TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/07/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora
Alessia Limongelli, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n° 11102/2022 del R.G.A.C., avente a oggetto Responsabilità ex artt.
2049/2051/2052 c.c., pendente tra
(C.f.: , nata il [...] in [...] ed ivi residente RT C.F._1 alla via dell'Astrolabio n° 8, elettivamente domiciliata in Casoria (Na), alla via Arpino n° 90, presso lo studio legale dell'Avv. LA Vincenzo (p.e.c.: C.f.: Email_1
), che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti in calce alla C.F._2 citazione.
- Attrice -
e
(P.i.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Napoli, CP_2 alla via Generale Orsini n° 43, presso lo studio legale dell'Avv. De Luca Francesco (C.f.:
; p.e.c.: , che lo rappresenta e C.F._3 Email_2 difende in giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convento - nonché
(C.f.: ), nato il [...] in [...], e Controparte_3 C.F._4
(C.f.: ), nata il [...] in [...], Controparte_4 C.F._5 entrambi residenti in [...] interno 2, ed entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, alla via G. Sanfelice n° 33, presso lo studio legale dell'Avv. Aita Danilo (C.f.:
; p.e.c.: , che li rappresenta e difende in C.F._6 Email_3 giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuti -
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/02/2025, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c., le parti hanno concluso mediante deposito di note per la trattazione scritta, riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei propri rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, e la causa, con ordinanza pubblicata il 10/03/2025, è stata riservata in decisione, con assegnazione alla parti dei termini di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, scadenti, rispettivamente, il 07/04/2025 e il 28/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del
18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con citazione ritualmente notificata alle controparti il 26/10/2022, ha convenuto in RT giudizio innanzi a codesto Tribunale il (da qui in avanti solo Controparte_1
“ ”), chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_5
“In via principale:
1. Accertata la responsabilità ex art. 2051 e 2043 c.c. esclusiva e/o solidale delle infiltrazioni provenienti dalle tubature Condominiali e/o delle tubature dell'appartamento nonché dal terrazzo di proprietà esclusiva dei signori al solaio dell'attrice 2. Accertato l'intervento alle travi in corrispondenza Parte_2 Pt_1 dell'appartamento effettuato dal sig. negli anni 2018/2020 al solaio della attrice assolutamente CP_3 RT non risolutivo;
3. Accertato quali siano le opere di risanamento delle travi del solaio e del ferro per interrompere l'inevitabile corrosione che comprometterebbe la staticità del solaio;
4. Accertato il relativo costo per il predetto risanamento;
per l'effetto,
5. Condannare, in via esclusiva e/o in via solidale tra di loro, Il alla e i convenuti Controparte_1 CP_1 al pagamento della somma € 16.742,50 o di quella maggiore somma che l'Ill.mo Giudice adito Parte_2 riterrà di giustizia o che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio a seguito di C.t.u. tecnica che sin d'ora se ne fa richiesta anche in riferimento al nesso di causalità, sempre nel limite del valore di € 26.000,00 anche ai fini del contributo unificato. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse accertare la responsabilità concorsuale e/o esclusiva dei convenuti:
1. Accertato quali siano le opere di risanamento delle travi del solaio e del ferro per interrompere l'inevitabile corrosione che comprometterebbe la staticità del solaio;
2. Accertato il relativo costo per il predetto risanamento;
per l'effetto;
3. Condannare solo i convenuti […] (ex art. 1125 c.c.) al pagamento della metà della somma di € Parte_2
16.742,50 o a quella maggiore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia o che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio a seguito di C.t.u. tecnica che sin d'ora se ne fa richiesta. Sempre nel limite del valore di € 26.000,00 anche ai fini del contributo unificato;
4. Condannare i convenuti al pagamento delle spese del presente Parte_2 giudizio con attribuzione delle somme al sottoscritto procuratore;
Tutte le domande sono contenute ai fini del contributo unificato nel limite di € 26.000,00”.
A fondamento della pretesa, l'attrice ha dedotto che con rogito notarile risalente al 2000 avrebbe acquistato il locale commerciale facente parte del Condominio sito in Casoria alla;
che CP_1 nella parte posteriore di detto locale insisterebbe un fabbricato denominato “corpo alto”, anch'esso facente parte del medesimo Condominio;
che al primo piano di detto “corpo alto” vi sarebbe l'appartamento dei coniugi munito di terrazza;
che nel corso degli ultimi cinque anni Parte_2 sarebbero state riscontrate continue infiltrazioni dall'appartamento e dal terrazzo a livello dei predetti coniugi;
che tra il 2018 e il 2020, date le infiltrazioni, i coniugi avrebbero provveduto, su sollecito dell'attrice, a risanare bonariamente le travi e che, essendo risultato tecnicamente scorretto l'intervento riparatore, sarebbero stati sostituiti i pannelli di controsoffittatura per occultarne l'insoddisfacente esito;
che, dunque, sarebbe ancora in atto un processo di corrosione delle travi del solaio che metterebbe a rischio la staticità dello stesso;
che il costo occorrente per il ripristino dello stato dei luoghi sarebbe pari a € 16.742,50; che, qualora non si addivenisse a un accertamento di responsabilità di tutti i convenuti ex art. 2051 c.c., andrebbero comunque condannati i soli coniugi al pagamento, ex art. Parte_2
1125 c.c., del 50% della somma occorrente per l'intervento di manutenzione, fungendo il terrazzo dei convenuti da copertura esclusivamente del locale commerciale dell'attrice, che rimarrebbe tenuta all'esborso del restante 50%.
Il 03/03/2023, si è costituito in giudizio il chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In CP_1 via preliminare: 1) accertata la carenza di legittimazione passiva del , dichiarare parte Controparte_1 convenuta carente di legittimazione passiva e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice, con conseguente condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio. Nel merito: 2) Rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto;
3)
Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c., con applicazione dell'art. 96 c.p.c., attesa la temerarietà dell'azione”.
A fondamento della difesa, il ha dedotto che gli immobili oggetto di causa sarebbero CP_1 porzioni di due distinti edifici costruiti, in aderenza, in epoche differenti, essendo stato edificato il “corpo basso”, ove si trovano i locali di nel 1954 e il “corpo alto”, ove si trova l'appartamento RT dei coniugi , nel 1964; che, dunque, i due corpi non avrebbero alcun impianto in Parte_2 comune di proprietà condominiale, essendo finanche le pluviali serventi i terrazzi a copertura del “corpo basso” di pertinenza esclusiva del “corpo alto” e, quindi, di proprietà esclusiva degli intestatari degli immobili (appartamenti e terrazze a livello) facenti parte di quest'ultimo; che, in ogni caso, quand'anche si volessero considerare gli immobili di come facenti parte del “corpo alto” ciò sarebbe RT possibile esclusivamente a causa di un abbattimento delle mura perimetrali operato da una proprietà che, in passato, possedeva entrambi gli immobili ubicati al confine tra i due fabbricati;
che l'unico impianto condominiale esistente nella proprietà dei coniugi sarebbero le colonne fecali;
che Parte_2 dal verbale di un'assemblea condominiale tenutasi nel 2020 e presieduta dal marito di RT
(dante causa della stessa) si evincerebbe che quest'ultimo avrebbe eseguito, senza il preventivo assenso dell'Assemblea e dall'interno della propria porzione immobiliare, lavori alle condotte condominiali che avrebbero modificato l'impianto fognario condominiale.
Il 03/03/2023, si sono costituiti in giudizio e chiedendo Controparte_3 Controparte_4 accogliersi le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sig.ri CP_3
e 2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel merito delle
[...] Controparte_4 domande e delle richieste istruttorie formulate dalla sig.ra e, comunque, rigettarle;
3. Dichiarare tenuta e condannare Pt_1 la sig.ra al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. nelle RT misure di legge”.
A fondamento della difesa, i coniugi hanno dedotto che il terrazzo a livello Parte_2 sovrastante il locale di sarebbe ripartito in tre distinte proprietà (inclusa la loro), RT fisicamente e catastalmente separate;
che la “localizzazione” effettuata dall'attrice non consentirebbe d'individuare con oggettiva certezza da quale proprietà proverrebbero le lamentate infiltrazioni e che alcuna perdita proverrebbe dai propri impianti;
che, pertanto, l'attrice li avrebbe evocati in giudizi senza che sussistesse la loro legittimazione passiva;
che nessun intervento, neanche malriuscito, sarebbe mai stato eseguito dai coniugi per ovviare al problema delle lamentate infiltrazioni;
che Parte_2 le acque meteoriche raccolte dal terrazzo dei coniugi si riverserebbero, a mezzo di feritoie praticate all'altezza delle pavimentazione e lungo i muri di confine, verso i terrazzi confinanti e successivamente raggiungerebbero le relative pluviali ivi ubicate;
che, in ogni caso, avendo il marito di RT eseguito interventi non autorizzati alla colonna fecale, alcuna responsabilità potrebbe ascriversi a nessun altro.
Attesa la preminente natura tecnica del contenzioso, il Giudice ha disposto la Consulenza tecnica d'ufficio e, una volta acquisita la perizia redatta nell'ambito del procedimento di A.t.p. incardinato presso codesto
Tribunale con R.g. 10809/2022, ha provveduto a integrare i quesiti già precedentemente demandati al nominato Consulente;
depositata la perizia redatta da quest'ultimo, la causa è stata rinviata per l'udienza di precisazione conclusioni del 04/02/2025 (tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c.) ed ivi riservata in decisione (con ordinanza pubblicata il 10/03/2025), con assegnazione alla parti dei termini di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, scadenti, rispettivamente, il 07/04/2025 e il 28/04/2025.
1. Nel merito
La domanda è fondata e può essere accolta.
Preliminarmente, va rilevato che l'attrice ha dimostrato la propria titolarità attiva producendo in giudizio il titolo di proprietà nonché la titolarità passiva dei coniugi , producendo il titolo di Parte_2 proprietà dal quale risulta che essi sono i proprietari del terrazzo, sovrastante il locale commerciale.
Deve poi evidenziarsi che non è seriamente contestata dalle parti l'esistenza del fenomeno infiltrativo all'interno dell'immobile dell'attrice e in ogni caso l'esistenza e l'ubicazione delle infiltrazioni è provata dall'ampia documentazione fotografica prodotta in atti da parte attrice, costituendo, invece, oggetto di controversia la causa del detto fenomeno e l'imputabilità dello stesso ai proprietari esclusivi del terrazzo sovrastante o al Condominio. A riguardo, occorre ancora evidenziare che dalle allegazioni svolte in citazione, parte attrice ha agito in giudizio per il risarcimento del danno occorso al locale deposito dell'immobile di sua proprietà e precisamente alle travi del solaio derivate da un fenomeno infiltrativo la cui causa era da ricondursi alle tubazioni del bagno o cucina o dalla terrazza a livello dei convenuti.
Senonchè, prima della insaturazione del presente giudizio l'attrice ha instaurato procedimento di ATP nei confronti dei convenuti e LA al fine di far accertare l'esistenza e la causa di infiltrazioni CP_3 al locale commerciale sottostante, derivanti dalla cattiva impermeabilizzazione del terrazzo a livello di proprietà dei convenuti.
Ciò posto, alla luce del compendio istruttorio in atti e, in particolare, delle due C.t.u. che hanno avuto come campo d'indagine il locale commerciale dell'attrice e i sovrastanti locali (appartamento e terrazzo a livello) di proprietà dei coniugi , possono dirsi adeguatamente provate sia l'esistenza Parte_2 del fenomeno infiltrativo nella proprietà dell'istante e sia i danni che ne sono seguiti.
Difatti, per quanto concerne la descrizione degli immobili, viene in rilievo quanto evidenziato dall'Architetto nella relazione dallo stesso redatta in qualità di Consulente tecnico d'ufficio Tes_1 nominato nell'ambito dell'A.t.p., ossia che “Il locale commerciale oggetto di controversia ricade nel Comune di Casoria
(Na), alla;
lo stesso, identificato catastalmente con il sub. 1, è per una parte annesso a un fabbricato “B” CP_1 di due piani fuori terra e per un'altra porzione annesso a un fabbricato “A” di nove piani fuori terra. Le due strutture indipendenti sono separate da un giunto tecnico. Il locale commerciale al piano terra, di proprietà , […] è RT per una porzione del fabbricato “B” di due piani fuori terra di cui il terrazzo ne è appartenente, mentre l'altra porzione parte integrante del fabbricato “A” di cui l'appartamento ne è parte. La detta unità immobiliare del fabbricato “A” è di proprietà dei signori: - […]; - […] Detto locale commerciale [quello di Controparte_3 Controparte_4 proprietà dell'attrice], al piano terra, si presenta al finito, in particolare presentano un grado di finiture medio, con tinteggiature alle pareti e al cielo delle soffitta cartongesso a mascheramento del solaio lasciato a rustico, mentre il calpestio è rifinito in piastrelle ceramiche di colore chiaro, il locale accoglie un'attività commerciale e pertanto presenta diversi spazi che in buona sostanza possono dividersi in due aree quale: A) area deposito;
B) area vendita. Pertanto, il locale commerciale al piano terra è parte integrante sia del fabbricato “B” di due piani fuori terra, che del fabbricato “A” di nove piani fuori terra. Al piano terra, ingresso al locale commerciale, si accede per mezzo di un ingresso serranda che si diparte dalla
[...]
fabbricato “B”. Il sopralluogo esperito ha visto esaminato il locale commerciale identificato con il sub 1 al piano CP_1 terra, nonché si è rilevato l'impronta d'influenza dell'unità immobiliare sovrastante “A” posta al piano primo. Nello specifico, il locale commerciale al piano terra è per circa 1/3 influenzato dall'impronta dell'appartamento di parte resistente unitamente al terrazzo scoperto ad esso annesso. A tal proposito si rende opportuno graficizzare come il locale commerciale, al piano terra, venga influenzato dall'unità immobiliare sovrastante al piano primo. […] Mentre l'unità immobiliare ad uso abitativo al piano primo si presenta al finito, in particolare presenta un grado di finiture medio, a cui è annesso un terrazzo scoperto pavimentato con un grado di finitura sufficiente. In virtù delle lamentate infiltrazioni provenienti dal terrazzo al piano primo di parte resistente, area 1/2/3, si rende opportuno rappresentare le connessioni tra quest'ultimo con i terrazzi limitrofi di altre proprietà area 0/4/5, laddove in virtù delle prove di carico espletate si è potuto costatare che lo scarico presente nella porzione di area “0” è interessato dallo sversamento della porzione di area “1” attraverso delle feritoie poste sotto al muretto divisorio. Mentre lo scarico delle acque collocato nella porzione di area “2” è interessato dallo sversamento della stessa area “2”, nonché delle porzioni di area “4” e “5” relative ai terrazzi dell'altra proprietà che attraverso feritoie attraversanti i muretti raggiungono lo scarico collocato nella porzione di area “2” di parte resistente.
Altresì, la porzione di area “3” interessata da uno scarico di acque a pavimento nonché da uno sversamento diretto dal parapetto sulla strada, in questi ultimi si sversa la medesima porzione di area “3” e solo una parte della porzione di area
“2”. (cfr. pagina 11 nonché da pagina 22 a pagina 32, incluse le foto dei locali di causa e le planimetrie degli stessi, della relazione di C.t.u. redatta nell'ambito del procedimento di A.t.p.).
Quanto invece alla descrizione dei luoghi effettuata dal consulente nominato nel presente giudizio, l'ing.
ha osservato: “L'immobile di parte attrice presenta uno stato manutentivo da considerarsi sufficiente anche Per_1 se è evidentemente danneggiato in corrispondenza della zona di ingresso lato sud dell'area deposito
(si veda elaborato grafico in allegato 05) da fenomeni infiltrativi provenienti dal piano superiore e che hanno interessato principalmente il solaio in latero/cemento e la trave adiacente (si vedano rilievi fotografici in allegato 04) che però al momento dell'accesso non erano in atto. L'appartamento dei convenuti presenta uno stato manutentivo interno da considerarsi sufficiente, mentre quello esterno in corrispondenza del terrazzo presenta uno stato manutentivo di tipo mediocre. Parte di tale terrazzo occupata da una vecchia cucina esterna e l'area indicata in planimetria catastale con la sigla “RIP” (si veda allegato 06) in fase di accesso occupata essenzialmente da lavatrice, frigorifero e scaldabagno elettrico ad accumulo, da verifiche effettuate in fase di accesso, si trovano a copertura dell'area danneggiata lamentata parte attrice (…)”.
Ebbene, l'accurata descrizione dei luoghi effettuata nelle due consulenze consente di fugare ogni dubbio sulla circostanza che pur nella contestualità del fenomeno infiltrativo l'oggetto della presente indagine risulta circoscritto espressamente da parte attrice al solo risarcimento dei danni occorsi alle travi e al solaio del locale deposito della zona di ingresso lato sud del deposito. Ed infatti, il CTU ing. in Per_1 risposta ai quesiti integrativi ha chiarito che “gli interventi di ripristino indicati nella presente relazione sono da considerarsi aggiuntivi a quelli già indicati nella relazione A.t.p. redatta dall'Arch. per infiltrazioni riconducibili Tes_1 al giunto tecnico. Inoltre, si conviene con lo stesso precisando che risulta la copertura del deposito mascherata da pannelli ed attraversata da tubazioni di qualsiasi natura, anche refrigerante, che sebbene coibentate presentano evidenti trasudamenti apparsi visibili in aree diverse da quella interessata dalle infiltrazioni oggetto della presente relazione” (cfr. pagina 10 della relazione di C.t.u. redatta nell'ambito del presente procedimento).
Pertanto, dai rilievi svolti dal CTU emerge che la causa delle infiltrazioni al lato sud del Per_1 deposito siano diretta conseguenza del mal funzionamento delle tubazioni di carico e scarico che servono la zona di proprietà esclusiva di parte convenuta LA occupata dalla vecchia cucina CP_3 esterna ed in parte dismesse e la cattiva manutenzione della pavimentazione del terrazzo (“Alla luce della documentazione versata in atti, delle rispettive deduzioni delle parti e dall'accesso eseguito per un'indagine di tipo visivo il sottoscritto è in grado di affermare che all'interno dell'immobile di parte attrice in corrispondenza della zona di ingresso lato sud dell'area deposito vi è la presenza di danni da fenomeni infiltrativi e che hanno interessato principalmente il solaio in latero/cemento e la trave adiacente, anche se gli stessi non sono risultati in atto al momento dell'accesso. A dimostrazione di quanto affermato, consultando anche il rilievo fotografico in Allegato 04, è possibile notare in corrispondenza della zona citata danni da infiltrazione alla trave e al solaio in corrispondenza delle pignatte e dei travetti con relativa espulsione dei copriferro. Si notano inoltre degli interventi di ripristino già avvenuti in passato ma del tutto inadeguati per la tipologia di danno subito da parte attrice. […] Confrontando l'elaborato planimetrico con i rilievi fotografici eseguiti durante l'accesso si può notare che all'interno dell'immobile di parte attrice in corrispondenza della zona di ingresso lato sud dell'area deposito risultano danni da fenomeni infiltrativi provenienti dal piano superiore e che hanno interessato principalmente il solaio in latero/cemento e la trave adiacente. Le suddette infiltrazioni, pur non essendo in atto durante l'accesso, hanno agito nel tempo e il sottoscritto ritiene che la causa sia stata il mal funzionamento delle tubazioni di carico e scarico che servono la zona di proprietà esclusiva di parte convenuta LA occupata CP_3 dalla vecchia cucina esterna ed in parte dismesse e la cattiva manutenzione della pavimentazione del terrazzo. Ciò lo si deduce anche dal fatto che in fase di sopralluogo si è arrivati a stabilire un'immediata corrispondenza di tali tubazioni con la zona danneggiata” (cfr. da pagina 7 a pagina 8 della relazione di C.t.u. redatta nell'ambito del presente procedimento).
In definitiva, ciò che risulta assolutamente chiaro dai rilievi svolti dal CTU è che il fenomeno infiltrativo ubicato al lato sud del deposito di proprietà dell'attrice provengono da beni di proprietà esclusiva dei coniugi e che i precedenti interventi di ripristino delle travi sono risultati Parte_2 assolutamente inadeguati rispetto ai danni subiti dalla parte attrice. Ne consegue dunque che esclusivamente i coniugi , e non anche il Condominio, possono ritenersi responsabili Parte_2 ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati a RT
La domanda proposta nei confronti del va dunque disattesa. CP_1
Tutte le cause delle lamentate infiltrazioni e dei danni alle travi e al solaio indicate dal ctu sono indiscutibilmente dovute alla condotta dei convenuti i quali, nella loro proprietà esclusiva, non hanno eseguito opere di adeguata manutenzione al fine di garantire il funzionamento delle tubazioni e l'idonea impermeabilizzazione del terrazzo.
Si rammenta che la responsabilità contemplata dall'art. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare, riguardo alla cosa, un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (cfr. Cassazione n° 24529 del 20 novembre 2009).
Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini dell'attribuzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare sia l'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa e sia il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (cfr. Cassazione civile, sezione III, n° 2331 del 16 febbraio 2001); la disciplina dell'art. 2051 c.c., inoltre, esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, cioè di fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità, escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. Cassazione Civile n° 88/6340; Cassazione Civile n° 90/4257; Cassazione
Civile n° 94/1332).
Nella specie, dunque, va affermata l'esclusiva responsabilità dei convenuti e Controparte_3
ex art. 2051 c.c., oltre che l'inoperatività dell'art. 1126 c.c. venendo in rilievo una Controparte_6 terrazza a livello di proprietà esclusiva con funzione di copertura di un solo immobile, vale a dire quello appartenente all'attrice (cfr. sull'argomento Cass. 21337/2017, che afferma: “Qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere al criterio previsto dall'art. 1126 c.c. (sul presupposto dell'equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell'immobile ma al servizio di questo, ad una terrazza a livello), ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi, con l'uso esclusivo della stessa, determina la necessità dell'inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123 c.c., comma
2”, chiarendo, in motivazione: “D'altro canto, anche nelle ipotesi in cui ad una terrazza a livello sia sottoposto un solo locale, ove le relative spese di manutenzione vengano regolate alla stregua dell'art. 1126 c.c., e non dell'art. 1125 c.c., si finisce per porre a carico dell'unico condomino "coperto" i due terzi della spesa di rifacimento, ovvero il doppio di quanto dovuto dall'utilizzatore esclusivo della terrazza, così vanificandosi la ratio dell'art. 1126 c.c.: tale norma, infatti, intende dare maggiore rilievo alla utilitas ricavabile dal bene ulteriore a quella insita nella generale funzione di copertura, sicchè essa mira non soltanto a compensare il più rapido deterioramento del lastrico dovuto al diuturno calpestio sullo stesso, quanto soprattutto a non far gravare iniquamente sui soli condomini, ai quali il lastrico serve da copertura, una spesa che avvantaggia in maniera particolare chi da esso è in grado di trarre altri e diversi vantaggi.
Pertanto, in caso comunque di riparazione di terrazza a livello sovrastante un'unica unità immobiliare, ovvero un unico piano, si rende plausibile un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., in maniera da dare pari incidenza alle funzioni di separazione in senso orizzontale, di sostegno e di copertura svolte dalla res”).
Ciò posto, deve ritenersi che le infiltrazioni lamentate dall'attrice siano state causate esclusivamente dal mal funzionamento delle tubazioni di carico e scarico che servono la zona di proprietà esclusiva dei coniugi e dalla scarsa manutenzione del manto di copertura e che, pertanto, il solo Parte_2 danno suscettibile di ristoro all'esito del presente giudizio è quello stimato dall'Ingegnere , Per_1 avendo quest'ultimo evidenziato, a tal riguardo, che “preventivamente all'esecuzione delle opere di ripristino danni, al fine di evitare che le stesse siano vane per il ripetersi dei fenomeni infiltrativi, il sottoscritto ritiene necessario che siano eseguite le opere atte all'eliminazione delle cause che hanno generato i fenomeni infiltrativi ripristinando, nel caso specifico, le tubazioni danneggiate ed eseguendo le opere edili atte alla corretta protezione e isolamento delle stesse. Le opere da eseguirsi sono state indicate dal sottoscritto nel computo metrico estimativo in allegato 08, redatto adottando il Prezzario dei Lavori
Pubblici della Regione Campania 2023, anche per assimilazione, ed effettuando ricerche di mercato per i nuovi prezzi, le quali hanno un valore “Totale Opere Per Eliminazione Cause Danni” pari a € 16.756,57 […] Sulla base delle considerazioni già esposte nei paragrafi precedenti, il sottoscritto ritiene che per l'eliminazione dei danni nell'immobile di parte attrice sia necessario eseguire anche per omogeneità le opere di ripristino di cui al computo metrico estimativo in allegato 07, redatto adottando il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania 2023, anche per assimilazione, ed effettuando ricerche di mercato per i nuovi prezzi, il tutto per un “Totale opere per ripristino danni” pari a €
15.160,62”(cfr. pagina 8 e pagina 9 della relazione di C.t.u. redatta nell'ambito del presente procedimento nonché i computi metrici di cui agli allegati 7 e 8 alla stessa).
In definitiva, può riconoscersi in favore di la somma complessiva di € 15.160,62 a titolo RT di risarcimento del danno cagionatole dalle infiltrazioni dovute al mal funzionamento delle tubazioni di carico e scarico che servono la zona di proprietà esclusiva dei coniugi , unici tenuti Parte_2 al ristoro del nocumento, in solido tra loro.
All'importo innanzi indicato, va poi aggiunto la rivalutazione all'attualità e il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso - da individuarsi nel 13.7.2022 epoca in cui l'odierna attrice contestava ai convenuti con l'invito alla negoziazione assistita la presenza di infiltrazioni all'interno della sua proprietà con danneggiamento delle travi (cfr. all. 5 prod attore copia della missiva) sull'importo pari alla somma devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data di verificazione dell'illecito – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo. Dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso, Cass. civ. sentenze n.
13470/99, 4030/98). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014
e succ. mod. tenuto conto della natura e complessità della questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva espletata, con attribuzione al procuratore avv. Vincenzo LA dichiaratosi anticipatario.
Del pari, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti e LA. CP_3
Nei rapporti tra l'attrice e il Condominio le spese seguono la soccombenza della prima e sono liquidate secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 e succ. mod. tenuto conto della natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva espletata, con attribuzione al procuratore avv.
Francesco De Luca dichiaratosi anticipatario
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero
11102 R.G.A.C. dell'anno 2022, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la esclusiva responsabilità di e nella Controparte_3 Controparte_4 causazione dei fenomeni per cui è causa;
b) rigetta la domanda nei confronti del;
Controparte_7
c) condanna e – in solido tra loro al pagamento, a Controparte_3 Controparte_4 titolo risarcitorio, in favore dell'attrice, della somma complessiva di 15.160,62” oltre interessi come in parte motiva;
d) condanna e alla refusione, in favore dell'attrice, delle Controparte_3 Controparte_4 spese di lite, che liquida in € 311,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo LA dichiaratosene anticipatario;
e) condanna alla refusione, in favore del convenuto RT [...]
, delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_7 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco
De Luca dichiaratosene anticipatario;
f) pone le spese di CTU definitivamente a carico di e . Controparte_3 Controparte_4
Aversa, 10.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora
Alessia Limongelli, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n° 11102/2022 del R.G.A.C., avente a oggetto Responsabilità ex artt.
2049/2051/2052 c.c., pendente tra
(C.f.: , nata il [...] in [...] ed ivi residente RT C.F._1 alla via dell'Astrolabio n° 8, elettivamente domiciliata in Casoria (Na), alla via Arpino n° 90, presso lo studio legale dell'Avv. LA Vincenzo (p.e.c.: C.f.: Email_1
), che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti in calce alla C.F._2 citazione.
- Attrice -
e
(P.i.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Napoli, CP_2 alla via Generale Orsini n° 43, presso lo studio legale dell'Avv. De Luca Francesco (C.f.:
; p.e.c.: , che lo rappresenta e C.F._3 Email_2 difende in giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convento - nonché
(C.f.: ), nato il [...] in [...], e Controparte_3 C.F._4
(C.f.: ), nata il [...] in [...], Controparte_4 C.F._5 entrambi residenti in [...] interno 2, ed entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, alla via G. Sanfelice n° 33, presso lo studio legale dell'Avv. Aita Danilo (C.f.:
; p.e.c.: , che li rappresenta e difende in C.F._6 Email_3 giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuti -
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/02/2025, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c., le parti hanno concluso mediante deposito di note per la trattazione scritta, riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei propri rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, e la causa, con ordinanza pubblicata il 10/03/2025, è stata riservata in decisione, con assegnazione alla parti dei termini di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, scadenti, rispettivamente, il 07/04/2025 e il 28/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del
18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con citazione ritualmente notificata alle controparti il 26/10/2022, ha convenuto in RT giudizio innanzi a codesto Tribunale il (da qui in avanti solo Controparte_1
“ ”), chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_5
“In via principale:
1. Accertata la responsabilità ex art. 2051 e 2043 c.c. esclusiva e/o solidale delle infiltrazioni provenienti dalle tubature Condominiali e/o delle tubature dell'appartamento nonché dal terrazzo di proprietà esclusiva dei signori al solaio dell'attrice 2. Accertato l'intervento alle travi in corrispondenza Parte_2 Pt_1 dell'appartamento effettuato dal sig. negli anni 2018/2020 al solaio della attrice assolutamente CP_3 RT non risolutivo;
3. Accertato quali siano le opere di risanamento delle travi del solaio e del ferro per interrompere l'inevitabile corrosione che comprometterebbe la staticità del solaio;
4. Accertato il relativo costo per il predetto risanamento;
per l'effetto,
5. Condannare, in via esclusiva e/o in via solidale tra di loro, Il alla e i convenuti Controparte_1 CP_1 al pagamento della somma € 16.742,50 o di quella maggiore somma che l'Ill.mo Giudice adito Parte_2 riterrà di giustizia o che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio a seguito di C.t.u. tecnica che sin d'ora se ne fa richiesta anche in riferimento al nesso di causalità, sempre nel limite del valore di € 26.000,00 anche ai fini del contributo unificato. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse accertare la responsabilità concorsuale e/o esclusiva dei convenuti:
1. Accertato quali siano le opere di risanamento delle travi del solaio e del ferro per interrompere l'inevitabile corrosione che comprometterebbe la staticità del solaio;
2. Accertato il relativo costo per il predetto risanamento;
per l'effetto;
3. Condannare solo i convenuti […] (ex art. 1125 c.c.) al pagamento della metà della somma di € Parte_2
16.742,50 o a quella maggiore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia o che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio a seguito di C.t.u. tecnica che sin d'ora se ne fa richiesta. Sempre nel limite del valore di € 26.000,00 anche ai fini del contributo unificato;
4. Condannare i convenuti al pagamento delle spese del presente Parte_2 giudizio con attribuzione delle somme al sottoscritto procuratore;
Tutte le domande sono contenute ai fini del contributo unificato nel limite di € 26.000,00”.
A fondamento della pretesa, l'attrice ha dedotto che con rogito notarile risalente al 2000 avrebbe acquistato il locale commerciale facente parte del Condominio sito in Casoria alla;
che CP_1 nella parte posteriore di detto locale insisterebbe un fabbricato denominato “corpo alto”, anch'esso facente parte del medesimo Condominio;
che al primo piano di detto “corpo alto” vi sarebbe l'appartamento dei coniugi munito di terrazza;
che nel corso degli ultimi cinque anni Parte_2 sarebbero state riscontrate continue infiltrazioni dall'appartamento e dal terrazzo a livello dei predetti coniugi;
che tra il 2018 e il 2020, date le infiltrazioni, i coniugi avrebbero provveduto, su sollecito dell'attrice, a risanare bonariamente le travi e che, essendo risultato tecnicamente scorretto l'intervento riparatore, sarebbero stati sostituiti i pannelli di controsoffittatura per occultarne l'insoddisfacente esito;
che, dunque, sarebbe ancora in atto un processo di corrosione delle travi del solaio che metterebbe a rischio la staticità dello stesso;
che il costo occorrente per il ripristino dello stato dei luoghi sarebbe pari a € 16.742,50; che, qualora non si addivenisse a un accertamento di responsabilità di tutti i convenuti ex art. 2051 c.c., andrebbero comunque condannati i soli coniugi al pagamento, ex art. Parte_2
1125 c.c., del 50% della somma occorrente per l'intervento di manutenzione, fungendo il terrazzo dei convenuti da copertura esclusivamente del locale commerciale dell'attrice, che rimarrebbe tenuta all'esborso del restante 50%.
Il 03/03/2023, si è costituito in giudizio il chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In CP_1 via preliminare: 1) accertata la carenza di legittimazione passiva del , dichiarare parte Controparte_1 convenuta carente di legittimazione passiva e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice, con conseguente condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio. Nel merito: 2) Rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto;
3)
Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c., con applicazione dell'art. 96 c.p.c., attesa la temerarietà dell'azione”.
A fondamento della difesa, il ha dedotto che gli immobili oggetto di causa sarebbero CP_1 porzioni di due distinti edifici costruiti, in aderenza, in epoche differenti, essendo stato edificato il “corpo basso”, ove si trovano i locali di nel 1954 e il “corpo alto”, ove si trova l'appartamento RT dei coniugi , nel 1964; che, dunque, i due corpi non avrebbero alcun impianto in Parte_2 comune di proprietà condominiale, essendo finanche le pluviali serventi i terrazzi a copertura del “corpo basso” di pertinenza esclusiva del “corpo alto” e, quindi, di proprietà esclusiva degli intestatari degli immobili (appartamenti e terrazze a livello) facenti parte di quest'ultimo; che, in ogni caso, quand'anche si volessero considerare gli immobili di come facenti parte del “corpo alto” ciò sarebbe RT possibile esclusivamente a causa di un abbattimento delle mura perimetrali operato da una proprietà che, in passato, possedeva entrambi gli immobili ubicati al confine tra i due fabbricati;
che l'unico impianto condominiale esistente nella proprietà dei coniugi sarebbero le colonne fecali;
che Parte_2 dal verbale di un'assemblea condominiale tenutasi nel 2020 e presieduta dal marito di RT
(dante causa della stessa) si evincerebbe che quest'ultimo avrebbe eseguito, senza il preventivo assenso dell'Assemblea e dall'interno della propria porzione immobiliare, lavori alle condotte condominiali che avrebbero modificato l'impianto fognario condominiale.
Il 03/03/2023, si sono costituiti in giudizio e chiedendo Controparte_3 Controparte_4 accogliersi le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sig.ri CP_3
e 2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel merito delle
[...] Controparte_4 domande e delle richieste istruttorie formulate dalla sig.ra e, comunque, rigettarle;
3. Dichiarare tenuta e condannare Pt_1 la sig.ra al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. nelle RT misure di legge”.
A fondamento della difesa, i coniugi hanno dedotto che il terrazzo a livello Parte_2 sovrastante il locale di sarebbe ripartito in tre distinte proprietà (inclusa la loro), RT fisicamente e catastalmente separate;
che la “localizzazione” effettuata dall'attrice non consentirebbe d'individuare con oggettiva certezza da quale proprietà proverrebbero le lamentate infiltrazioni e che alcuna perdita proverrebbe dai propri impianti;
che, pertanto, l'attrice li avrebbe evocati in giudizi senza che sussistesse la loro legittimazione passiva;
che nessun intervento, neanche malriuscito, sarebbe mai stato eseguito dai coniugi per ovviare al problema delle lamentate infiltrazioni;
che Parte_2 le acque meteoriche raccolte dal terrazzo dei coniugi si riverserebbero, a mezzo di feritoie praticate all'altezza delle pavimentazione e lungo i muri di confine, verso i terrazzi confinanti e successivamente raggiungerebbero le relative pluviali ivi ubicate;
che, in ogni caso, avendo il marito di RT eseguito interventi non autorizzati alla colonna fecale, alcuna responsabilità potrebbe ascriversi a nessun altro.
Attesa la preminente natura tecnica del contenzioso, il Giudice ha disposto la Consulenza tecnica d'ufficio e, una volta acquisita la perizia redatta nell'ambito del procedimento di A.t.p. incardinato presso codesto
Tribunale con R.g. 10809/2022, ha provveduto a integrare i quesiti già precedentemente demandati al nominato Consulente;
depositata la perizia redatta da quest'ultimo, la causa è stata rinviata per l'udienza di precisazione conclusioni del 04/02/2025 (tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c.) ed ivi riservata in decisione (con ordinanza pubblicata il 10/03/2025), con assegnazione alla parti dei termini di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, scadenti, rispettivamente, il 07/04/2025 e il 28/04/2025.
1. Nel merito
La domanda è fondata e può essere accolta.
Preliminarmente, va rilevato che l'attrice ha dimostrato la propria titolarità attiva producendo in giudizio il titolo di proprietà nonché la titolarità passiva dei coniugi , producendo il titolo di Parte_2 proprietà dal quale risulta che essi sono i proprietari del terrazzo, sovrastante il locale commerciale.
Deve poi evidenziarsi che non è seriamente contestata dalle parti l'esistenza del fenomeno infiltrativo all'interno dell'immobile dell'attrice e in ogni caso l'esistenza e l'ubicazione delle infiltrazioni è provata dall'ampia documentazione fotografica prodotta in atti da parte attrice, costituendo, invece, oggetto di controversia la causa del detto fenomeno e l'imputabilità dello stesso ai proprietari esclusivi del terrazzo sovrastante o al Condominio. A riguardo, occorre ancora evidenziare che dalle allegazioni svolte in citazione, parte attrice ha agito in giudizio per il risarcimento del danno occorso al locale deposito dell'immobile di sua proprietà e precisamente alle travi del solaio derivate da un fenomeno infiltrativo la cui causa era da ricondursi alle tubazioni del bagno o cucina o dalla terrazza a livello dei convenuti.
Senonchè, prima della insaturazione del presente giudizio l'attrice ha instaurato procedimento di ATP nei confronti dei convenuti e LA al fine di far accertare l'esistenza e la causa di infiltrazioni CP_3 al locale commerciale sottostante, derivanti dalla cattiva impermeabilizzazione del terrazzo a livello di proprietà dei convenuti.
Ciò posto, alla luce del compendio istruttorio in atti e, in particolare, delle due C.t.u. che hanno avuto come campo d'indagine il locale commerciale dell'attrice e i sovrastanti locali (appartamento e terrazzo a livello) di proprietà dei coniugi , possono dirsi adeguatamente provate sia l'esistenza Parte_2 del fenomeno infiltrativo nella proprietà dell'istante e sia i danni che ne sono seguiti.
Difatti, per quanto concerne la descrizione degli immobili, viene in rilievo quanto evidenziato dall'Architetto nella relazione dallo stesso redatta in qualità di Consulente tecnico d'ufficio Tes_1 nominato nell'ambito dell'A.t.p., ossia che “Il locale commerciale oggetto di controversia ricade nel Comune di Casoria
(Na), alla;
lo stesso, identificato catastalmente con il sub. 1, è per una parte annesso a un fabbricato “B” CP_1 di due piani fuori terra e per un'altra porzione annesso a un fabbricato “A” di nove piani fuori terra. Le due strutture indipendenti sono separate da un giunto tecnico. Il locale commerciale al piano terra, di proprietà , […] è RT per una porzione del fabbricato “B” di due piani fuori terra di cui il terrazzo ne è appartenente, mentre l'altra porzione parte integrante del fabbricato “A” di cui l'appartamento ne è parte. La detta unità immobiliare del fabbricato “A” è di proprietà dei signori: - […]; - […] Detto locale commerciale [quello di Controparte_3 Controparte_4 proprietà dell'attrice], al piano terra, si presenta al finito, in particolare presentano un grado di finiture medio, con tinteggiature alle pareti e al cielo delle soffitta cartongesso a mascheramento del solaio lasciato a rustico, mentre il calpestio è rifinito in piastrelle ceramiche di colore chiaro, il locale accoglie un'attività commerciale e pertanto presenta diversi spazi che in buona sostanza possono dividersi in due aree quale: A) area deposito;
B) area vendita. Pertanto, il locale commerciale al piano terra è parte integrante sia del fabbricato “B” di due piani fuori terra, che del fabbricato “A” di nove piani fuori terra. Al piano terra, ingresso al locale commerciale, si accede per mezzo di un ingresso serranda che si diparte dalla
[...]
fabbricato “B”. Il sopralluogo esperito ha visto esaminato il locale commerciale identificato con il sub 1 al piano CP_1 terra, nonché si è rilevato l'impronta d'influenza dell'unità immobiliare sovrastante “A” posta al piano primo. Nello specifico, il locale commerciale al piano terra è per circa 1/3 influenzato dall'impronta dell'appartamento di parte resistente unitamente al terrazzo scoperto ad esso annesso. A tal proposito si rende opportuno graficizzare come il locale commerciale, al piano terra, venga influenzato dall'unità immobiliare sovrastante al piano primo. […] Mentre l'unità immobiliare ad uso abitativo al piano primo si presenta al finito, in particolare presenta un grado di finiture medio, a cui è annesso un terrazzo scoperto pavimentato con un grado di finitura sufficiente. In virtù delle lamentate infiltrazioni provenienti dal terrazzo al piano primo di parte resistente, area 1/2/3, si rende opportuno rappresentare le connessioni tra quest'ultimo con i terrazzi limitrofi di altre proprietà area 0/4/5, laddove in virtù delle prove di carico espletate si è potuto costatare che lo scarico presente nella porzione di area “0” è interessato dallo sversamento della porzione di area “1” attraverso delle feritoie poste sotto al muretto divisorio. Mentre lo scarico delle acque collocato nella porzione di area “2” è interessato dallo sversamento della stessa area “2”, nonché delle porzioni di area “4” e “5” relative ai terrazzi dell'altra proprietà che attraverso feritoie attraversanti i muretti raggiungono lo scarico collocato nella porzione di area “2” di parte resistente.
Altresì, la porzione di area “3” interessata da uno scarico di acque a pavimento nonché da uno sversamento diretto dal parapetto sulla strada, in questi ultimi si sversa la medesima porzione di area “3” e solo una parte della porzione di area
“2”. (cfr. pagina 11 nonché da pagina 22 a pagina 32, incluse le foto dei locali di causa e le planimetrie degli stessi, della relazione di C.t.u. redatta nell'ambito del procedimento di A.t.p.).
Quanto invece alla descrizione dei luoghi effettuata dal consulente nominato nel presente giudizio, l'ing.
ha osservato: “L'immobile di parte attrice presenta uno stato manutentivo da considerarsi sufficiente anche Per_1 se è evidentemente danneggiato in corrispondenza della zona di ingresso lato sud dell'area deposito
(si veda elaborato grafico in allegato 05) da fenomeni infiltrativi provenienti dal piano superiore e che hanno interessato principalmente il solaio in latero/cemento e la trave adiacente (si vedano rilievi fotografici in allegato 04) che però al momento dell'accesso non erano in atto. L'appartamento dei convenuti presenta uno stato manutentivo interno da considerarsi sufficiente, mentre quello esterno in corrispondenza del terrazzo presenta uno stato manutentivo di tipo mediocre. Parte di tale terrazzo occupata da una vecchia cucina esterna e l'area indicata in planimetria catastale con la sigla “RIP” (si veda allegato 06) in fase di accesso occupata essenzialmente da lavatrice, frigorifero e scaldabagno elettrico ad accumulo, da verifiche effettuate in fase di accesso, si trovano a copertura dell'area danneggiata lamentata parte attrice (…)”.
Ebbene, l'accurata descrizione dei luoghi effettuata nelle due consulenze consente di fugare ogni dubbio sulla circostanza che pur nella contestualità del fenomeno infiltrativo l'oggetto della presente indagine risulta circoscritto espressamente da parte attrice al solo risarcimento dei danni occorsi alle travi e al solaio del locale deposito della zona di ingresso lato sud del deposito. Ed infatti, il CTU ing. in Per_1 risposta ai quesiti integrativi ha chiarito che “gli interventi di ripristino indicati nella presente relazione sono da considerarsi aggiuntivi a quelli già indicati nella relazione A.t.p. redatta dall'Arch. per infiltrazioni riconducibili Tes_1 al giunto tecnico. Inoltre, si conviene con lo stesso precisando che risulta la copertura del deposito mascherata da pannelli ed attraversata da tubazioni di qualsiasi natura, anche refrigerante, che sebbene coibentate presentano evidenti trasudamenti apparsi visibili in aree diverse da quella interessata dalle infiltrazioni oggetto della presente relazione” (cfr. pagina 10 della relazione di C.t.u. redatta nell'ambito del presente procedimento).
Pertanto, dai rilievi svolti dal CTU emerge che la causa delle infiltrazioni al lato sud del Per_1 deposito siano diretta conseguenza del mal funzionamento delle tubazioni di carico e scarico che servono la zona di proprietà esclusiva di parte convenuta LA occupata dalla vecchia cucina CP_3 esterna ed in parte dismesse e la cattiva manutenzione della pavimentazione del terrazzo (“Alla luce della documentazione versata in atti, delle rispettive deduzioni delle parti e dall'accesso eseguito per un'indagine di tipo visivo il sottoscritto è in grado di affermare che all'interno dell'immobile di parte attrice in corrispondenza della zona di ingresso lato sud dell'area deposito vi è la presenza di danni da fenomeni infiltrativi e che hanno interessato principalmente il solaio in latero/cemento e la trave adiacente, anche se gli stessi non sono risultati in atto al momento dell'accesso. A dimostrazione di quanto affermato, consultando anche il rilievo fotografico in Allegato 04, è possibile notare in corrispondenza della zona citata danni da infiltrazione alla trave e al solaio in corrispondenza delle pignatte e dei travetti con relativa espulsione dei copriferro. Si notano inoltre degli interventi di ripristino già avvenuti in passato ma del tutto inadeguati per la tipologia di danno subito da parte attrice. […] Confrontando l'elaborato planimetrico con i rilievi fotografici eseguiti durante l'accesso si può notare che all'interno dell'immobile di parte attrice in corrispondenza della zona di ingresso lato sud dell'area deposito risultano danni da fenomeni infiltrativi provenienti dal piano superiore e che hanno interessato principalmente il solaio in latero/cemento e la trave adiacente. Le suddette infiltrazioni, pur non essendo in atto durante l'accesso, hanno agito nel tempo e il sottoscritto ritiene che la causa sia stata il mal funzionamento delle tubazioni di carico e scarico che servono la zona di proprietà esclusiva di parte convenuta LA occupata CP_3 dalla vecchia cucina esterna ed in parte dismesse e la cattiva manutenzione della pavimentazione del terrazzo. Ciò lo si deduce anche dal fatto che in fase di sopralluogo si è arrivati a stabilire un'immediata corrispondenza di tali tubazioni con la zona danneggiata” (cfr. da pagina 7 a pagina 8 della relazione di C.t.u. redatta nell'ambito del presente procedimento).
In definitiva, ciò che risulta assolutamente chiaro dai rilievi svolti dal CTU è che il fenomeno infiltrativo ubicato al lato sud del deposito di proprietà dell'attrice provengono da beni di proprietà esclusiva dei coniugi e che i precedenti interventi di ripristino delle travi sono risultati Parte_2 assolutamente inadeguati rispetto ai danni subiti dalla parte attrice. Ne consegue dunque che esclusivamente i coniugi , e non anche il Condominio, possono ritenersi responsabili Parte_2 ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati a RT
La domanda proposta nei confronti del va dunque disattesa. CP_1
Tutte le cause delle lamentate infiltrazioni e dei danni alle travi e al solaio indicate dal ctu sono indiscutibilmente dovute alla condotta dei convenuti i quali, nella loro proprietà esclusiva, non hanno eseguito opere di adeguata manutenzione al fine di garantire il funzionamento delle tubazioni e l'idonea impermeabilizzazione del terrazzo.
Si rammenta che la responsabilità contemplata dall'art. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare, riguardo alla cosa, un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (cfr. Cassazione n° 24529 del 20 novembre 2009).
Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini dell'attribuzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare sia l'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa e sia il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (cfr. Cassazione civile, sezione III, n° 2331 del 16 febbraio 2001); la disciplina dell'art. 2051 c.c., inoltre, esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, cioè di fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità, escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. Cassazione Civile n° 88/6340; Cassazione Civile n° 90/4257; Cassazione
Civile n° 94/1332).
Nella specie, dunque, va affermata l'esclusiva responsabilità dei convenuti e Controparte_3
ex art. 2051 c.c., oltre che l'inoperatività dell'art. 1126 c.c. venendo in rilievo una Controparte_6 terrazza a livello di proprietà esclusiva con funzione di copertura di un solo immobile, vale a dire quello appartenente all'attrice (cfr. sull'argomento Cass. 21337/2017, che afferma: “Qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere al criterio previsto dall'art. 1126 c.c. (sul presupposto dell'equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell'immobile ma al servizio di questo, ad una terrazza a livello), ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi, con l'uso esclusivo della stessa, determina la necessità dell'inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123 c.c., comma
2”, chiarendo, in motivazione: “D'altro canto, anche nelle ipotesi in cui ad una terrazza a livello sia sottoposto un solo locale, ove le relative spese di manutenzione vengano regolate alla stregua dell'art. 1126 c.c., e non dell'art. 1125 c.c., si finisce per porre a carico dell'unico condomino "coperto" i due terzi della spesa di rifacimento, ovvero il doppio di quanto dovuto dall'utilizzatore esclusivo della terrazza, così vanificandosi la ratio dell'art. 1126 c.c.: tale norma, infatti, intende dare maggiore rilievo alla utilitas ricavabile dal bene ulteriore a quella insita nella generale funzione di copertura, sicchè essa mira non soltanto a compensare il più rapido deterioramento del lastrico dovuto al diuturno calpestio sullo stesso, quanto soprattutto a non far gravare iniquamente sui soli condomini, ai quali il lastrico serve da copertura, una spesa che avvantaggia in maniera particolare chi da esso è in grado di trarre altri e diversi vantaggi.
Pertanto, in caso comunque di riparazione di terrazza a livello sovrastante un'unica unità immobiliare, ovvero un unico piano, si rende plausibile un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., in maniera da dare pari incidenza alle funzioni di separazione in senso orizzontale, di sostegno e di copertura svolte dalla res”).
Ciò posto, deve ritenersi che le infiltrazioni lamentate dall'attrice siano state causate esclusivamente dal mal funzionamento delle tubazioni di carico e scarico che servono la zona di proprietà esclusiva dei coniugi e dalla scarsa manutenzione del manto di copertura e che, pertanto, il solo Parte_2 danno suscettibile di ristoro all'esito del presente giudizio è quello stimato dall'Ingegnere , Per_1 avendo quest'ultimo evidenziato, a tal riguardo, che “preventivamente all'esecuzione delle opere di ripristino danni, al fine di evitare che le stesse siano vane per il ripetersi dei fenomeni infiltrativi, il sottoscritto ritiene necessario che siano eseguite le opere atte all'eliminazione delle cause che hanno generato i fenomeni infiltrativi ripristinando, nel caso specifico, le tubazioni danneggiate ed eseguendo le opere edili atte alla corretta protezione e isolamento delle stesse. Le opere da eseguirsi sono state indicate dal sottoscritto nel computo metrico estimativo in allegato 08, redatto adottando il Prezzario dei Lavori
Pubblici della Regione Campania 2023, anche per assimilazione, ed effettuando ricerche di mercato per i nuovi prezzi, le quali hanno un valore “Totale Opere Per Eliminazione Cause Danni” pari a € 16.756,57 […] Sulla base delle considerazioni già esposte nei paragrafi precedenti, il sottoscritto ritiene che per l'eliminazione dei danni nell'immobile di parte attrice sia necessario eseguire anche per omogeneità le opere di ripristino di cui al computo metrico estimativo in allegato 07, redatto adottando il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania 2023, anche per assimilazione, ed effettuando ricerche di mercato per i nuovi prezzi, il tutto per un “Totale opere per ripristino danni” pari a €
15.160,62”(cfr. pagina 8 e pagina 9 della relazione di C.t.u. redatta nell'ambito del presente procedimento nonché i computi metrici di cui agli allegati 7 e 8 alla stessa).
In definitiva, può riconoscersi in favore di la somma complessiva di € 15.160,62 a titolo RT di risarcimento del danno cagionatole dalle infiltrazioni dovute al mal funzionamento delle tubazioni di carico e scarico che servono la zona di proprietà esclusiva dei coniugi , unici tenuti Parte_2 al ristoro del nocumento, in solido tra loro.
All'importo innanzi indicato, va poi aggiunto la rivalutazione all'attualità e il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso - da individuarsi nel 13.7.2022 epoca in cui l'odierna attrice contestava ai convenuti con l'invito alla negoziazione assistita la presenza di infiltrazioni all'interno della sua proprietà con danneggiamento delle travi (cfr. all. 5 prod attore copia della missiva) sull'importo pari alla somma devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data di verificazione dell'illecito – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo. Dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso, Cass. civ. sentenze n.
13470/99, 4030/98). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014
e succ. mod. tenuto conto della natura e complessità della questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva espletata, con attribuzione al procuratore avv. Vincenzo LA dichiaratosi anticipatario.
Del pari, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti e LA. CP_3
Nei rapporti tra l'attrice e il Condominio le spese seguono la soccombenza della prima e sono liquidate secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 e succ. mod. tenuto conto della natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva espletata, con attribuzione al procuratore avv.
Francesco De Luca dichiaratosi anticipatario
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero
11102 R.G.A.C. dell'anno 2022, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la esclusiva responsabilità di e nella Controparte_3 Controparte_4 causazione dei fenomeni per cui è causa;
b) rigetta la domanda nei confronti del;
Controparte_7
c) condanna e – in solido tra loro al pagamento, a Controparte_3 Controparte_4 titolo risarcitorio, in favore dell'attrice, della somma complessiva di 15.160,62” oltre interessi come in parte motiva;
d) condanna e alla refusione, in favore dell'attrice, delle Controparte_3 Controparte_4 spese di lite, che liquida in € 311,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo LA dichiaratosene anticipatario;
e) condanna alla refusione, in favore del convenuto RT [...]
, delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_7 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco
De Luca dichiaratosene anticipatario;
f) pone le spese di CTU definitivamente a carico di e . Controparte_3 Controparte_4
Aversa, 10.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli