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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10913 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________ IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
V Sezione
in persona della dott. ssa AR IA NE, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31310 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
cf. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma via Aulo Plauzio 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Cutrona, rappresentante e difensore come da procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
cf. Controparte_1 C.F._2 difesa anche in proprio ed elettivamente domiciliata in Roma via Gela 51 presso il suo studio, rappresentata dall'avv. Antonio Cesario come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'08.4.25
CONVENUTA Oggetto: querela di falso
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per vedere dichiarata la falsità del contratto di comodato nel 28/2/2018 e registrato il 24/3/2021 asseritamente intercorso tra le parti, deducendo che:
-era stato sposato con la sig. in regime di comunione dei beni dal 26/6/1998; CP_2
-aveva acquistato l'immobile sito in via Gela 51 primo piano int 3 in data 16/5/1991;
-avere utilizzato il bene con la moglie per la loro attività professionale;
-da qualche anno i coniugi si erano separati e parte convenuta non gli aveva più concesso l'accesso all'immobile;
-durante la fase di separazione era spuntato dal nulla il contratto di comodato per cui è causa;
-era sorta la necessità di ritornare in possesso dell'immobile, per cui aveva incardinato un giudizio dinanzi al tribunale di Roma conclusosi con sentenza di rigetto 5951/2023, avverso la quale pendente appello;
-aveva invano chiesto in quel giudizio il deposito del contratto in originale, non ricordandosi esso attore di aver stipulato contratto del gener dal quale non avrebbe avuto alcun vantaggio;
-il contratto peraltro conteneva numerose correzioni, pertanto era necessaria una perizia per valutare la genuinità e veridicità;
-era dunque necessario sottoporre a perizia il documento originale, seppure stampato con stampante laser, per verificare se la apposizione della firma avesse proceduto preceduto o seguito la stampa del testo, trattandosi probabilmente di un foglio firmato in bianco;
-invero il contratto poteva essere stato riempito con il contenuto teso a trasferire l'immobile per i prossimi 25 anni, senza alcuna utilità per la parte concedente.
Si è costituita la convenuta, resistendo e deducendo che:
-la querela doveva contenere ex art. 221 c 2 a pena di nullità le prove della falsità, mancanti nel caso in esame, essendosi l'attore limitato a richiedere la Ctu, senza mai contestare la sua sottoscrizione il contratto;
-peraltro nel giudizio rg. 4569/22 -volto alla declaratoria di illegittimità del recesso del contratto di comodato- l'attore non aveva mai effettuato disconoscimento proposto querela di falso;
Ha chiesto dunque dichiararsi inammissibilità della domanda, ovvero di rigettare la stessa per infondatezza.
La causa -istruita con la produzione documentale- è stata infine rinviata per decisione ex art 281 quinquies cpc all'udienza del 17.7.25, dopo il deposito delle note di precisazione e delle memorie conclusive ex art 189 cpc.
Nel merito la querela è inammissibile nei termini che seguono.
Occorre sottolineare come dal tenore dell'atto introduttivo si evinca inequivocabilmente come il sig. abbia adombrato non già che la sottoscrizione del contratto di comodato - prodotto in Pt_1 copia (all.4 cit.)- non gli appartenga (assenza disconoscimento firma) ma che il foglio sia stato firmato in bianco e successivamente sia stato compilato senza la sua volontà. Ora sul punto non è chiaro- stante la genericità delle sue allegazioni volte a dimostrare come egli non si ricordi tale contratto, al quale peraltro non corrisponderebbe alcuna utilità presso comandante vincolando il bene per 25 anni (sino al 2043)- se egli deduca che il riempimento del foglio sia avvenuto con un contenuto diverso da quello concordato cioè contra pacta, ovvero in assenza di qualsiasi accordo. Ebbene la circostanza non è di poco conto, giacché laddove il riempimento del foglio in bianco fosse venuto in assenza di qualsiasi accordo solo in tal caso la querela sarebbe ammissibile la proposizione della querela di falso (Cass n. 18234/23). Nel caso di specie poi, oltre la genericità dell'allegazione, anche la mancanza di istanze probatorie al riguardo impedisce al Tribunale di stabilire con univocità se la censura mossa dall' odierno attore sia dell'uno o dell'altro tipo.
In ogni caso anche a voler ritenere la doglianza del sig. quale ha assunto semplicemente Parte_2 di non ricordarsi di aver sottoscritto un contratto di comodato della durata di 25 anni in favore della moglie oltre tutto in tempi non sospetti, in un periodo che non avrebbe avuto alcun vantaggio (punto 14 cit.)- mirante a dimostrare l'assenza di accordo con riempimento di un foglio in bianco absque pactis sì da potersi ritenere ammissibile la presente querela, la domanda è in ogni caso inammissibile. Invero come dichiarato dalla Corte di appello con ordinanza del 30.10.24 -ove pendente giudizio avverso la sentenza di rigetto 5951/23 (all note pct con istanza dell'attore del 7.2.25)- la presente querela è stata proposta in via principale anzichè in via incidentale in sede di gravame. Ne deriva che -seppure concessi i termini per le memorie ex art 171 ter cpc- la parte era onerata dall'indicare già in citazione le prove delle falsità. Al riguardo infatti “in tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità” (Cass. 27408/23). Prove ovvero indicazione delle stesse nel caso di specie completamente mancanti, per la verità anche nelle memorie ex art 171 ter cpc n 2. Il sig. infatti- non disconoscendo la firma come propria e dunque non allegando Pt_1 legittimamente alcuna scrittura comparativa- si è limitato in via esplorativa a chiedere ctu in quanto non “ricordandosi” del contratto avrebbe voluto accertare tramite ctu se il puntale della penna sia transitato sopra il toner o meno, ovvero se la firma abbia preceduto o seguito la stampa del testo. Egli dunque non ha articolato alcun mezzo di prova, neanche orale, al fine di dimostrare la falsità ideologica dei patti scritti nel contratto ovvero che non li avesse mai concordati o li avesse concordati in maniera difforme, limitandosi ad una generica asserzione di “dimenticanza del contratto” rectius di non paternità. Tale carenza indubbiamente non soddisfa i requisiti di cui all'art 221 cpc 2 c, previsti a pena di nullità.
Giova inoltre incidentalmente evidenziare come le allegazioni attoree appaiono ancor più generiche alla luce delle stesse prospettazioni del nel giudizio richiamato iscritto al rg.n Pt_1 4569/22 ed esitato con la sentenza 5951/23, per cui pendente appello. Infatti emerge nella parte motivazionale di detta sentenza (all. 3 c.r). come lo stesso attore abbia ivi agito chiedendo in via principale l'accertamento della cessazione del comodato ex art 1809 cc 2 c , sul presupposto dunque della sua esistenza e validità, senza chiederne infatti in tale sede immediatamente l'accertamento di genuinità, che ne avrebbe costituito l'antecedente logico.
Per quanto sopra, la domanda deve dichiararsi inammissibile.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-dichiara inammissibile la querela di falso;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in complessive €2000,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma 21.7.25
Il Giudice
AR IA NE
V Sezione
in persona della dott. ssa AR IA NE, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31310 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
cf. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma via Aulo Plauzio 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Cutrona, rappresentante e difensore come da procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
cf. Controparte_1 C.F._2 difesa anche in proprio ed elettivamente domiciliata in Roma via Gela 51 presso il suo studio, rappresentata dall'avv. Antonio Cesario come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'08.4.25
CONVENUTA Oggetto: querela di falso
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per vedere dichiarata la falsità del contratto di comodato nel 28/2/2018 e registrato il 24/3/2021 asseritamente intercorso tra le parti, deducendo che:
-era stato sposato con la sig. in regime di comunione dei beni dal 26/6/1998; CP_2
-aveva acquistato l'immobile sito in via Gela 51 primo piano int 3 in data 16/5/1991;
-avere utilizzato il bene con la moglie per la loro attività professionale;
-da qualche anno i coniugi si erano separati e parte convenuta non gli aveva più concesso l'accesso all'immobile;
-durante la fase di separazione era spuntato dal nulla il contratto di comodato per cui è causa;
-era sorta la necessità di ritornare in possesso dell'immobile, per cui aveva incardinato un giudizio dinanzi al tribunale di Roma conclusosi con sentenza di rigetto 5951/2023, avverso la quale pendente appello;
-aveva invano chiesto in quel giudizio il deposito del contratto in originale, non ricordandosi esso attore di aver stipulato contratto del gener dal quale non avrebbe avuto alcun vantaggio;
-il contratto peraltro conteneva numerose correzioni, pertanto era necessaria una perizia per valutare la genuinità e veridicità;
-era dunque necessario sottoporre a perizia il documento originale, seppure stampato con stampante laser, per verificare se la apposizione della firma avesse proceduto preceduto o seguito la stampa del testo, trattandosi probabilmente di un foglio firmato in bianco;
-invero il contratto poteva essere stato riempito con il contenuto teso a trasferire l'immobile per i prossimi 25 anni, senza alcuna utilità per la parte concedente.
Si è costituita la convenuta, resistendo e deducendo che:
-la querela doveva contenere ex art. 221 c 2 a pena di nullità le prove della falsità, mancanti nel caso in esame, essendosi l'attore limitato a richiedere la Ctu, senza mai contestare la sua sottoscrizione il contratto;
-peraltro nel giudizio rg. 4569/22 -volto alla declaratoria di illegittimità del recesso del contratto di comodato- l'attore non aveva mai effettuato disconoscimento proposto querela di falso;
Ha chiesto dunque dichiararsi inammissibilità della domanda, ovvero di rigettare la stessa per infondatezza.
La causa -istruita con la produzione documentale- è stata infine rinviata per decisione ex art 281 quinquies cpc all'udienza del 17.7.25, dopo il deposito delle note di precisazione e delle memorie conclusive ex art 189 cpc.
Nel merito la querela è inammissibile nei termini che seguono.
Occorre sottolineare come dal tenore dell'atto introduttivo si evinca inequivocabilmente come il sig. abbia adombrato non già che la sottoscrizione del contratto di comodato - prodotto in Pt_1 copia (all.4 cit.)- non gli appartenga (assenza disconoscimento firma) ma che il foglio sia stato firmato in bianco e successivamente sia stato compilato senza la sua volontà. Ora sul punto non è chiaro- stante la genericità delle sue allegazioni volte a dimostrare come egli non si ricordi tale contratto, al quale peraltro non corrisponderebbe alcuna utilità presso comandante vincolando il bene per 25 anni (sino al 2043)- se egli deduca che il riempimento del foglio sia avvenuto con un contenuto diverso da quello concordato cioè contra pacta, ovvero in assenza di qualsiasi accordo. Ebbene la circostanza non è di poco conto, giacché laddove il riempimento del foglio in bianco fosse venuto in assenza di qualsiasi accordo solo in tal caso la querela sarebbe ammissibile la proposizione della querela di falso (Cass n. 18234/23). Nel caso di specie poi, oltre la genericità dell'allegazione, anche la mancanza di istanze probatorie al riguardo impedisce al Tribunale di stabilire con univocità se la censura mossa dall' odierno attore sia dell'uno o dell'altro tipo.
In ogni caso anche a voler ritenere la doglianza del sig. quale ha assunto semplicemente Parte_2 di non ricordarsi di aver sottoscritto un contratto di comodato della durata di 25 anni in favore della moglie oltre tutto in tempi non sospetti, in un periodo che non avrebbe avuto alcun vantaggio (punto 14 cit.)- mirante a dimostrare l'assenza di accordo con riempimento di un foglio in bianco absque pactis sì da potersi ritenere ammissibile la presente querela, la domanda è in ogni caso inammissibile. Invero come dichiarato dalla Corte di appello con ordinanza del 30.10.24 -ove pendente giudizio avverso la sentenza di rigetto 5951/23 (all note pct con istanza dell'attore del 7.2.25)- la presente querela è stata proposta in via principale anzichè in via incidentale in sede di gravame. Ne deriva che -seppure concessi i termini per le memorie ex art 171 ter cpc- la parte era onerata dall'indicare già in citazione le prove delle falsità. Al riguardo infatti “in tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità” (Cass. 27408/23). Prove ovvero indicazione delle stesse nel caso di specie completamente mancanti, per la verità anche nelle memorie ex art 171 ter cpc n 2. Il sig. infatti- non disconoscendo la firma come propria e dunque non allegando Pt_1 legittimamente alcuna scrittura comparativa- si è limitato in via esplorativa a chiedere ctu in quanto non “ricordandosi” del contratto avrebbe voluto accertare tramite ctu se il puntale della penna sia transitato sopra il toner o meno, ovvero se la firma abbia preceduto o seguito la stampa del testo. Egli dunque non ha articolato alcun mezzo di prova, neanche orale, al fine di dimostrare la falsità ideologica dei patti scritti nel contratto ovvero che non li avesse mai concordati o li avesse concordati in maniera difforme, limitandosi ad una generica asserzione di “dimenticanza del contratto” rectius di non paternità. Tale carenza indubbiamente non soddisfa i requisiti di cui all'art 221 cpc 2 c, previsti a pena di nullità.
Giova inoltre incidentalmente evidenziare come le allegazioni attoree appaiono ancor più generiche alla luce delle stesse prospettazioni del nel giudizio richiamato iscritto al rg.n Pt_1 4569/22 ed esitato con la sentenza 5951/23, per cui pendente appello. Infatti emerge nella parte motivazionale di detta sentenza (all. 3 c.r). come lo stesso attore abbia ivi agito chiedendo in via principale l'accertamento della cessazione del comodato ex art 1809 cc 2 c , sul presupposto dunque della sua esistenza e validità, senza chiederne infatti in tale sede immediatamente l'accertamento di genuinità, che ne avrebbe costituito l'antecedente logico.
Per quanto sopra, la domanda deve dichiararsi inammissibile.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-dichiara inammissibile la querela di falso;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in complessive €2000,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma 21.7.25
Il Giudice
AR IA NE