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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha
Romano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, dell'udienza del
04.03.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4852/2023 del ruolo generale lavoro / previdenza
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. GIUSEPPE GIULIANO Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del rapp.te legale p.t., rapp.to e difeso dall'avv. DIODATA ARDOLINO CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2
dall'avv. ANTONIOLUIGI IACOMINO
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con ricorso depositato il 09.09.2023 il ricorrente deduceva di aver ricevuto, in data 25.08.2023, dall' l'intimazione di pagamento n. 071 2023 902082237440 29/ Controparte_2
000, relativa ad un suo presunto debito riportato nei seguenti avvisi di addebito: n. 371 2016
0005595409 000, presuntivamente notificato il 12.05.2016, avviso di addebito n. 371 2016 0020925243 000, asseritamente notificato il 30.12.2016, relativi a contributi , afferenti CP_3 CP_1
gli anni 2015, quanto al primo e anni 2009 -2011 per quanto attiene al secondo.
La parte opponente eccepiva la nullità degli avvisi di addebito perché mai notificati, nonché
l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi portati e concludeva chiedendone l'annullamento, in seguito alla sopravvenuta prescrizione del credito, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' il quale eccepiva l'infondatezza nel merito della domanda, deduceva la regolarità CP_1 della notifica degli avvisi di addebito impugnati, allegando all'uopo gli avvisi di ricevimento e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva, inoltre, l' che eccepiva, preliminarmente, la carenza Controparte_2
di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa contributiva, eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
All' odierna udienza, svolta con modalità cartolare, venivano depositate le note di trattazione scritta dalle parti costituite, nelle quali le medesime si riportavano ai rispettivi atti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
La causa veniva, pertanto, decisa come da dispositivo, unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione che di seguito si illustrano.
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Il ricorso è parzialmente fondato.
1.-Occorre, in via preliminare, procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta. E' noto che, per quanto riguarda i vizi della cartella stessa, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999
(che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie) e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata).
Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., entro venti giorni (a seguito dell'elevazione del termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica della cartella, ed è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008; ad es. sulla carenza di motivazione dell'atto cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008; sulla nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6448 del
23/04/2003; sui vizi formali, in generale, degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto e sui vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15036 del 27 novembre 2001).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 C.P.C., come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo
(Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, invece, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Nella presente fattispecie, si versa nell'ipotesi prevista dal primo comma della norma in questione
(art. 615 C.P.C.), in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata (manca infatti alcun pignoramento o altra forma equivalente di procedimento coattivo sui beni del debitore).
2. Quanto alla legittimazione passiva va chiarito (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza CP_1 CP_4
degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
3.-Venendo al merito del giudizio, questo Tribunale aderisce alla ormai consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità in tema di “ trattazione della ragione più liquida”.
Tale principio - statuisce la Suprema Corte - imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc.
Ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( Cass. Sez. Un. N. 9936/2014, Cass. 12002/2014, Cass.
5804 e 5805 del 2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che la dedotta questione, relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali, sia di più celere soluzione, con ciò risultando assorbente e dirimente.
4. Occorre ora evidenziare in merito ai crediti contributivi sottesi agli avvisi di addebito, impugnati in questa sede, unitamente all'intimazione di pagamento, che i medesimi risultano prescritti solo in parte.
Ed invero per quanto attiene all'avviso di addebito: n. 371 2016 0020925243 000, avente ad oggetto contributi IVS afferenti gli anni 2009 e 2011 occorre evidenziare che alla data della relativa notifica da parte dell' (30.12.2016 v. avviso di ricevimento in atti) i suddetti contributi erano già CP_1
irrimediabilmente prescritti, non essendovi agli atti prova dell'avvenuta notifica dell'avviso bonario del 8 giugno 2015, prodotto dall' . Controparte_5
Per quanto concerne, invece, l'avviso di addebito n. 371 2016 0005595409 000, posto che i crediti ad esso sottesi attengono all'anno 2015, va rilevato che vi è prova in atti della notifica del suddetto avviso di addebito in data 12.05.2016 (v. avviso di ricevimento in atti della produzione dell' ), CP_1
nonché della notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2018 9037589188 000, in data
20.10.2018, da parte dell' , della notifica dell'ulteriore intimazione Controparte_2
di pagamento n. 071 2019 9051737105 000 in data 01.02.2020 ed infine della notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 9023744029/ 000, impugnata in questa sede, in data
25.08.2023 ( v. avvisi di ricevimento agli atti della produzione dell' , costituenti tutti validi CP_6
atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
Vero, è, infatti, che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
L'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. 17978/2008).
Vero è anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione, tardivamente introdotto, viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. 6340/2005). In merito alla mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata, com'è noto, le Sezioni Unite hanno recentemente risolto un contrasto giurisprudenziale tra le sezioni semplici ritenendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale e non decennale, come una parte della giurisprudenza di legittimità e di merito aveva ritenuto, asserendo che la prescrizione quinquennale è prevista in relazione a crediti che maturano periodicamente mentre la cartella esattoriale determina una cristallizzazione di tali crediti nell'ambito di un unico titolo con la conseguenza che gli stessi non sono più distinti ma unificati e che, con riferimento ad essi, andrebbe applicato un unico termine prescrizionale ordinario a decorrere dalla notificazione della cartella.
Le Sezioni Unite, invece, hanno stabilito, con la sentenza N° 23397\2016, sulla base di articolate e convincenti argomentazioni giuridiche, che la mancata opposizione, pur comportando la cristallizzazione del credito rappresentato dalla cartella esattoriale, non produce gli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e non comporta quindi la conversione del termine breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.
E' stato condivisibilmente deciso, infatti, che: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l.
n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Lo stesso vale, anche, per l'avviso di addebito dell' , che, dal 1gennaio 2011, ha sostituito la CP_1
cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_5
2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).
Pertanto, secondo tale orientamento, la mancata opposizione nel termine rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.
Da ciò consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99, è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell' actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla legge 335/1995, neppure ravvisandosi alcuna novazione del credito in seguito all'emissione della cartella esattoriale. Pertanto, occorre dichiarare la sopravvenuta inefficacia dell'iscrizione a ruolo e la prescrizione, unicamente, dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 371 2016 0020925243 000.
Le spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione, vanno liquidate, seppure opportunamente ridotte in virtù dell'assenza di una fase istruttoria, come in dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, dott.ssa Maria
Bertha Romano, così' definitivamente provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
371 2016 0020925243 000, sotteso all'intimazione di pagamento n. 071 2023 9023744029/ 000, per intervenuta prescrizione;
- rigetta per il resto l'opposizione; condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che compensa per la metà, liquidandole in CP_1 complessivi € 850,00 (ottocentocinquanta/00) oltre IVA, CPA e spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nola, 04 MARZO 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano