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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 5533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5533 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 24.06.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 19545/2023 R.G. Lav.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Angelo Tesone elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Giugliano in Campania (NA), alla Via Antica Giardini 15, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
C.F. E P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro- tempore;
P_
, c.f. e p. iva , in Controparte_3 P.IVA_2 persona del liquidatore pro – tempore;
P_
c.f. e p.iva in persona del legale rappresentante pro- CP_4 P.IVA_3 tempore;
P_
, c.f. residente in [...]
52 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mauro Marinelli e Lucio Erra, con elezione di domicilio in Napoli alla Via Tino di Camaino, 4, come da procura in atti
-RESISTENTI-
OGGETTO: provvigioni per rapporto di agenzia;
risarcimento danni CONCLUSIONI: conformi a quelle versate nei rispetti atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.10.2023 l'istante in epigrafe indicato ha dedotto: di essere agente di commercio e di aver svolto la propria attività lavorativa per conto delle società convenute nel periodo compreso tra il 2013 ed il 2019 avendo quale esclusivo referente che gli impartiva le direttive sia in ordine alle zone P_ di procacciamento che rispetto ai clienti da contattare;
che il rapporto lavorativo de quo veniva formalizzato solo nell'anno 2014 mediante la sottoscrizione di contratto di agenzia con la e, successivamente, nel 2015, con la Controparte_3
e che tuttavia esso lavorava contemporaneamente anche Controparte_1 in favore della e della Wedding Area, di;
che, nel periodo CP_4 P_ indicato, è stato incaricato di operare nelle regioni Marche ed Abruzzo, nelle provincie di Avellino e Benevento, nelle provincia di Napoli e Caserta;
che il rapporto di agenzia si risolveva in data 20.02.2019 per iniziativa di il quale P_ aveva esercitato nei suoi confronti continue vessazioni, abusi e ricatti tra cui la minaccia di interrompere il rapporto lavorativo. In punto di diritto, il ricorrente lamenta l'illegittimità della condotta del dominus del rapporto di lavoro, P_
, che si è manifestata nell'indebito accollo degli “insoluti” in capo all'agente, al
[...] quale venivano corrisposte le provvigioni solo successivamente al pagamento delle merci da parte dei clienti procacciati, ed inoltre attraverso un meccanismo di fittizie
“compensazioni” tra i crediti maturati per il buon fine degli affari conclusi con determinati clienti ed i pagamenti non evasi anche da diversa clientela e relativi a periodi antecedenti o successivi a quelli di maturazione delle provvigioni: in sostanza, il di volta in volta era costretto dall a restituire, in Parte_1 P_ contanti, cospicue somme per provvigioni già incassate, secondo la logica di addebitare agli agenti il mancato incasso delle somme aventi ad oggetto ordinativi di merci per le quali si verificavano, in periodi successivi, delle inadempienze;
il ricorrente ha quindi dedotto che, per effetto del comportamento gravemente lesivo dell , ha subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale;
che, in P_ particolare, avendo in corso un contratto di finanziamento per l'importo di Euro 120.000,00, si rendeva suo malgrado insolvente per il pagamento di ben trentanove rate, con conseguente decadenza dal beneficio del termine e segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi .Tanto premesso, ha chiesto all'adito Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro di: condannare la Controparte_3
, la , la ed , in proprio
[...] Controparte_1 CP_4 P_
e nella qualità di titolare della WEDDINGA AREA di ESPOSITO CIRO al pagamento, in proprio favore, del complessivo importo di Euro 53.225,45, oltre accessori di legge, così determinato: euro 14.498,35 a titolo di provvigioni maturate e non riscosse “a causa della illegittima applicazione della clausola del salvo buon fine e in violazione dei principi normativi di cui all' art.1748 e 1749 c.c,;”; euro 27.327,06 quali provvigioni “restituite” in contanti ad per gli anni 2015 e 2017 e P_ da questi indebitamente trattenute;
Euro 8.400,00, pari all'importo delle rate del finanziamento contratto con l'Istituto Fineco non versate da esso ricorrente a causa della condotta illegittima della parte resistente;
euro 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale conseguente alle “vessazioni” subite da od altra somma P_ ritenuta di giustizia;
con condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
Con unica memoria depositata in data 12.4.2024 si costituivano le parti convenute in epigrafe indicate, precisando in punto di fatto che: la Parte_2
è cessata dal 2017; inizialmente la affidava al ricorrente alcune Controparte_3 singole commissioni di vendita, procedendo alla contrattualizzazione delle stesse;
successivamente alla messa in liquidazione di suddetta società, il rapporto proseguiva con la e “sporadicamente” con la i clienti non venivano Controparte_1 CP_4 procurati dal ma venivano indicati dalle preponenti dovendo quest'ultimo Parte_1 occuparsi non già del procacciamento bensì della gestione delle commesse e degli incassi, che poi “girava” alle committenti. Eccepivano nell'ordine: l'improponibilità/ improcedibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito avendo parte ricorrente, alla risoluzione del rapporto contrattuale proposto due distinti ricorsi per ingiunzione di pagamento nei confronti di e di;
la Controparte_1 CP_4 nullità dell'atto introduttivo per omessa specificazione del petitum e della causa petendi; in via gradata, nel merito, la prescrizione del credito vantato ai sensi dell'art. 2948/1 n. 4 c.c..; ed ancora, la carenza di legittimazione passiva di ciascuna delle parti convenute stante l'avvenuta sottoscrizione di due distinti contratti e considerata la richiesta di condanna così come formulata dal ricorrente, omettendo di invocare la solidarietà ed omettendo la richiesta di accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro parasubordinato intercorso con le parti convenute;
la carenza di legittimazione passiva di in proprio, stante la cessazione della impresa P_ individuale Wedding Area a far data dal 06.09.2017 e considerata la nomina dello stesso a legale rappresentante della solo in data 20.09.2017; hanno Controparte_3 inoltre eccepito l'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto al ricorrente per complessivi euro 141.284,50, “distinti tra le varie società”, come da schede di calcolo delle provvigioni (doc. 16,17,18 e 19) e ricevute di pagamento allegate (doc. 10) ed, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso . Hanno rassegnato le seguenti conclusioni: dichiarare l'improcedibilità del ricorso per nullità dello stesso;
in via gradata, dichiarare l'improcedibilità della domanda per abuso del processo e frazionamento del credito, nonché la nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli articoli 414 e ss. C.p.c.; in subordine, nel merito, accertare e dichiarare in via principale la prescrizione del credito azionato;
in via ulteriormente gradata dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda avversaria e, quindi, rigettare la stessa in ogni sua parte per avvenuto pagamento di tutte le somme maturate dal a titolo di Parte_1 provvigioni e per la insussistenza di ogni ulteriore eventuale credito azionato;
nell'ipotesi di accertamento di qualsivoglia somma dovuta dalle committenti, accertare in via di eccezione riconvenzionale il maggiore importo dalle stesse versato al ricorrente “rispetto alle commissioni maturate, tenuto conto del fatturato effettivamente realizzato, rispetto alle provvigioni effettivamente pagate e, previa compensazione di tale maggior credito con quello eventualmente riconosciuto all'attore”; con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Fallito il tentativo di conciliazione della lite, la causa veniva istruita previa acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed all'udienza del 24.6.2025 - sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e può essere accolto entro i limiti di cui alla seguente motivazione.
Le eccezioni formali sollevate dalle parti convenute sono prive di pregio.
In ordine alla eccepita violazione del principio di infrazionabilità del credito, questa deriverebbe dalla circostanza che il , al termine del rapporto contrattuale, Parte_1 ha azionato due ricorsi per ingiunzione di pagamento nei confronti di CP_1
e facendo riferimento a fatture emesse ed asseritamente non
[...] CP_4 corrisposte dalle committenti.
Risulta peraltro pacifico, esaminando le prospettazioni delle parti e la documentazione versata dalle convenute, che l'odierno ricorrente, successivamente al deposito dei ricorsi dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, ha rinunciato all'azione per entrambe le procedure promosse, avendo ottenuto il pagamento spontaneo dei crediti relativi a specifiche provvigioni maturate, rispetto alle suddette società, nell'anno 2019.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “l'infrazionabilità del singolo diritto di credito si afferma nella considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell'oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l'estensione considerata dall'ordinamento. La violazione del divieto di infrazionabilità è sanzionata con la improponibilità che colpisce le domande proposte successivamente alla prima. Tuttavia, il concetto di
"unico rapporto obbligatorio" è stato espressamente affermato soltanto in relazione ad un singolo credito e non anche in relazione ad una pluralità di crediti riferibili ad un unico rapporto di durata. Pertanto, una volta cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore non è tenuto ad avanzare in un unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che sono maturate nel corso del suddetto rapporto o che trovano titolo nella cessazione del medesimo: pertanto, il frazionamento di esse in giudizi diversi non costituisce abuso sanzionabile con l'improponibilità della domanda. Va chiarito, però, quanto segue: se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti, pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le questioni relative a tali crediti che risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili - nonché, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo - possono anch'esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento” (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 16 febbraio
2017, n. 4090).
Nel recente arresto rappresentato dalla pronuncia delle SS.UU. del 19 marzo 2025, n.
7299, la Corte di Cassazione ha confermato che “in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione ascrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria”.
Ciò premesso, nel caso di specie le pretese creditorie non risultano affatto fondate sul medesimo fatto costitutivo, che non può essere inteso semplicisticamente come il rapporto contrattuale di agenzia intercorso tra le parti - peraltro non pienamente coincidenti nei giudizi in questione- e come mancato pagamento del compenso provvigionale.
Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nel presente ricorso ben emerge l'interesse del ricorrente alla tutela processuale frazionata in quanto i crediti azionati mediante la procedura monitoria erano certi, liquidi ed esigibili, tanto vero che sono stati adempiuti prima ancora che l'autorità giudiziaria competente si pronunciasse;
le pretese del giudizio in oggetto sottendono, al contrario, un accertamento assai più complesso che giustifica pienamente il ricorso alla cognizione ordinaria.
Anche l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo è infondata.
Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso sussiste per la mancanza degli elementi richiesti dall'art. 414, co. 1, n. 3 e 4, c.p.c., qualora non vi sia la possibilità, pur nella carenza di taluni elementi di fatto e di diritto, di individuare in maniera inequivocabile le ragioni e l'oggetto della domanda e ciò non risulti possibile neppure attraverso l'esame della documentazione prodotta. La necessità della specifica indicazione in ricorso sia del petitum che della causa petendi è funzionale, da un lato, a garantire compiutamente il diritto di difesa del convenuto e, dall'altro, a consentire al giudice l'individuazione degli esatti termini della controversia, a realizzare cioè quella circolarità degli oneri di allegazione e prova che costituiscono la struttura portante del rito del lavoro.
La mancanza o l'insufficiente indicazione dei predetti elementi rende, pertanto, l'atto introduttivo del giudizio inidoneo al raggiungimento del duplice scopo cui è destinato e ne determina la nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, co. 2, c.p.c..
Nel caso che ci occupa, le omissioni evidenziate in memoria difensiva (mancata specificazione dell'esatto ammontare delle provvigioni richieste sulla base dell'esatto fatturato procacciato, omesso richiamo, in ricorso, dei documenti allegati allo stesso), non sono tali dall'aver impedito alle controparti di difendersi adeguatamente rispetto alle domande articolate in ricorso, ed al giudice di comprendere quale sia il thema decidendum ed individuare il petitum, mediato ed immediato.
In ordine alla asserita carenza di legittimazione passiva di ciascuna delle parti convenute, ritiene il giudice che, sebbene la parte ricorrente non abbia formulato, nelle conclusioni del ricorso, una domanda di condanna in solido delle resistenti, dal complesso delle allegazioni attoree possa evincersi la legittimazione passiva, oltre che delle società con cui il ha concluso i contratti di agenzia, ossia la Parte_1
(attuale ) e la Controparte_3 Controparte_3 [...] anche delle altre parti convenute quali la ed Controparte_1 CP_4
, quest'ultimo convenuto non soltanto quale titolare della impresa P_
Wedding Area ma anche in proprio.
Al capo 9) del ricorso è stato dedotto che a prescindere dalle società per le quali operava, il aveva come esclusivo “referente” che gli Parte_1 P_ impartiva le “direttive” in ordine alle zone ed ai clienti con cui concludere affari.
Costituisce, pertanto, oggetto del contendere la verifica circa la presenza di un fenomeno di “co-datorialità”, ed in particolare se vi sia stata una sostanziale unitarietà della prestazione lavorativa, resa dal ricorrente in modo indifferenziato in favore delle società convenute, costituenti un unico centro di imputazione degli interessi sotto la direzione imprenditoriale di . P_
Da ormai molti anni la Corte di Cassazione affrontando il tema della “unicità del fronte datoriale”, ha affermato il principio che la disciplina legislativa inerente l'attività di società tra loro collegate, desumibili dal codice civile e dalla legislazione speciale, non consente di attribuire all'attività di gruppo, di per sè, "un valore giuridicamente unificante", sicché dall'unitarietà economica del gruppo non può trarsi alcuna conseguenza per quanto attiene ai diritti ed agli obblighi attinenti al rapporto di lavoro (così Cass. 3 aprile 1990 n. 2831: Cass. 9 novembre 1992 n. 10053; Cass.
27 febbraio 1995 n. 2261).
La Suprema Corte ha, peraltro, fatto sempre salva la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (ad es, ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato) ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle società del gruppo mediante interposizioni fittizie ovvero reali o fiduciarie (cfr. Cass. 27 febbraio 1995 n. 2261 cit., Cass. 12 marzo 1996 n. 2008), ovvero vi sia una illecita interposizione di manodopera ex art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, con conseguente separazione fra datore di lavoro nominale ed effettivo destinatario della prestazione lavorativa, (cfr. al riguardo Cass.
12 agosto 1992 n. 9517, Cass. 8 agosto 1987 n. 6848): fattispecie tutte che abbisognano di una specifica prova perché dirette ad invalidare quelle conseguenze naturalmente ricollegabili alla distinta ed autonoma personalità giuridica di ogni società, e perché dirette a far valere, a fronte dell'"apparenza" giuridica, una diversa realtà di fatto (Cass., 1.11.1999, n. 12492).
In ordine al fenomeno del collegamento societario è stato condivisibilmente rilevato:
“come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'esistenza di un gruppo di società o di un collegamento societario tra imprese formalmente distinte non ha di per sé riflessi sui rapporti di lavoro intercorsi tra un lavoratore ed una delle varie imprese collegate o facenti parte di un gruppo unitario. Tuttavia, a determinate condizioni, la realtà dei gruppi societari e dei fenomeni di collegamento tra imprese possono avere effetti diretti in ambito giuslavoristico. Ciò accade in quanto l'esigenza di individuare un unico centro di imputazione cui ricondurre la gestione del rapporto di lavoro, al di là degli schermi societari ovvero di una pluralità di strutture organizzative non aventi una chiara distinzione dei ruoli, risponde al dato normativo base dell'art. 2094 c.c., che impone di individuare l'interlocutore tipico del lavoratore subordinato nella persona fisica o giuridica del datore di lavoro, cioè di chi di fatto detiene ed esercita i suoi poteri direttivi e disciplinare nei confronti della controparte. La peculiarità del rapporto di lavoro rispetto alle altre forme contrattuali, peculiarità che discende dalla singolare natura degli interessi in gioco, dalla quale a sua volta deriva l'esigenza di garantire l'effettività delle tutele, fa sì che in relazione a detto tipo di rapporto negoziale, pur a fronte di una pluralità di soggetti giuridici distinti, la titolarità del rapporto medesimo possa essere riferita contemporaneamente a più soggetti che, sebbene formalmente distinti, per il collegamento fra essi esistente, si pongano come espressione di un unico centro di interessi e, quindi, di un'impresa sostanzialmente unitaria. Con orientamento ormai costante, la giurisprudenza di legittimità ha, dunque, affermato che: “Il collegamento economico -funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è d iper sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare -anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato -un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico -funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti:a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo -finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune. d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione”(cfr. sentenza Tribunale Napoli, dott. F. Armato, n. 3743/2022).
Non vi è motivo di ritenere che i principi così affermati non possano essere estesi al rapporto di lavoro parasubordinato.
Ritiene il giudicante che l'esame delle visure camerali delle società, allegate in giudizio, confermi l'assunto della parte ricorrente.
Tutte le società convenute hanno infatti la medesima sede legale in Napoli via Galileo
Ferraris 66 c/o Studio Riccio, ad eccezione della , Parte_2 peraltro cancellata il 6.10.2017.
Il liquidatore della in liquidazione è , il Controparte_3 P_ capitale sociale è ripartito in identiche quote di proprietà di quest'ultimo e di tale
; la ha quale amministratore unico Parte_3 Controparte_1
ed il capitale sociale della stessa risulta intestato alla P_ [...]
è anche amministratore unico della Controparte_3 P_
, di proprietà dello stesso e della CP_4 P_ Controparte_1
[...]
Tanto basta, a parere del giudicante, per ritenersi sufficientemente provata l'esistenza di un medesimo interesse tale da configurare un unico centro di imputazione delle obbligazioni e dei crediti dell'attività di impresa al di là dell'apparente costituzione di distinti soggetti giuridici, sì da giustificare la eventuale condanna in solido delle parti convenute.
Passando all'esame del merito della causa, l'eccezione di prescrizione è ugualmente priva di fondamento.
Infatti, nella prospettiva del rapporto di lavoro unitario, è sufficiente rilevare che la lettera di messa in mora del 23.12.2019 indirizzata alla Controparte_1
(cfr. lettera a mezzo pec con relative ricevute di accettazione e consegna nella produzione di parte ricorrente), dotata di un sufficiente grado di specificità in ordine alle pretese rivendicate, costituisce idoneo atto interruttivo dei termini di prescrizione dei crediti nei confronti anche delle altre società, nonché nei confronti di P_
.
[...]
La domanda di condanna al pagamento di Euro 14.498,35 a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte per effetto della clausola, inserita nei contratti di agenzia, del “salvo buon fine” (cd. “star del credere”) non può, però, essere accolta.
Com'è noto l'art. 1748 c.c., come modificato dal D. Lgs. n. 65 del 1999 ed innovando profondamente il sistema già vigente, condiziona il diritto dell'agente alla provvigione non più alla regolare esecuzione del contratto, bensì alla conclusione dell'affare, prevedendo, tra l'altro, che, salva diversa pattuizione, la provvigione spetti all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.
Nella nuova disciplina giuridica, dunque, il fatto costitutivo della provvigione è la conclusione del contratto. Questa genera non una semplice aspettativa, come nella disciplina precedente, ma un diritto di credito vero e proprio, anche se non ancora esigibile. Condizione di esigibilità è invece l'esecuzione del contratto da parte del preponente: la provvigione è esigibile - salvo diversa pattuizione- nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione. Non è quindi necessaria, nel nuovo sistema, la prova del buon fine dell'affare, ovverosia, in sostanza, del pagamento del prezzo da parte del cliente.
Tuttavia, sebbene la nuova disciplina contenga modifiche di segno indubbiamente migliorativo per l'agente, sia nella nuova che nella vecchia disciplina, l'agente ha l'onere di allegare e provare, in ogni caso, la conclusione del contratto, che resta pur sempre l'indefettibile presupposto per il sorgere del diritto, specificando, nel caso di pluralità di contratti promossi, quali siano stati i contratti conclusi e per quale ammontare.
Consegue che la domanda di pagamento della provvigione - così come delle relative indennità – non può essere accolta per difetto di allegazioni qualora non siano indicate le generalità del soggetto con il quale è stato concluso l'affare, la data, il luogo e l'oggetto del contratto, il relativo importo e il corrispettivo di fatto versato
(cfr. ex multis Cass. lav.
2.5.2000 n. 5467). Ed ancora la Cassazione ha precisato che
“l'agente che intenda ottenere il pagamento delle provvigioni sugli affari conclusi o della indennità di cessazione del rapporto, commisurata ad esse, ha l'onere di provare in giudizio l'avvenuta conclusione di tali affari e non può supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta generica di esibizione della contabilità aziendale del preponente (Cass. 9 luglio 1996 n. 6258, 7 giugno 2002 n.
8310)” (Cassazione sentenza Sez. lavoro n. 14968 del 07.07.2011).
Nel caso di specie, parte ricorrente si duole del mancato pagamento delle provvigioni maturate “nel corso degli anni” ma non allega la data di conclusione dell'affare , né l'oggetto del contratto limitandosi ad indicare gli importi a suo dire maturati - senza peraltro specificare la percentuale di provvigione applicata (laddove in entrambi i contratti di agenzia versati in atti residua un'ampia discrezionalità nella determinazione del compenso provvigionale, che dipende, a d esempio, dalla scontistica applicata) – e le imprese clienti delle preponenti.
A tale carenza allegatoria, cui non è possibile porre rimedio attraverso le istanze istruttorie articolate in ricorso, consegue il rigetto nel merito della domanda.
Anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali non può essere accolta.
Quanto in particolare al danno patrimoniale, al contrario di quanto asserito in ricorso, difetta la prova del nesso causale tra il mancato pagamento delle rate del finanziamento contratto dal ricorrente e i supposti inadempimenti della parte datoriale.
Del resto, il ricorrente nulla deduce sulla consistenza del suo nucleo familiare, e sul reddito prodotto dallo stesso, pertanto la domanda di risarcimento del danno difetta di allegazione e prova e deve essere rigettata.
Resta da esaminare la seconda domanda proposta in ricorso, relativa alle somme
“restituite” dal ricorrente ad nell'ambito delle provvigioni già P_ incassate.
Parte ricorrente ha dedotto in proposito che l aveva escogitato un sistema P_ con il quale effettuava delle “compensazioni” fittizie il cui fine era quello di addossare ai suoi agenti il rischio del buon fine dell'affare.
In virtù di tale sistema, anche quando, a seguito di emissione della fattura, veniva regolarmente pagato per una commessa conclusasi, era poi indotto dal committente a riversare, in contanti, le somme riscosse o parte delle stesse, per “coprire” insoluti di altri clienti nei confronti delle committenti, anche relativi a distinte annualità (cfr. ricorso, pagine 6 e ss.). Deduce, in particolare, il ricorrente, che “le indebite compensazioni descritte ebbero inizio nell' anno 2015, allorquando il ricorrente veniva convocato presso l' ufficio del proprio datore di lavoro ( Sig. ) sito in Napoli , il quale asseriva di voler P_ procedere alla regolarizzazione della sua posizione economica per gli anni pregressi
(in particolare per l‟ anno 2014 e per il primo semestre dell' anno 2015 ) Il ricorrente tuttavia, si vedeva sottoporre un “ insolito “ prospetto sintetico dare/ avere nel quale da una parte, vi erano riportate le somme che egli avrebbe dovuto ricevere
a titolo di provvigioni, dall' altro le somme da restituire . Nello specifico, il avrebbe dovuto ricevere il pagamento dell'importo di euro Parte_1
16.894,58 per le seguenti voci: f) euro 15.503,78 quali provvigioni maturate nei primi quattro trimestri dell' anno 2014 dalla Soc.STAR IMPORT g) euro 1.390,80 a titolo di provvigioni maturate nei primi quattro trimestri dell'anno 2014 dalla Soc.Weeding Area di SP IR ; tali somme , come si evince dal prospetto che si allega timbrato dalla ,sono le provvigioni che maturavano in Controparte_1 favore del ricorrente da cui venivano decurtate le somme già corrispostegli mediante bonifica bancari , ma che egli doveva restituire al sig. laddove si P_ verificavano degli insoluti rispetto alla merce acquistata ( cfr. all. 4 ). Addirittura l' iva veniva considerata quale partita a credito . Essa riguardava la fattura n. 1/2014 del 01.12.2014 di euro 31.245,90, dove maturava l' Iva per la somma di euro 5.636,13 e la fattura n. 2 /2014 di euro 3.985,62 su cui maturava l' Iva di euro 718,72 Tali somme venivano inserite quali somme “ ad avere” in favore del ricorrente e da esse veniva poi sottratta a ritenuta di acconto –maturata sulle predette fatture – pari rispettivamente, ad euro 2.946,16 ed euro 375,69 ;dalla somma complessiva che il ricorrente avrebbe dovuto ricevere quale saldo a credito pari ad euro 19.927,58 venivano sottratti gli importi considerati “ a debito “ tra cui;
- euro 5.000,00 quali provvigioni maturate in acconto sulla fattura n. 1 del 01.12.2014 e già liquidati con bonifico dell' 01.04.2015; - euro 3.266,90 quali provvigioni maturate sulla fattura n. 2 del 08.12.2014 e già liquidati con bonifico del 01.04.2015 ; - euro 23.308,74 per le provvigioni maturate a saldo della fattura n. 1 / 2014 e già corrisposti con bonifico del 09.06.2015. La differenza tra le poste c.d. a debito ( euro 31.575,64) e quelle a credito ( euro 19.927,58) generava un saldo negativo di euro 11.648.96 che il ricorrente era costretto a restituire con le seguenti modalità a) euro 2.500,00 in data
19.06.2015;b) euro 2.500,00 in data 13.07.2015, c) euro 2.500,00 in data
20.07.2015; d) euro 4.148,06 in data 06.08.2015, ove e' indicata la dicitura “ Chiuso tutto con il 06.08.2015”. Controparte_2
Ciò avveniva, come assume il ricorrente, anche per l'anno 2017 nel quale, in applicazione del medesimo meccanismo, il ricorrente riversava al preponente la somma di euro 15.679,00 secondo le tempistiche indicate in ricorso.
Ritiene il giudicante che le circostanze dedotte, testè riportate, siano sufficientemente dimostrate dai documenti prodotti dal ricorrente, in particolare dal documento n. 4 (“prospetto dare/avere , con allegati) e dal documento n. 7 (“anno 2017 Parte_1 ricevute dei pagamenti attestanti la restituzione in contanti…”).
Tali documenti, rappresentati oltre che da estratti bancari, da ricevute di pagamento e da prospetti contabili su cui è apposto il timbro di e Controparte_3 siglati con una firma presumibilmente riconducibile all'amministratore della stessa, hanno rilevanza probatoria e dagli stessi emergono dati ed elementi corrispondenti alle deduzioni, in questo caso specifiche, contenute in ricorso .
Essi non stati in alcun modo disconosciuti dalle parti resistenti, né sono stati contestati nella loro autenticità, pertanto assurgono a mezzi di prova liberamente valutabili da parte del giudice.
In conclusione, rigettata ogni altra domanda, al ricorrente spetta l'importo di Euro 27.327,06 come da prospetto integrato al ricorso, con conseguente condanna in solido delle parti resistenti. Su tale somma sono dovuti anche interessi legali e rivalutazione monetaria ( vedi Cass. civ., sez. III, sent., 12 novembre 2021, n. 34011) dalle date di restituzione delle somme sino al saldo.
Considerato l'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono compensate per un mezzo, e per la metà residua cedono a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore di , al pagamento di Euro 27.327,06 oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ista dalla domanda al saldo;
2) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna le resistenti in solido tra loro al pagamento nei confronti del ricorrente della restante parte che liquida in € 3300,00 oltre iva cpa e spese generali ,con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 7.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 24.06.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 19545/2023 R.G. Lav.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Angelo Tesone elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Giugliano in Campania (NA), alla Via Antica Giardini 15, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
C.F. E P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro- tempore;
P_
, c.f. e p. iva , in Controparte_3 P.IVA_2 persona del liquidatore pro – tempore;
P_
c.f. e p.iva in persona del legale rappresentante pro- CP_4 P.IVA_3 tempore;
P_
, c.f. residente in [...]
52 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mauro Marinelli e Lucio Erra, con elezione di domicilio in Napoli alla Via Tino di Camaino, 4, come da procura in atti
-RESISTENTI-
OGGETTO: provvigioni per rapporto di agenzia;
risarcimento danni CONCLUSIONI: conformi a quelle versate nei rispetti atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.10.2023 l'istante in epigrafe indicato ha dedotto: di essere agente di commercio e di aver svolto la propria attività lavorativa per conto delle società convenute nel periodo compreso tra il 2013 ed il 2019 avendo quale esclusivo referente che gli impartiva le direttive sia in ordine alle zone P_ di procacciamento che rispetto ai clienti da contattare;
che il rapporto lavorativo de quo veniva formalizzato solo nell'anno 2014 mediante la sottoscrizione di contratto di agenzia con la e, successivamente, nel 2015, con la Controparte_3
e che tuttavia esso lavorava contemporaneamente anche Controparte_1 in favore della e della Wedding Area, di;
che, nel periodo CP_4 P_ indicato, è stato incaricato di operare nelle regioni Marche ed Abruzzo, nelle provincie di Avellino e Benevento, nelle provincia di Napoli e Caserta;
che il rapporto di agenzia si risolveva in data 20.02.2019 per iniziativa di il quale P_ aveva esercitato nei suoi confronti continue vessazioni, abusi e ricatti tra cui la minaccia di interrompere il rapporto lavorativo. In punto di diritto, il ricorrente lamenta l'illegittimità della condotta del dominus del rapporto di lavoro, P_
, che si è manifestata nell'indebito accollo degli “insoluti” in capo all'agente, al
[...] quale venivano corrisposte le provvigioni solo successivamente al pagamento delle merci da parte dei clienti procacciati, ed inoltre attraverso un meccanismo di fittizie
“compensazioni” tra i crediti maturati per il buon fine degli affari conclusi con determinati clienti ed i pagamenti non evasi anche da diversa clientela e relativi a periodi antecedenti o successivi a quelli di maturazione delle provvigioni: in sostanza, il di volta in volta era costretto dall a restituire, in Parte_1 P_ contanti, cospicue somme per provvigioni già incassate, secondo la logica di addebitare agli agenti il mancato incasso delle somme aventi ad oggetto ordinativi di merci per le quali si verificavano, in periodi successivi, delle inadempienze;
il ricorrente ha quindi dedotto che, per effetto del comportamento gravemente lesivo dell , ha subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale;
che, in P_ particolare, avendo in corso un contratto di finanziamento per l'importo di Euro 120.000,00, si rendeva suo malgrado insolvente per il pagamento di ben trentanove rate, con conseguente decadenza dal beneficio del termine e segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi .Tanto premesso, ha chiesto all'adito Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro di: condannare la Controparte_3
, la , la ed , in proprio
[...] Controparte_1 CP_4 P_
e nella qualità di titolare della WEDDINGA AREA di ESPOSITO CIRO al pagamento, in proprio favore, del complessivo importo di Euro 53.225,45, oltre accessori di legge, così determinato: euro 14.498,35 a titolo di provvigioni maturate e non riscosse “a causa della illegittima applicazione della clausola del salvo buon fine e in violazione dei principi normativi di cui all' art.1748 e 1749 c.c,;”; euro 27.327,06 quali provvigioni “restituite” in contanti ad per gli anni 2015 e 2017 e P_ da questi indebitamente trattenute;
Euro 8.400,00, pari all'importo delle rate del finanziamento contratto con l'Istituto Fineco non versate da esso ricorrente a causa della condotta illegittima della parte resistente;
euro 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale conseguente alle “vessazioni” subite da od altra somma P_ ritenuta di giustizia;
con condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
Con unica memoria depositata in data 12.4.2024 si costituivano le parti convenute in epigrafe indicate, precisando in punto di fatto che: la Parte_2
è cessata dal 2017; inizialmente la affidava al ricorrente alcune Controparte_3 singole commissioni di vendita, procedendo alla contrattualizzazione delle stesse;
successivamente alla messa in liquidazione di suddetta società, il rapporto proseguiva con la e “sporadicamente” con la i clienti non venivano Controparte_1 CP_4 procurati dal ma venivano indicati dalle preponenti dovendo quest'ultimo Parte_1 occuparsi non già del procacciamento bensì della gestione delle commesse e degli incassi, che poi “girava” alle committenti. Eccepivano nell'ordine: l'improponibilità/ improcedibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito avendo parte ricorrente, alla risoluzione del rapporto contrattuale proposto due distinti ricorsi per ingiunzione di pagamento nei confronti di e di;
la Controparte_1 CP_4 nullità dell'atto introduttivo per omessa specificazione del petitum e della causa petendi; in via gradata, nel merito, la prescrizione del credito vantato ai sensi dell'art. 2948/1 n. 4 c.c..; ed ancora, la carenza di legittimazione passiva di ciascuna delle parti convenute stante l'avvenuta sottoscrizione di due distinti contratti e considerata la richiesta di condanna così come formulata dal ricorrente, omettendo di invocare la solidarietà ed omettendo la richiesta di accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro parasubordinato intercorso con le parti convenute;
la carenza di legittimazione passiva di in proprio, stante la cessazione della impresa P_ individuale Wedding Area a far data dal 06.09.2017 e considerata la nomina dello stesso a legale rappresentante della solo in data 20.09.2017; hanno Controparte_3 inoltre eccepito l'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto al ricorrente per complessivi euro 141.284,50, “distinti tra le varie società”, come da schede di calcolo delle provvigioni (doc. 16,17,18 e 19) e ricevute di pagamento allegate (doc. 10) ed, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso . Hanno rassegnato le seguenti conclusioni: dichiarare l'improcedibilità del ricorso per nullità dello stesso;
in via gradata, dichiarare l'improcedibilità della domanda per abuso del processo e frazionamento del credito, nonché la nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli articoli 414 e ss. C.p.c.; in subordine, nel merito, accertare e dichiarare in via principale la prescrizione del credito azionato;
in via ulteriormente gradata dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda avversaria e, quindi, rigettare la stessa in ogni sua parte per avvenuto pagamento di tutte le somme maturate dal a titolo di Parte_1 provvigioni e per la insussistenza di ogni ulteriore eventuale credito azionato;
nell'ipotesi di accertamento di qualsivoglia somma dovuta dalle committenti, accertare in via di eccezione riconvenzionale il maggiore importo dalle stesse versato al ricorrente “rispetto alle commissioni maturate, tenuto conto del fatturato effettivamente realizzato, rispetto alle provvigioni effettivamente pagate e, previa compensazione di tale maggior credito con quello eventualmente riconosciuto all'attore”; con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Fallito il tentativo di conciliazione della lite, la causa veniva istruita previa acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed all'udienza del 24.6.2025 - sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e può essere accolto entro i limiti di cui alla seguente motivazione.
Le eccezioni formali sollevate dalle parti convenute sono prive di pregio.
In ordine alla eccepita violazione del principio di infrazionabilità del credito, questa deriverebbe dalla circostanza che il , al termine del rapporto contrattuale, Parte_1 ha azionato due ricorsi per ingiunzione di pagamento nei confronti di CP_1
e facendo riferimento a fatture emesse ed asseritamente non
[...] CP_4 corrisposte dalle committenti.
Risulta peraltro pacifico, esaminando le prospettazioni delle parti e la documentazione versata dalle convenute, che l'odierno ricorrente, successivamente al deposito dei ricorsi dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, ha rinunciato all'azione per entrambe le procedure promosse, avendo ottenuto il pagamento spontaneo dei crediti relativi a specifiche provvigioni maturate, rispetto alle suddette società, nell'anno 2019.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “l'infrazionabilità del singolo diritto di credito si afferma nella considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell'oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l'estensione considerata dall'ordinamento. La violazione del divieto di infrazionabilità è sanzionata con la improponibilità che colpisce le domande proposte successivamente alla prima. Tuttavia, il concetto di
"unico rapporto obbligatorio" è stato espressamente affermato soltanto in relazione ad un singolo credito e non anche in relazione ad una pluralità di crediti riferibili ad un unico rapporto di durata. Pertanto, una volta cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore non è tenuto ad avanzare in un unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che sono maturate nel corso del suddetto rapporto o che trovano titolo nella cessazione del medesimo: pertanto, il frazionamento di esse in giudizi diversi non costituisce abuso sanzionabile con l'improponibilità della domanda. Va chiarito, però, quanto segue: se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti, pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le questioni relative a tali crediti che risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili - nonché, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo - possono anch'esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento” (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 16 febbraio
2017, n. 4090).
Nel recente arresto rappresentato dalla pronuncia delle SS.UU. del 19 marzo 2025, n.
7299, la Corte di Cassazione ha confermato che “in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione ascrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria”.
Ciò premesso, nel caso di specie le pretese creditorie non risultano affatto fondate sul medesimo fatto costitutivo, che non può essere inteso semplicisticamente come il rapporto contrattuale di agenzia intercorso tra le parti - peraltro non pienamente coincidenti nei giudizi in questione- e come mancato pagamento del compenso provvigionale.
Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nel presente ricorso ben emerge l'interesse del ricorrente alla tutela processuale frazionata in quanto i crediti azionati mediante la procedura monitoria erano certi, liquidi ed esigibili, tanto vero che sono stati adempiuti prima ancora che l'autorità giudiziaria competente si pronunciasse;
le pretese del giudizio in oggetto sottendono, al contrario, un accertamento assai più complesso che giustifica pienamente il ricorso alla cognizione ordinaria.
Anche l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo è infondata.
Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso sussiste per la mancanza degli elementi richiesti dall'art. 414, co. 1, n. 3 e 4, c.p.c., qualora non vi sia la possibilità, pur nella carenza di taluni elementi di fatto e di diritto, di individuare in maniera inequivocabile le ragioni e l'oggetto della domanda e ciò non risulti possibile neppure attraverso l'esame della documentazione prodotta. La necessità della specifica indicazione in ricorso sia del petitum che della causa petendi è funzionale, da un lato, a garantire compiutamente il diritto di difesa del convenuto e, dall'altro, a consentire al giudice l'individuazione degli esatti termini della controversia, a realizzare cioè quella circolarità degli oneri di allegazione e prova che costituiscono la struttura portante del rito del lavoro.
La mancanza o l'insufficiente indicazione dei predetti elementi rende, pertanto, l'atto introduttivo del giudizio inidoneo al raggiungimento del duplice scopo cui è destinato e ne determina la nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, co. 2, c.p.c..
Nel caso che ci occupa, le omissioni evidenziate in memoria difensiva (mancata specificazione dell'esatto ammontare delle provvigioni richieste sulla base dell'esatto fatturato procacciato, omesso richiamo, in ricorso, dei documenti allegati allo stesso), non sono tali dall'aver impedito alle controparti di difendersi adeguatamente rispetto alle domande articolate in ricorso, ed al giudice di comprendere quale sia il thema decidendum ed individuare il petitum, mediato ed immediato.
In ordine alla asserita carenza di legittimazione passiva di ciascuna delle parti convenute, ritiene il giudice che, sebbene la parte ricorrente non abbia formulato, nelle conclusioni del ricorso, una domanda di condanna in solido delle resistenti, dal complesso delle allegazioni attoree possa evincersi la legittimazione passiva, oltre che delle società con cui il ha concluso i contratti di agenzia, ossia la Parte_1
(attuale ) e la Controparte_3 Controparte_3 [...] anche delle altre parti convenute quali la ed Controparte_1 CP_4
, quest'ultimo convenuto non soltanto quale titolare della impresa P_
Wedding Area ma anche in proprio.
Al capo 9) del ricorso è stato dedotto che a prescindere dalle società per le quali operava, il aveva come esclusivo “referente” che gli Parte_1 P_ impartiva le “direttive” in ordine alle zone ed ai clienti con cui concludere affari.
Costituisce, pertanto, oggetto del contendere la verifica circa la presenza di un fenomeno di “co-datorialità”, ed in particolare se vi sia stata una sostanziale unitarietà della prestazione lavorativa, resa dal ricorrente in modo indifferenziato in favore delle società convenute, costituenti un unico centro di imputazione degli interessi sotto la direzione imprenditoriale di . P_
Da ormai molti anni la Corte di Cassazione affrontando il tema della “unicità del fronte datoriale”, ha affermato il principio che la disciplina legislativa inerente l'attività di società tra loro collegate, desumibili dal codice civile e dalla legislazione speciale, non consente di attribuire all'attività di gruppo, di per sè, "un valore giuridicamente unificante", sicché dall'unitarietà economica del gruppo non può trarsi alcuna conseguenza per quanto attiene ai diritti ed agli obblighi attinenti al rapporto di lavoro (così Cass. 3 aprile 1990 n. 2831: Cass. 9 novembre 1992 n. 10053; Cass.
27 febbraio 1995 n. 2261).
La Suprema Corte ha, peraltro, fatto sempre salva la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (ad es, ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato) ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle società del gruppo mediante interposizioni fittizie ovvero reali o fiduciarie (cfr. Cass. 27 febbraio 1995 n. 2261 cit., Cass. 12 marzo 1996 n. 2008), ovvero vi sia una illecita interposizione di manodopera ex art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, con conseguente separazione fra datore di lavoro nominale ed effettivo destinatario della prestazione lavorativa, (cfr. al riguardo Cass.
12 agosto 1992 n. 9517, Cass. 8 agosto 1987 n. 6848): fattispecie tutte che abbisognano di una specifica prova perché dirette ad invalidare quelle conseguenze naturalmente ricollegabili alla distinta ed autonoma personalità giuridica di ogni società, e perché dirette a far valere, a fronte dell'"apparenza" giuridica, una diversa realtà di fatto (Cass., 1.11.1999, n. 12492).
In ordine al fenomeno del collegamento societario è stato condivisibilmente rilevato:
“come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'esistenza di un gruppo di società o di un collegamento societario tra imprese formalmente distinte non ha di per sé riflessi sui rapporti di lavoro intercorsi tra un lavoratore ed una delle varie imprese collegate o facenti parte di un gruppo unitario. Tuttavia, a determinate condizioni, la realtà dei gruppi societari e dei fenomeni di collegamento tra imprese possono avere effetti diretti in ambito giuslavoristico. Ciò accade in quanto l'esigenza di individuare un unico centro di imputazione cui ricondurre la gestione del rapporto di lavoro, al di là degli schermi societari ovvero di una pluralità di strutture organizzative non aventi una chiara distinzione dei ruoli, risponde al dato normativo base dell'art. 2094 c.c., che impone di individuare l'interlocutore tipico del lavoratore subordinato nella persona fisica o giuridica del datore di lavoro, cioè di chi di fatto detiene ed esercita i suoi poteri direttivi e disciplinare nei confronti della controparte. La peculiarità del rapporto di lavoro rispetto alle altre forme contrattuali, peculiarità che discende dalla singolare natura degli interessi in gioco, dalla quale a sua volta deriva l'esigenza di garantire l'effettività delle tutele, fa sì che in relazione a detto tipo di rapporto negoziale, pur a fronte di una pluralità di soggetti giuridici distinti, la titolarità del rapporto medesimo possa essere riferita contemporaneamente a più soggetti che, sebbene formalmente distinti, per il collegamento fra essi esistente, si pongano come espressione di un unico centro di interessi e, quindi, di un'impresa sostanzialmente unitaria. Con orientamento ormai costante, la giurisprudenza di legittimità ha, dunque, affermato che: “Il collegamento economico -funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è d iper sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare -anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato -un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico -funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti:a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo -finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune. d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione”(cfr. sentenza Tribunale Napoli, dott. F. Armato, n. 3743/2022).
Non vi è motivo di ritenere che i principi così affermati non possano essere estesi al rapporto di lavoro parasubordinato.
Ritiene il giudicante che l'esame delle visure camerali delle società, allegate in giudizio, confermi l'assunto della parte ricorrente.
Tutte le società convenute hanno infatti la medesima sede legale in Napoli via Galileo
Ferraris 66 c/o Studio Riccio, ad eccezione della , Parte_2 peraltro cancellata il 6.10.2017.
Il liquidatore della in liquidazione è , il Controparte_3 P_ capitale sociale è ripartito in identiche quote di proprietà di quest'ultimo e di tale
; la ha quale amministratore unico Parte_3 Controparte_1
ed il capitale sociale della stessa risulta intestato alla P_ [...]
è anche amministratore unico della Controparte_3 P_
, di proprietà dello stesso e della CP_4 P_ Controparte_1
[...]
Tanto basta, a parere del giudicante, per ritenersi sufficientemente provata l'esistenza di un medesimo interesse tale da configurare un unico centro di imputazione delle obbligazioni e dei crediti dell'attività di impresa al di là dell'apparente costituzione di distinti soggetti giuridici, sì da giustificare la eventuale condanna in solido delle parti convenute.
Passando all'esame del merito della causa, l'eccezione di prescrizione è ugualmente priva di fondamento.
Infatti, nella prospettiva del rapporto di lavoro unitario, è sufficiente rilevare che la lettera di messa in mora del 23.12.2019 indirizzata alla Controparte_1
(cfr. lettera a mezzo pec con relative ricevute di accettazione e consegna nella produzione di parte ricorrente), dotata di un sufficiente grado di specificità in ordine alle pretese rivendicate, costituisce idoneo atto interruttivo dei termini di prescrizione dei crediti nei confronti anche delle altre società, nonché nei confronti di P_
.
[...]
La domanda di condanna al pagamento di Euro 14.498,35 a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte per effetto della clausola, inserita nei contratti di agenzia, del “salvo buon fine” (cd. “star del credere”) non può, però, essere accolta.
Com'è noto l'art. 1748 c.c., come modificato dal D. Lgs. n. 65 del 1999 ed innovando profondamente il sistema già vigente, condiziona il diritto dell'agente alla provvigione non più alla regolare esecuzione del contratto, bensì alla conclusione dell'affare, prevedendo, tra l'altro, che, salva diversa pattuizione, la provvigione spetti all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.
Nella nuova disciplina giuridica, dunque, il fatto costitutivo della provvigione è la conclusione del contratto. Questa genera non una semplice aspettativa, come nella disciplina precedente, ma un diritto di credito vero e proprio, anche se non ancora esigibile. Condizione di esigibilità è invece l'esecuzione del contratto da parte del preponente: la provvigione è esigibile - salvo diversa pattuizione- nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione. Non è quindi necessaria, nel nuovo sistema, la prova del buon fine dell'affare, ovverosia, in sostanza, del pagamento del prezzo da parte del cliente.
Tuttavia, sebbene la nuova disciplina contenga modifiche di segno indubbiamente migliorativo per l'agente, sia nella nuova che nella vecchia disciplina, l'agente ha l'onere di allegare e provare, in ogni caso, la conclusione del contratto, che resta pur sempre l'indefettibile presupposto per il sorgere del diritto, specificando, nel caso di pluralità di contratti promossi, quali siano stati i contratti conclusi e per quale ammontare.
Consegue che la domanda di pagamento della provvigione - così come delle relative indennità – non può essere accolta per difetto di allegazioni qualora non siano indicate le generalità del soggetto con il quale è stato concluso l'affare, la data, il luogo e l'oggetto del contratto, il relativo importo e il corrispettivo di fatto versato
(cfr. ex multis Cass. lav.
2.5.2000 n. 5467). Ed ancora la Cassazione ha precisato che
“l'agente che intenda ottenere il pagamento delle provvigioni sugli affari conclusi o della indennità di cessazione del rapporto, commisurata ad esse, ha l'onere di provare in giudizio l'avvenuta conclusione di tali affari e non può supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta generica di esibizione della contabilità aziendale del preponente (Cass. 9 luglio 1996 n. 6258, 7 giugno 2002 n.
8310)” (Cassazione sentenza Sez. lavoro n. 14968 del 07.07.2011).
Nel caso di specie, parte ricorrente si duole del mancato pagamento delle provvigioni maturate “nel corso degli anni” ma non allega la data di conclusione dell'affare , né l'oggetto del contratto limitandosi ad indicare gli importi a suo dire maturati - senza peraltro specificare la percentuale di provvigione applicata (laddove in entrambi i contratti di agenzia versati in atti residua un'ampia discrezionalità nella determinazione del compenso provvigionale, che dipende, a d esempio, dalla scontistica applicata) – e le imprese clienti delle preponenti.
A tale carenza allegatoria, cui non è possibile porre rimedio attraverso le istanze istruttorie articolate in ricorso, consegue il rigetto nel merito della domanda.
Anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali non può essere accolta.
Quanto in particolare al danno patrimoniale, al contrario di quanto asserito in ricorso, difetta la prova del nesso causale tra il mancato pagamento delle rate del finanziamento contratto dal ricorrente e i supposti inadempimenti della parte datoriale.
Del resto, il ricorrente nulla deduce sulla consistenza del suo nucleo familiare, e sul reddito prodotto dallo stesso, pertanto la domanda di risarcimento del danno difetta di allegazione e prova e deve essere rigettata.
Resta da esaminare la seconda domanda proposta in ricorso, relativa alle somme
“restituite” dal ricorrente ad nell'ambito delle provvigioni già P_ incassate.
Parte ricorrente ha dedotto in proposito che l aveva escogitato un sistema P_ con il quale effettuava delle “compensazioni” fittizie il cui fine era quello di addossare ai suoi agenti il rischio del buon fine dell'affare.
In virtù di tale sistema, anche quando, a seguito di emissione della fattura, veniva regolarmente pagato per una commessa conclusasi, era poi indotto dal committente a riversare, in contanti, le somme riscosse o parte delle stesse, per “coprire” insoluti di altri clienti nei confronti delle committenti, anche relativi a distinte annualità (cfr. ricorso, pagine 6 e ss.). Deduce, in particolare, il ricorrente, che “le indebite compensazioni descritte ebbero inizio nell' anno 2015, allorquando il ricorrente veniva convocato presso l' ufficio del proprio datore di lavoro ( Sig. ) sito in Napoli , il quale asseriva di voler P_ procedere alla regolarizzazione della sua posizione economica per gli anni pregressi
(in particolare per l‟ anno 2014 e per il primo semestre dell' anno 2015 ) Il ricorrente tuttavia, si vedeva sottoporre un “ insolito “ prospetto sintetico dare/ avere nel quale da una parte, vi erano riportate le somme che egli avrebbe dovuto ricevere
a titolo di provvigioni, dall' altro le somme da restituire . Nello specifico, il avrebbe dovuto ricevere il pagamento dell'importo di euro Parte_1
16.894,58 per le seguenti voci: f) euro 15.503,78 quali provvigioni maturate nei primi quattro trimestri dell' anno 2014 dalla Soc.STAR IMPORT g) euro 1.390,80 a titolo di provvigioni maturate nei primi quattro trimestri dell'anno 2014 dalla Soc.Weeding Area di SP IR ; tali somme , come si evince dal prospetto che si allega timbrato dalla ,sono le provvigioni che maturavano in Controparte_1 favore del ricorrente da cui venivano decurtate le somme già corrispostegli mediante bonifica bancari , ma che egli doveva restituire al sig. laddove si P_ verificavano degli insoluti rispetto alla merce acquistata ( cfr. all. 4 ). Addirittura l' iva veniva considerata quale partita a credito . Essa riguardava la fattura n. 1/2014 del 01.12.2014 di euro 31.245,90, dove maturava l' Iva per la somma di euro 5.636,13 e la fattura n. 2 /2014 di euro 3.985,62 su cui maturava l' Iva di euro 718,72 Tali somme venivano inserite quali somme “ ad avere” in favore del ricorrente e da esse veniva poi sottratta a ritenuta di acconto –maturata sulle predette fatture – pari rispettivamente, ad euro 2.946,16 ed euro 375,69 ;dalla somma complessiva che il ricorrente avrebbe dovuto ricevere quale saldo a credito pari ad euro 19.927,58 venivano sottratti gli importi considerati “ a debito “ tra cui;
- euro 5.000,00 quali provvigioni maturate in acconto sulla fattura n. 1 del 01.12.2014 e già liquidati con bonifico dell' 01.04.2015; - euro 3.266,90 quali provvigioni maturate sulla fattura n. 2 del 08.12.2014 e già liquidati con bonifico del 01.04.2015 ; - euro 23.308,74 per le provvigioni maturate a saldo della fattura n. 1 / 2014 e già corrisposti con bonifico del 09.06.2015. La differenza tra le poste c.d. a debito ( euro 31.575,64) e quelle a credito ( euro 19.927,58) generava un saldo negativo di euro 11.648.96 che il ricorrente era costretto a restituire con le seguenti modalità a) euro 2.500,00 in data
19.06.2015;b) euro 2.500,00 in data 13.07.2015, c) euro 2.500,00 in data
20.07.2015; d) euro 4.148,06 in data 06.08.2015, ove e' indicata la dicitura “ Chiuso tutto con il 06.08.2015”. Controparte_2
Ciò avveniva, come assume il ricorrente, anche per l'anno 2017 nel quale, in applicazione del medesimo meccanismo, il ricorrente riversava al preponente la somma di euro 15.679,00 secondo le tempistiche indicate in ricorso.
Ritiene il giudicante che le circostanze dedotte, testè riportate, siano sufficientemente dimostrate dai documenti prodotti dal ricorrente, in particolare dal documento n. 4 (“prospetto dare/avere , con allegati) e dal documento n. 7 (“anno 2017 Parte_1 ricevute dei pagamenti attestanti la restituzione in contanti…”).
Tali documenti, rappresentati oltre che da estratti bancari, da ricevute di pagamento e da prospetti contabili su cui è apposto il timbro di e Controparte_3 siglati con una firma presumibilmente riconducibile all'amministratore della stessa, hanno rilevanza probatoria e dagli stessi emergono dati ed elementi corrispondenti alle deduzioni, in questo caso specifiche, contenute in ricorso .
Essi non stati in alcun modo disconosciuti dalle parti resistenti, né sono stati contestati nella loro autenticità, pertanto assurgono a mezzi di prova liberamente valutabili da parte del giudice.
In conclusione, rigettata ogni altra domanda, al ricorrente spetta l'importo di Euro 27.327,06 come da prospetto integrato al ricorso, con conseguente condanna in solido delle parti resistenti. Su tale somma sono dovuti anche interessi legali e rivalutazione monetaria ( vedi Cass. civ., sez. III, sent., 12 novembre 2021, n. 34011) dalle date di restituzione delle somme sino al saldo.
Considerato l'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono compensate per un mezzo, e per la metà residua cedono a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore di , al pagamento di Euro 27.327,06 oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ista dalla domanda al saldo;
2) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna le resistenti in solido tra loro al pagamento nei confronti del ricorrente della restante parte che liquida in € 3300,00 oltre iva cpa e spese generali ,con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 7.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori