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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/09/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di
Giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta con n. R.G. 5461/2024 Sezione Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, Parte_1 dall' Avv. Gragnaniello Martino, elettivamente domiciliata come in ricorso
(RICORRENTE)
E
in persona del presidente pro-tempore, rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv. CP_1
Oliva Anna, elettivamente domiciliato come in ricorso
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.09.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 4898/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere (indennità di accompagnamento;
condizione di disabilità ex l. 104/1992, art. 3, co. 3).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa - con riferimento alla CP_1 specificità dei motivi di opposizione, al merito della pretesa, opponendosi, altresì, alla richiesta di rinnovo della C.T.U..
Va rilevato, innanzitutto, che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo. L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla consulenza tecnica d' ufficio deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente tecnico, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Tanto chiarito, il detto requisito non è soddisfatto. Pertanto, la domanda è inammissibile.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell' intento di deflazionare l' enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del c.t.u. relative alla fase di a.t.p., senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene, invece, necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell' operato del c.t.u..
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell' a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c., appare evidente che la specificità dei motivi serva, anzitutto, ad individuare le statuizioni impugnate e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione - pur sommaria, ma chiara - delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., esaurisce l' obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di a.t.p..
Nel caso di specie, le contestazioni sono estremamente generiche in quanto si limitano ad evidenziare, in maniera del tutto apodittica, che:
1) la C.T.U. sia caratterizzata da non meglio chiarite contraddizioni diagnostico- valutative, sia superficiale, sia lacunosa, sia carente nelle motivazioni medico-legali;
2) in sede di operazioni peritali, il c.t.u. non abbia tenuto conto della limitazione della capacità funzionale della ricorrente;
3) l' indagine tecnica espletata dal c.t.u. sia assolutamente inadeguata, superficiale e priva dei fondamentali requisiti medico-legali che dovrebbero caratterizzare gli accertamenti tecnici di ufficio.
Invero, quanto alle contestazioni avanzate, la parte opponente ha omesso di individuare specifiche censure alla consulenza tecnica, non evidenziando lacune diagnostiche o contenuti scientificamente errati della perizia.
In effetti, le censure alla C.T.U. sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. disposta in precedenza, sostanzialmente conforme alle risultanze dell' esame obiettivo ed alle certificazioni mediche depositate in atti.
Ad abundantiam, appare opportuno soffermarsi sulla documentazione medica prodotta dalla parte ricorrente in questa fase, ovvero: • certificato medico del 6.06.2023 (precedente all' accesso peritale del 14.5.24) allegato al ricorso di opposizione e depositato il 3.09.2024 (già allegato al ricorso della fase di a.t.p. e depositato il 12.09.2023);
• referto medico “Laboratorio analisi L. Spallanzani” (11.7.24) depositato il
20.09.2024;
• certificato medico “Asl NA 3 Sud” del 18.09.2024 depositato il 20.09.2024.
I due certificati medici suddetti si sostanziano in un mero elenco delle patologie da cui sarebbe affetta la ricorrente e, dal punto di vista della diagnosi, sono sovrapponibili.
Parte opponente si limita ad elencare una serie copiosa di patologie, senza, però, mai corroborare le proprie esternazioni da evidenze scientifiche, non essendo stata prodotta certificazione medica ulteriore (e più specifica) a sostegno di quanto dedotto.
E' fuori dubbio che ogni valutazione medico – legale avulsa da riscontri clinico-obiettivi inconfutabili è da considerarsi arbitraria in quanto opinabile e carente di quel rigoroso ed obiettivo supporto probatorio idoneo a suffragare le contestazioni nel giudizio di opposizione di cui all' art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
Occorre precisare, peraltro, che è principio consolidato quello per cui l' obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione le indicate nuove infermità rilevanti o i dedotti intervenuti aggravamenti ai sensi dell' art. 149 disp. att. cod. proc. civ. – l' omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata – presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che la parte – tenuta a dimostrare la rilevanza delle infermità o degli aggravamenti – abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante delle infermità o dei dedotti aggravamenti, e tale onere non può nemmeno ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l' eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (cfr. Cass.
n. 6428/1994; cfr. Cass. n. 12187/1995; cfr. Cass. n. 4095/1999).
Premesso che l' art. 149 d.a. c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p., la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass.11908/2021; cfr. Cass.18153/2016; cfr. Cass.
C21151/2010) che la violazione dell' art. 149 d.a. c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stata dedotta e provata l' esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (cfr. Cass. n. 26373/2023).
Diversamente opinando, ritenendo, cioè, che il giudice debba, d' ufficio, valutare documentazione medica non sufficientemente specifica o un eventuale aggravamento delle condizioni dell' istante, si giungerebbe inesorabilmente al rinnovo/integrazione della consulenza tecnica d' ufficio, non disponendo il giudice degli strumenti tecnici per potere valutare l' effettiva incidenza delle asserite patologie sullo stato di salute della parte. Il che finirebbe per frustrare la “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, che è alla base dell' introduzione del sistema delineato dall' art. 445 bis c.p.c. (cfr. Cass. n. 30869/2019).
Peraltro, il certificato medico del 6.06.2023 è stato già valutato dal c.t.u. in fase di a.t.p. (cfr.
“Certificazione medica agli atti”, pg. 2 della C.T.U.) ed è stato, altresì, preso in considerazione ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti sanitari per accedere alle prestazioni richieste.
Pertanto, i suddetti certificati medici risultano irrilevanti.
Analoghe considerazioni vanno fatte rispetto al Referto medico “Laboratorio analisi L.
Spallanzani” (11.7.24). Tale documentazione sanitaria afferisce ad esami ematici ed evidenzia, ictu oculi, uno stato di salute generale nella norma in quanto tutti i valori emersi rientrano nel range dei valori di riferimento ad eccezione di quello dei trigliceridi che risulta essere superiore al valore massimo di riferimento, ma – anche in questo caso – parte ricorrente non ha argomentato sulla incidenza dello squilibrio di tale valore sullo stato patologico complessivo ai fini del riconoscimento delle prestazioni richieste.
Appare evidente, dunque, come l' intero ricorso di opposizione si riduca a contestazioni puramente generiche ed apodittiche, non deducendo alcuna specifica argomentazione medico-legale che contraddica i risultati a cui è giunto l' ausiliario del giudice e da cui si evincerebbe la non correttezza della perizia.
Solo per completezza, si riportano, di seguito, l' esame obiettivo, le considerazioni medico-legali e le risposte ai quesiti così come delineati dal c.t.u. nella relazione peritale della fase di a.t.p.:
ESAME OBIETTIVO “Esame generale: Soggetto normotipo in condizioni generali di salute discrete. Non angor, non dispnea. Facies composita. Pannicolo adiposo normalmente rappresentato. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche relativamente agli arti superiori e inferiori.
Decubito indifferente. Altezza 160 cm, peso 67 kg.
Apparato tegumentario: cute di colorito roseo.
Cavo orale: irrorate. Lingua in asse. Parzialmente edentula. Tes_1
Occhi: Bulbi in asse, pupille isocoriche ed isocicliche.
Apparato linfoghiandolare: non si apprezzano linfoadenomegalie superficiali.
Apparato Respiratorio: Torace di forma e volume normale in assenza di circoli collaterali patologici. Emitoraci simmetrici e normoespansibili con gli atti del respiro. Alla percussione suono chiaro polmonare. Alla palpazione F.V.T. normotrasmesso.
All'auscultazione MV fisiologico apprezzabile su tutto l'ambito polmonare. Assenza di sfregamenti pleurici ed altri rumori aggiunti. Respiro eupnoico a riposo e durante il modesto impegno funzionale richiesto per l'espletamento della visita medica. SPO2=97% al saturimetro digitale in aria ambiente.
Apparato cardiocircolatorio: All'ispezione assenza di bozze precordiali. Itto della punta non visibile e non palpabile. Aia cardiaca non delimitabile per adipe. Toni cardiaci validi a pause libere. P.A. 130/80 mmHg all'omerale destra in posizione seduta. Polso radiale valido ritmico, con frequenza pari a 80 b/m. Segni di insufficienza venosa cronica agli arti inferiori, in presenza di edema perimalleolare bilaterale, ipercromia, varici di I-II grado.
Apparato Digerente: Faringe normoemica. Efficienza masticatoria conservata. Addome piano, trattabile e non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Assenza di reticolo venoso. Cicatrice ombelicale introflessa. Peristalsi valida su tutto l'ambito. Murphy negativo.
Apparato Genito – Urinario: Reni non palpabili. Punti uretrali non dolenti alla digitopressione.
Apparato osteo-articolare: scheletro sviluppato bene rispetto alla costituzione e al sesso.
Rachide: spinalgie alla digitopressione sulla linea spondiloidea e sulle paravertebrali. La complessiva funzionalità articolare appare ridotta di circa 1/3. Manovra di Lasegue negativa. Arti superiori: Nei limiti della norma la complessiva funzionalità articolare attiva e passiva delle grandi (mobilizzazione spalle e gomiti) e piccole articolazioni( mobilizzazioni polsi e mani) per l'età. Buona la funzione prensile.
Arti inferiori: l'esame della funzionalità articolare delle grandi articolazioni degli arti inferiori ha consentito di rilevare una limitazione di circa 1/4 della complessiva articolarità delle coxofemorali e di circa 1/4 delle ginocchia in presenza di scrosci articolari alla mobilizzazione passiva di quest'ultime. La complessiva funzionalità articolare attiva e passiva, pertanto, appare limitata del 30%. Nei limiti della norma la complessiva funzionalità articolare delle restanti articolazioni degli arti inferiori.
Stazione eretta tenuta in autonomia, deambulazione autonoma. Passaggi posturali autonomi dalla posizione assisa ad ortostasi, dalla posizione supina a quella assisa od ortostasi.
Sistema nervoso: Nervi cranici indenni. Riflessi osteotendinei normoelicitabili. Forza e sensibilità nella norma. Prove di coordinazione motoria negative (test indice-indice ed indice-naso). Romberg negativo. Test di fukuda e test della marcia negativi.
Curata nell'aspetto e nell'igiene. Linguaggio coerente ed adeguato al livello di CP_2 istruzione. Coscienza integra. Vigile, lucida, normo orientata nel tempo e nello spazio, ed in rapporto alle persone. Attenzione spontanea pronta. Assenza di deficit della memoria. Il giudizio, il ragionamento logico, l'organizzazione del pensiero e la capacità critica sono congrui. Il soggetto si rende pienamente conto del significato e dell'importanza del colloquio e opportunamente stimolato risponde alle domande del CTU. Il tono dell'umore appare nella norma;
norma; si rilevano note d'ansia. Nel corso del colloquio non sono emerse né sono stati riferite idee deliranti e/o disturbi dispercettivi (allucinazioni).
Vista: visus utile naturale.
Udito: ode bene la voce alla comune distanza interlocutoria.
CONSIDERAZIONI MEDICO – LEGALI
Dal ricorso dell'Avv. Gragnaniello e dalla documentazione allegata agli Atti si evince che la sig.ra presentava in data 24/8/2021 all' Parte_1 Controparte_3
per il riconoscimento delle prestazioni previste per gli invalidi civili,
[...] con necessità di assistenza continua di cui alla legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per lo status di portatrice di handicap ai sensi della legge 104/92. Veniva visitata dalla Competente Commissione ASL di Nola, valutata “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, medio-grave 67%-
99%”, con diagnosi di “ARTROSI DIFFUSA, IVC ARTI INFERIORI, BPCO,
IPERTENSIONE ARTERIOSA”, e riconosciuta “PORTATORE DI HANDICAP (COMMA 1
ART 3)”.
In disaccordo con tale valutazione, la sig.ra adiva le vie legali dalle quali Parte_1 sono derivati i presenti accertamenti medico-legali.
Tenuto conto della documentazione sanitaria esibita, e dalle operazioni peritali è possibile affermare che la sig.ra , allo stato di anni 72, è portatrice delle seguenti Parte_1
infermità:
Artrosi polidistrettuale
Ipertensione arteriosa
IVC arti inferiori
BPCO
Avuto riguardo a questa valutazione appare opportuno procedere direttamente alla valutazione dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alla “indennità di accompagnamento”. Al riguardo va detto che tale indennità viene concessa – per esplicito dettato legislativo – ai “non deambulanti” oppure a “coloro i quali non possano compiere gli atti quotidiani della vita”.
In merito all'inquadramento degli atti quotidiani della vita, indicativamente rappresentati nelle scale ADL, IADL, Tinetti e MMSE, utilizzate per la valutazione del caso, si vuole far presente alla S.V.I. come la Circolare del Ministero del Tesoro (n. 14 del 28/9/92) - inviata sia alle Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile istituite presso le UU.SS.LL. che alle Commissioni Mediche Periferiche di 2^ istanza - così reciti: “Per atti quotidiani della vita, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono da intendersi quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza. Il giudizio medico-legale, secondo l'interpretazione corrente, si fonda quindi sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita. Rientrano in quest'ambito un insieme di azioni elementari e anche relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente, così da consentire ai soggetti non autosufficienti, condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana. Il complesso di tali funzioni quotidiane della vita si estrinseca pertanto in un insieme di attività diversificabili ma individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale d'ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e televisione, ecc.
Il giudizio medico-legale, secondo l'interpretazione corrente si fonda quindi sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quelle funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita. La valutazione scaturita dalle risultanze peritali depone per una sussistenza di autosufficienza.
Ciò premesso è possibile affermare che la sig.ra presenti adeguata Parte_1 capacità intellettiva e sufficiente organizzazione del suo vivere quotidiano e pertanto sia
“autosufficiente” per compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
Pertanto, si ritiene che alla sig.ra non possano essere riconosciuti i Parte_1 requisiti sanitari per il conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
In merito allo status di portatrice di handicap, secondo la definizione contenuta al comma 1 dell'art. 3 della legge del 5 febbraio del 1992 n. 104, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma 3 dello stesso articolo definisce handicap in situazione di gravità quando “la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. In definitiva l'handicap rappresenta la valutazione dello svantaggio sociale che deriva dalla menomazione accertata del benessere e delle condizioni di vita.
La condizione dello stato di salute del soggetto periziato non ha mostrato alterazioni rilevanti e sufficienti per sottolineare un grave stato di handicap. Pertanto, la valutazione delle menomazioni accertate, della disabilità intesa come difetto di capacità di svolgere azioni codificate come normali, e la valutazione dell'handicap inteso come svantaggio sociale in un determinato contesto ambientale, indirizza verso una condizione di handicap senza connotazione di gravità.
Sulla base delle considerazioni tecniche precedentemente espresse, è possibile ritenere che la ricorrente è persona con handicap superiore ai 2/3 ai sensi del comma 1 art 3 della legge
104/92, senza connotazione di gravità, in quanto per le patologie da cui è affetta non necessita di assistenza continuativa globale e permanente nella sfera individuale ed in quella di relazione.
Si ha pertanto materia sufficiente per la:
RISPOSTA AI QUESITI
La sig.ra , allo stato di anni 72, è portatrice delle seguenti infermità: Parte_1
Artrosi polidistrettuale
Ipertensione arteriosa
IVC arti inferiori
BPCO
La sig.ra è da ritenersi autonoma nel compiere gli atti quotidiani della Parte_1
vita, e pertanto non possono esserle riconosciuti i requisiti sanitari per il conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Sulla scorta delle evidenze obiettive, dell'anamnesi raccolta, nonché della documentazione sanitaria allegata agli Atti, è possibile stabilire che la sig.ra non necessiti Parte_1 di un “intervento assistenziale permanente e continuativo nella sfera individuale ed in quella di relazione”, potendo attribuire alla periziata la “condizione di handicap senza connotazione di gravità” prevista dalla normativa di riferimento (comma 1 articolo 3 legge
104/92) a decorrere dalla data della domanda amministrativa” (cfr. “Esame obiettivo”, pagg. 3-4-5 della C.T.U.; cfr. “Considerazioni medico-legali, pagg. 5-6-7 della C.T.U.; cfr.
“Risposta ai quesiti”, pagg.
7-8 della C.T.U.).
Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni sopra riportate, parte opponente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e giustificare, pertanto, l' ammissione di una nuova consulenza tecnica.
Il ricorso, dunque, difetta dei citati presupposti di ammissibilità previsti dall' art. 445 bis,
c.p.c.., oltre ad essere infondato nel merito.
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto l' accertamento tecnico preventivo, questo Giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni e considerazioni compiute dal c.t.u., manifestando la piena adesione alle conclusioni rassegnate dallo stesso.
Parte opponente va tenuta indenne dal pagamento delle spese della procedura – sia per la fase di a.t.p. che per quella di opposizione – essendovi, in atti, valida dichiarazione, ex art. 152 disp. att. c.p.c., sottoscritta dalla stessa.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno, invece, poste a carico dell'
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte opponente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di C.T.U. sono poste a carico dell' CP_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Nola, 23.09.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma