
-il danno patrimoniale subito dagli assegnatari è stato invece individuato nel lucro cessante valutato sulla base della perizia di parte prodotta (doc.6 att.)
-infine, l'ingiustizia del danno si configurerebbe nella perdita della concessione provvisoriamente assegnata alla luce del perdurante possesso, da parte degli attori, dei requisiti previsti dal bando
-in conclusione, l'eccezione di indeterminatezza dei presupposti di fatto e di diritto della domanda attorea appare infondata
-nel merito, la controversia rientra nella giurisdizione dell' alla luce dell'ordinanza Cassa. SU CP_3
n. 12640 del 13 maggio 2019 richiamata dalla difesa attorea
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal privato che deduca la lesione del legittimo affidamento ingenerato da un comportamento inerte della P.A., non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda risarcitoria proposta, nei confronti di un comune, da un farmacista che, dopo essere risultato vincitore del concorso per l'assegnazione di una farmacia nell'ambito di una neo-istituita frazione comunale, era stato dichiarato decaduto per non aver aperto la farmacia nei tempi stabiliti dal bando, essendo emerso che in tutto il centro abitato della suddetta frazione non esistevano locali muniti della destinazione urbanistica idonea all'esercizio di tale attività)
-si tratta di una pronuncia relativa ad una controversia del tutto analoga alla presente e che, pertanto, radica in via definitiva la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria
-ciò premesso, è però opportuno disporre con separato provvedimento la prosecuzione del giudizio
-ciò al fine di tentare una soluzione conciliativa della lite e, in caso negativo, al fine di disporre apposita consulenza tecnico-contabile per l'accertamento del danno patrimoniale effettivamente subito dagli attori
-le spese processuali della presente pronuncia saranno liquidate con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così dispone:
1) accerta la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria ai fini della decisione del presente giudizio
2) con separato provvedimento rimette la causa innanzi al Giudice per gli adempimenti indicati in motivazione
3) spese processuali alla pronuncia della sentenza definitiva.
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22898/2022
tra
[...]
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 marzo 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per Per Per l'avv. Parte_1 Parte_1 Parte_2
RIBOLZI STEFANO CARLO
Per 'avv. PRECETTI MASSIMILIANO Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio. Terminata la camera di consiglio
pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 4 N. R.G. 22898/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22898/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_1 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. RIBOLZI Parte_2 C.F._3
STEFANO CARLO, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 50 20122 MILANO presso il difensore avv. RIBOLZI STEFANO CARLO
ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRECETTI Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA I MAGGIO 20090 presso il difensore CP_1 avv. PRECETTI MASSIMILIANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21 febbraio 2024
pagina2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-la domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti del rientra nella Controparte_1 giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria
-la Regione Lombardia ha bandito con DDGS n.9986 del 8 novembre 2012 un concorso pubblico straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, ai sensi dell'art.11 D.L. n.1 del 24 gennaio 2012, conv. nella l.n.27 del 24 marzo 2012
-all'esito del concorso, gli attori, in qualità di associati, sono risultati assegnatari in via provvisoria della zona farmaceutica n.9 sita nel Comune di CP_1
-in attesa dell'assegnazione definitiva, gli attori si sono adoperati per reperire nella zona assegnata un locale idoneo all'apertura dell'esercizio farmaceutico nel termine decadenziale previsto dal bando
-su richiesta degli attori, il ha successivamente prorogato di sei mesi questo termine, Controparte_1 essendo stata rappresenta la difficoltà di trovare nella zona farmaceutica in questione un locale idoneo all'allestimento della farmacia
-nel termine così prorogato, gli assegnatari non sono però riusciti a reperire locali idonei
-scaduto il termine, la Regione ha dichiarato la decadenza degli attori dall'assegnazione per mancata apertura della farmacia nei tempi stabiliti
-per effetto di tale decadenza, gli attori sono stati pertanto esclusi dalla graduatoria dei vincitori del concorso e si sono trovati nell'impossibilità di partecipare all'assegnazione di qualsiasi sede farmaceutica individuata nel bando stesso
-essi hanno pertanto convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale il chiedendo, Controparte_1 previo accertamento della responsabilità dell'Ente per la lesione del all'apertura dell'esercizio farmaceutico nella zona farmaceutica n.9, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali subiti
-il costituendosi, ha sostenuto che la controversia rientra nella giurisdizione del Controparte_1 Gi o riguardando il presunto omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria per evitare l'insorgenza del pregiudizio lamentato dagli attori
-la posizione degli attori, secondo il convenuto, andrebbe qualificata in termini di interesse legittimo pretensivo
-tale interesse di identificherebbe con quello ad ottenere una rideterminazione della pianta organica delle farmacie comunali per l'apertura dell'esercizio farmaceutico in altra zona comunale dotata di locali con idonea destinazione urbanistica
-così riassunti, ai fini della presente pronuncia parziale, i termini della controversia, va detto che la domanda risarcitoria proposta dagli attori appare soddisfare gli oneri di allegazione inerenti agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano prospettato nell'atto di citazione (e ulteriormente precisato nella memoria n.1 ex art.183, sesto comma, c.p.c.)
-la condotta omissiva contestata al è stata infatti identificata nel mancato Controparte_1 adempimento, da parte dell' derivanti dalla definitiva individuazione di Controparte_2 una farmacia nel proprio territorio da assegnarsi agli attori
-questa omissione si sarebbe realizzata anche in considerazione della concessione di una proroga del termine previsto per l'individuazione di un locale nella zona farmaceutica n.9
pagina3 di 4 -si tratta di una proroga, richiesta dagli attori nella loro qualità di assegnatari provvisori, che ha rafforzato, secondo la difesa, il legittimo affidamento degli stessi nella positiva conclusione della vicenda
-l'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano è stato poi configurato nella consapevolezza, in capo al danneggiante, dell'assenza, nella zona farmaceutica in esame, di unità immobiliari idonee a consentire l'insediamento della farmacia, e, quindi, nella conseguente assoluta prevedibilità della decadenza nell'assegnazione definitiva
-il danno patrimoniale subito dagli assegnatari è stato invece individuato nel lucro cessante valutato sulla base della perizia di parte prodotta (doc.6 att.)
-infine, l'ingiustizia del danno si configurerebbe nella perdita della concessione provvisoriamente assegnata alla luce del perdurante possesso, da parte degli attori, dei requisiti previsti dal bando
-in conclusione, l'eccezione di indeterminatezza dei presupposti di fatto e di diritto della domanda attorea appare infondata
-nel merito, la controversia rientra nella giurisdizione dell' alla luce dell'ordinanza Cassa. SU CP_3
n. 12640 del 13 maggio 2019 richiamata dalla difesa attorea
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal privato che deduca la lesione del legittimo affidamento ingenerato da un comportamento inerte della P.A., non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda risarcitoria proposta, nei confronti di un comune, da un farmacista che, dopo essere risultato vincitore del concorso per l'assegnazione di una farmacia nell'ambito di una neo-istituita frazione comunale, era stato dichiarato decaduto per non aver aperto la farmacia nei tempi stabiliti dal bando, essendo emerso che in tutto il centro abitato della suddetta frazione non esistevano locali muniti della destinazione urbanistica idonea all'esercizio di tale attività)
-si tratta di una pronuncia relativa ad una controversia del tutto analoga alla presente e che, pertanto, radica in via definitiva la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria
-ciò premesso, è però opportuno disporre con separato provvedimento la prosecuzione del giudizio
-ciò al fine di tentare una soluzione conciliativa della lite e, in caso negativo, al fine di disporre apposita consulenza tecnico-contabile per l'accertamento del danno patrimoniale effettivamente subito dagli attori
-le spese processuali della presente pronuncia saranno liquidate con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così dispone:
1) accerta la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria ai fini della decisione del presente giudizio
2) con separato provvedimento rimette la causa innanzi al Giudice per gli adempimenti indicati in motivazione
3) spese processuali alla pronuncia della sentenza definitiva.
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina4 di 4