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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/09/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 6114/2022 al Ruolo Generale e vertente tra
Parte_1
[...]
[...]
(avv. Filippo Vandelli, Pietro Boria e Rossella Miceli)
-ATTORI- e
(avv. Mario Colizzi) CP_1
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni CONCLUSIONI DELLE PARTI:
ed Parte_1 Pt_1 Parte_1
“Voglia l'On. Giudice del Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito in via principale
-rigettare tutte le eccezioni e deduzioni sporte dalla perché infondate in fatto e Controparte_1 diritto;
-accertare e dichiarare la responsabilità della per l'inadempimento contrattuale CP_1 derivante dall'illegittimo ed ingiustificato mancato pagamento della fideiussione a prima richiesta
e la responsabilità della per violazione del segreto bancario;
CP_1
-per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 785.813,81
(settecentottantacinquemilaottocentotredici/81) a titolo di risarcimento per i danni ex artt.1218 e
1223 c.c. arrecati alla per le seguenti causali: Parte_2
• quanto ad € 185.944,81 (centottantacinquemilanovecentoquarantaquattro/81) a titolo di differenza tra la minor somma percepita e quella effettivamente dovuta dalla a Controparte_2 fronte dell'accordo di transazione stipulato dalle parti in data 29 ottobre 2018;
• quanto ad € 99.750,00 (novantanovemilasettecentocinquanta/00) a titolo di perdita monetaria per il fallimento dei covenant test nel periodo 2018/2023;
• quanto ad € 400.119,00 (quattrocentomilacentodiciannove/00) a titolo di pagamento dei prodotti consegnati da che la non aveva diritto a ricevere in quanto Pt_2 CP_2 inadempiente a specifiche condizioni contrattuali;
• quanto ad € 100.000,00 (centomila/00) a titolo di risarcimento per il danno subito a causa della violazione dell'obbligo di segretezza gravante in capo all'istituto di credito o alla somma maggiore o minore che il Giudice riterrà.
Nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenga non sussistere una responsabilità ex artt.
1218 c.c. condannare l'odierna convenuta al pagamento della somma di € 785.813,81
(settecentottantacinquemilaottocentotredici/81) o alla somma maggiore o minore che il Giudice riterrà a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per le motivazioni ed ai titoli sopra elencati.
In via ancor più subordinata
Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di liquidare l'entità del risarcimento del danno in via equitativa anche all'esito dell'attività istruttoria espletata in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
CP_1
“Ogni contraria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e conclusione disattesa, voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena:
In via preliminare
Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni illustrate in narrativa, l'inammissibilità delle domande proposte da e nei confronti di e, per Parte_1 Parte_1 Parte_1 Controparte_1
l'effetto, rigettare le stesse,
Nel merito
In via principale rigettare tutte le domande, a qualsiasi titolo, formulate da Parte_1
e nei confronti di in quanto generiche, Parte_1 Parte_1 Controparte_1 indeterminate, e comunque infondate in fatto e in diritto, oltre che indimostrate, per tutte le ragioni illustrate in narrativa.
In via istruttoria ci si riporta integralmente al contenuto delle memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.”
***************
ed in qualità di cessionari del relativo credito, agiscono Parte_1 Pt_1 Parte_1 congiuntamente nei confronti di per il risarcimento dei danni da questa in tesi CP_1 arrecati al proprio dante causa Pt_2 Parte_2
nega di dovere alcunché. CP_1
Delle rispettive ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Depositate dalle parti le memorie ex art.183 co.6° cpc, senza attività istruttoria la causa, sulle conclusioni delle stesse come in epigrafe trascritte, scaduti in data 16 dicembre 2024 i termini assegnati ex art.190 cpc. è stata riservata in decisione monocratica. OSSERVA
1) Le società attrici, in primo luogo, allegano un danno della propria dante causa Parte_2 conseguente alla condotta contrattuale di rimasta inadempiente rispetto CP_1 all'obbligo di garanzia a prima richiesta assunto in suo favore in forza di fideiussione n.
18/18152113, rilasciata a richiesta di per un ammontare complessivo di € 1.000.000 e CP_2 con validità fino al 31 dicembre 2018, a garanzia del pagamento di quanto dovuto da a CP_2 in forza degli accordi contrattuali fra loro intercorsi. Parte_2
Si tratta dell'allegazione di un danno da mancato tempestivo pagamento alla scadenza;
dunque compatibile con la successiva rinuncia alla garanzia posta in essere da nell'ambito Parte_2 della transazione intercorsa con (di cui si dirà). CP_2
2) La cronologia dei fatti a tal fine significativi è la seguente:
a) in data 4 settembre 2018, aziona la garanzia, chiedendo a di Parte_2 CP_1
“voler provvedere non oltre il 12 settembre 2018 al pagamento della somma di € 753.898,75, pari al debito maturato da sino a quel momento;
CP_2
b) in data 6 settembre 2018 la banca comunica ciò a CP_2
c) in data 10 settembre 2018 diffida la banca dal corrispondere le somme richieste a CP_2
Parte_2
d) in data 12 settembre 2018, comunica alla banca la riduzione del credito in forza Parte_2 di sopravvenuti versamenti della debitrice, confermando l'escussione, ma per il minore importo di
€.631.118,86, con richiesta di accredito “nei termini di cui alla nostra comunicazione di escussione”;
e) tale richiesta è negativamente riscontrata dalla banca in data 14 settembre 2028, perché nel frattempo la debitrice ha proposto ricorso cautelare ante causam ex art.700 cpc proprio al CP_2 fine di inibire tale escussione;
f) nel procedimento cautelare è negata la tutela anticipata, e tentata la conciliazione in prima udienza, con rinvio in prosecuzione a novembre;
g) in data 29 ottobre 2018 comunica alla banca la riduzione dell'esposizione Parte_2 relativa all'escussione da €.631.118,86 ad €.401.691,18 -mediante avvenuto pagamento da parte di degli importi di € 13.679,25 ed € 500.000, di cui solo € 215.748,43 imputato a riduzione CP_2 della fideiussione, invitandola “ad adempiere senza ulteriore indugio agli impegni assunti entro e non oltre 5 giorni dalla presente”. In tale missiva, dà specificamente atto che allo stato “ CP_2 è debitrice di per un importo di €.938.394,83. Di questi €.401.691,18 afferiscono a Parte_2 fatture oggetto della presente escussione”;
h) in data 29 novembre 2018 ed definiscono transattivamente i propri Pt_2 Parte_2 CP_2 rapporti “a saldo e stralcio delle rispettive pretese” elencate in premessa, e costituite:
-quanto a da crediti Parte_2
a) per forniture di €.938.394,83 iva inclusa;
b) per interessi di mora sui ritardi nei pagamenti, non quantificati;
c) per danni da ritardi nella consegna della merce non quantificati;
-quanto ad da controcrediti CP_2
a) da reintegro gratuito di merce per un valore complessivo di €.1.162.712,26 Iva inclusa;
b) corrispettivi di servizi prestati per complessivi €.186.944,81 Iva inclusa;
c) restitutori per complessivi €.100.000.
L'accordo prevede:
a) a carico di il pagamento dell'importo di €.752.450,02 IVA inclusa;
CP_2
b) a carico di la consegna di prodotti ad per un valore nominale di Parte_2 CP_2
€.400.119,56 Iva inclusa.
L'accordo viene eseguito, ed il procedimento cautelare abbandonato.
3) Secondo l'assunto delle attrici, sarebbero in primo luogo da ascriversi alla condotta inadempiente della banca, a titolo di danno risarcibile, le conseguenze negative dell'accordo transattivo, rappresentate dalla:
a) mancata percezione dell'importo di €. 185.944,81, pari alla differenza tra la minor somma percepita (€.752.450,02) e quella effettivamente dovuta da (€.938.394,83): CP_2
b) perdita di beni del valore di €.400.119,56, consegnati a che “non aveva diritto a CP_2 ricevere in quanto inadempiente a specifiche condizioni contrattuali”.
Avuto riguardo a quanto rappresentato al punto 2), in sintesi si contesta alla banca:
-di non aver corrisposto a l'importo di €.631.118,86 in data 12 settembre 2018, Parte_2 scaduto il termine assegnato con la prima escussione e confermato con la coeva richiesta;
-di non aver neppure corrisposto alla stessa l'importo di €.401.691,18 entro 5 giorni dalla successiva richiesta del 29 ottobre 2018.
3.1) Anche a ritenere la banca inadempiente, la domanda risarcitoria in parte qua non merita accoglimento.
3.2) Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di nesso di causalità rilevante ai fini della responsabilità civile, le regole cardine sono mutuate dagli artt. 40 e 41 cp, e comportano l'applicazione della c.detta teoria della condicio sine qua non, secondo cui un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo;
che va però temperata dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili.
In caso di condotta -come nella specie- omissiva, l'indagine va compiuta sostituendo idealmente al comportamento omesso l'adempimento dovuto.
La verifica del nesso causale tra condotta e fatto dannoso, in forza dell'applicazione congiunta di tali regole, in sintesi deve compiersi sulla scorta del criterio del "più probabile che non", valutato secondo probabilità logica (e non quantitativo-statistica), e quindi sulla base degli elementi specifici del caso concreto, che il giudice deve complessivamente valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, al fine di addivenire “alla più corretta delle soluzioni possibili” (Cass. n°22388 del
2025).
3.3) Perché le perdite sub a) e b) possano causalmente ricondursi all'inadempimento della banca, è in primo luogo necessario ritenere che, ove la garanzia fosse stata a suo tempo adempiuta, la dante causa delle attrici non avrebbe definito transattivamente i rapporti con la controparte.
In generale, infatti, la transazione è frutto di libera scelta, per cui i suoi effetti negativi risultano eziologicamente collegabili ad un terzo soltanto quando si tratti di una soluzione in realtà imposta dalla condotta di costui.
Perchè dette perdite possano considerarsi un danno, poi, è ulteriormente necessario ritenere che, in assenza dell'accordo transattivo, la dante causa delle attrici: avrebbe mantenuto il credito sub a); non avrebbe assunto l'obbligo sub b); non avrebbe avuto alcuna conseguenza dalle contrapposte rivendicazioni economiche.
3.4) La prova logica conduce a risultati opposti.
La transazione infatti, come visto, ha definito a saldo e stralcio opposte pretese, di valore ben più ampio dell'importo escusso, che a sua volta rappresenta soltanto una frazione del credito rivendicato dalla dante causa delle attrici.
Ottenuto il tempestivo pagamento dalla garante, in relazione al credito residuo insoddisfatto
[...] si sarebbe comunque trovata a far fronte alle avverse pretese. Parte_2
In parte certamente fondate, visto il riconoscimento, in sede transattiva, della consegna gratuita di beni del valore di €.400.119,56, che certo non può trovare causa nella mancanza di liquidità indotta dalla condotta inadempiente della banca. Pur partendo da una posizione di maggior forza, è perciò del tutto improbabile ritenere che
[...] avrebbe incassato il credito residuo, senza riconoscere alcunché alla controparte, in Parte_2 assenza di transazione.
L'accordo transattivo non può pertanto considerarsi una soluzione imposta alla garantita dalla condotta della garante autonoma, quanto piuttosto una sua scelta volontaria.
Ne consegue che nè la rinuncia al credito residuo di €. 185.944,81, nè la consegna gratuita di beni del valore di €.400.119,56, possono considerarsi danno.
4) In secondo luogo, le attrici allegano che “non ha superato il covenant test del Parte_2 mese di settembre previsto dal contratto di finanziamento stipulato con il fondo River Rock Hybrid
Capital Fund... a causa del mancato flusso di cassa generato dal rifiuto della di CP_1 procedere al pagamento”, ed è stata per questo costretta ad “una ricontrattazione delle condizioni di finanziamento, da cui è derivato un aumento del tasso di interesse dal 7% all'8%”, che avrebbe determinato una perdita, quantificata in € 99.750, pari “all'1% sul debito residuo”.
Dai documenti a tal fine prodotti dalle attrici (all.17-19), risulta però che il calcolo dei Financial
Covenant test per il relevant period scadente il 30 settembre 2018 ha riguardato varie poste - compresa quella “relativa alla fideiussione rilasciata dal distributore afferenti ad un Pt_3 contratto di finanziamento sottoscritto il 21 settembre 2018, dopo il mancato pagamento della banca;
non che tale contratto costituisca ricontrattazione in peius di precedente finanziamento, determinata dal mancato flusso di cassa conseguente all'inadempimento della banca.
In tal caso, manca del tutto la prova del nesso causale fra condotta del terzo e danno allegato.
5) Le attrici, infine, allegano che “violando l'obbligo di segreto bancario in CP_1 merito alle informazioni dei propri clienti”, ha successivamente condiviso con le CP_2 informazioni contenute nella richiesta di escussione in data 29 ottobre 2018 ad essa inviata da riassunta al precedente punto 2e). Parte_2
Dalla “lettera che i legali della hanno fatto pervenire alla in data 31 ottobre 2018, che CP_2 Pt_2 le attrici invocano a prova incontrovertibile dell'assunto, risulta soltanto che ha CP_1 comunicato ad “di aver ricevuto una lettera di diffida a firma dell'avv.... che, in nome e CP_2 per conto di intima alla banca di provvedere al pagamento della fideiussione n°..”. Pt_2
Si tratta di comunicazione -analoga a quella del 6 settembre 2018, relativa alla prima escussione- più che lecita, doverosa.
Non soltanto perché all'epoca era pendente il procedimento cautelare fra le parti, in fase di trattative sollecitate dal giudice ed in corso. Soprattutto perché ciò le era imposto dalla teleologica unitarietà, sul piano economico, delle varie relazioni contrattuali che si instaurano fra il beneficiario della garanzia autonoma, la banca garante ed il debitore della prestazione che ha ordinato alla banca il rilascio di tale garanzia;
che richiede la massima trasparenza informativa da parte dell'istituto di credito, tanto nei confronti del beneficiario in favore del quale ha assunto in via autonoma obblighi, quanto in favore del garantito ordinante, in adempimento del dovere di protezione interno al loro rapporto di mandato.
Non si è trattato, quindi, di divulgazione di informazioni riservate a terzi privi di titolo, ma di necessaria condivisione di informazioni fra soggetti in stretto rapporto contrattuale fra loro.
6) Ne consegue l'integrale rigetto della domanda.
7) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle all. al DM 147/2022 in relazione - considerato il valore della domanda- a controversie di valore ricompreso fra €.260.000,01 ed
€.520.000, aumentati del 20% ex art.6 del DM n°55 del 2014.
P.Q.M.
RIGETTA la domanda proposta da ed Parte_1 Pt_1 Parte_1
CONDANNA ed al solidale rimborso delle spese sostenute da Parte_1 Pt_1 Parte_1 per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.20.000 per compenso, oltre CP_1 spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 15 settembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-