Art. 3.
Delle somme erogate in applicazione della presente legge sara' tenuto conto in sede di liquidazione, a favore dell'Ente Mostra, degli eventuali contributi per danni di guerra.
Delle somme erogate in applicazione della presente legge sara' tenuto conto in sede di liquidazione, a favore dell'Ente Mostra, degli eventuali contributi per danni di guerra.