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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10898 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa ON LI, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 30755/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. BARTOLOTTA ALESSANDRO) Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
CONTUMACI
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato alle convenute meglio identificate in epigrafe, adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di dichiarare la responsabilità delle società, in via solidale o alternativa tra loro, secondo le quote di rispettiva responsabilità, in relazione al mancato pagamento degli importi dovuti in suo favore, per il periodo compreso fra il 1/07/2022 e il 8/10/2023, a titolo di parziali o omesse retribuzioni, mensilità aggiuntive, differenze retributive, TFR e spettanze di fine rapporto, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno subito a causa della dimissioni per giusta causa, con conseguente condanna, solidale o alternativa, al pagamento in suo favore, della somma pari ad € 36.593,64 per i predetti titoli, , ovvero la somma accertata o ritenuta di giustizia determinata ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto, con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Deduceva, a sostegno della domanda proposta, di essere stata assunta in data 18/05/2022, dalla con decorrenza dal 1/07/2022, con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato per 40 ore settimanali, inquadrata al V livello del CCNL dipendenti aziende
Edili Piccola Industria, con qualifica di impiegata e mansioni di impiegata amministrativa contabile;
che la sede di lavoro veniva stabilita in Roma, via Casilina n. 1007/A, presso lo showroom della che il potere organizzativo e direttivo era svolto da Controparte_1 [...]
, legale rappresentante della;
che, tuttavia, per l'intera durata del Per_1 CP_1
rapporto lavorativo, nei medesimi locali, aveva prestato le stesse attività in maniera promiscua in favore della società con unico socio individuato nella Sig.ra Controparte_2
moglie del Sig. , la quale aveva esercitato nei suoi confronti, il Persona_2 Per_1
potere direttivo ed organizzativo, sia di persona, che per messaggi Whatsapp; che, a decorrere dal mese di agosto 2022, le venivano versati solamente una serie di acconti sui successivi stipendi, parte dalla e parte dalla;
che a seguito di CP_1 Controparte_2
reiterati inadempimenti e promesse di pagamento, da parte di entrambe le società, si era vista costretta a rassegnare le dimissioni per giusta causa, a decorrere dall'8 ottobre 2023.
Le parti convenute, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarate contumaci.
La causa veniva istruita documentalmente e con assunzione di prova per testi;
all'esito, veniva quindi rinviata per la discussione, con concessione di termine per note scritte, e trattazione con le modalità della trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c.
All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. pagina 2 di 7 L'istruttoria svolta ha evidenziato che la lavoratrice, nell'arco temporale oggetto del giudizio, ha svolto la sua attività lavorativa nei termini meglio descritti in ricorso, sia quanto alle modalità, che all'oggetto delle prestazioni, che con riferimento ai soggetti in favore dei quali le attività assegnate venivano svolte.
In particolare, il teste ha riferito di essere stato consulente del Testimone_1
lavoro delle convenute dal 2019 circa al dicembre 2023. Il teste, in base al proprio ricordo, ha riferito di non essere in grado di collocare esattamente nel tempo il periodo del rapporto di lavoro della ricorrente, pur precisando testualmente: “posso dire però che avesse iniziato a lavorare qualche mese dopo l'inizio della mia collaborazione e che abbia cessato qualche mese prima della cessazione il mio rapporto professionale”. Ha riferito di “avere contatti continuativi con lei in ragione del lavoro che svolgeva, dal momento che mi inviava tutti i dati relativi alle presenze e alle buste paga che lei gestiva affinché io potessi elaborarli in relazione al mio rapporto professionale con l'azienda, ricordo che aveva anche rapporti con gli enti previdenziali IN e PS. L'invio della predetta documentazione da parte della ricorrente avveniva con frequenza mensile. Si occupava anche della raccolta di tutta la documentazione utile, relativa agli adempimenti previdenziali dell'azienda, che poi io elaboravo in via telematica, al fine del conseguimento del durc. Si occupava anche di tutta la raccolta della documentazione da inviare a PS IN e . Tutti gli adempimenti di Parte_2
cui la ricorrente si occupava avevano indifferentemente ad oggetto alle pratiche per relative ad entrambe le società convenute. Da quanto mi risulta in ragione del lavoro che io dovevo elaborare come consulente del lavoro, la ricorrente si occupava di raccogliere tutti i dati relativi alle presenze degli operai dei dipendenti delle convenute. Da quanto mi risulta era la ricorrente che si occupava di consegnare direttamente ai dipendenti le buste paga certificazioni uniche da me elaborate”.
Tali dichiarazioni sono state sostanzialmente confortate dalla deposizione testimoniale di che ha dichiarato aver lavorato per la Testimone_2 CP_2
dall'aprile 2022 all'agosto 2023. Il teste ha dichiarato testualmente: “Preciso che
[...]
avevo svolto colloquio per l'assunzione con persone della per assunzione CP_1
presso tale società , ma poi sono stato di fatto assunto dalla ”. Ha dichiarato Controparte_2
pagina 3 di 7 di conoscere la ricorrente e di sapere che il suo rapporto di lavoro aveva avuto durata più circoscritta del proprio, potendo cosi riferire solo per il periodo di sovrapposizione dei due rapporti. Ha precisato: “Da quello che ho saputo, per averlo appreso direttamente dalla ricorrente, lei lavorava alle dipendenze di . Io, tuttavia, ero convinto che lei CP_1
come me, lavorasse per la .. Da quello che ho potuto notare per Controparte_2
conoscenza diretta, la ricorrente era l'unica che si occupava della raccolta delle presenze mensili dei dipendenti di entrambe le società, ciò in quanto mi capitava di vedere dipendenti di entrambe le società fare capo al suo lavoro. Lei si occupava di segreteria e contabilità. ….
Per quella che era la mia esperienza diretta, provvedevo personalmente a comunicare direttamente alla ricorrente i miei giorni di presenza sul lavoro. Ricevevo la comunicazione della busta paga direttamente dalla ricorrente via email.”
I documenti prodotti in atti dalla ricorrente, hanno evidenziato che la stessa sia stata assunta formalmente dalla , per lo svolgimento delle attività descritte in ricorso e CP_1
confermate dai testi, sulle quali non vi è contestazione.
L'esame delle visure camerali delle società convenute, evidenzia che nella , CP_1
sia stato il legale rappresentante e socio di maggioranza (90%), , mentre la Persona_1
legale rappresentante della (nonché socia al 100%), Controparte_2 Persona_2
risulta essere anche socia al 10% della (cfr. visure in atti). CP_1
I messaggi whatsapp versati nel fascicolo di parte, in uno con gli allegati in essi richiamati, rappresentano una realtà in cui la ricorrente aveva abituali contatti con la socia di minoranza della società formalmente datrice di lavoro, la quale esercitava nei confronti Per_2 Per_2
della lavoratrice il potere direttivo e organizzativo, per conto di entrambe le società senza possibilità di distinzione;
difatti la ore, nelle medesime conversazioni, impartiva alla ricorrente disposizioni lavorative anche afferenti alla società di cui era socia unica, indifferentemente, tanto che non risultano infrequenti le precisazioni necessarie per distinguere che si trattasse della o della , a seconda dell'attività CP_1 Controparte_2
da svolgere (cfr. docc. 5 e sse allegati al ricorso); e, si trae conferma dall'esame dei files allegati e richiamati nei predetti messaggi, inerenti al lavoro svolto dalla ricorrente, di fatto per entrambe le società (cfr. docc. cit.). pagina 4 di 7 Pertanto, il compendio documentale offerto, conferma integralmente la realtà descritta dai due testimoni, nel senso di una concreta ed abituale gestione promiscua delle attività relative alle due società, in cui i collaboratori e dipendenti dovevano eseguire indifferentemente direttive di lavoro afferenti ad entrambe le convenute.
Non solo;
rispecchia tale realtà anche la complessiva gestione dei pagamenti delle retribuzioni in favore della ricorrente, che avveniva medianti bonifici disposti indifferentemente da entrambe le società; a poco rileva la circostanza che Controparte_2
precisasse, nella causale dell'ordine, che l'acconto veniva disposto per conto della CP_1
formale datrice di lavoro, dal momento che comunque la prestazione lavorativa veniva
[...]
prestata in favore di entrambe le società con le modalità sopra rilevate (cfr. docc. in atti).
In senso contrario alle evidenze che precedono, non è stato dimostrato alcunchè dalle convenute, le quali hanno optato per la scelta processuale della contumacia, di fatto rinunciando ad offrire ulteriori elementi rilevanti ai fini del decidere, sia con riferimento all'an che al quantum delle pretese azionate nel presente giudizio.
Conseguentemente, con specifico riferimento ai conteggi allegati al ricorso, devono ritenersi utili ai fini del decidere le somme individuate per le singole voci retributive ivi indicate, calcolate secondo i parametri del ccnl applicato nel caso di specie, e per gli istituti contrattuali applicabili, tutti afferenti alla durata complessiva del rapporto, la cui decorrenza e cessazione sono a loro volta dimostrate in atti (cfr. contratto di lavoro e dimissioni per giusta causa, con diffida ad adempiere inviata ad entrambe le società; cfr. docc. in atti).
Deve quindi ritenersi concretamente acclarato che la ricorrente, nell'arco temporale dedotto in ricorso abbia lavorato in modo del tutto indistinto per le esigenze di entrambe le società e non solo della società formalmente datrice di lavoro, di fatto sottoposta anche ai poteri di eterodirezione della legale rappresentante e socia unica della , così Controparte_2
evidenziando l'utilizzo promiscuo della dipendente in favore delle due società convenute, tutte destinatarie della prestazione lavorativa, con conseguente obbligo solidale di entrambe per l'adempimento delle obbligazioni relative al rapporto di lavoro.
In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che possa " esistere un rapporto di lavoro che vede nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione di datore di lavoro pagina 5 di 7 più persone rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro" (cfr. Cass. n.
25270/2011 cit. e già Cass. 14/11/2005 n. 22927 e 10/04/2009 n. 8809; Cass. 08/09/2016
n.17775, Cass. Sez. lav. N.3899\2019).
Si ritiene, cioè di poter condividere le argomentazioni poste a fondamento delle difese svolte in ricorso, a sostegno della codatorialità delle convenute, anche in assenza della deduzione e prova dell'esistenza di un vero e proprio gruppo societario, caratterizzato da un'unica struttura organizzativa e produttiva, con l'integrazione delle attività esercitate dalle diverse imprese, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e lo svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato, in favore delle diverse imprese del gruppo (cfr. tra le altre Cass. 20/12/2016 n. 26346, Cass. 31/05/2017 n. 13809).
Difatti, in ipotesi sovrapponibile al caso di specie, la Suprema Corte ha precisato che "si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente" (Cass.
28/03/2018 n. 7704 ed ivi le richiamate Cass. 02/07/2015 n. 13646, 05/03/2003 n. 3249,
20/10/ 2000 n. 13904, 10/06/1986 n. 3844).”
E ancora, “In disparte l'esistenza di una sinergia tra le varie imprese perciò ove, come nel caso in esame, si accertati che l'attività amministrativo contabile era resa dalla lavoratrice, contemporaneamente ed indifferentemente, in favore di tutte le diverse società convenute e che la prestazione, nell'orario di lavoro definito contrattualmente dalla società che formalmente aveva in carico la dipendente, andava a vantaggio anche delle altre società, si deve ritenere che sussista un unico rapporto alle dipendenze di più datori di lavoro. In sostanza, qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta pagina 6 di 7 nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri è configurabile l'unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. (cfr. Cass. n. 13904 del 2000 cit.). In ambito lavoristico, il concetto di impresa e di datore di lavoro è infatti individuabile, sulla base di una "concezione realistica", nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione di lavoro ed è titolare dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione stessa è destinata ad inserirsi (cfr. in motivazione Cass.
29/11/2011 n. 25270)” (in tal senso , Cass. Sez. lav. N.3899\2019, già cit.).
In conclusione, la domanda deve essere accolta come da dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in solido fra loro, e Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare in favore Controparte_2
della parte ricorrente, la somma pari ad € 36.593,64 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
- condanna le convenute in solido fra loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €5.323,00, oltre IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 17.10.2025
Il giudice
ON LI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa ON LI, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 30755/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. BARTOLOTTA ALESSANDRO) Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
CONTUMACI
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato alle convenute meglio identificate in epigrafe, adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di dichiarare la responsabilità delle società, in via solidale o alternativa tra loro, secondo le quote di rispettiva responsabilità, in relazione al mancato pagamento degli importi dovuti in suo favore, per il periodo compreso fra il 1/07/2022 e il 8/10/2023, a titolo di parziali o omesse retribuzioni, mensilità aggiuntive, differenze retributive, TFR e spettanze di fine rapporto, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno subito a causa della dimissioni per giusta causa, con conseguente condanna, solidale o alternativa, al pagamento in suo favore, della somma pari ad € 36.593,64 per i predetti titoli, , ovvero la somma accertata o ritenuta di giustizia determinata ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto, con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Deduceva, a sostegno della domanda proposta, di essere stata assunta in data 18/05/2022, dalla con decorrenza dal 1/07/2022, con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato per 40 ore settimanali, inquadrata al V livello del CCNL dipendenti aziende
Edili Piccola Industria, con qualifica di impiegata e mansioni di impiegata amministrativa contabile;
che la sede di lavoro veniva stabilita in Roma, via Casilina n. 1007/A, presso lo showroom della che il potere organizzativo e direttivo era svolto da Controparte_1 [...]
, legale rappresentante della;
che, tuttavia, per l'intera durata del Per_1 CP_1
rapporto lavorativo, nei medesimi locali, aveva prestato le stesse attività in maniera promiscua in favore della società con unico socio individuato nella Sig.ra Controparte_2
moglie del Sig. , la quale aveva esercitato nei suoi confronti, il Persona_2 Per_1
potere direttivo ed organizzativo, sia di persona, che per messaggi Whatsapp; che, a decorrere dal mese di agosto 2022, le venivano versati solamente una serie di acconti sui successivi stipendi, parte dalla e parte dalla;
che a seguito di CP_1 Controparte_2
reiterati inadempimenti e promesse di pagamento, da parte di entrambe le società, si era vista costretta a rassegnare le dimissioni per giusta causa, a decorrere dall'8 ottobre 2023.
Le parti convenute, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarate contumaci.
La causa veniva istruita documentalmente e con assunzione di prova per testi;
all'esito, veniva quindi rinviata per la discussione, con concessione di termine per note scritte, e trattazione con le modalità della trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c.
All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. pagina 2 di 7 L'istruttoria svolta ha evidenziato che la lavoratrice, nell'arco temporale oggetto del giudizio, ha svolto la sua attività lavorativa nei termini meglio descritti in ricorso, sia quanto alle modalità, che all'oggetto delle prestazioni, che con riferimento ai soggetti in favore dei quali le attività assegnate venivano svolte.
In particolare, il teste ha riferito di essere stato consulente del Testimone_1
lavoro delle convenute dal 2019 circa al dicembre 2023. Il teste, in base al proprio ricordo, ha riferito di non essere in grado di collocare esattamente nel tempo il periodo del rapporto di lavoro della ricorrente, pur precisando testualmente: “posso dire però che avesse iniziato a lavorare qualche mese dopo l'inizio della mia collaborazione e che abbia cessato qualche mese prima della cessazione il mio rapporto professionale”. Ha riferito di “avere contatti continuativi con lei in ragione del lavoro che svolgeva, dal momento che mi inviava tutti i dati relativi alle presenze e alle buste paga che lei gestiva affinché io potessi elaborarli in relazione al mio rapporto professionale con l'azienda, ricordo che aveva anche rapporti con gli enti previdenziali IN e PS. L'invio della predetta documentazione da parte della ricorrente avveniva con frequenza mensile. Si occupava anche della raccolta di tutta la documentazione utile, relativa agli adempimenti previdenziali dell'azienda, che poi io elaboravo in via telematica, al fine del conseguimento del durc. Si occupava anche di tutta la raccolta della documentazione da inviare a PS IN e . Tutti gli adempimenti di Parte_2
cui la ricorrente si occupava avevano indifferentemente ad oggetto alle pratiche per relative ad entrambe le società convenute. Da quanto mi risulta in ragione del lavoro che io dovevo elaborare come consulente del lavoro, la ricorrente si occupava di raccogliere tutti i dati relativi alle presenze degli operai dei dipendenti delle convenute. Da quanto mi risulta era la ricorrente che si occupava di consegnare direttamente ai dipendenti le buste paga certificazioni uniche da me elaborate”.
Tali dichiarazioni sono state sostanzialmente confortate dalla deposizione testimoniale di che ha dichiarato aver lavorato per la Testimone_2 CP_2
dall'aprile 2022 all'agosto 2023. Il teste ha dichiarato testualmente: “Preciso che
[...]
avevo svolto colloquio per l'assunzione con persone della per assunzione CP_1
presso tale società , ma poi sono stato di fatto assunto dalla ”. Ha dichiarato Controparte_2
pagina 3 di 7 di conoscere la ricorrente e di sapere che il suo rapporto di lavoro aveva avuto durata più circoscritta del proprio, potendo cosi riferire solo per il periodo di sovrapposizione dei due rapporti. Ha precisato: “Da quello che ho saputo, per averlo appreso direttamente dalla ricorrente, lei lavorava alle dipendenze di . Io, tuttavia, ero convinto che lei CP_1
come me, lavorasse per la .. Da quello che ho potuto notare per Controparte_2
conoscenza diretta, la ricorrente era l'unica che si occupava della raccolta delle presenze mensili dei dipendenti di entrambe le società, ciò in quanto mi capitava di vedere dipendenti di entrambe le società fare capo al suo lavoro. Lei si occupava di segreteria e contabilità. ….
Per quella che era la mia esperienza diretta, provvedevo personalmente a comunicare direttamente alla ricorrente i miei giorni di presenza sul lavoro. Ricevevo la comunicazione della busta paga direttamente dalla ricorrente via email.”
I documenti prodotti in atti dalla ricorrente, hanno evidenziato che la stessa sia stata assunta formalmente dalla , per lo svolgimento delle attività descritte in ricorso e CP_1
confermate dai testi, sulle quali non vi è contestazione.
L'esame delle visure camerali delle società convenute, evidenzia che nella , CP_1
sia stato il legale rappresentante e socio di maggioranza (90%), , mentre la Persona_1
legale rappresentante della (nonché socia al 100%), Controparte_2 Persona_2
risulta essere anche socia al 10% della (cfr. visure in atti). CP_1
I messaggi whatsapp versati nel fascicolo di parte, in uno con gli allegati in essi richiamati, rappresentano una realtà in cui la ricorrente aveva abituali contatti con la socia di minoranza della società formalmente datrice di lavoro, la quale esercitava nei confronti Per_2 Per_2
della lavoratrice il potere direttivo e organizzativo, per conto di entrambe le società senza possibilità di distinzione;
difatti la ore, nelle medesime conversazioni, impartiva alla ricorrente disposizioni lavorative anche afferenti alla società di cui era socia unica, indifferentemente, tanto che non risultano infrequenti le precisazioni necessarie per distinguere che si trattasse della o della , a seconda dell'attività CP_1 Controparte_2
da svolgere (cfr. docc. 5 e sse allegati al ricorso); e, si trae conferma dall'esame dei files allegati e richiamati nei predetti messaggi, inerenti al lavoro svolto dalla ricorrente, di fatto per entrambe le società (cfr. docc. cit.). pagina 4 di 7 Pertanto, il compendio documentale offerto, conferma integralmente la realtà descritta dai due testimoni, nel senso di una concreta ed abituale gestione promiscua delle attività relative alle due società, in cui i collaboratori e dipendenti dovevano eseguire indifferentemente direttive di lavoro afferenti ad entrambe le convenute.
Non solo;
rispecchia tale realtà anche la complessiva gestione dei pagamenti delle retribuzioni in favore della ricorrente, che avveniva medianti bonifici disposti indifferentemente da entrambe le società; a poco rileva la circostanza che Controparte_2
precisasse, nella causale dell'ordine, che l'acconto veniva disposto per conto della CP_1
formale datrice di lavoro, dal momento che comunque la prestazione lavorativa veniva
[...]
prestata in favore di entrambe le società con le modalità sopra rilevate (cfr. docc. in atti).
In senso contrario alle evidenze che precedono, non è stato dimostrato alcunchè dalle convenute, le quali hanno optato per la scelta processuale della contumacia, di fatto rinunciando ad offrire ulteriori elementi rilevanti ai fini del decidere, sia con riferimento all'an che al quantum delle pretese azionate nel presente giudizio.
Conseguentemente, con specifico riferimento ai conteggi allegati al ricorso, devono ritenersi utili ai fini del decidere le somme individuate per le singole voci retributive ivi indicate, calcolate secondo i parametri del ccnl applicato nel caso di specie, e per gli istituti contrattuali applicabili, tutti afferenti alla durata complessiva del rapporto, la cui decorrenza e cessazione sono a loro volta dimostrate in atti (cfr. contratto di lavoro e dimissioni per giusta causa, con diffida ad adempiere inviata ad entrambe le società; cfr. docc. in atti).
Deve quindi ritenersi concretamente acclarato che la ricorrente, nell'arco temporale dedotto in ricorso abbia lavorato in modo del tutto indistinto per le esigenze di entrambe le società e non solo della società formalmente datrice di lavoro, di fatto sottoposta anche ai poteri di eterodirezione della legale rappresentante e socia unica della , così Controparte_2
evidenziando l'utilizzo promiscuo della dipendente in favore delle due società convenute, tutte destinatarie della prestazione lavorativa, con conseguente obbligo solidale di entrambe per l'adempimento delle obbligazioni relative al rapporto di lavoro.
In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che possa " esistere un rapporto di lavoro che vede nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione di datore di lavoro pagina 5 di 7 più persone rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro" (cfr. Cass. n.
25270/2011 cit. e già Cass. 14/11/2005 n. 22927 e 10/04/2009 n. 8809; Cass. 08/09/2016
n.17775, Cass. Sez. lav. N.3899\2019).
Si ritiene, cioè di poter condividere le argomentazioni poste a fondamento delle difese svolte in ricorso, a sostegno della codatorialità delle convenute, anche in assenza della deduzione e prova dell'esistenza di un vero e proprio gruppo societario, caratterizzato da un'unica struttura organizzativa e produttiva, con l'integrazione delle attività esercitate dalle diverse imprese, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e lo svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato, in favore delle diverse imprese del gruppo (cfr. tra le altre Cass. 20/12/2016 n. 26346, Cass. 31/05/2017 n. 13809).
Difatti, in ipotesi sovrapponibile al caso di specie, la Suprema Corte ha precisato che "si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente" (Cass.
28/03/2018 n. 7704 ed ivi le richiamate Cass. 02/07/2015 n. 13646, 05/03/2003 n. 3249,
20/10/ 2000 n. 13904, 10/06/1986 n. 3844).”
E ancora, “In disparte l'esistenza di una sinergia tra le varie imprese perciò ove, come nel caso in esame, si accertati che l'attività amministrativo contabile era resa dalla lavoratrice, contemporaneamente ed indifferentemente, in favore di tutte le diverse società convenute e che la prestazione, nell'orario di lavoro definito contrattualmente dalla società che formalmente aveva in carico la dipendente, andava a vantaggio anche delle altre società, si deve ritenere che sussista un unico rapporto alle dipendenze di più datori di lavoro. In sostanza, qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta pagina 6 di 7 nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri è configurabile l'unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. (cfr. Cass. n. 13904 del 2000 cit.). In ambito lavoristico, il concetto di impresa e di datore di lavoro è infatti individuabile, sulla base di una "concezione realistica", nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione di lavoro ed è titolare dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione stessa è destinata ad inserirsi (cfr. in motivazione Cass.
29/11/2011 n. 25270)” (in tal senso , Cass. Sez. lav. N.3899\2019, già cit.).
In conclusione, la domanda deve essere accolta come da dispositivo.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in solido fra loro, e Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare in favore Controparte_2
della parte ricorrente, la somma pari ad € 36.593,64 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
- condanna le convenute in solido fra loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €5.323,00, oltre IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 17.10.2025
Il giudice
ON LI
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