TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/06/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1586/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1586/2025 V.G. promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1
mandato allegato al ricorso in originale, dall'Avv. Valentina Parri, presso il cui studio in Colle di Val d'Elsa (Si), Via San Sebastiano n. 1, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2
mandato allegato al ricorso in originale, dall'Avv. Rosalba Cirillo presso il cui studio in Torre Annunziata (NA), Piazza Enrico De Nicola n. 5, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI N. 1586/2025 V.G. 2 / 3
Nel termine ex art. 127-ter del 24.6.2025, per l'Avv. Valentina Parri e per l'Avv. Parte_1 CP_1
Rosalba Cirillo concludevano chiedendo che: “l'adito Tribunale disponga la modifica delle condizioni di divorzio inerenti i contributi economici posti a carico del Sig.
in favore del figlio alle condizioni concordate di seguito riportate: CP_1
1- disporre la REVOCA totale dell'assegno di contributo al mantenimento pari ad euro 300,00 mensili, nonché delle somme corrispondenti al rimborso del 50% delle spese mediche, scolastiche e delle spese straordinarie poste a carico del Sig. CP_1
in favore del figlio , a seguito del raggiungimento della
[...] Persona_1
maggiore età e della propria indipendenza economica, con effetto a partire dalla data della domanda.
2- Le spese legali della presente procedura vengono compensate tra le parti
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 6.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena in data 2.5.2025
[...]
e esponevano che nell'anno 2006, il Tribunale di Parte_1 CP_1
Siena aveva omologato la separazione personale dei coniugi e, quindi, aveva pronunciato sentenza non definitiva n. 187/2014 del 10.4.2014 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e successiva sentenza n. 324/2015 dell'1.4.2015, con cui aveva previsto - per quel che interessa in questa sede - che il minore fosse affidato ad entrambi genitori con collocamento presso l'abitazione materna e che il padre corrispondesse la somma di € 300.000 mensili, quale contributo al suo mantenimento, oltre al rimborso di metà delle spese straordinarie, sentenza confermata dalla Corte
d'Appello di Firenze con sentenza n. 1280/2015 del 6.7.2015; evidenziavano che il figlio era diventato maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1
chiedevano concordemente pertanto la modifica delle condizioni di divorzio, per come indicato supra. N. 1586/2025 V.G. 3 / 3
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 24.6.2025, le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, ribadivano la propria volontà di procedere congiuntamente ad una modifica delle condizioni di divorzio così come supra concordato;
le procuratrici delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno proposto una domanda congiunta di Parte_1 CP_1
revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.51 comma 4° c.p.c..
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni previste appaiono legittime.
Stante la natura non contenziosa del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, dispone che le condizioni di divorzio tra e Parte_1 CP_1
siano modificate, per come indicato nelle condizioni concordate supra riportate; nulla sulle spese.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1586/2025 V.G. promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1
mandato allegato al ricorso in originale, dall'Avv. Valentina Parri, presso il cui studio in Colle di Val d'Elsa (Si), Via San Sebastiano n. 1, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2
mandato allegato al ricorso in originale, dall'Avv. Rosalba Cirillo presso il cui studio in Torre Annunziata (NA), Piazza Enrico De Nicola n. 5, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI N. 1586/2025 V.G. 2 / 3
Nel termine ex art. 127-ter del 24.6.2025, per l'Avv. Valentina Parri e per l'Avv. Parte_1 CP_1
Rosalba Cirillo concludevano chiedendo che: “l'adito Tribunale disponga la modifica delle condizioni di divorzio inerenti i contributi economici posti a carico del Sig.
in favore del figlio alle condizioni concordate di seguito riportate: CP_1
1- disporre la REVOCA totale dell'assegno di contributo al mantenimento pari ad euro 300,00 mensili, nonché delle somme corrispondenti al rimborso del 50% delle spese mediche, scolastiche e delle spese straordinarie poste a carico del Sig. CP_1
in favore del figlio , a seguito del raggiungimento della
[...] Persona_1
maggiore età e della propria indipendenza economica, con effetto a partire dalla data della domanda.
2- Le spese legali della presente procedura vengono compensate tra le parti
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 6.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena in data 2.5.2025
[...]
e esponevano che nell'anno 2006, il Tribunale di Parte_1 CP_1
Siena aveva omologato la separazione personale dei coniugi e, quindi, aveva pronunciato sentenza non definitiva n. 187/2014 del 10.4.2014 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e successiva sentenza n. 324/2015 dell'1.4.2015, con cui aveva previsto - per quel che interessa in questa sede - che il minore fosse affidato ad entrambi genitori con collocamento presso l'abitazione materna e che il padre corrispondesse la somma di € 300.000 mensili, quale contributo al suo mantenimento, oltre al rimborso di metà delle spese straordinarie, sentenza confermata dalla Corte
d'Appello di Firenze con sentenza n. 1280/2015 del 6.7.2015; evidenziavano che il figlio era diventato maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1
chiedevano concordemente pertanto la modifica delle condizioni di divorzio, per come indicato supra. N. 1586/2025 V.G. 3 / 3
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 24.6.2025, le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, ribadivano la propria volontà di procedere congiuntamente ad una modifica delle condizioni di divorzio così come supra concordato;
le procuratrici delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno proposto una domanda congiunta di Parte_1 CP_1
revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.51 comma 4° c.p.c..
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni previste appaiono legittime.
Stante la natura non contenziosa del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, dispone che le condizioni di divorzio tra e Parte_1 CP_1
siano modificate, per come indicato nelle condizioni concordate supra riportate; nulla sulle spese.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi