TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1217/2024 RG avente ad oggetto:
“opposizione intimazione di pagamento - opposizione avviso addebito – opposizione cartella esattoriale – prescrizione ”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato GIARDINA Parte_1
SIMONE ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente/opponente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avvocato
RO DR ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione (Indirizzo Telematico),
-resistente/opposto
ED
[...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato
IL IO ed elettivamente domiciliato come in memoria di costituzione (Indirizzo Telematico),
-resistente/opposto
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/06/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio i resistenti chiedendo «In via preliminare 1) – sospendere inaudita altera parte l'intimazione di pagamento opposta e i titoli di natura previdenziale ad essa sottesi e, per l'effetto, fissare l'udienza di discussione;
1.1) – confermare in sede di prima comparizione il provvedimento di sospensione;
In via principale 2) – Accogliere il primo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare che gli avvisi di addebito e le cartelle indicate in punto di fatto ai nn. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15,
1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32,
1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, sottese alla intimazione opposta, non sono stati notificati ovvero il loro tentativo di notificazione è invalido e, per l'effetto: a) ritenere e dichiarare, preliminarmente, l'inesistenza del carico previdenziale e assistenziale iscritto a ruolo relativo a contributi previdenziali,
DM/10, oltre somme aggiuntive, sanzioni, interessi e accessori per gli anni dal
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018 e premi inail oltre somme aggiuntive, sanzioni, interessi e accessori per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui alle cartelle e agli avvisi di addebito indicati in punto di fatto al presente ricorso ai nn. 11.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25,
1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40 e, per l'ulteriore effetto, annullare la intimazione di pagamento opposta, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito in questione ad essa sottese;
b) ritenere e dichiarare la nullità della procedura di riscossione e, per l'ulteriore effetto, annullare l'intimazione opposta e gli avvisi di addebito e cartelle presupposti indicati in punto di fatto al presente ricorso ai nn. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25,
1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40; 3)
Accogliere il secondo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione relativa al carico per contributi previdenziali, DM/10, oltre somme aggiuntive, sanzioni, interessi e accessori per gli anni dal 2002, 2003, 2004, 2005,
2 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e premi inail oltre somme aggiuntive, sanzioni, interessi e accessori per gli anni
2016, 2017 e 2018, a cui si riferiscono gli avvisi di addebito e le cartelle riportate in punto di fatto al ricorso ai nn. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30,
1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, sottese alla intimazione di pagamento opposta – stante l'omessa e/o invalida notifica agli avvisi di addebito presupposti - e, per l'effetto, annullare la intimazione di pagamento, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito in questione;
In via subordinata: 4) laddove l'Esattore dimostrasse l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito e delle cartelle, nelle date indicate nella intimazione di pagamento opposta, accogliere il terzo motivo di ricorso e ritenere e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale successiva a detta presunta notifica degli avvisi di addebito e cartelle sottesi alla intimazione di pagamento e indicati in punto di fatto ai nn. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33,
1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, al ricorso e, per l'effetto, dichiarare estinto il carico assistenziale e contributivo e DM/10 e premi inail, oltre somme aggiuntive, sanzioni, interessi e accessori e per l'ulteriore effetto annullare l'intimazione opposta;
4.1) In via ulteriormente gradata, nell'assurda ipotesi in cui l'Esattore provasse la notifica di atti interruttivi della prescrizione, ritenere e dichiarare comunque la prescrizione, laddove tra le notifiche di detti atti sia decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3 della legge 335/1995 e, per l'effetto, annullare tutti gli atti impugnati e dichiarare estinto il carico contributivo e premi inail relativo agli avvisi di addebito e cartelle di cui ai nn. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24,
1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, e, per l'effetto, l'intimazione opposta;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario»
Nel costituirsi ha contestato Controparte_1
quanto dedotto dal ricorrente e concluso « ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
previa ogni declaratoria meglio vista: 1) Respingere il ricorso e
3 le domande tutte proposte da in quanto inammissibili e Parte_1
comunque infondate, in fatto ed in diritto. 2) Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio»
Nel costituirsi ha ugualmente contestato ha pretesa del ricorrente e CP_2
concluso « - rigettare le domande per i motivi esposti, spese rifuse;
- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento in toto o in parte delle doglianze del ricorrente si chiede che l' sia tenuto indenne da alcuna responsabilità a CP_2
titolo di spese, essendo l'attività di formazione della cartella e di notificazione della stessa rimessa alla responsabilità del Concessionario della riscossione, ora
. CP_3
Si è costituito altresì l' contestando la pretesa del ricorrente e CP_4
concludendo «nel merito, - respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, se risulterà documentata l'interruzione dei termini prescrizionali. Spese, CP_ competenze ed onorari di giudizio compensate con l' a fronte dell'assenza di censure sull'operato dello stesso ». CP_2
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
All'odierna udienza la difesa del ricorrente ha rinunciato all'opposizione per quanto riguarda tutte le cartelle diverse dalle 1.1, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11,
1.13, 1.15, 1.27 e 1.28, per le quali è stata dichiarata l'estinzione del processo con conseguente estinzione del processo nei confronti dell' . CP_4
*** *** ***
La presente decisione riguarda unicamente le cartelle/avvisi di addebito indicate al ricorso sub 1.1, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.15, 1.27 e 1.28 relative a contributi ovvero: CP_2
1.1) Cartella n. 11920050001207946000, asseritamente notificata il
02/03/2005, relativa a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per l'anno 2003 di € 1.793,91;
1.3) Cartella n. 11920060010789454000, asseritamente notificata il
11/12/2006, relativa a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per l'anno 2005 di € 5.756,93;
4 1.7) Cartella n. 11920080012485656000, asseritamente notificata il
15/10/2008, relativa a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per l'anno 2007 di € 4.386,73;
1.8) Cartella n. 11920080016332624000, asseritamente notificata il
31/01/2009, relativa a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per gli anni 2007 e 2008 di 4.430,55;
1.9) Cartella n. 11920090004447510000, asseritamente notificata il
05/03/2009, relativa a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per l'anno 2008 di € 2.340,63;
1.10) Cartella n. 11920090009226288000, asseritamente notificata il
05/05/2009, relativa a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per l'anno 2008 di 2.331,10;
1.11) Cartella n. 11920090012662339000, asseritamente notificata il
28/08/2009 relativa a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per l'anno 2008 di € 2.319,59;
1.13) Cartella n. 11920090017733566000, asseritamente notificata il
17/12/2009, relativa a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per l'anno 2009 di € 1.946,65;
1.15) Cartella n. 11920100006492576000, asseritamente notificata il
01/06/2010, relativa a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per l'anno 2009 di € 4.683,44;
1.27) Avviso di addebito n. 41920150000165646000, asseritamente notificato il 27/07/2015 relativo a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per l'anno 2012 di € 8.774,02;
1.28) Avviso di addebito n. 41920150000268855000, asseritamente notificato il 27/07/2015 relativo a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per l'anno 2014 di € 12.202,23.
Il ricorrente invero ha dedotto di aver ricevuto, in data 28 maggio 2024, a mezzo PEC l'intimazione di pagamento oggetto di causa avente ad oggetto diversi crediti erariali di natura mista per un importo complessivo di € 319.182,39 ma di proporre opposizione avverso la richiamata intimazione limitatamente alle cartelle ed avvisi di addebito ad essa presupposti indicati in ricorso (ben 40),
5 aventi ad oggetto: premi e relative sanzioni, somme aggiuntive, interessi e CP_4
accessori per gli anni 2016, 2017 e 2018 nonché contributi previdenziali, DM/10, sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per gli anni 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 per € 155.425,51, in quanto mai notificati, ed in ogni caso relativi a contributi e premi prescritti.
Ciò posto devono certamente considerarsi prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento sub 1.1) Cartella n. 11920050001207946000, poiché anche solo attenendosi alle date di notifica allegate: la cartella sarebbe stata notificata il 02/03/2005 e il successivo atto interruttivo, intimazione di pagamento n.
11920089001402474000, sarebbe intervenuto dopo 5 anni dalla sua notifica, successivamente al 17/9/2011.
Per quanto concerne le ulteriori cartelle, avvisi e intimazioni di pagamento non ritiene la giudicante che i principi enunciati dalla S.C. e riportati da (vd Cass. 6436/25 e Cass. 23532/24) possano essere applicati al caso in CP_3
esame, posto che attengono al contenzioso tributario e si fondano sulla ritenuta obbligatorietà dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n.
602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità all'elenco di atti di cui all'art. 19
D.Lgs. n. 546 del 1992 in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit.; come tale, ritiene la S.C., l'intimazione di pagamento in materia tributaria è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e pertanto se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l' illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
Tuttavia, in materia di contributi previdenziali, l'unico provvedimento impugnabile è l'avviso di addebito (e prima la cartella di pagamento), salvo le azioni di opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione che riguardano tuttavia la singola azione esecutiva e non rendono incontestabile il titolo in quanto tale, salvo l'eventuale formarsi del giudicato una volta proposte.
6 L'art. 50, co. 2 D.P.R. n. 602 del 1973, secondo il quale, «se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica (...) di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo
(...)» è disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata ( vd ex plurimis Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26052 del 05/12/2011, Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 22018 del 21/09/2017).
Quanto ai rilievi di e si osserva che secondo la condivisibile CP_2 CP_3
giurisprudenza della S.C. in materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio (vd. Cass.
Sez. L., 07/03/2024, n. 6154), mentre deve dissentirsi da quella secondo la quale
«Il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l'intera sorte, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti» (vd. Cass. Sez. 6, 29/12/2015, n.
26013).
Pertanto con la domanda del 24/04/2019 con la quale ha aderito alla cd. rottamazione ter, chiedendo di definire i carichi pendenti al 31/12/2017 (doc. n. 5) riferiti alle cartelle ed avvisi indicati in ricorso dal n. 1.1) a n. 1.37), il ricorrente ha interrotto la prescrizione per i crediti non ancora prescritti alla data del
24/4/2014.
Vi è poi da rilevare che a norma dell'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21 la prescrizione dei contributi è stata sospesa rispettivamente dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
7 Più esattamente: l'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente l'art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato
“Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 127 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (pari a 181 giorni) finiscono per prorogare il termine di prescrizione.
Orbene, dell'intimazione di pagamento del 17/09/2011 n.
11920089001402474000 non è stata offerta alcuna prova della notifica, ed il primo atto interruttivo del 21/10/2015 intimazione di pagamento
11920159008489351000 notificato in pari data a mezzo PEC non ha interrotto la prescrizione per 1.3) Cartella n. 11920060010789454000, asseritamente notificata il 11/12/2006 prescritta l'11/12/2011, 1.7) Cartella n. 11920080012485656000, asseritamente notificata il 15/10/2008, prescritta 15/10/2013, 1.8) Cartella n.
11920080016332624000, asseritamente notificata il 31/01/2009, prescritta il
8 31/1/2014, 1.9) Cartella n. 11920090004447510000, asseritamente notificata il
05/03/2009, prescritta il 5/3/2014.
Come si è detto la domanda del 24/04/2019 con la quale ha aderito alla cd. rottamazione ter, chiedendo di definire i carichi pendenti al 31/12/2017 (doc. n.
5) riferiti alle cartelle ed avvisi indicati in ricorso dal n. 1.1) a n. 1.37), il ricorrente ha interrotto la prescrizione per i crediti non ancora prescritti alla data del
24/4/2014.
Non risulta provata la notifica delle seguenti cartelle: 1.10) Cartella n.
11920090009226288000, asseritamente notificata il 05/05/2009, relativa a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per l'anno 2008 di 2.331,10, 1.11) Cartella n. 11920090012662339000, asseritamente notificata il 28/08/2009 relativa a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per l'anno 2008 di €
2.319,59; 1.13) Cartella n. 11920090017733566000, asseritamente notificata il
17/12/2009, relativa a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per l'anno 2009 di € 1.946,65; 1.15) Cartella n.
11920100006492576000, asseritamente notificata il 01/06/2010, relativa a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per l'anno 2009 di € 4.683,44, tuttavia trattandosi di contributi il cui termine di pagamento scadeva dai primi mesi del 2009 in poi, la domanda di rottamazione TER del 24/4/2019 ha interrotto la prescrizione per tutti.
Per tutti i contributi la cui prescrizione è stata interrotta con la domanda di rottamazione del 24/4/2019, la prescrizione è poi stata ulteriormente interrotta comunque dalla intimazione di pagamento notificata il 06/04/2022 n.
11920229000481621000 (notificata a mezzo PEC in pari data ) e dalla presente notificata il 28/05/2024 n. 11920249005783387000.
Dell' 1.27) Avviso di addebito n. 41920150000165646000, asseritamente notificato il 27/07/2015 relativo a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per l'anno 2012 di € 8.774,02, non è stata data prova della notifica, non essendo sufficiente, ove contestato il formato XML
(vd. Cass. Sez. 3, 08/06/2023, n. 16189, quanto alla prova della notifica del ricorso), ma la prescrizione è stata interrotta dalla richiesta di rottamazione ter
9 del 24/4/2019 ed ugualmente è a dirsi per l'1.28) Avviso di addebito n.
41920150000268855000, asseritamente notificato il 27/07/2015 relativo a contributi previdenziali, DM/10 oltre sanzioni, somme aggiuntive, interessi e accessori per l'anno 2014 di € 12.202,23.
Quanto alla eccezione di legittimazione passiva sollevata dai convenuti deve rilevarsi come secondo la giurisprudenza ormai consolidata della S.C. in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (SSUU n. 7514 del 08/03/2022). Nello stesso senso Sez. L., Sentenza n. 16425 del 19/06/2019 in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva.
Un tanto è stato anche recentemente ribadito da Cass. L., 19549/2025 che ha rammentato come « con la sentenza n. 7514/2022 le Sez. Unite della
Cassazione hanno affermato, in materia di riscossione di crediti contributivi per vizi attinenti al merito della pretesa creditoria, che la legittimazione passiva compete al solo ed hanno negato pure il litisconsorzio necessario tra ente CP_2
impositore ed . La conclusione presa dalle Sez. Unite sul Controparte_5
terreno processuale è sostenuta dalla scontata premessa sostanziale relativa alla esclusiva titolarità del credito per contributi - costituente obbligazione inderogabile di natura pubblica ex art 2115, 3 comma c.c. (v. Sez. Unite nn.
683/2003, 3678/2009) - in capo all' . SS titolare del credito contributivo CP_2
solo l' , non c'è alcuna necessità di litisconsorzio con l'Agente della CP_2
NE (anche se esso notifica il titolo ed ha poteri esecutori) e la domanda svolta nei suoi confronti va rigettata. La sentenza conferma, quindi, come, quando nel giudizio sussiste un difetto di legittimazione (attiva o passiva), la
10 domanda vada sempre rigettata nel merito mancando una condizione dell'azione senza dover dare adito all'integrazione del contraddittorio. Anche sul punto le Sez. unite con l'importante pronuncia n. 2951/2016 hanno statuito che
«La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione».
La considerazione che la giurisprudenza sopra richiamata è resa anche per l'ipotesi di notifica della cartella di pagamento che – diversamente dall'avviso di addebito – competeva al concessionario, rende evidente che il principio opera anche per il caso della prescrizione verificatasi successivamente alla notifica del predetto atto, determinata dalla mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione da parte del concessionario.
Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in capo ad
. CP_3
Deve pertanto concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite per le quali sussistono gravi ed eccezionali ragioni che ne giustificano la compensazione per intero quali la soccombenza reciproca (vd. art. 92, comma
2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014;
Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Giudice ogni diversa istanza eccezion e difesa rigettata definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la prescrizione dei contributi portati dalle seguenti cartelle di pagamento: sub 1.1) Cartella n. 11920050001207946000, sub 1.3) Cartella n.
11920060010789454000, sub 1.7) Cartella n. 11920080012485656000, sub 1.8)
Cartella n. 11920080016332624000, sub 1.9) Cartella n. 11920090004447510000, che per l'effetto annulla, confermando le altre cartelle ed avvisi ancora oggetto di giudizio;
2) Compensa tra le parti ricorrente, e le spese di lite. CP_2 CP_3
Venezia, all'udienza del 11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
11 12