TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/06/2025, n. 2175
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Ordinanza collegiale 27 settembre 2024
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Sentenza 13 giugno 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, il 13 giugno 2025. Le parti ricorrenti, un condominio e i suoi singoli condomini, hanno impugnato il diniego di deroga alla distanza minima di costruzione da una linea ferroviaria, nonché le ordinanze di sospensione e demolizione dei lavori da parte del Comune di Pavia. Le questioni giuridiche sollevate riguardano la legittimità del diniego di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la validità delle ordinanze comunali, con censure relative a violazioni normative e carenze motivazionali.

Il giudice ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso per carenza di interesse, ma ha respinto le censure relative al diniego di deroga, ritenendo che le opere progettate non potessero essere qualificate come mera manutenzione straordinaria, ma richiedessero l'autorizzazione ex art. 49 del D.P.R. 753/1980. La sentenza sottolinea l'importanza della sicurezza pubblica e della tutela della ferrovia, evidenziando che la deroga alle distanze minime è un'eccezione e non un diritto. Il giudice ha quindi confermato la legittimità del diniego, ritenendo che le opere avrebbero potuto compromettere la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/06/2025, n. 2175
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2175
    Data del deposito : 13 giugno 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo