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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 26/02/2025 al n. 517/2025 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, C.F.: , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Oratino Roberto, giusta procura in atti e da
IA CO, C.F.: , nata a [...] il [...], rappresentata C.F._2
e difesa dall'Avv. Esposito IA, giusta procura in atti
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/02/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in GL il 14.9.2016 dalla cui unione nascevano due figli,
il 28.5.2019 e il 4.8.2021, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva Per_1 Per_2 pronunziato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 205/2025 il 25.3.2025 nel procedimento RG n. 517/2025 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza ossia affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza di separazione n. 205 del
25.3.2025, risultata non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede: “ 1. I coniugi vivranno separatamente, nei domicili di seguito indicati, con l'obbligo per entrambi di comunicare l'uno all'altro le eventuali variazioni, anche provvisorie, mediante lettera raccomandata, con un preavviso di 30 giorni.
2. La sig.ra CO IA manterrà la propria residenza in GL (NA), alla Via Cirillo
n.9 presso l'abitazione adibita, in costanza di matrimonio, a casa coniugale e alla stessa restano assegnati anche gli arredi. La sig.ra CO IA dichiara, altresì, anche nel caso in cui, in futuro, non dovesse avere più la disponibilità dell'abitazione sita in GL
(NA) alla Via Cirillo n.9 – di proprietà del di lei padre e dallo stesso a lei data in comodato di uso gratuito- provvederà a proprie spese a trovare un'altra abitazione, senza nulla a pretendere dal Sig. . Il sig. , invece, è in cerca di Parte_1 Parte_1 una nuova abitazione, in affitto e/o in acquisto. Nelle more, fin d'ora dichiara che trasferirà il suo domicilio in Pomigliano d'Arco, alla via V. Emanuele 195 presso l'abitazione dei suoi genitori. In ogni caso, assume formale obbligo di lasciare l'abitazione coniugale entro e non oltre la data dell'udienza di comparizione delle parti del presente ricorso.
3. i figli minori, e , restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapproti con entrambe le linee parentali;
PIANO GENITORIALE PER I GL IN
I figli e restano collocati prevalentemente presso al dimora materna, sita in Per_1 Per_2
GL (NA) alla Via Cirillo n.9, dove stabiliranno anche la loro residenza;
in considerazione del fatto che il sig. è soggetto a turni lavorativi (antimeridiani Parte_1
e pomeridiani) a settimane alternate, si conviene quanto segue: nelle settimane in cui egli al lavoro avrà il turno di pomeriggio, vedrà i bambini di mattina, recandosi presso l'abitazione degli stessi per portarli a scuola, precisando che potrà entrare in casa solo previo consenso della Sig.ra IA CO. Quando, invece, il sig. sarà Parte_1 assegnato ai turni di lavoro diurni, i figli staranno con il padre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 quando li riporterà presso la dimora materna;
inoltre, a settimane alterne, i figli staranno con il padre, con pernottamento, dalle ore 18,00 del venerdì fino alle ore 18,00 della domenica, quando li riporterà presso la dimora materna. Gli orari così indicati, con particolare riguardo al pernottamento presso l'abitazione paterna, potranno subire variazioni, che saranno decise di comune accordo dai coniugi, tenuto conto della tenera età dei bambini, in particolare di . Inoltre, fino a Per_2 quando il sig. non avrà un'abitazione propria, e vivrà in casa dei genitori, anche Parte_1 nei fine settimana di spettanza del padre i bambini pernotteranno comunque con la madre;
durante le festività di Natale e Capodanno, i bambini staranno con il padre ad anni alterni la Vigilia id Natale ovvero il giorno di Natale, e lo stesso avverrà l'ultimo dell'anno e il giorno di Capodanno. Per il giorno di Santo Stefano e della Befana i bambini, ad anni alterni, pranzeranno con uno dei genitori, per poi passare il pomeriggio con l'altro; nel periodo pasquale, i figli staranno con il padre, ad anni alterni la domenica di Pasqua ovvero i lunedì dell'Angelo; nei giorni dei compleanni dei figli ( il 28.5.2019, il Per_1 Per_2
4.8.2021) i coniugi si impegnano a condividere insieme le rispettive ricorrenze;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, fermo restando che, come sopra già evidenziato, vista la tenera età dei bambini, quantomeno per i primi tempi, e fino a che i bambini non saranno più grandi e perciò in grado di stare lontano dalla mamma,
l'accordo in parte qua potrà subire modifiche, che saranno prese di comune accordo tra i coniugi, secondo buon senso e in modo da preservare la serenità dei bambini. I coniugi avranno diritto di portare i bambini con sé in una qualsiasi località turistica sul territorio nazionale, dandosi reciproca tempestiva comunicazione del luogo di villeggiatura prescelto e del relativo indirizzo. Per i viaggi all'estero, invece, fino alla maggiore età dei bambini, ciascun genitore dovrà ottenere il consenso espresso dell'altro.
4. Il si obbliga a versare alla CO IA, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, la somma mensile pari ad euro 400,00 (quattrocento/00), annualmente rivalutabili secondo le variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'Istat. A tale importo si somma l'AUU, attualmente pari a euro 467,00 mensili, che la sig.ra CO percepirà per intero. A tal fine, il autorizza la CO a chiedere all'INPS il Parte_1 versamento del 100% dell'assegno.
Inoltre, il si obbliga a versare alla CO IA il 50% delle spese Parte_1 straordinarie in favore dei figli, purchè preventivamente concordate, come da Protocollo del Tribunale di Nola. in ogni caso, i coniugi si impegnano a garantire ai figli lo svolgimento di attività extrascolastiche ( come ad es. scuola di danza e scuola calcio), contribuendo alle relative spese nella misura del 50% cadauno.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. I coniugi assumono l'obbligo reciproco di non pubblicare sui canali social foto e/o video dei propri bambini e di vigilare affinchè anche persone a loro vicine, parenti e/o amici, osservino il detto divieto.”
In riferimento al regime di affido dei minori e si ritiene opportuno Per_1 Per_2 confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
IA CO nata a [...] il [...] e nato ad [...] il [...] Parte_1 che hanno contratto matrimonio a GL il 14.09.2016 (atto n. 67, Parte II, Serie A, anno 2016); b) affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento stabile e Per_1 Per_2 residenza presso la madre sig.ra CO e con diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra CO, la complessiva somma di Parte_1 euro 400,00 a titolo di mantenimento dei figli (€ 200,00 per ciascun figli), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al
50 % delle spese straordinarie;
d) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
f) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 28/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 26/02/2025 al n. 517/2025 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, C.F.: , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Oratino Roberto, giusta procura in atti e da
IA CO, C.F.: , nata a [...] il [...], rappresentata C.F._2
e difesa dall'Avv. Esposito IA, giusta procura in atti
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/02/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in GL il 14.9.2016 dalla cui unione nascevano due figli,
il 28.5.2019 e il 4.8.2021, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva Per_1 Per_2 pronunziato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 205/2025 il 25.3.2025 nel procedimento RG n. 517/2025 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza ossia affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza di separazione n. 205 del
25.3.2025, risultata non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede: “ 1. I coniugi vivranno separatamente, nei domicili di seguito indicati, con l'obbligo per entrambi di comunicare l'uno all'altro le eventuali variazioni, anche provvisorie, mediante lettera raccomandata, con un preavviso di 30 giorni.
2. La sig.ra CO IA manterrà la propria residenza in GL (NA), alla Via Cirillo
n.9 presso l'abitazione adibita, in costanza di matrimonio, a casa coniugale e alla stessa restano assegnati anche gli arredi. La sig.ra CO IA dichiara, altresì, anche nel caso in cui, in futuro, non dovesse avere più la disponibilità dell'abitazione sita in GL
(NA) alla Via Cirillo n.9 – di proprietà del di lei padre e dallo stesso a lei data in comodato di uso gratuito- provvederà a proprie spese a trovare un'altra abitazione, senza nulla a pretendere dal Sig. . Il sig. , invece, è in cerca di Parte_1 Parte_1 una nuova abitazione, in affitto e/o in acquisto. Nelle more, fin d'ora dichiara che trasferirà il suo domicilio in Pomigliano d'Arco, alla via V. Emanuele 195 presso l'abitazione dei suoi genitori. In ogni caso, assume formale obbligo di lasciare l'abitazione coniugale entro e non oltre la data dell'udienza di comparizione delle parti del presente ricorso.
3. i figli minori, e , restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapproti con entrambe le linee parentali;
PIANO GENITORIALE PER I GL IN
I figli e restano collocati prevalentemente presso al dimora materna, sita in Per_1 Per_2
GL (NA) alla Via Cirillo n.9, dove stabiliranno anche la loro residenza;
in considerazione del fatto che il sig. è soggetto a turni lavorativi (antimeridiani Parte_1
e pomeridiani) a settimane alternate, si conviene quanto segue: nelle settimane in cui egli al lavoro avrà il turno di pomeriggio, vedrà i bambini di mattina, recandosi presso l'abitazione degli stessi per portarli a scuola, precisando che potrà entrare in casa solo previo consenso della Sig.ra IA CO. Quando, invece, il sig. sarà Parte_1 assegnato ai turni di lavoro diurni, i figli staranno con il padre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 quando li riporterà presso la dimora materna;
inoltre, a settimane alterne, i figli staranno con il padre, con pernottamento, dalle ore 18,00 del venerdì fino alle ore 18,00 della domenica, quando li riporterà presso la dimora materna. Gli orari così indicati, con particolare riguardo al pernottamento presso l'abitazione paterna, potranno subire variazioni, che saranno decise di comune accordo dai coniugi, tenuto conto della tenera età dei bambini, in particolare di . Inoltre, fino a Per_2 quando il sig. non avrà un'abitazione propria, e vivrà in casa dei genitori, anche Parte_1 nei fine settimana di spettanza del padre i bambini pernotteranno comunque con la madre;
durante le festività di Natale e Capodanno, i bambini staranno con il padre ad anni alterni la Vigilia id Natale ovvero il giorno di Natale, e lo stesso avverrà l'ultimo dell'anno e il giorno di Capodanno. Per il giorno di Santo Stefano e della Befana i bambini, ad anni alterni, pranzeranno con uno dei genitori, per poi passare il pomeriggio con l'altro; nel periodo pasquale, i figli staranno con il padre, ad anni alterni la domenica di Pasqua ovvero i lunedì dell'Angelo; nei giorni dei compleanni dei figli ( il 28.5.2019, il Per_1 Per_2
4.8.2021) i coniugi si impegnano a condividere insieme le rispettive ricorrenze;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, fermo restando che, come sopra già evidenziato, vista la tenera età dei bambini, quantomeno per i primi tempi, e fino a che i bambini non saranno più grandi e perciò in grado di stare lontano dalla mamma,
l'accordo in parte qua potrà subire modifiche, che saranno prese di comune accordo tra i coniugi, secondo buon senso e in modo da preservare la serenità dei bambini. I coniugi avranno diritto di portare i bambini con sé in una qualsiasi località turistica sul territorio nazionale, dandosi reciproca tempestiva comunicazione del luogo di villeggiatura prescelto e del relativo indirizzo. Per i viaggi all'estero, invece, fino alla maggiore età dei bambini, ciascun genitore dovrà ottenere il consenso espresso dell'altro.
4. Il si obbliga a versare alla CO IA, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, la somma mensile pari ad euro 400,00 (quattrocento/00), annualmente rivalutabili secondo le variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'Istat. A tale importo si somma l'AUU, attualmente pari a euro 467,00 mensili, che la sig.ra CO percepirà per intero. A tal fine, il autorizza la CO a chiedere all'INPS il Parte_1 versamento del 100% dell'assegno.
Inoltre, il si obbliga a versare alla CO IA il 50% delle spese Parte_1 straordinarie in favore dei figli, purchè preventivamente concordate, come da Protocollo del Tribunale di Nola. in ogni caso, i coniugi si impegnano a garantire ai figli lo svolgimento di attività extrascolastiche ( come ad es. scuola di danza e scuola calcio), contribuendo alle relative spese nella misura del 50% cadauno.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. I coniugi assumono l'obbligo reciproco di non pubblicare sui canali social foto e/o video dei propri bambini e di vigilare affinchè anche persone a loro vicine, parenti e/o amici, osservino il detto divieto.”
In riferimento al regime di affido dei minori e si ritiene opportuno Per_1 Per_2 confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
IA CO nata a [...] il [...] e nato ad [...] il [...] Parte_1 che hanno contratto matrimonio a GL il 14.09.2016 (atto n. 67, Parte II, Serie A, anno 2016); b) affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento stabile e Per_1 Per_2 residenza presso la madre sig.ra CO e con diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra CO, la complessiva somma di Parte_1 euro 400,00 a titolo di mantenimento dei figli (€ 200,00 per ciascun figli), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al
50 % delle spese straordinarie;
d) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
f) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 28/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca