Decreto cautelare 4 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2025
Sentenza breve 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 02/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06170/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6170 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, quale genitore del minore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, -OMISSIS--OMISSIS- di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale di Napoli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS- – protocollo -OMISSIS- del -OMISSIS-, dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, di Castellammare di Stabia, ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunno -OMISSIS-di numero 18 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2024/2025 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
- del P.E.I. - A.S. 2024/2025, redatto il 23.10.2024;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell''''Istruzione, l''Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti, insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa;
E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, EX ART. 56 C.P.A.;
dell’Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 30 ore settimanali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e della Scuola Secondaria di I Grado -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Alfonso GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
La ricorrente, sulla premessa del dichiarato e documentato stato di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 l. 104/92) del proprio figlio minore, agisce per l’annullamento della nota del dirigente scolastico, indicata in epigrafe e del P.E.I. per l’anno scolastico 2024/2025, atti nei quali rispettivamente si attesta e si dispone l’assegnazione di 18 ore di sostegno scolastico in suo favore, affermando, viceversa, la necessità di una maggiore copertura delle ore di sostegno scolastico specializzato, pari all’intero orario scolastico di 30 ore.
Con Ordinanza 29 gennaio 2025, n. -OMISSIS-, la Sezione ha accolto la domanda cautelare ordinando all’Amministrazione di assegnare al minore le ore necessarie per la sua effettiva integrazione scolastica, nella misura corrispondente all’intero orario di frequenza di 30 ore e rinviando la causa, per la verifica dell’ottemperanza alla citata ordinanza, anche ai fini del regolamento delle spese di fase, alla camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Con note richiesta di passaggio in decisione del 18 luglio 2025 il procuratore costituito per la ricorrente ha rappresentato al Collegio che l’Amministrazione resistente ha eseguito l’ordinanza cautelare integrando il sostegno scolastico ed ha conseguentemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese dell’Amministrazione stessa per soccombenza virtuale.
Alla Camera di consiglio del 23 luglio 2025 la causa è passata in decisione previo avviso dato alle parti presenti, come da verbale, in ordine alla possibile definizione nel merito con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio, ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., prende atto di quanto rappresentato da parte ricorrente e alla luce dell’istanza formulata, opina di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Ritenuto inoltre che il ricorso, depositato il 3 dicembre 2024, abbia avuto efficacia causale sulla nuova determinazione dell’Amministrazione, attuata mediante l’assegnazione al minore per cui è causa, delle ore di sostegno nel numero stabilito con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, va accolta la richiesta di condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, nella misura di cui al dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1000,00 (mille) oltre accessori di legge, con attribuzione all’Avv. Ciro Santonicola, antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso GR, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Alfonso GR | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.